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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 419/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BORTONE MARIA LETIZIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ 1. coniugi vivranno separati con reciproco rispetto 2. la figlia minore sarà affidata Per_1 ad entrambi i genitori e convivrà con la madre ed il fratello , maggiorenne, nella Per_2 casa coniugale in Fondi Via Paesi Bassi n.1, di proprietà esclusiva di Parte_2
casa coniugale che viene assegnata alla Sig.ra 3. entrambi i genitori Parte_1 conserveranno l'esercizio della potestà sulla minore ed assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la loro figlia in ordine all'istruzione, all'educazione, allo sport ed alla salute, tenendo conto dei bisogni di , Per_1
delle sue capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
4. ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia minore con sé;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà e Per_1
comunque, compatibilmente con le esigenze della figlia. In ogni caso, durante le festività, il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione delle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua
e Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale potrà poi trascorrere con la stessa il giorno di Capodanno e così per Pasqua e Pasquetta e viceversa. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre, tenuto conto sempre e comunque delle esigenze e della volontà della figlia. Tuttavia, sin da ora, i coniugi concordano che in caso di difficoltà nella gestione del diritto/dovere di visita del padre, gli stessi si atterranno alla seguente condizione, già concordata: il padre, durante la settimana, compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e ricreative della minore, la terrà con sé due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle h.20,00, preoccupandosi di farle fare i compiti e di accompagnarla eventualmente a fare sport e/o in qualsiasi luogo necessario per altri eventuali impegni scolastici o extrascolastici o ludici/ricreativi della minore;
il padre (salvo diverso accordo tra i genitori), sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, di vita e ricreative della minore, terrà con sé a fine settimana alterni, dal sabato alle 16,00 Per_1
fino alla domenica alle 20,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. (salvo diverso accordo tra i genitori) trascorrerà con il padre o con la madre il 24 Per_1
dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività;
6. il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno mensile di €. Parte_2 Parte_1
400,00, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e ( €. 200,00 per Per_2 Per_1
ed €. 200,00 per ), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (medico, dentistiche, ludiche, scolastiche) nell'interesse della prole, così come previste dal “protocollo spese ordinarie e straordinarie” del Tribunale di Latina. L'assegno per il nucleo familiare/unico in favore dei figli e verrà percepito (100%) dalla Sig.ra Per_1 Per_2
ed a tal fine il Sig. autorizza la Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
a presentare la relativa domanda, prestando, comunque, il consenso per qualsiasi autorizzazione necessaria al conseguimento dell'assegno;
7. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti;
”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 20/06/2005, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.26,
Parte II, Serie A, dell'anno 2005);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BORTONE MARIA LETIZIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/02/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ 1. coniugi vivranno separati con reciproco rispetto 2. la figlia minore sarà affidata Per_1 ad entrambi i genitori e convivrà con la madre ed il fratello , maggiorenne, nella Per_2 casa coniugale in Fondi Via Paesi Bassi n.1, di proprietà esclusiva di Parte_2
casa coniugale che viene assegnata alla Sig.ra 3. entrambi i genitori Parte_1 conserveranno l'esercizio della potestà sulla minore ed assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la loro figlia in ordine all'istruzione, all'educazione, allo sport ed alla salute, tenendo conto dei bisogni di , Per_1
delle sue capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore;
4. ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia minore con sé;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà e Per_1
comunque, compatibilmente con le esigenze della figlia. In ogni caso, durante le festività, il padre potrà tenere con sé la figlia in occasione delle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua
e Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale potrà poi trascorrere con la stessa il giorno di Capodanno e così per Pasqua e Pasquetta e viceversa. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé la figlia minore per un periodo di 15 giorni consecutivi, da concordare con la madre, tenuto conto sempre e comunque delle esigenze e della volontà della figlia. Tuttavia, sin da ora, i coniugi concordano che in caso di difficoltà nella gestione del diritto/dovere di visita del padre, gli stessi si atterranno alla seguente condizione, già concordata: il padre, durante la settimana, compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e ricreative della minore, la terrà con sé due volte a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle h.20,00, preoccupandosi di farle fare i compiti e di accompagnarla eventualmente a fare sport e/o in qualsiasi luogo necessario per altri eventuali impegni scolastici o extrascolastici o ludici/ricreativi della minore;
il padre (salvo diverso accordo tra i genitori), sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, di vita e ricreative della minore, terrà con sé a fine settimana alterni, dal sabato alle 16,00 Per_1
fino alla domenica alle 20,00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. (salvo diverso accordo tra i genitori) trascorrerà con il padre o con la madre il 24 Per_1
dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni, il giorno dell'Epifania e tutte le altre festività;
6. il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno mensile di €. Parte_2 Parte_1
400,00, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e ( €. 200,00 per Per_2 Per_1
ed €. 200,00 per ), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi Per_2 Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (medico, dentistiche, ludiche, scolastiche) nell'interesse della prole, così come previste dal “protocollo spese ordinarie e straordinarie” del Tribunale di Latina. L'assegno per il nucleo familiare/unico in favore dei figli e verrà percepito (100%) dalla Sig.ra Per_1 Per_2
ed a tal fine il Sig. autorizza la Sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
a presentare la relativa domanda, prestando, comunque, il consenso per qualsiasi autorizzazione necessaria al conseguimento dell'assegno;
7. i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti;
”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in FONDI (LT) il 20/06/2005, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.26,
Parte II, Serie A, dell'anno 2005);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 16/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino