TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI OR riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Felice a Parte_1 C.F._1
Cancello (CE) alla via Circumvallazione n. 2, presso lo studio dell'avv. Tiziana Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Altea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI OR
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di avere contratto matrimonio in Casalnuovo di LI (NA) in data 30.04.2016, dal quale erano nati due figli ( il 25.06.2017, ed il 05.07.2020), chiedevano pronunziarsi la Per_1 Per_2
separazione alle condizioni indicate in ricorso, contenente il piano genitoriale e, decorso il termine
1 ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza nr. 547/2024 di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di
LI OR in data 24.10.2024 e pubblicata in data 30.10.2024 le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 22.05.2025.
Quivi, i ricorrenti ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, contenente il piano genitoriale.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. in data 23.05.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, posto che con sentenza dell'intestato Tribunale del 24.10.2024
e pubblicata in data 30.10.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione dei coniugi m che sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di
LI OR (24.10.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale e che, in mancanza di eccezione la separazione deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del
2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N.
107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Casalnuovo di LI (Na), il giorno 30.04.2016, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
2 nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalnuovo di LI (NA) (atto n. 8, parte II, S. A, anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI OR riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
Dott. Eugenio Troisi Giudice
Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Felice a Parte_1 C.F._1
Cancello (CE) alla via Circumvallazione n. 2, presso lo studio dell'avv. Tiziana Ferrara, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Altea, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI OR
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 13.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di avere contratto matrimonio in Casalnuovo di LI (NA) in data 30.04.2016, dal quale erano nati due figli ( il 25.06.2017, ed il 05.07.2020), chiedevano pronunziarsi la Per_1 Per_2
separazione alle condizioni indicate in ricorso, contenente il piano genitoriale e, decorso il termine
1 ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Intervenuta la sentenza nr. 547/2024 di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di
LI OR in data 24.10.2024 e pubblicata in data 30.10.2024 le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 22.05.2025.
Quivi, i ricorrenti ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare la volontà di non riconciliarsi;
di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso, contenente il piano genitoriale.
Il Giudice delegato alla trattazione, pertanto, riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. in data 23.05.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, posto che con sentenza dell'intestato Tribunale del 24.10.2024
e pubblicata in data 30.10.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione dei coniugi m che sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di
LI OR (24.10.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale e che, in mancanza di eccezione la separazione deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte
Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del
2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N.
107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Casalnuovo di LI (Na), il giorno 30.04.2016, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
2 nata a [...] il [...], alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalnuovo di LI (NA) (atto n. 8, parte II, S. A, anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente relatore/estensore dott.ssa Nadia Zampogna
3