Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione III Civile
Ufficio procedure concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino - Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice rel.
dott.ssa Sara Fioroni - Giudice
Parte
nel procedimento introdotto ai sensi dell'art. 40 e 44 co. 1 lett. a) a con Parte_2
sede in TI BR (PG) alla Via A. Gramsci n. 9, C.F., P.I. e iscrizione nel Registro delle Imprese
n.ro R.E.A. n.ro PG - 243407, in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, leg. rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Pierfrancesco Valdina, iscritto al n. r.g. 101/2023 procedimento unitario;
premesso che con decreto del 20 luglio 2023 è stata aperta – su domanda di ammissione con riserva ex art. 44 comma 1 CCII depositata in data 13 Luglio 2023 – la procedura di concordato preventivo della società, con fissazione dei termini e delle modalità di esercizio del voto;
premesso che la società, nei termini accordati con il suddetto decreto, ha depositato in data 8 novembre 2023 il piano di concordato e la relativa proposta in continuità diretta;
premesso che in data 18 gennaio 2024è stato depositato il decreto ai sensi dell'art. 47 comma 2 CCI, con indicazione dei termini previsti dall'art. 47 comma 2 lett. c) CCI;
premesso che sono state versate le somme stabilite per le spese della procedura ai sensi dall'art. 47 comma 2 lett. d) CCII.;
premesso che i Commissari giudiziali nominati – dr. e avv. Franco Coscia - hanno Persona_1
depositato la relazione particolareggiata ex art. 105 comma 1 CCII;
la relazione integrativa ex artt.
1
premesso che con informativa depositata in data 22 luglio 2024 i Commissari giudiziali hanno riferito l'esito delle operazioni di voto, rappresentando il mancato raggiungimento delle maggioranze, in quanto delle 14 classi ammesse al voto soltanto in 5 i creditori avevano votato favorevolmente raggiungendo la specifica maggioranza interna mente nelle restanti 8 classi, vuoi per espressione di voto contrario vuoi per mancato esercizio del voto, i creditori non avevano non approvato la proposta concordataria;
premesso che, con successiva istanza del 24 luglio 2024, la società proponente ha chiesto l'omologa della proposta concordataria, e del piano destinato a sorreggerla, ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCI;
considerato che i Commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'omologa della proposta concordataria, rappresentando che “Pur mancando l'approvazione a maggioranza delle classi, si può tuttavia rilevare che la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse
l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Infatti, la classe che subisce in trattamento deteriore rispetto l'alternativa liquidatoria è la Classe 8 bis, composta esclusivamente dal creditore “Agenzia Entrate Direzione Provinciale Perugia” per crediti con privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c., che ha votato favorevolmente alla proposta concordataria accettando una percentuale di soddisfo del proprio credito al 20% e che, in caso di distribuzione a seguito di liquidazione giudiziale, avrebbe potuto contare su una percentuale di soddisfo del 59,6%.
(vds. parere motivato depositato in data 4 ottobre 2024);
considerato che la società società a responsabilità limitata unipersonale (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Pagliuca e dall'Avv. Enrico Rizza ha P.IVA_2 proposto opposizione all'omologa ex art. 48 comma 2 CCII;
sentita la ricorrente, i Commissari giudiziali e la società opponente;
lette le memorie autorizzate depositate;
rilevato che il procedimento si è svolto regolarmente;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
2 1. La società ricorrente – costituita in data 27 giugno 2015, con atto a rogito dott. Persona_2
rep. 221347 racc. 37108, con sede legale in TI BR (PG) e capitale sociale pari a Euro
248.000,00 interamente versato – è attiva nello svolgimento di attività alberghiera nella struttura di
Assisi denominata NUN Assisi Relais & SPA Museum1 ed è proprietaria di aree edificabili nella
Piazza del Mercato di TI BR.
La società versa in stato di insolvenza, dalla stessa (e dall'attestatore) riferito ad una serie di fattori esogeni (contrazione della domanda turistica conseguente alla crisi globale deflagrata con il fallimento Lehman Brothers;
eventi sismici del Centro Italia;
pandemia da Covid-19) ritenuti responsabili di aver ostacolato i programmi di rientro dall'impegnativo investimento affrontato per la realizzazione della struttura ricettiva e di aver contrastato i progetti di sviluppo e di crescita;
alla data del 13 luglio 2023 la situazione della società evidenzia passività per Euro 15.003.772 (rispetto alla quale – come si legge nella relazione conclusiva ai fini del voto depositata dai Commissari, par.
5.2 “non emergono scontamenti significativi, né per importi né per collocazione. Eventuali differenze, si ripete non significative, sono in ogni caso ampiamente coperte dai vari fondi rischi appostati per l'esecuzione del piano”).
La società ha adempiuto, entro i termini concessi tempo per tempo con i singoli decreti, a tutte le incombenze stabilite dal Tribunale;
non risultano compiuti atti di straordinaria amministrazione e/o eccedenti l'ordinaria amministrazione;
non sono stati segnali atti astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 CCI.
2. Il piano concordatario contempla la continuazione dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 84 CCI;
esso prevede infatti l'adempimento della proposta attraverso l'esercizio diretto della struttura ricettiva
“NUN” di Assisi - dalla quale è previsto, nell'arco del quinquennio di durata del piano, un apporto complessivo di € 3.666.413,00 derivante dai flussi prospettici attesti dalla gestione - nonché attraverso la cessione dei beni immobili non strategici, dai quali è previsto un apporto di € 1.084.000,00 e grazie ad un apporto complessivo di € 100.000,00 di finanza esterna, risorse destinate alla copertura dell'intero onere concordatario globale calcolato in € 4.850.413.
Le misure che il piano prospetta per la ristrutturazione del passivo consistono – come riscontrato dai
Commissari giudiziali - nel progressivo recupero di marginalità, attraverso investimenti mirati che dovranno garantire, secondo le previsioni della ricorrente, una crescita della tariffa media applicata ad ogni singolo servizio;
nella liquidazione attraverso vendita competitiva del terreno edificabile in
TI BR, stimato come utilmente collocabile sul mercato al prezzo di € 1.119.720; nell'impegno, il 2% dell'apporto totale, irrevocabile del socio a versare nella casse Controparte_2 della procedura, a condizione dell'omologa ma senza garanzia, la somma indicata a titolo di finanza esterna.
I Commissari giudiziali hanno rilevato che il piano industriale – redatto secondo principi aderenti alla normativa vigente ed ai “Principi di redazione dei piani di risanamento” elaborati dal
[...]
– divide l'attività di “Structurae” in due “aree strategiche”: Parte_3
l'area turistico alberghiera oggetto della continuità diretta e l'area definita “edile” oggetto di cessione degli asset, avvertendo che – correttamente – il “ricavato della cessione dell'area “edile” è destinato al pagamento dei creditori in base al principio della APS (Absolute Priority Rule)” e che il principio della RPR (Relativity Priority Rule)” è destinato ad operare per il valore eccedente a quello di liquidazione,
3. La proposta concordataria - accompagnata da quella avanzata ai sensi dell'art. 88 CCI all'Erario ed all'Agenzia fiscale per i tributi ed i relativi accessori dalle stesse amministrati - prevede, fermo il pagamento delle prededuzioni come per legge (art. 6 CCI), la suddivisione dei creditori in classi costituite – secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici – come segue2:
Classe 1 – non votante: composta dai creditori assistiti da privilegio ex art 2751 bis n.1 pagati integralmente entro 30 giorni dalla omologa (a questa classe non viene riconosciuto il diritto di voto salva diversa determinazione degli Organi della procedura).
Classe 1 bis – non votante: composta da creditori prededuttivi pagati integralmente e specificamente dai professionisti incaricati di assistere la società nella presentazione della proposta concordataria limitatamente al 75% del loro credito, dagli Organi della procedura (Commissario Giudiziale, CTU,
Liquidatore Giudiziale) i cui crediti sono stati determinati sulla base di stima degli oneri della procedura concordataria e dalle imposte locali che matureranno nel corso di esecuzione del piano concordatario
Classe 1 ter – non votante: composta dai professionisti incaricati di assistere la società nella presentazione della proposta concordataria limitatamente al 25% del credito maturato, credito 2 Vds. allegato 6: elenco creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi, della relazione ex art. 107 c. 3 CCI 4 assistito da privilegio ex art 2751 bis n.2 e che viene soddisfatto integralmente entro 180 giorni dalla omologa
Classe 1 quater – non votante: composta dai creditori ex art 2751 bis n.2; n.5 diversi da quelli inclusi nella classe 1 ter, pagati integralmente entro 180 giorni dalla omologa.
Classe 2: composta da Istituti di credito titolari di crediti chirografari non assistiti da fidejussione di terzi soggetti. I creditori appartenenti a questa classe ricevono il pagamento dilazionato di un importo corrispondente al 9,00 % del loro valore nominale.
Classe 3: composta da Istituti di credito titolari di crediti assistiti da ipoteca di primo grado sul compendio immobiliare in Assisi limitatamente al credito che trova capienza nel valore di liquidazione dei beni concessi a garanzia con pagamento oltre 180 giorni dall'omologa di un importo corrispondente al 100,00% del valore nominale del credito capiente.
Classe 3 bis: composta da Istituti di credito titolari di crediti assistiti da ipoteca di primo grado sul compendio immobiliare in Assisi limitatamente al credito chirografario per degrado, cui è proposto il pagamento oltre 180 giorni dall'omologa di un importo corrispondente al 9,00% del valore nominale del credito chirografario.
Classe 3 ter: composta da Istituti di credito titolari di crediti chirografari naturali, cui è proposto il pagamento oltre 180 giorni dall'omologa di un importo corrispondente al 9,00% del valore nominale del credito chirografario.
Classe 4: composta da Istituti di credito titolari di crediti assistiti da ipoteca di secondo grado sul compendio immobiliare in Assisi che non trovano capienza nel valore di liquidazione dei beni concessi a garanzia, cui è proposto il pagamento oltre 180 giorni dall'omologa di un importo corrispondente al 9,00% del valore nominale del credito chirografario.
Classe 4 bis: composta da Istituti di credito titolari di crediti assistiti da ipoteca di primo grado sul terreno in TI BR il cui credito trova capienza nel valore di liquidazione dei beni concessi a garanzia.
Classe 5 non votante: composta da creditori (Clienti) per acconti versati che potranno fruire delle prestazioni alberghiere.
Classe 6: composta da fornitori ed altri creditori titolari di crediti chirografari naturali non specificati nelle altre classi. I creditori appartenenti a questa classe ricevono: i) un importo del valore eccedente quello di liquidazione (flussi della continuità) corrispondente al 9,00% del valore nominale del
5 credito;
ii) un importo pari ad Euro 14.300 socio e complessivamente il 20,60% del loro credito oltre
180 giorni dall'omologa.
Classe 6 bis: composta da Creditori chirografari minori, come previsto dal 85 comma 3, ultimo periodo, CCII I creditori appartenenti a questa classe ricevono un importo corrispondente al 9,00% del valore nominale del credito
Classe 6 ter: composta da un fondo rischi stanziato a fronte del credito di rivalsa dell'IVA.
Classe 7: composta da Enti Previdenziali ed assistenziali e assicurativi titolari di crediti assistiti da privilegio compresi nella proposta di trattamento dei crediti Previdenziali
Classe 7 bis: , composta da Enti Previdenziali ed assistenziali e titolari di crediti chirografari naturali compresi nella proposta di trattamento dei crediti Previdenziali ed Assistenziali, i quali ricevono: i) un importo del valore eccedente quello di liquidazione (flussi della continuità) corrispondente al
9,00% del valore nominale del credito;
ii) un importo pari ad Euro 3.400 finanza esterna assicurata dal Socio, complessivamente pari al 21,1% del loro credito.
Classe 8: composta da Agenzia delle Entrate titolare di crediti per tributi da questa amministrati e compresi nella proposta di trattamento dei crediti tributari assistiti da privilegio e capiente rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale. importo corrispondente al 100,00% del valore nominale del credito oltre 180 giorni dall'omologa.
Classe 8 bis: composta da Agenzia delle Entrate titolare di crediti per tributi da questa amministrati e compresi nella proposta di trattamento dei crediti tributari assistiti da privilegio non capiente ai quali è riconosciuto i) un importo del valore eccedente quello di liquidazione (flussi della continuità) corrispondente al 20,00% del valore nominale del credito;
ii) un importo pari ad Euro 82.300 dalla finanza esterna messa a disposizione dal terzo per il complessivo 24,30% del loro credito.
Classe 9: composta da Enti Territoriali titolari di crediti per tributi locali. I creditori appartenenti a questa classe sono assistiti da privilegio e risultano non capienti rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale e, pertanto, degradati a chirografario. I Creditori appartenenti a questa classe riceveranno il pagamento oltre 180 giorni corrispondente al 15,00% del valore nominale del credito compreso in questa classe.
Classe 10: composta da creditori titolari di crediti postergati per i quali non è previsto alcun pagamento.
Classe 11 non votante : composta da fondi rischi in chirografario stanziati a fronte della possibile soccombenza della Società in eventuali controversie.
6 In sintesi, la proposta concordataria prevede il soddisfacimento integrale dei creditori inclusi nelle classi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 3, 4 bis, 6 ter, 7 e 8; il soddisfacimento parziale dei creditori inclusi nelle classi 2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 9, 11; nessun soddisfacimento per la classe 10
(creditori postergati): non vi sono rilievi da formulare in merito alla composizione delle classi ed in ordine alla parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
4. Quanto condizioni richieste ai fini dell'omologa pur in presenza di classi dissenzienti, è da rilevare che il motivato parere dei Commissari, e le verifiche dagli stessi svolte di cui danno conto le relazioni depositate, consentono di ritenere che il piano proposto non è privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e risulta fattibile, ossia non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi3.
Ed infatti, i Commissari, con motivazioni argomentate e congrue rispetto alla valutazione prognositica richiesta dal comma 1 dell'art. 112 CCI4, hanno osservato - in merito alle prospettive assunte a base del piano - che “Nella parte conclusiva del piano industriale lo sviluppo dell'attività nel quinquennio viene sottoposto a stress test decurtando i ricavi attesi di una percentuale annua di circa il -15% per verificare la tenuta della sostenibilità. La ricorrente, in scenari di mancata realizzazione dei ricavi attesi nell'ordine del -15% ha previsto di porre rimedio prima attingendo agli abbondanti fondi rischi che ha apportato e che ha dato integralmente per pagati nelle proiezioni,
e se ciò non dovesse bastare, operando riduzioni mirate di personale della “SPA” È corretto precisare che la ricorrente, oltre alle azioni dichiarate in caso di scostamento nel range medio del -
15% dei ricavi attesi, ha previsto abbondanti fondi rischi generici per fare fronte alle potenziali incertezze e disallineamenti frutto dello sviluppo pluriennale.5 3 Ogni piano concordatario si fonda su dati previsionali che si caratterizzano per diversi gradi d'incertezza in ordine alla loro realizzazione rispetto ai quali la verifica richiesta ai fini dell'omologa richiede il riscontro della coerenza delle assunzioni poste a base delle proiezioni del piano e la loro attendibilità, la quale presuppone di poter riscontrare che l'andamento ipotizzato delle variabili considerate sia ragionevole e dimostrabile.
Si tratta infatti di appurare l'idoneità del piano a impedire che lo stato di crisi si trasformi in vera e propria insolvenza o che questa, ove già in atto, sia superabile grazie all'esecuzione del piano stesso e che il piano sia idoneo a “garantire” che l'impresa risulti, all'attualità e in prospettiva, economicamente sostenibile, vale a dire che la prosecuzione dell'attività non si traduca in cronica generazione di perdite. 5 Nella relazione dei Commissari del 1.6.2024 si legge che la ricorrente ha stanziato per complessivi Parte_4
euro 1.221.110,00 di cui:
euro 397.000,00 per spese di procedura endo-concordataria;
euro 549.110,00 per fondi rischi generici in ordine a passività privilegiate;
euro 190.000,00 per fondi rischi generici in ordine a passività chirografarie;
euro 85.000,00 per fondi rischi contenziosi chirografari. I Commissari rappresentano che “la stima delle spese di giustizia prededucibili e la determinazione dei vari fondi, appositamente suddivisi e stanziati nel piano a tutela e copertura di eventuali maggiori esposizioni, nelle diverse categorie di creditori, non prevedibili al momento della presentazione del ricorso, appaino correttamente appostate, sia per entità che per destinazione”. 7 I risultati dell'osservazione condotta dai Commissari durante la fase prenotativa e durante lo sviluppo della procedura hanno riscontrato come la gestione corrente abbia generato un saldo normalizzato, sterilizzato dal versamento delle cauzioni, per € 458.985,24 al 31/03/2024, così da consentire ai
Commissari di concludere – pur con le cautele imposte dal rischio insito nella continuità d'impresa e nell'assenza di garanzie - che la società debitrice “cristallizzato il debito pregresso, con la gestione attuale riesce a fare fronte alle scadenze a tutte le spese correnti, assicurandosi un margine che, proiettato “su base annua” per l'esercizio 2024 appare in linea con le attese dei flussi da continuità che sono stati previsti (vds., in particolare, par. 10.1. della relazione ex art 107 CCI)
Secondo il motivato parere dei Commissari giudiziali, la soluzione concordataria è dunque conveniente rispetto a quella liquidatoria, tenuto conto del “surplus” concordatario (il c.d. free cash flow dalla continuità diretta) unitamente al ricavato della liquidazione dei beni non funzionali rispetto al valore complessivamente derivante dalla liquidazione del patrimonio ( vds. par.
6.6. della relazione6 e par. 7 ss)7.
Posto che la disamina del “valore di liquidazione” in chiave comparativa coincide con quanto richiesto dalla disamina in chiave distributiva del medesimo parametro rispetto all'accertamento delle condizioni richieste per l'omologazione in presenza di classi dissenzienti, la questione – che è poi l'oggetto dell'opposizione del creditore ipotecario dissenziente - sarà unitariamente esaminata.
5. Per poter giungere al risultato di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione che esse hanno respinto con il loro voto contrario (o comunque non espresso con la prescritta maggioranza di cui all'art. 109 co. 5 CCI), il termine di raffronto richiesto dal comma 2 dell'art. 112 CCI8 è costituito, difatti, dallo scenario che si manifesterebbe nell'ipotesi di assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale. In mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta può essere comunque omologata quando sia approvata da almeno una9 classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Il tutto a condizione che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito e che “a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7”.
5.1 Il “valore di liquidazione” – e quindi il valore eccedente che si individua rispetto al maggior valore derivante dalla continuità – viene dunque in rilievo a fini sia comparativi che distributivi e la sua definizione è data dall'art. 87, comma 1, lett. c); con tale norma il legislatore del correttivo ter ha difatti inteso fornire una regola generale alla quale fanno riferimento le altre disposizioni, come quelle che vengono in rilievo ai fini dell'omologa trasversale, ricollegando tale valore alla concreta realizzazione che i beni potrebbero consentire se fossero alienati nell'ambito di una procedura giudiziale di liquidazione, così che il sacrificio dei creditori privilegiati venga ad essere ancorato alla concreta realizzazione che i beni potrebbero consentire se fossero alienati nell'ambito di una procedura giudiziale di liquidazione in cui le condizioni di vendita sono molto diverse da quelle di un mercato aperto e libero10.
Dovendosi individuare “in concreto” il valore di liquidazione del patrimonio del debitore è necessario, quindi, fare riferimento (non al valore di mercato ma) al più probabile valore di realizzo dello stesso: pertanto, a seconda dei casi che ragionevolmente potrebbero prospettarsi nell'ambito dello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, occorre considerare il più probabile valore di realizzo dei singoli beni nella prospettiva della liquidazione atomistica o piuttosto il più probabile valore di realizzo dei beni aggregati nell'azienda in una prospettiva statica, quando l'esercizio 9 Il tenore del comma 2 dell'art. 112 CCI – il quale espressamente chiarisce che ai fini dell'omologazione trasversale non è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza delle classi quanto la proposta sia stata approvata da una classe “maltrattata”, ha deciso il dibattito che aveva posto l'originaria formulazione del medesimo comma, così che anche il voto di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione .
9 provvisorio dell'impresa in sede di liquidazione giudiziale non sia prospettabile, ovvero il più probabile valore di realizzo in una prospettiva dinamica di prosecuzione ex art. 211 CCI11.
Nell'ambito di una indagine in concreto, la determinazione del “valore di liquidazione” non può non tenere conto dell'effettivo andamento delle vendite concorsuali/esecutive, giacché l'eliminazione del riferimento al “valore di mercato” costituisce chiaro indice del riconoscimento della peculiarità delle vendite coattive, le quali, nonostante gli interventi normativi volti a creare un atteggiamento di massimo affidamento ed interesse, i criteri di massima pubblicità e competitività, il ricorso a soggetti specializzati scontano comunque risultati molto meno soddisfacenti rispetto alle vendite del libero mercato. E pertanto, al fine di riscontrare il presumibile valore che i beni (o l'aggregato aziendale) avrebbero assunto nell'ambito di una alienazione in sede giudiziale, è certamente consentita una valutazione anche empirica – la quale cioè consideri il risultano effettivo che viene realizzato nella prassi delle procedure concorsuali o individuali – attraverso l'analisi dei dati che possono essere tratti dall'andamento delle vendite giudiziali.
I dati delle vendite realizzate in via coattiva vengono difatti messi a disposizione –tramite diffusione nei relativi siti internet - da parte dei soggetti specializzati;
in particolare, un report dell'andamento delle vendite è consultabile nel sito di Abilio e nell'ambito di ciascun Ufficio giudiziario sono consultabili i “report” che vengono periodicamente inviati sullo stato delle vendite dai soggetti specializzati delle esecuzioni e procedure competitive. Il risultato che emerge dalla consultazione di tali fonti è nel senso di un abbattimento statisticamente ricorrente del valore di aggiudicazione rispetto al valore di mercato risultante dalla stima: il dato che emerge dai “report” delle vendite di Asta legale che vengono periodicamente trasmessi al Tribunale, il quale si avvale di anche tale soggetto specializzato, dà conto di un abbattimento che – relativamente agli immobili ed in particolare alle strutture ricettive si assesta ben oltre il 50% del prezzo di perizia (ad esempio, l'Hotel Palazzo Bocci, stimato per euro 1.955.000 è stato aggiudicato con una percentuale di ribasso del 61,64%; l'
[...]
stimato in euro 1.237.500,00 è stato aggiudicato con una percentuale di ribasso Parte_5 dell'89,49%; altre strutture ricettive, con partenza del prezzo d'asta inferiore a 1.000.000,00, sono state aggiudicate o sono ancora in vendita con ribassi dal 43,75% all'84,18%12 sono state ed il dato, 12 La riduzione del 43,75 % è quella dell'albergo in via Monte Ingino in Gubbio;
la riduzione dell'84,18 di struttura in frazione Osteria di Fossato di Vico. Il dato, concernendo immobile non dotati del pregio dell'immobile in questione è 10 come risulta dal “report” Abilio, si rinviene anche al di fuori del contesto del circondario del tribunale adito13.
6. Un puntuale onere di verifica del valore di liquidazione, sia in chiave comparativa che in chiave distributiva, assume significato decisivo in relazione all'opposizione all'omologa presentata dal creditore dissenziente , creditore con ipoteca di primo grado sull'immobile ove è CP_1 esercitata la struttura alberghiera del “Nun”, degradato a chirografo per la parte incapiente, con pagamento dilazionato del 9 % della porzione degradata (il credito è inserito nella classe 3 bis).
Il creditore dissenziente - legittimato all'opposizione non essendo ravvisabile, a differenza di quanto eccepisce la ricorrente, un conflitto di interesse in relazione alla prospettazione di un asserito interesse “esterno” al concorso14 – lamenta che le classi creditorie e il surplus concordatario sarebbero stati fittiziamente determinati sulla base di una errata valutazione del valore di liquidazione degli asset della società al fine di circoscrivere la soddisfazione del credito ipotecario ad Euro
1.803.738,00 (ossia il valore di liquidazione della struttura alberghiera su cui grava il privilegio fondiario di ), riservando la quota degradata al chirografo un trattamento deteriore CP_1
rispetto agli altri crediti degradati ed attribuendo il “surplus” concordatario, nel raffronto con l'alternativa liquidatoria secondo l'APR, alla classe 8 bis quando avrebbe dovuto essere distribuito alle classi di rango poziore.
orientativo del generale trend delle vendite ma è riscontrato anche dalla sensibile riduzione che hanno scontato compendi che partivano da una maggiore base d'asta ( compendio di strada Fontana La Trinità snc che partiva da un prezzo base di euro 2.130.356,25 e che all'ultima asta, con offerta minima di euro 1.597.767,19 non ha ricevuto nessuna offerta). 13 Ad es. il che partiva da un valore di perizia di euro 3.700.000,00 è stato aggiudicato con un Persona_3 abbattimento del 60%; il Mosaico Hotel Cesena che partiva da un valore di perizia di euro 2.700.000,00 con una percentuale di abbattimento del 54%) 14 Posto che l'interesse dell'opponente alla prosecuzione della esecuzione individuale per una asserita finalità di agevolare l'acquisizione del compendio immobiliare da parte di un “competior” è meramente ventilata, va in ogni caso rilevato che una simile prospettazione – ossia di un conflitto tra debitore e un creditore che osteggia l'approvazione della proposta - non rileva ai fini della ravvisabilità di un conflitto che comporta l'esclusione dal voto. Occorre difatti considerare che, all'opposto, il conflitto che comporta l'esclusione dal voto è quello che concerne il rapporto tra debitore da un lato e creditori dall'altro allorquando l'interesse del creditore coincida – o possa presumersi coincidente - con l'interesse del debitore all'approvazione di una proposta che comporti in minimo sacrificio possibile.
L'art. 109, comma 6, primo periodo contiene difatti due presunzioni assolute di conflitto di interessi, ed è significativo che si tratti di divieti che colpiscono proprio coloro – i congiunti e le società del gruppo – che per la vicinanza al debitore si presumono indotti, o comunque inclini, a votare per una proposta al ribasso;
al difuori dei creditori collaterali, una situazione di conflitto si realizza quindi ogni quale volta il creditore condivida l'interesse perseguito dalla debitrice a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, in contrapposizione con l'interesse degli altri creditori a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti. E ciò in quanto l'interesse “esterno” di uno dei creditori, ossia quello che derivi da ogni possibile vantaggio esterno al concorso, anche laddove fosse egoistico, dà luogo a conflitto solamente se tende a consentire l'applicazione di una proposta concordataria al ribasso (e quindi in pregiudizio degli altri creditori).
11 7. Al fine di circoscrivere – con specifico riferimento al caso in esame – il “valore di liquidazione” occorre, in primo luogo, muovere dalla considerazione che l'apertura della liquidazione giudiziale, comprometterebbe con tutta probabilità la credibilità sul mercato di una struttura alberghiera che si colloca al livello del più elevato standard delle strutture ricettive, trattandosi di circostanza alla quale
è immediatamente ricollegata una connotazione negativa dell'attività dell'impresa, come tale certamente suscettibile di incidere sul rapporto di affidamento di una clientela selezionata rispetto all'elevato standard della struttura ricettiva. Va poi considerato – come messo in luce dal consulente tecnico nominato successivamente all'apertura della procedura15 e dagli stessi Commissari – che il marchio Nun non è un marchio registrato dalla ricorrente16 e, ancora, che il mantenimento della categoria delle 5 stelle lusso dipende dal mantenimento del servizio ristorante, oltre che di autorimessa coperta e dalla presenza della sala meeting, servizi tutti esercitati in immobili che non sono di proprietà della ricorrente ma che sono detenuti in forza di contratti con terzi.
Ciò posto, va poi considerato che la percorribilità di una minima continuità aziendale nell'ambito dell'esercizio provvisorio funzionale alla successiva alienazione dell'azienda a terzi, per un verso, non deve considerare i benefici del piano di concordato per effetto delle relative azioni strategiche finalizzate ad ottenere una maggiore valorizzazione delle poste attive derivanti dalla prospettiva di continuità resa possibile dalla prosecuzione dei rapporti commerciali, ma deve tenere conto del margine di redditività dell'azienda al momento della domanda di concordato (un futuro curatore non
è nelle condizioni di apportare interventi correttivi tipici di un percorso di risanamento e non sarebbe autorizzato a proseguire l'attività d'impresa ove vi fosse un aggravio delle passività prededucibili, nell'ambito delle quali – nel caso in esame ed anche ad ipotizzare un subentro nei contratti – verrebbero a gravare anche i canoni di locazione delle strutture funzionali al mantenimento della categoria 5 stelle lusso). Dall'altra parte, l'esercizio provvisorio deve tenere conto dell'attrattività del settore commerciale di riferimento, costituito – nel caso in esame – dall'ospitalità di lusso, segmento di mercato circoscritto, attrattivo non tanto per la generalità degli investitori ma per soggetti qualificati, dotati non solo dei fondi ma anche di strutture a sostegno dell'investimento, circostanza che, nell'ottica dell'autorizzazione di un ipotetico esercizio provvisorio, incide sulla possibilità di individuare, in tempi celeri, un compratore interessato all'azienda in esercizio. Pertanto, non appare censurabile la prospettiva della ricorrente ove, ai fini della determinazione del
“valore di liquidazione”, non ha ritenuto concretamente prospettabile l'esercizio provvisorio in L.G., ma ha proposto una valorizzazione statica dei propri beni.
Per riscontrare l'attendibilità del valore proposto, era stato nominato – su richiesta dei Commissari giudiziali ed in funzione della relazione ex art. 105 CCI – un consulente tecnico. L'elaborato del geom. – il quale ha proceduto alla stima sia con il criterio della capitalizzazione dei flussi di Per_4 cassa dell'intero compendio destinato all'esercizio dell'attività alberghiera17, tenendo conto correttamente conto dell'attuale percentuale di occupazione delle camere18, sia con un criterio limitato alle sole porzioni di proprietà dell'odierna ricorrente – ha sostanzialmente riscontrato – con riferimento ad entrambi i criteri adottati - l'impostazione della ricorrente. A tale proposito, occorre considerare che l'analisi diretta dei “report” delle vendite giudiziali delle strutture ricettive di cui si è dato sopra conto giustifica, effettivamente, l'applicazione di una percentuale di decurtazione del valore di mercato stimato nella prima relazione rispetto al valore di liquidazione: come risulta dai dati esposti, nel settore della vendita giudiziale delle strutture ricettive – sia locale che in realtà similari – ricorre statisticamente una percentuale di abbattimento del valore di aggiudicazione che, in media, si attesta nell'ordine medio del 50-60%, anche per gli immobili che erano stati posti in vendita ad un prezzo più elevato. E, in mancanza di offerte di acquisto ricevute dall'impresa, è giustificabile l'applicazione della medesima percentuale anche al compendio di Structurae19.
Pertanto, appare condivisibile il giudizio espresso dai Commissari giudiziali, i quali hanno ritenuto che il valore di liquidazione giudiziale appare concretamente meno vantaggioso rispetto al valore di realizzo assicurabile dalla proposta formulata dalla ricorrente, basata su flussi in massima parte provenienti dalla continuità diretta, “chiarendo anche che – trattandosi di concordato con pagamenti frazionati annuali - il creditore manterrà immutato il potere di chiedere la risoluzione per inadempimento al verificarsi del mancato incasso dei ratei annuali previsti dal piano”.
8. L'art. 84 comma 5 del CCII prevede che “I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.”
Il successivo comma 6 prevede che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (cosiddetta priorità assoluta “APR”) mentre per quanto riguarda il valore della continuità (ossia il valore eccedente quello di liquidazione) “è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado
e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore” (cosiddetta priorità relativa “RPR”).
Esaurito il valore di liquidazione che costituisce il perimetro entro il quale si applica la regola della priorità assoluta con soddisfazione del creditori secondo il regime delle cause legittime di prelazione, il surplus da continuità messo a servizio dei creditori nell'orizzonte temporale di riferimento (e quindi il valore che si aggiunge al patrimonio concordatario del debitore staticamente fotografato alla data della domanda di concordato) deve essere distribuito – fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato ex art.2751 bis c.c. che sono soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta anche per il valore eccedente ex art. 87 comma 4 CCI - tenendo conto dell' “ultrattività attenuta” della prelazione di coloro che, tra i creditori di rango chirografario per degrado, vantano un privilegio mobiliare generale: i crediti assistiti da privilegio generale che, per una vicenda esclusivamente fattuale subiscono il degrado per incapienza, sono comunque crediti che non perdono quella qualità sostanziale di essere preferiti nella distribuzione del patrimonio mobiliare del creditore e, pertanto, sono gli unici che possono giovarsi del valore della continuità aziendale secondo le regole della priorità relativa;
il valore del privilegio generale mobiliare - a differenza dei crediti assistiti da privilegi specifici i quali, compresi il pegno e l'ipoteca, non “sopravvivono” all'esaurimento del valore di liquidazione - non è difatti legato ad uno specifico bene aziendale bensì al valore prodotto dall'azienda composta dal complesso dei beni materiali e immateriali. E' quindi coerente rispetto alla regola espressa dall'art. 84 CCI che i privilegiati generali, seppur degradati a chirografo, ricevano una percentuale differenziata tra di loro in ragione del rispettivo grado di privilegio e comunque che anche il più basso in grado tra i privilegiati riceva avere una percentuale maggiore rispetto agli altri chirografari originari o alla quota degradata del privilegio speciale, compresi ipoteca e pegno, i quali sono trattati come credito chirografario.
14 Coerentemente, quindi, l'art. 112 comma 2 lett. b) CCI impone che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento conforme alla regola della priorità relativa20.
Ricostruito quindi il sistema dell'art. 112 comma 2 lett. b) e dell'art. 84 CCI rispetto alle regole dettate dall'art. 88 CCI per il trattamento dei crediti tributari nel senso di riconoscere una “ultrattività” del privilegio mobiliare generale incapiente (cfr. Corte di Appello di Milano con sentenza del 24 marzo
2025 pronunciata nella causa n. 3572/2024), ne segue che al credito con privilegio generale incapiente oggetto di trattamento ai sensi dell'art. 88 CCI va riservato un trattamento conforme al rispetto della “RPR” e, dall'altra parte, al credito degradato da ipoteca incapiente (che diventa per effetto del degrado credito di rango chirografario) non deve essere attribuito lo stesso trattamento dei crediti per tributi statali diretti ed indiretti di cui all'art. 2752, comma primo e secondo, cc degradati al chirografo e dei crediti per tributi locali di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c., muniti di privilegio generale e degradati al chirografo.
Ne segue, nel caso in esame che:
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e sono interamente soddisfatti i lavoratori titolari di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- non vi sono previsioni di riparto per i soci in relazione alle quote di capitale versate;
- il valore eccedente è distribuito nel rispetto della regola della priorità relativa in modo tale che ciascuna delle classi di creditori che godevano di un privilegio generale mobiliare di rango poziore, ma degradato per incapienza sul valore di liquidazione, riceva un trattamento migliorativo sul surplus concordatario rispetto a quello delle classi di crediti munite di un privilegio di rango inferiore;
- i crediti di rango chirografario – originario o per degrado – ricevono lo stesso trattamento.
Non risulta quindi fondata la contestazione dell'opponente in relazione al diverso trattamento riservato alla quota degradata al chirografo del proprio credito rispetto a quello riservato ai crediti per tributi statali (classe 8bis) ed a quelli locali (classe 9) degradati, assistiti da privilegio generale mobiliare.
9. Pur in mancanza dell'approvazione da parte della maggioranza delle classi, la proposta è stata approvata dalla Classe 8 bis, composta dal creditore “Agenzia Entrate Direzione Provinciale 20 Il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi previsto dall'art. 88 comma 1 CCI dovrebbe riguardare quindi i crediti assistiti da privilegio speciale degradati e a quelli chirografari ab origine (per effetto del terzo periodo del citato comma 1) e i crediti assistiti da privilegio (generale e speciale) rispetto ai quali il valore di liquidazione risulta capiente (per effetto del secondo periodo del citato comma 1), mentre il rispetto della “RPR” riguarda il privilegio generale incapiente, operando per questi una sorta di ultrattività attenuata del privilegio. 15 Perugia” per crediti con privilegio generale ex art. 2752 comma 4 c.c.: tale classe – come risulta dalla disamina della proposta e come attestato dai Commissari giudiziali - ha votato favorevolmente accettando una percentuale di soddisfo del proprio credito al 20% mentre, in caso di distribuzione del valore eccedente secondo le regole della priorità assoluta, avrebbe potuto contare su una percentuale di soddisfo del 59,6%, posto che per tutte le altre classi di rango superiore è prevista una soddisfazione del 100% .
10. Sussistono quindi le condizioni per l'omologa del concordato.
11. Successivamente all'omologa, la Società dovrà attenersi alle prescrizione del Tribunale, in modo tale che l'andamento della fase esecutiva possa essere costantemente monitorato - periodicamente ed in occasione di ogni atto di alienazione, transazione, straordinaria amministrazione o rilevante ai fini dell'attuazione del piano - dagli organi della procedura, sicché vengano sollecitamente rappresentati eventuali scollamenti significativi, anche temporali, rispetto alle operazioni previste dal piano che deve sorreggere la continuità ed alle tempistiche programmate. La società è quindi tenuta a relazionare, secondo le cadenze temporali indicate in dispositivo, in merito all'adempimento del piano, anche in relazione al tempestivo compimento delle operazioni programmate, ed alle condizioni economico-patrimoniali, contabili e finanziarie necessarie per il rispetto delle scadenze programmate.
Sebbene l'omologazione del concordato segni il ritorno “in bonis” del debitore, il tribunale ritiene, al fine di assicurare l'effettivo adempimento della proposta concordataria relativamente alle attività di liquidazione dei beni “non funzionali” – i quali hanno un valore non marginale nell'economia dell'operazione di ristrutturazione e per i quali non vi è un offerente già individuato – di procedere alla nomina di un liquidatore e di un comitato di tre creditori per assistere alla liquidazione (oltre al fatto che solo la procedura competitiva svolta dal liquidatore consente l'effetto di cui all'art. 114 bis
CCI). Per la nomina del liquidatore può tenersi conto dell'indicazione del debitore che riguarda una professionista iscritta nell'elenco dei gestori della crisi d'impresa. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, svolgerà le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ed eserciterà i poteri riservati dall'art. 115 CCI.
P.Q.M.
omologa il concordato preventivo proposto da con sede in TI BR (PG) Parte_2
alla Via A. Gramsci n. 9, C.F., P.I. e iscrizione nel Registro delle Imprese n.ro ; P.IVA_1
nomina ai soli fini della liquidazione degli asset destinati dal piano alla dismissione, la dr.ssa
[...]
quale Liquidatore;
il Liquidatore, di concreto con i Commissari giudiziali, proporrà i Per_5
creditori da inserire nel Comitato per la sorveglianza della fase liquidatoria;
provvederà entro trenta
16 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione degli asset non funzionali oggetto della proposta e del piano, con indicazione delle relative modalità, forme e tempi, da trasmettere ai CC.GG. ed al C.d.C. prima del deposito in
Cancelleria; modalità, tempi e forme della liquidazione dovranno essere conformi a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel piano;
la liquidazione dovrà svolgersi in forma competitiva e con le forme di pubblicità previste dall'art. 114 CCI;
gli artt. 216 CCI e le disposizioni sulle vendite nella liquidazione troveranno applicazione in quanto compatibili;
porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati – informando con relazione semestrale i CC.GG., il C.d.C. ed il G.D. – registrando ogni operazione contabile in apposito libro giornale;
procederà all'accreditamento di tutte le somme riscosse su conto corrente bancario intestato alla Procedura ed i prelievi da tale conto a fini esecutivi saranno effettuati direttamente dal
Liquidatore, previa comunicazione ai CC.GG.; procederà alla scadenza di ciascun semestre a redigere un rapporto riepilogativo sull'andamento della liquidazione che comunicherà a mezzo pec al C.G. che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec a tutti i creditori;
eserciterà, in relazione ai beni destinati da piano alla dismissione, i poteri di cui all'art. 115 CCI;
dispone che il legale rappresentante amministri la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa dei
Commissari giudiziali;
dispone che, in adempimento degli obblighi di informazione previsti a carico della società per tutta la durata dell'esecuzione del piano e fino al suo adempimento, la società consegni ai Commissari giudiziali:
- i bilanci di esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, entro 20 giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale entro 20 giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento;
- ogni altro prospetto informativo ritenuto necessario dai Commissari giudiziali;
a tal fine i
Commissari giudiziali sono autorizzati ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo, con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;
- una relazione informativa scritta in occasione di ogni atto di straordinaria amministrazione e dell'avvio di azioni giudiziali attive o passive;
detta relazione, corredata dal parere e dalle
17 osservazioni dei Commissari verrà da questi ultimi depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio;
- relazione informativa scritta, con cadenza semestrale, sullo stato di esecuzione della proposta concordataria;
nella relazione dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario e dato conto del compimento delle operazioni programmate ovvero giustificazione di eventuali scollamenti dalle previsioni dal piano. Detto rapporto, corredato del parere\osservazioni dei Commissari giudiziali verrà da questi ultimi depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e\o pareri dei CC.GG, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese;
dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
dispone che la società contabilizzi i flussi destinati da piano al pagamento dei creditori concorsuali in partite separate, in modo che sia dato immediato rilievo alla sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario alle rispettive scadenze;
dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la società debitrice – di concerto con il Liquidatore - provveda a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei titoli di prelazione e\o prededuzione, da consegnare ai Commissari giudiziali i quali provvederanno a depositarlo in Cancelleria. Detto elenco dovrà essere comunicato a cura della debitrice a tutti i creditori (compresi quelli titolari di diritti sui beni destinati alla dismissione) con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, sia in punto di “quantum “che di qualificazione del credito, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito, con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati e che verranno depositati in Cancelleria;
dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati da parte della società sulla base di piani di riparto predisposti dalla società, d'intesa con il Liquidatore, in considerazione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al “visto” dei Commissari
Giudiziali;
18 dispone che i Commissari giudiziali:
- redigano semestralmente un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 118 co. 1 CCI, dando conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
relazioneranno al G.D. sullo stato di attuazione del piano, sui pagamenti effettuati, sui fatti in tutto od in parte impeditivi dell'utile prosecuzione della sua esecuzione o tali da rendere l'esercizio dell'attività d'impresa manifestamente dannoso per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni programmate;
- relazionino ai creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 119 CCII qualora non valutino di attivarsi direttamente;
- sorveglino l'andamento del piano concordatario, informando il G.D. circa eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori nonché su ingiustificati ritardi e\o rilevanti inadempimenti;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili vengano depositate nelle forme stabilite per i depositi giudiziale, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
dispone che entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te della società debitrice, ed il Liquidatore per la parte dei piano relativa alla dismissione dei beni non funzionali, depositino in Cancelleria il rendiconto della attività rispettivamente compiuta ove si dovrà dare conto dell'adempimento del piano e della percentuale di soddisfazione dei creditori concordatari, corredata dal deposito della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;
i Commissari giudiziali provvederanno conseguentemente ad inoltrarne copia ai creditori a mezzo pec., avvisandoli della facoltà di presentare eventuali osservazioni, entro
15 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione dei CC.GG.. Quindi, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto depositeranno il loro parere in ordine alla esecuzione del concordato e le eventuali osservazioni ricevute dai creditori;
dispone che la Cancelleria comunichi la presente sentenza al Pubblico Ministero, alla società proponente ai Commissari giudiziali, i quale dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori;
dispone che la Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII e per gli ulteriori adempimenti.
Perugia, 16/05/2025
Presidente
Dr.ssa Teresa Giardino
19 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come risulta dal piano e come riscontrato dai Commissari l”'hotel si caratterizza per l'alto grado di servizi offerti
(classificazione 5 stelle lusso) si compone di 18 camere (8 deluxe, 5 suite, 2 exclusive suite e 3 privilege suite), di una suggestiva Spa (ricavata nei locali ove in corso di ristrutturazione sono stati rinvenuti resti di un anfiteatro romano del primo secolo d.C.), di un ampio locale utilizzato come reception, sala bar e ristorante e sala cucina”. L'azienda è esercitata attraverso una struttura ricettiva in parte di proprietà della ricorrente ed in parte detenuta in forza di stabili contratti di locazione pluriennali per poter ampliare i propri spazi di esercizio ed offrire maggiore comfort alla clientela, 3 6Si legge nella relazione ex art. 107 CCI, che “In conclusione, la continuità aziendale diretta della gestione della struttura ricettiva, secondo le previsioni del piano industriale, fatte proprie dalla ricorrente nella proposta concordataria ed attestate in maniera conforme dal Professionista indipendente incaricato, dovrebbe generare flussi di cassa attesi nell'arco temporale dei cinque anni decorrenti dall'omologa di € 3.666.413. Aggiungendo a questi importo le somme derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici valutati in € 1.084.000 e l'apporto di finanza esterna per € 100.000 si avrebbe la copertura dell'intero onere concordatario globale calcolato in € 4.850.413” 7 Si deve considerare che il valore di liquidazione non è accresciuto da ulteriori utilità in quanto i Commissari hanno riscontrato che non sono emerse fattispecie tali da valutare l'avvio di azioni di natura risarcitoria contrattuale e/o recuperatoria o tali da valutare l'avvio di azioni di natura revocatoria ordinaria e l'avvio di azioni di natura revocabile ex art. 166 CCII. 8 Da applicare nel testo aggiornato al d.lgs 13 settembre 2024 n. 136, in quanto da applicare alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore. 8 10 - lo spossessamento del debitore esclude la “piena libertà” della parte venditrice in quanto la vendita è gestita da soggetti specializzati ma privi della conoscenza del mercato di riferimento peculiare dell'imprenditore; la procedura, seppur competitiva, deve essere celere. 11 La verifica della praticabilità concreta, nell'ottica della liquidazione giudiziale, dell'esercizio provvisorio dove comunque considerare che l'esercizio provvisorio, anche nel contesto del CCI, costituisce una evenienza scarsamente ricorrente nella prassi non solo perché è condizionato alla concessione di autorizzazione giudiziaria ma anche perché, ai fini del giudizio della mancanza di pregiudizio per i creditori, non deve considerare i benefici evidenziati nel piano di concordato per effetto delle relative azioni strategiche finalizzate ad ottenere una maggiore valorizzazione delle poste attive derivanti dalla prospettiva di continuità resa possibile dalla prosecuzione dei rapporti commerciali. 15 La necessità di nomina di un consulente durante la fase di omologa laddove un creditore contesti la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria non significa che tale nomina, se richiesta dai Commissari, non possa essere anticipata al fine di essere considerate nella relazione particolareggiata da inviare e creditori;
dall'altra parte, ove già svolta, il dissenso di un creditore non comporta di per sé l'obbligo di una sua reiterazione, ove gli elementi forniti dal consulente siano utili ai fini della valutazione rimessa al tribunale. 16 La mancata registrazione del marchio – dimostrata dall'estratto depositato dal creditore dissenziente – incide sulla valutazione di un potenziale avviamento in quanto la tutela del marchio non registrato è circoscritta al “preuso” da parte di colui che ne sia il titolare. 12 17 Nel piano viene considerata infatti la vendita dell'intero complesso di Assisi, ma assumendo la cessazione delle attività, escludendo sia la vendita del complesso come entità operativa sia la vendita frammentata dei suoi componenti. 18 La stima deve difatti essere operata con riferimento al momento della domanda di concordato, senza tenere conto di incrementi che potrebbero derivare dal recupero di una più efficiente gestione;
per tale ragione non è condivisibile il differente approccio del consulente dell'opponente, il quale quantifica il valore della struttura alberghiera di in Euro 6.909.000,00 con l'applicazione dello stesso criterio di stima del consulente nominato da tribunale Parte_2 ma tenendo conto di un'occupazione delle camere pari al 68% che non corrisponde all'attuale risultato di esercizio bensì a quello derivante da un ipotizzato rialzo “prudenziale”, peraltro ulteriormente incrementato fino al 75%-80%
“con una sana gestione, volta al potenziamento anche di canali internazionali” 19 In ogni caso, il “secondo elaborato” del geom. ttribuisce all'asset di proprietà della ricorrente Per_4 commercializzabile in regime di libero mercato all'immobile un valore sostanzialmente corrispondente al valore di liquidazione di tutta la struttura del “Nun”. 13