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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3901/2025
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER LÙ
AL, nel procedimento iscritto al n. 3901/2025, promossa da:
(C.F. C.F. 1 e Pt 2 Parte 1
), entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del
[...] (C.F. C.F. 2
presente giudizio, in Palermo, via Sammartino n.6, presso lo studio degli Avv.ti Ignazio
Fiore e Giulia Lo Giudice, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura allegata su foglio separato al ricorso ricorrenti contro
CP 1 C.F. C.F. 3 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via San Lorenzo n. 77/A
Resistente contumace
Controparte_2 in persona del Conservatore
[...]
P.t. con sede in via Konrad Roetngen n. 3, Palermo
Resistente contumace ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, le ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale "di disporre la cancellazione della domanda giudiziale, trascritta in data 13.10.2005 presso i registri della Conservatoria Immobiliare di Palermo ai nn. 54847/32309 nei confronti del sig. ordinando al Conservatore dei registriPersona 1 ed a favore della CP_1
immobiliari di disporre la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione di domanda giudiziale trascritta in data 13.10.2005 ai num. 54847/32309 Reg. gen./ Reg. part. nei confronti del sig. Persona 1 ed a favore della CP 3
A fondamento della propria pretesa, le ricorrenti hanno precisato che, con Sentenza
n. 2896/2012, si concludeva il giudizio iscritto al n.r.g. 8063/2005 avente ad oggetto l'accertamento della causa di nullità della scrittura privata autenticata del 20.7.2005 in
Persona 2 di Palermo rep.n. 12031 e trascritto a Palermo ai nn. 40410/23441,Notar mediante il quale Persona 1 vendeva a Parte 1 due beni immobili e precisamente: A) porzione di fabbricato urbano sita in Palermo via S. Lorenzo 77/B, costituito da un locale magazzino facente parte del predetto edificio in condominio composto da un unico vano della consistenza di mq167, distinto in catasto al fg 22 mapp.2725 sub 44 via san lorenzo colli n.77/B, via F.p Mulè piano s1 z.c. 4 cat. C/2; b) porzione di fabbricato urbano sita in
Palermo via San Lorenzo 77b, costituito da un locale magazzino facente parte del predetto edificio in condominio composto da un unico vano della consistenza di mq. 295, distinto in catasto al fg.22
MP2725 sub/47 via san Lorenzo Colli n.77/b via F.P. Mulé piano s1 z.c. 4 cat. c/2. presso la La predetta domanda giudiziale veniva trascritta in data 13.10.2005,
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo ai nn. 54847/32309.
All'esito del Giudizio, tuttavia, il Giudice – nel rigettare le domande spiegate dagli
-
attori - ometteva di disporre la cancellazione della domanda giudiziale, la quale risulta ancora annotata e trascritta.
Correttamente instaurato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, restando contumaci.
****
In punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 2668 c.c.: "La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo estinto per rinunzia o inattività delle parti".
Nel caso di specie, il Tribunale ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2668, comma 2 c.c., in quanto la domanda formulata dagli originari attori nella causa iscritta al n.r.g. 8063/2005 è stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Per tale ragione, la domanda va accolta ordinando al Conservatore di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 13.10.2005, ai nn. 54847/32309. ****
Con riguardo alle spese del giudizio, in ragione della natura sostanzialmente non contenziosa del presente procedimento, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (si v. sul punto Cass. n. 23929/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, reietta ogni difesa, istanza, eccezione
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
[...]
nella persona del Controparte 4
Direttore pro tempore, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data
13.10.2005, ai nn. 54847/32309, con esonero da ogni responsabilità;
DISPONE, tra le parti, la compensazione delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso, Palermo, 29.10.25
IL GIUDICE
ER LÙ AL
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ER LÙ
AL, nel procedimento iscritto al n. 3901/2025, promossa da:
(C.F. C.F. 1 e Pt 2 Parte 1
), entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del
[...] (C.F. C.F. 2
presente giudizio, in Palermo, via Sammartino n.6, presso lo studio degli Avv.ti Ignazio
Fiore e Giulia Lo Giudice, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura allegata su foglio separato al ricorso ricorrenti contro
CP 1 C.F. C.F. 3 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente, Via San Lorenzo n. 77/A
Resistente contumace
Controparte_2 in persona del Conservatore
[...]
P.t. con sede in via Konrad Roetngen n. 3, Palermo
Resistente contumace ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, le ricorrenti hanno chiesto all'intestato
Tribunale "di disporre la cancellazione della domanda giudiziale, trascritta in data 13.10.2005 presso i registri della Conservatoria Immobiliare di Palermo ai nn. 54847/32309 nei confronti del sig. ordinando al Conservatore dei registriPersona 1 ed a favore della CP_1
immobiliari di disporre la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione di domanda giudiziale trascritta in data 13.10.2005 ai num. 54847/32309 Reg. gen./ Reg. part. nei confronti del sig. Persona 1 ed a favore della CP 3
A fondamento della propria pretesa, le ricorrenti hanno precisato che, con Sentenza
n. 2896/2012, si concludeva il giudizio iscritto al n.r.g. 8063/2005 avente ad oggetto l'accertamento della causa di nullità della scrittura privata autenticata del 20.7.2005 in
Persona 2 di Palermo rep.n. 12031 e trascritto a Palermo ai nn. 40410/23441,Notar mediante il quale Persona 1 vendeva a Parte 1 due beni immobili e precisamente: A) porzione di fabbricato urbano sita in Palermo via S. Lorenzo 77/B, costituito da un locale magazzino facente parte del predetto edificio in condominio composto da un unico vano della consistenza di mq167, distinto in catasto al fg 22 mapp.2725 sub 44 via san lorenzo colli n.77/B, via F.p Mulè piano s1 z.c. 4 cat. C/2; b) porzione di fabbricato urbano sita in
Palermo via San Lorenzo 77b, costituito da un locale magazzino facente parte del predetto edificio in condominio composto da un unico vano della consistenza di mq. 295, distinto in catasto al fg.22
MP2725 sub/47 via san Lorenzo Colli n.77/b via F.P. Mulé piano s1 z.c. 4 cat. c/2. presso la La predetta domanda giudiziale veniva trascritta in data 13.10.2005,
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo ai nn. 54847/32309.
All'esito del Giudizio, tuttavia, il Giudice – nel rigettare le domande spiegate dagli
-
attori - ometteva di disporre la cancellazione della domanda giudiziale, la quale risulta ancora annotata e trascritta.
Correttamente instaurato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio gli odierni convenuti, restando contumaci.
****
In punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 2668 c.c.: "La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo estinto per rinunzia o inattività delle parti".
Nel caso di specie, il Tribunale ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2668, comma 2 c.c., in quanto la domanda formulata dagli originari attori nella causa iscritta al n.r.g. 8063/2005 è stata rigettata con sentenza passata in giudicato.
Per tale ragione, la domanda va accolta ordinando al Conservatore di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 13.10.2005, ai nn. 54847/32309. ****
Con riguardo alle spese del giudizio, in ragione della natura sostanzialmente non contenziosa del presente procedimento, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (si v. sul punto Cass. n. 23929/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, reietta ogni difesa, istanza, eccezione
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
[...]
nella persona del Controparte 4
Direttore pro tempore, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo in data
13.10.2005, ai nn. 54847/32309, con esonero da ogni responsabilità;
DISPONE, tra le parti, la compensazione delle spese di lite
Si comunichi
Così deciso, Palermo, 29.10.25
IL GIUDICE
ER LÙ AL