Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6745 / 2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Gaetano Parte_1
Cavallaro come da procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marina Marinelli come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica INPS in seguito a domanda amministrativa del 26.5.23 n. 3930964203273 “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88)”, con
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 388/24 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 46%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare dovevano ritenersi viziate dall'omessa valutazione della documentazione medica successiva prodotta di cui al certificato del certificato del 22.04.2024 dal quale si evince che la ricorrente è affetta da “ Diabete, ipertensione, ipotiroidismo, ipercolesteloremia, gonartrosi bilaterale, artrosi diffisa, scoliosi destro-convessa dorso lombare con riduzione spazi intersomatici, spondiloartrosi diffusa, dolori alla digitazione, deambulazione a piccoli passi”.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ 1) Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra all'assegno di invalidità ex art. Parte_1
13 legge 118/71 previsto per gli inabili con permanente invalidità ridotta in misura pari o superiore al 74%, dal giorno della revisione (26.05.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile con la decorrenza richiesta o alla somma eventualmente riconosciuta in corso di causa, oltre ai ratei maturandi e relativi interessi. Con vittoria di spese e competenze legge da quantificarsi ex DM 147/22, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 1 aprile 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, preso atto dei riscontrati aggravamenti all'esito degli accertamenti effettuati ha, invece, ritenuto : “ In armonia con i quesiti postimi dall'Ill.mo SI. Giudice Dott.ssa Amoroso Federica, posso affermare che la ricorrente, SI.ra , in atto è affetta da “Diabete mellito in trattamento Parte_1
con ipoglicemizzanti orali, gonartrosi e scoliosi destro conversa, disturbo ansioso-depressivo”. Per tali patologie la stessa risulta invalido civile con riduzione della capacità nella percentuale del 74%
a partire dal 18.9.2024, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “ I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria ostensibile, consentono di asserire che la sig.ra , di anni 56 è affetta da “Diabete mellito in trattamento con Parte_1
ipoglicemizzanti orali, gonartrosi e scoliosi destroconversa, disturbo ansioso-depressivo”.
Nel verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità Civile del 17.7.2023, la commissione perveniva alla seguente diagnosi: “Diabete mellito NID. Ipertensione arteriosa.
Gonartrosi”, utilizzando i codici del DM 5/2/92: 9309. La percentuale riconosciuta era del 35%. I codici secondo il DM 5/2/92 fanno espresso riferimento a 9309 - “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE
DI MEDIO GRADO (CLASSE III)” tabellata con valori compresi tra 41% ed il 50%.
Nella CTU redatta dal dott. , si perveniva alla seguente diagnosi: “Diabete NID Persona_1 gonoartrosi e arti inferiori in soggetto con pregresso intervento per melanoma”, utilizzando i codici del DM 5/2/92: 9309 e 9322. La percentuale riconosciuta era del 46%.Sulla base della diagnosi posta da questo C.T.U. e in riferimento ai Codici del DM 5/2/92 si può quantificare l'invalidità nella misura del 74% (settantaquattro per cento).
Nello specifico:
• Per la diagnosi di “Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali” si valuta con il codice 9309 “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)” nella valutazione del 41-50%.
• Per la diagnosi di “gonartrosi e scoliosi destroconversa” si valuta con il codice 7003
“SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°” nella valutazione del 31-40%. Occorre rilevare che la diagnosi di gonartrosi è disponibile da documentazione medica (referti radiologici) e non presenta una gravità tale da permettere l'individuazione di una voce tabellare idonea.
• Per la diagnosi di “disturbo ansioso-depressivo” si valuta con il codice 2207 “NEVROSI
ANSIOSA” nella valutazione fissa del 15%.
Pertanto, utilizzando la formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard come si conviene nel caso di infermità plurime coesistenti, si perviene ad una percentuale del 74%.
Si ritiene che la decorrenza dei benefici di cui sopra sia ascrivibile a partire dal 18.09.2024 in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta” .
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione e non sono state, peraltro, contestate dalle parti.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido al 74% in possesso del requisito Parte_1
sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile dal 18 settembre
2024.
Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso con il riconoscimento circa la sussistenza del requisito sanitario in epoca successiva alla domanda amministrativa, nonché alla visita medica presso e agli accertamenti peritali effettuati nel corso del procedimento di ATP, le spese di CP_1
entrambe le fasi possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido al 74% in possesso del Parte_1 requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile dal 18 settembre 2024; spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso