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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/02/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giuseppe Ferreri Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 498/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Antonio Patanè;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_2 carica, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvo Cavallaro;
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica;
Controparte_2 P.IVA_3
1 APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 dicembre 2023.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2018 premettendo di Parte_1 essere proprietaria di un capannone sito in , via Penninazzo n. 20, Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il ed il Controparte_1
chiedendone la condanna in solido per i danni cagionati Controparte_2 all'immobile predetto a causa degli allagamenti determinati dall'omessa manutenzione della via Penninazzo, strada intercomunale priva di caditoie e strumenti idonei a consentire la dispersione delle acque meteoriche.
Costituitisi, i due enti convenuti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di non essere proprietari della strada in questione. Contestavano, nel resto, le pretese dell'attrice.
Con sentenza n. 559/2021 del 3 febbraio 2021 il Tribunale di Catania rigettava la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese di lite.
Avverso la sentenza la soccombente ha interposto appello sulla base di due ragioni di censura.
All'udienza del 6 dicembre 2023, disposto il cambio del relatore, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del , non costituitosi in Controparte_2
giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice nel ritenere non provata la proprietà della strada in capo agli enti convenuti.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha così argomentato: “la fattispecie dedotta da parte attrice è riconducibile all'ambito oggettivo di cui all'art. 2051 c.c. Ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono però due presupposti e cioè: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il "custode" della cosa;
b) che il danno
2 lamentato sia stato cagionato "dalla cosa".
E' dunque di rilievo assorbente osservare che, già quanto al primo profilo, non vi è prova che la strada intercomunale indicata come fonte del danno sia, nel tratto in tesi causa dell'evento dannoso, di proprietà o comunque gestita da uno dei Comuni convenuti ovvero da entrambi. Né vi è allegazione e prova, anche a voler prescindere dalla classificazione della strada, dalla consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale e dal provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (tutti elementi di valutazione astrattamente rilevanti ma non menzionati in atti), che la strada di fatto attraversi il centro abitato degli enti territoriali, avendo genericamente parte attrice descritto una strada che attraversa il territorio dei Comuni convenuti. (…) il
, in assenza di argomentazioni in proposito della controparte, Controparte_1 ha altresì evidenziato che l'art. 13 della Legge regionale Sicilia del 06/03/1986, n. 9, nel disciplinare le funzioni amministrative della allora Provincia nel settore dell'organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente, prevede anche la costruzione e manutenzione della rete stradale intercomunale”.
Ora, a nulla valgono le due missive nelle quali “i Comuni interessati, in risposta alle diffide, non hanno mai contestato di non essere proprietari della strada ma, eventualmente, solo di non avere responsabilità del verificatosi allagamento”, posto che, se per un verso nella detta documentazione nulla si rinviene a proposito della dedotta
“attestazione” di titolarità della strada da parte di uno dei detti enti, i quali si limitavano ad addossare ad altri fatti la responsabilità dell'occorso, per altro verso l'eventuale ammissione (che, nel caso di proverrebbe dal sindaco, e nel caso di Controparte_1
dal capo area e da un funzionario) non ha valenza confessoria, non avendo i CP_2
soggetti sottoscrittori dei documenti la capacità di disporre del diritto in questione.
Piuttosto, in senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante, va rilevato che la via
Penninazzo è qualificata dalla stessa strada “intercomunale tra i comuni di Pt_1 [...]
e ”, laddove, a tenore dell'art. 6 del codice della strada, le strade CP_1 CP_2
che allacciano più capoluoghi di comuni tra loro sono provinciali (oggi, di competenza della città metropolitana), e non di proprietà di uno o di entrambi i comuni.
Infine, non può convenirsi con l'appellante a proposito del fatto che la proprietà della strada doveva desumersi dal PRG prodotto dal Comune di nel giudizio di Controparte_1
primo grado unitamente alla comparsa di risposta.
Ed invero, non solo il piano regolatore comunale non restituisce la proprietà delle
3 strade, limitandosi a regolare la pianificazione urbanistica all'interno del territorio comunale, ma inoltre, nella specie, non risulta fra gli atti depositati nel giudizio di primo grado.
Resta, dunque, il vulnus della mancata prova della riconducibilità agli enti appellati dei fatti dedotti, sotto il profilo della titolarità del diritto controverso.
Per come affermato dal primo giudice, infatti, “la prova del rapporto di custodia grava sulla società attrice, non avendo gli enti convenuti l'onere di dimostrare il fatto negativo della propria assenza di titolarità del tratto stradale;
è quindi decisivo osservare che, indipendentemente dall'individuazione dell'effettivo responsabile, l'attrice non ha dimostrato che la strada intercomunale indicata quale fonte di danno sia di proprietà dei convenuti, non essendo a tal fine sufficiente quanto affermato (ma non adeguatamente argomentato in diritto) nella contestata consulenza tecnica di parte attrice”.
Con il secondo motivo assume l'appellante che, avendo il primo giudice rigettato la domanda in virtù del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio;
che in ogni caso, le stesse sono state calcolate in modo esorbitante, tenuto conto della mancanza della fase istruttoria e della limitata complessità della causa.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
Assai generica, poi, è la deduzione afferente l'eccessività dell'importo liquidato: esso, infatti, rientra nello scaglione corrispondente al valore della causa, dovendosi altresì considerare che la fase istruttoria – regolarmente tenutasi, avendo le parti depositato le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. – è stata correttamente liquidata dal primo giudice.
Infine, non risponde a verità che “il si è difeso in proprio per il Controparte_2
tramite di dipendente comunale e, dunque, non ha sostenuto alcun ulteriore costo per la propria difesa”, non ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi della difesa dell'ente per il tramite di un proprio funzionario: il detto comune era infatti rappresentato e difeso dall'avv.
Rita Maria Salvo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente al rapporto con l'appellato
4 contumace vittorioso.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 559/2021 in data 3 febbraio 2021 del Tribunale di Catania,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore del , le spese del grado, che liquida in Controparte_1 complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 7 febbraio 2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Giuseppe Ferreri)
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