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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 07 novembre 2025
Nella causa per cancellazione iscrizione ipotecaria e risarcimento danni
promossa da
– rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
dall'Avv. F. Zompì come da mandato in atti
contro
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. A. Cacciapaglia come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso, regolarmente notificato, le sigg.re e Parte_2 Parte_1
hanno chiesto di ordinare ad , di eseguire, senza dilazione, la
[...] CP_1
cancellazione dell'ipoteca iscritta il 15 giugno 2020 al n. 15037 di Reg. Generale e al n.
1655 di Reg. Particolare contro sull'immobile sito in Racale alla via Parte_1
Convento, riportato in Catasto al foglio 16, particella 1411, subb 1, 2, 3, e, in caso di inadempienza, di ordinare la cancellazione al Conservatore dei RR. II. di Lecce, con esonero da ogni responsabilità; nonché di condannare la stessa al risarcimento CP_1
dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. a causa della illegittima iscrizione,
nella misura di € 10.000,00 per ciascuna delle ricorrenti o comunque da quantificarsi in via equitativa, e alle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 24.04.2025 si è costituita per contestare CP_1
la domanda attorea e chiederne il rigetto.
All'udienza del 09 maggio 2025 la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le ricorrenti lamentano che in data 15 giugno 2020 ( presentazione n. 53 del 15
giugno 2020; Rep. 1480/2019) ha iscritto ipoteca contro la sig.ra CP_1 Parte_1
sull'immobile sito in Racale alla via Convento (in Catasto al foglio 16, particella
[...]
1411, subb. 1, 2, 3), in forza di sentenza penale del Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Lecce n. 667/16, depositata in Cancelleria il 21 novembre 2016, con la quale la sig.ra veniva condannata, tra l'altro, al pagamento delle spese di Parte_1
costituzione di parte civile.
Assumono che detto immobile era solo formalmente intestato alla Parte_1
che lo aveva acquistato con atto per notar del 29 dicembre 1991 Per_1
successivamente dichiarato nullo, per simulazione assoluta, con sentenza del Tribunale di
Lecce n. 222/2012 del 19 giugno 2012 confermata in sede di appello - sentenza della Corte
di Appello di Lecce n. 152/2021 del 5 novembre 2020 / 8 febbraio 2021, passata in giudicato.
Deducono che la domanda giudiziale di simulazione (atto di citazione del 24
dicembre 2001) dell'atto di compravendita di cui innanzi era stata trascritta presso la
Conservatoria dei RR. II. di Lecce il 16 gennaio 2002 al n. 1353 Reg. Part. e 1578 Reg. gen..
2 Rilevano che in ragione dell'effetto prenotativo l'immobile deve intendersi retrocesso a favore degli effettivi proprietari (e, per esso, ora la sua Parte_3
avente causa ) e , sin dal 16 gennaio 2002. Persona_2 Parte_2
Concludono, pertanto, contestando la illegittimità della iscrizione ipotecaria contro , di cui ne chiedono la cancellazione. Parte_1
Preliminarmente occorrere decidere in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della sig.ra sollevata dall'ente resistente. Parte_1
L'eccezione è fondata.
E' pacifico che la sentenza del Tribunale di Lecce n. 222/2012 del 19 giugno 2012,
confermata in sede di appello con sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 152/2021
del 5 novembre 2020, ha dichiarato la nullità, per simulazione assoluta, del contratto di compravendita per notar del 29 dicembre 1991, cui è seguita la riacquisizione al Per_1
patrimonio del sig. dei beni oggetto del negozio simulato. Controparte_2
Ne consegue che la non essendo proprietaria dell'immobile per cui è Parte_1
causa non è titolare di un concreto, effettivo e attuale interesse ad agire e, quindi, è priva di legittimazione attiva.
Nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che con sentenza n. 3253/17 emessa
07.09.2017, confermata in appello con sentenza n. 152/21, veniva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra e Parte_3 Parte_2
, con riferimento al compendio relitto del padre, , e veniva
[...] Controparte_2
assegnato, tra le altre, alla sig.ra l'immobile sito in Racale fg. 16 CP_2 Parte_2
particella 1411 sub – 2- 3 oggetto di causa.
3 La suddetta sentenza è stata trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari in data 04.02.2022, ovvero in data successiva alla trascrizione dell'ipoteca giudiziale che risale al 15.06.2020 – vedi ispezione ipotecaria in atti.
Ne consegue la priorità temporale dell'iscrizione ipotecaria rispetto alla sentenza che ha dichiarato la proprietà di sull'immobile ipotecato. Parte_2
La resistente invoca l'effetto prenotativo della domanda giudiziale di simulazione della compravendita del compendio immobiliare eseguita in data 16.01.2002.
Ella ritiene, infatti, che per via dell'effetto prenotativo della domanda giudiziale di simulazione della compravendita, trascritta nel 2002, l'immobile deve intendersi retrocesso a favore degli effettivi proprietari (e, per esso, ora la sua Parte_3
avente causa ) e , sin da quella data. Persona_2 Parte_2
La trascrizione della domanda giudiziale assolve ad una funzione di prenotazione dell'effetto della futura sentenza di accoglimento e, quindi, è volta a tutelare l'attore dal rischio che, durante la pendenza del giudizio, il convenuto possa compiere atti dispositivi sul bene oggetto di lite.
Ne consegue che la non può giovarsi dell'effetto prenotativo della CP_2
domanda giudiziale di simulazione, in quanto nel giudizio di simulazione ella era parte convenuta e non attrice – vedi sentenza in atti.
Inconferente risulta, inoltre, la ordinanza del 09.09.24, richiamata e prodotta dalla resistente, attesa la diversa natura e valenza della confisca per equivalente disposta sull'immobile per cui è causa.
La complessità e particolarità della questione giuridica trattata, inducono il
Giudicante a compensare le spese di lite fra le parti in causa
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P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Lecce, 07 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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