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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 413/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ROSANO PIETRO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. DE MARIA VALENTINA, giusta procura in CP_1 atti
-Appellato-
Controparte_2
-appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza 251/2023 pubblicata Parte_1 il 22.3.2023 con la quale il giudice del Tribunale di Locri, in accoglimento dell'opposizione, proposta da , al preavviso di fermo relativo a vari crediti, tra cui quello per contributi CP_1 previdenziali della Cassa di previdenza di appartenenza sottesi alla cartella 09420170009999249000, dichiarava non dovuti questi ultimi e condannava alle spese di lite, Parte_1 liquidate nella somma di euro 900,00.
Il Tribunale riteneva, invero, che l'opponente avesse dato prova del fatto impeditivo/estintivo del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo, mediante la produzione della missiva del
27/09/2010 della con la CP_2 Parte_2 quale il Direttore Generale attestava l'esonero del dal pagamento dei contributi previdenziali, CP_1 poiché iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in conseguenza di diversa attività professionale svolta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della l. n. 21/1986 ed in conseguenza dell'istanza formulata dallo stesso.
Come unico motivo di appello, ha contestato il capo della sentenza con cui le spese di lite sono CP_3 state poste a suo carico, anziché a carico della Cassa di Previdenza e di Assistenza, rilevando che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella condotta del concessionario, il quale ha provveduto a notificare la cartella di pagamento entro i termini di consegna del ruolo da parte dell'ente impositore;
che, invero, non potendo sindacare la legittimità della pretesa impositiva e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'ente impositore circa eventuali sospensioni e/o annullamenti dei crediti iscritti a ruolo, ha proceduto alla regolare notifica della successiva comunicazione preventiva CP_3 di fermo amministrativo;
che, al contrario, l'Ente impositore ha negligentemente omesso di comunicare il provvedimento del 27.09.2010 con cui il direttore generale della Parte_3 esonerava il ricorrente dal pagamento dei contributi previdenziali;
che, pertanto,
[...] poichè la non dovutezza della pretesa creditoria dipendeva da fatto dell'ente impositore, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese unicamente a carico di quest'ultimo.
Si è costituito , rilevando la propria estraneità alle questioni introdotte con il ricorso CP_1 in appello, afferendo le stesse unicamente alla ripartizione delle spese tra l'Agente Controparte_4
e l'Ente Impositore e rimettendosi alle valutazioni del giudice per ciò che riguarda l'individuazione del soggetto tenuto alle spese del primo grado.
La pur regolarmente citata è rimasta, Parte_4 anche nel presente grado di giudizio, contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/12/2025.
°°°°°°
L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti. Come già rappresentato, l'appellante ritiene non corretta la condanna alle spese a suo carico, sull'assunto che il comportamento omissivo che ha determinato l'estinzione della pretesa creditoria imputabile unicamente all'ente impositore, il quale, pertanto, è il soggetto tenuto a rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la Parte_1 cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la non dovutezza del credito non già per vizi formali della procedura di riscossione, ma in forza di un provvedimento di esonero contributivo emesso dall'ente impositore e mai portato a conoscenza dell'agente della riscossione, sicchè in forza del principio sopra trascritto, anche l'ente impositore deve rispondere delle conseguenze della lite.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass 14125/16; Cass. 2570/17; Cass 3154/17;
Cass3101/17; Cass 15390/18) ha affermato che, pur quando l'accoglimento dell'opposizione non dipenda da vizi formali della procedura di riscossione ma da fatti imputabili all'ente impositore, l'agente della riscossione e l'ente impositore devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite, fondandosi la condanna dell'agente della riscossione sul principio di causalità e non su quello della soccombenza. L'agente della riscossione, infatti, è colui che avviando l'esecuzione determina l'insorgere dell'onere di contestazione in capo al debitore ed
è pertanto logico che debba sopportare le conseguenze economiche derivanti dalla sua azione qualora l'opposizione si riveli fondata, ferma restando, nei rapporti interni tra i due enti, la facoltà di chiedere all'ente impositore di essere manlevato dalla condanna alle spese (Cass 26342/17).
La compensazione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione può avvenire ove sussistano i presupposti dell' art 92 cpc, diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia accolta per motivi riferibili all'ente impositore
In applicazione dei principi sopra indicati, la sentenza va parzialmente riformata con conseguente condanna in solido delle parti convenute in primo grado alle spese così come liquidate nel titolo giudiziale richiamato.
Le spese di lite del presente grado, quantificate sulla base del valore della causa (limitata al capo delle spese di lite) seguono la soccombenza e vanno poste, per le medesime ragioni, a carico della ed in favore Controparte_2 Controparte_2 dell'appellante e dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2 nella contumacia di quest'ultima, avverso la sentenza n. 251/2023 del Giudice
[...] del lavoro di Locri, pubblicata in data 22.03.2023 così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza limitatamente al capo delle spese di lite che dispone a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione Controparte_2 in solido.
-Condanna la al pagamento Parte_5 delle spese di lite del presente grado in favore di e di quantificate in € 337,00 CP_3 CP_1 ciascuno, (valore fino a € 1100,00 I scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate) con distrazione in favore dell'Avv. Valentina De Maria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 413/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ROSANO PIETRO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. DE MARIA VALENTINA, giusta procura in CP_1 atti
-Appellato-
Controparte_2
-appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto appello avverso la sentenza 251/2023 pubblicata Parte_1 il 22.3.2023 con la quale il giudice del Tribunale di Locri, in accoglimento dell'opposizione, proposta da , al preavviso di fermo relativo a vari crediti, tra cui quello per contributi CP_1 previdenziali della Cassa di previdenza di appartenenza sottesi alla cartella 09420170009999249000, dichiarava non dovuti questi ultimi e condannava alle spese di lite, Parte_1 liquidate nella somma di euro 900,00.
Il Tribunale riteneva, invero, che l'opponente avesse dato prova del fatto impeditivo/estintivo del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo, mediante la produzione della missiva del
27/09/2010 della con la CP_2 Parte_2 quale il Direttore Generale attestava l'esonero del dal pagamento dei contributi previdenziali, CP_1 poiché iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in conseguenza di diversa attività professionale svolta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della l. n. 21/1986 ed in conseguenza dell'istanza formulata dallo stesso.
Come unico motivo di appello, ha contestato il capo della sentenza con cui le spese di lite sono CP_3 state poste a suo carico, anziché a carico della Cassa di Previdenza e di Assistenza, rilevando che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella condotta del concessionario, il quale ha provveduto a notificare la cartella di pagamento entro i termini di consegna del ruolo da parte dell'ente impositore;
che, invero, non potendo sindacare la legittimità della pretesa impositiva e non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'ente impositore circa eventuali sospensioni e/o annullamenti dei crediti iscritti a ruolo, ha proceduto alla regolare notifica della successiva comunicazione preventiva CP_3 di fermo amministrativo;
che, al contrario, l'Ente impositore ha negligentemente omesso di comunicare il provvedimento del 27.09.2010 con cui il direttore generale della Parte_3 esonerava il ricorrente dal pagamento dei contributi previdenziali;
che, pertanto,
[...] poichè la non dovutezza della pretesa creditoria dipendeva da fatto dell'ente impositore, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese unicamente a carico di quest'ultimo.
Si è costituito , rilevando la propria estraneità alle questioni introdotte con il ricorso CP_1 in appello, afferendo le stesse unicamente alla ripartizione delle spese tra l'Agente Controparte_4
e l'Ente Impositore e rimettendosi alle valutazioni del giudice per ciò che riguarda l'individuazione del soggetto tenuto alle spese del primo grado.
La pur regolarmente citata è rimasta, Parte_4 anche nel presente grado di giudizio, contumace.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/12/2025.
°°°°°°
L'appello è fondato nei limiti di seguito esposti. Come già rappresentato, l'appellante ritiene non corretta la condanna alle spese a suo carico, sull'assunto che il comportamento omissivo che ha determinato l'estinzione della pretesa creditoria imputabile unicamente all'ente impositore, il quale, pertanto, è il soggetto tenuto a rispondere delle conseguenze della lite.
Il motivo è condivisibile.
La Suprema Corte di Cassazione (n.7716/ 09/03/2022) in un caso sovrapponibile ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la Parte_1 cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”.
Orbene nel caso in esame il Tribunale ha accertato la non dovutezza del credito non già per vizi formali della procedura di riscossione, ma in forza di un provvedimento di esonero contributivo emesso dall'ente impositore e mai portato a conoscenza dell'agente della riscossione, sicchè in forza del principio sopra trascritto, anche l'ente impositore deve rispondere delle conseguenze della lite.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass 14125/16; Cass. 2570/17; Cass 3154/17;
Cass3101/17; Cass 15390/18) ha affermato che, pur quando l'accoglimento dell'opposizione non dipenda da vizi formali della procedura di riscossione ma da fatti imputabili all'ente impositore, l'agente della riscossione e l'ente impositore devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite, fondandosi la condanna dell'agente della riscossione sul principio di causalità e non su quello della soccombenza. L'agente della riscossione, infatti, è colui che avviando l'esecuzione determina l'insorgere dell'onere di contestazione in capo al debitore ed
è pertanto logico che debba sopportare le conseguenze economiche derivanti dalla sua azione qualora l'opposizione si riveli fondata, ferma restando, nei rapporti interni tra i due enti, la facoltà di chiedere all'ente impositore di essere manlevato dalla condanna alle spese (Cass 26342/17).
La compensazione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione può avvenire ove sussistano i presupposti dell' art 92 cpc, diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia accolta per motivi riferibili all'ente impositore
In applicazione dei principi sopra indicati, la sentenza va parzialmente riformata con conseguente condanna in solido delle parti convenute in primo grado alle spese così come liquidate nel titolo giudiziale richiamato.
Le spese di lite del presente grado, quantificate sulla base del valore della causa (limitata al capo delle spese di lite) seguono la soccombenza e vanno poste, per le medesime ragioni, a carico della ed in favore Controparte_2 Controparte_2 dell'appellante e dell'appellato . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
e CP_1 Controparte_2 nella contumacia di quest'ultima, avverso la sentenza n. 251/2023 del Giudice
[...] del lavoro di Locri, pubblicata in data 22.03.2023 così provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza limitatamente al capo delle spese di lite che dispone a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione Controparte_2 in solido.
-Condanna la al pagamento Parte_5 delle spese di lite del presente grado in favore di e di quantificate in € 337,00 CP_3 CP_1 ciascuno, (valore fino a € 1100,00 I scaglione ai valori medi dimezzati attesa la semplicità delle questioni trattate) con distrazione in favore dell'Avv. Valentina De Maria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè)