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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2024, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15825 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: segnalazione contributiva – aggiornamento conto previdenziale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/09/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe
1 premettendo: di avere inoltrato in data 28.10.2021 una una segnalazione contributiva ai fini dell'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione ricadenti nel Regime Generale – Lavoro Dipendente Agricolo per il periodo
01.01.1998-31.12.1998, risultando dall'estratto contro 89 giornate lavorative invece di 101; che con successiva segnalazione del 28.10.2021, reiterata in data 05.01.2022 formulava analoga istanza per l'aggiornamento del conto assicurativo relativamente al periodo 01.01.2000- 31.12.2000, evincendosi 100 giorni utili a contribuzione e non 102; che un formale sollecito del 02.03.2022, rimaneva inesitato, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare, ritenere e dichiarare che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa agricola nell'anno 1998 per complessive 101 giornate e per l'anno
2000 per complessive 102 giornate;
- ordinare all' in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, l'aggiornamento del conto previdenziale per gli anni 1998 e 2000 per le causali di cui in narrativa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione quinquennale di ogni contributo rivendicato dal ricorrente, essendo la segnalazione contributiva stata inoltrata nel 2021 a fronte di supposti contributi relativi al 1998 e 2000, quindi dopo oltre un decennio dall'anno contributivo;
rappresentando inoltre che il diritto alla rivalutazione contributiva è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione.
Contestava altresì la fondatezza nel merito del ricorso di cui pertanto, chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
2 Deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente.
Come peraltro dalla stessa evidenziato, il diritto alla rivalutazione contributiva è diritto autonomo dal diritto a pensione, non mutuandone l'imprescrittibilità.
E così, come il termine di prescrizione per il versamento e la ricezione dei contributi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 comma 9° della L.n. 335/1995, e la segnalazione di contributi omessi o non versati deve comunque avvenire entro il quinquennio ai fini dell'estensione del termine prescrizionale a dieci anni, così anche la rettifica dell'estratto conto qualora i contributi non risultino accreditati soggiace allo stesso termine.
Non può ritenersi degna di accoglimento la tesi della parte ricorrente, afferente al termine prescrizionale riferibile esclusivamente al versamento dei contributi, essendo tale termine dettato in materia contributiva, ricomprendendo sia il versamento che l'omissione che, ancora l'aggiornamento della posizione contributiva con il computo di contribuzione più o meno versata.
Ritenendo assorbito ogni altro motivo, il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12/09/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15825 /2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: segnalazione contributiva – aggiornamento conto previdenziale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/09/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/12/2023 la parte ricorrente in epigrafe
1 premettendo: di avere inoltrato in data 28.10.2021 una una segnalazione contributiva ai fini dell'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione ricadenti nel Regime Generale – Lavoro Dipendente Agricolo per il periodo
01.01.1998-31.12.1998, risultando dall'estratto contro 89 giornate lavorative invece di 101; che con successiva segnalazione del 28.10.2021, reiterata in data 05.01.2022 formulava analoga istanza per l'aggiornamento del conto assicurativo relativamente al periodo 01.01.2000- 31.12.2000, evincendosi 100 giorni utili a contribuzione e non 102; che un formale sollecito del 02.03.2022, rimaneva inesitato, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare, ritenere e dichiarare che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa agricola nell'anno 1998 per complessive 101 giornate e per l'anno
2000 per complessive 102 giornate;
- ordinare all' in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, l'aggiornamento del conto previdenziale per gli anni 1998 e 2000 per le causali di cui in narrativa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione quinquennale di ogni contributo rivendicato dal ricorrente, essendo la segnalazione contributiva stata inoltrata nel 2021 a fronte di supposti contributi relativi al 1998 e 2000, quindi dopo oltre un decennio dall'anno contributivo;
rappresentando inoltre che il diritto alla rivalutazione contributiva è diritto autonomo rispetto al diritto a pensione.
Contestava altresì la fondatezza nel merito del ricorso di cui pertanto, chiedeva il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
2 Deve infatti accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente.
Come peraltro dalla stessa evidenziato, il diritto alla rivalutazione contributiva è diritto autonomo dal diritto a pensione, non mutuandone l'imprescrittibilità.
E così, come il termine di prescrizione per il versamento e la ricezione dei contributi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 comma 9° della L.n. 335/1995, e la segnalazione di contributi omessi o non versati deve comunque avvenire entro il quinquennio ai fini dell'estensione del termine prescrizionale a dieci anni, così anche la rettifica dell'estratto conto qualora i contributi non risultino accreditati soggiace allo stesso termine.
Non può ritenersi degna di accoglimento la tesi della parte ricorrente, afferente al termine prescrizionale riferibile esclusivamente al versamento dei contributi, essendo tale termine dettato in materia contributiva, ricomprendendo sia il versamento che l'omissione che, ancora l'aggiornamento della posizione contributiva con il computo di contribuzione più o meno versata.
Ritenendo assorbito ogni altro motivo, il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12/09/2024
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
3