Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 285 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PUSTORINO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/01/2025, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il Controparte_1
20/12/1978, premesso:
- che con decreto n. cronol. 546/2023 del 06/01/2023, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale tra le parti in causa;
- che le condizioni di separazione prevedevano che “1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a fissare la loro residenza liberamente
Comunale Città del Sole 81 pal .F int. 6 Villaggio Faro Sup. di proprietà del IG.
, viene assegnata alla IG.ra che continuerà ad Parte_1 CP_1
abitarla unitamente ai figli minori. 4) I figli minori e vengono Per_1 Persona_2
affidati condivisamente ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso l'abitazione della madre. 5) Il padre potrà vedere e portare con sé i figli, prelevandoli dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandoli, con le seguenti modalità: - a) durante la settimana nei giorni e negli orari che saranno concordati tra i genitori previo appuntamento telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei bambini;
- b) due fine settimana alternati al mese dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- c) durante le festività natalizie per cinque giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
d) la domenica di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo alternativamente per anno;
e) per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive. 6) Il IG. , impiegato presso la Parte_1
K.S.M. S.p.a. si obbliga a corrispondere, entro il giorno ventisette di ogni mese, alla IG.ra , lavoratrice saltuaria, l'assegno mensile di € Controparte_1
400,00= rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT ed € 500,00= a titolo di mantenimento dei figli minori in esso compreso l'importo erogato dall'INPS a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico;
7) Le spese straordinarie relative ai figli (quali ad esempio quelle mediche, extrascolastiche, sportive, ricreative, di vestiario per cambio di stagione, ecc.), da concordarsi preventivamente tra i genitori, saranno a carico del padre.8) i coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del ricorso, hanno concordemente definito ogni altra questione non menzionata nel presente atto”;
- che la situazione economica delle parti era mutata;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti nuove condizioni: “a) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a fissare la loro residenza liberamente dandosene reciproca comunicazione. b)
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto. c)
La casa coniugale, sita in Messina, Via Archimede 97 (già Via Comunale)
Cooperativa Città del Sole 81 pal. F int. 6 Villaggio Faro Sup. di proprietà del IG.
, viene assegnata a quest'ultimo avendo la IG.ra Parte_1 [...]
collocato il suo nuovo domicilio in GA (Me) Via Nilde Iotte 10; CP_1
d) I figli minori e vengono affidati condivisamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori con collocazione privilegiata presso la nuova abitazione della madre. e)
Il padre potrà vedere e portare con sé i figli, prelevandoli dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnandoli, con le seguenti modalità: - durante la settimana nei giorni e negli orari che saranno concordati tra i genitori previo appuntamento telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei bambini;
-
- due fine settimana alternati al mese dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- durante le festività natalizie per cinque giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno;
- la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo alternativamente per anno;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive. f)
Il IG. si obbliga a corrispondere, entro il giorno ventisette di Parte_1
ogni mese, alla IG.ra , dipendente, l'assegno mensile di € Controparte_1
150,00= rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT ed € 500,00= a titolo di mantenimento dei figli minori;
l'assegno unico di € 200,00 erogato dall'INPS per ogni figlio verrà ripartito tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno come per legge.
g) Le spese straordinarie relative ai figli (quali ad esempio quelle mediche, extrascolastiche, sportive, ricreative, di vestiario per cambio di stagione, ecc.), da concordarsi preventivamente tra i genitori, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. h) i coniugi dichiarano che, alla data di sottoscrizione del ricorso, hanno concordemente definito ogni altra questione non menzionata nel presente atto;
2) Compensare integralmente le spese di giudizio.”;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 24/02/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, non lede gli interessi della prole e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/01/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritta in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 06/03/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)