Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3518 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
viale Pasteur, 33 - Roma presso lo studio dell'avv. Gianluca SILENZI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 - Controparte_1
C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55 - Roma presso lo studio dell'avv. Alessandro IZZO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme pagate a Controparte_2
titolo di interessi passivi, spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate
e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
B. in subordine, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, vessatorietà, illiceità e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa stante la violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per
l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione dell'art.
1284, cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale. Per l'effetto, condannare (già Controparte_1
alla restituzione in favore dell'attore delle somme indicate dal Controparte_2
perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate
e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, vessatorietà, illiceità e/o inefficacia delle clausole del contratto di mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex art. 1284, terzo comma, cod. civ., stante anche la mancata indicazione della capitalizzazione composta su base annua, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente (già alla restituzione in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'attore delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di
[...]
(già , la violazione degli obblighi di legge, del CP_1 Controparte_2
principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso minimo dei B.O.T., ovvero, in subordine, al saggio legale. Per l'effetto, riconteggiare il rapporto in contestazione con applicazione del tasso minimo B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare (già alla Controparte_1 Controparte_2
restituzione in favore dell'attore delle somme illegittimamente percepite, da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
E. in ogni caso, condannare (già Controparte_1
, per effetto di quanto sopra accertato, al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza della condotta illecita della convenuta e degli inadempimenti di cui in narrativa, pari alla somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
F. in ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato dall'attore nei confronti di
(già e ogni eventuale credito di quest'ultima Controparte_1 Controparte_2 verso l'attore; G. in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d'ufficio (di natura tecnico - contrabile) vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare e avere tra le parti;
H. sempre in via istruttoria, ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale relativo al mutuo ipotecario a rogito del notaio , rep. n. 143468, racc. n. 24752, dalla stipula al 9 Persona_1
giugno 2011, ossia alla data di estinzione anticipata;
(ii) documento riepilogativo dei movimenti del predetto rapporto dalla stipula al 9 giugno 2011; (iii) comunicazioni periodiche, foglio informativo del mutuo e documenti di sintesi inviati dalla banca al cliente dalla genesi del rapporto in contestazione sino all'estinzione anticipata avvenuta in data 9 giugno 2011”. Chiede che la causa viene trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per parte convenuta (note scritte del 06/04/2025): “Vorrà l'adito Tribunale così provvedere: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca;
2) in linea gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto alla restituzione degli interessi ovvero di ogni altro diritto restitutorio azionato dalla controparte;
3) in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, in quanto non provate;
4) in linea ancora gradata, rigettare le domande tutte avanzate dalla controparte, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto come in diritto;
5) condannare la controparte alla rivalsa delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre
Iva e Cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 14/06/2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio la al fine di sentirla condannare, previo Controparte_1
accertamento e declaratoria della nullità, invalidità e inefficacia del mutuo concluso con il 19/11/2003 per violazione della normativa antiusura, Controparte_2
nonché per indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche e contrattuali, alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi, spese, commissioni, oneri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Parte attrice ha specificamente dedotto di aver sottoscritto in data 19/11/2003 con la (ora il contratto di mutuo ipotecario Controparte_2 Controparte_1
(rep. n. 143.468 - racc. n. 24752), ai rogiti del notaio , avente ad oggetto Per_1
l'erogazione dell'importo di € 247.000,00 da rimborsare mediante trecentosessanta rate mensili a partire dal 19/12/2003, con la previsione di un tasso fisso del 3,87% per le prime due rate e variabile per le successive con piano di ammortamento alla francese;
che successivamente alla conclusione del contratto sarebbero emerse alcune anomalie, vale a dire l'addebito di commissioni e spese illegittime o più onerose di quelle pattuite, nonché l'applicazione di tassi di interesse usurari;
che, nonostante esso attore abbia tentato di rinegoziare con la banca mutuante le originarie condizioni contrattuali, l'istituto di credito si è mostrato irresolubilmente chiuso ad ogni ipotesi conciliativa;
che in data 09/06/2011 ha quindi provveduto ad estinguere anticipatamente il mutuo.
Richiamato il contenuto e il valore determinante della perizia di parte, parte attrice ha rilevato l'usurarietà originaria del mutuo fondiario sottoscritto, atteso che, al momento della stipula del contratto, il calcolato includendo la CP_3
commissione di estinzione anticipata, era pari al 85,586%, dunque, superiore al tasso soglia vigente (6,225%), con conseguente gratuità del contratto stesso;
che, sommando al tasso di mora (5,87 %) il tasso previsto per l'estinzione anticipata
(3,00%), risulta evidente un ulteriore profilo di violazione della normativa antiusura, in quanto si avrebbe un tasso complessivo del 8,87% maggiore del tasso soglia vigente (6,225%); che, ad ogni modo, anche laddove volesse negarsi un'usura ab origine, sussisterebbe un'usura sopravvenuta, essendosi verificato un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, con violazione da parte della banca convenuta dei principi di buona fede e correttezza, che permeano anche la fase di esecuzione del contratto, nonché degli artt. 116 e 117 TUB, da cui discende l'operatività del rimedio della sostituzione automatica di clausole e applicazione degli interessi al tasso legale.
L'attore ha, in subordine, censurato il contratto sottoscritto per indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali, stante l'omessa indicazione dell' (indice sintetico di costo), in violazione degli obblighi di CP_4
informazione e trasparenza di cui agli artt. 116 e ss TUB, e l'applicazione di tassi, commissioni e spese difformi rispetto a quelli pubblicizzati e contrattualmente pattuiti.
Parte attrice ha altresì rilevato l'assenza del documento di sintesi e dell'attestazione di ricezione della copia del contratto di cui all'art. 117, primo comma, T.U.B., con conseguente violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario finanziario, nonché l'omessa indicazione del piano di ammortamento e dell'importo rata.
Quanto al piano di ammortamento, l'attore ha sostenuto che l'applicazione del metodo alla francese determinerebbe un effetto anatocistico.
Da ultimo, parte attrice ha prospettato una difformità tra le condizioni economiche pattuite e i pagamenti effettuati nel corso dell'ammortamento.
Allegando la sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale da risarcire, sulla scorta delle circostanze indicate, parte attrice come in epigrafe.
1.1 Con atto depositato telematicamente in data 07/10/2019, si è costituita in giudizio la la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, attesa l'avvenuta cessione del credito in favore della società
(contratto di cessione del credito del 17/05/2004), che lo ha, a sua Controparte_5
volta, ceduto in favore della con conseguente inopponibilità al Controparte_6
cedente delle eccezioni inerenti il rapporto obbligatorio, sia in termini di validità del titolo costitutivo, che concernenti fatti modificativi o estintivi del rapporto anteriori alla cessione;
ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dall'attore; termine decorrente, nella prospettazione di parte convenuta, dalla data di corresponsione delle rate mensili del mutuo, comprensive della quota interessi.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, non risultando a tal fine idonea la sola perizia di parte versata in atti, nonché l'infondatezza delle domande proposte, escludendo il carattere usurario del mutuo sottoscritto.
In particolare, la banca convenuta contesta l'inclusione della commissione di estinzione anticipata ai fini della rilevazione del T.A.E.G. e la sommatoria operata, per il medesimo fine, tra interesse di mora e la richiamata commissione.
Sul carattere indeterminato delle condizioni pattuite, parte convenuta ha osservato come le stesse siano indicate nell'allegato D al contratto di mutuo fondiario Co sottoscritto e, sull'asserita mancata indicazione dell' , ha escluso che la stessa possa determinare l'eccepita nullità, trattandosi di strumento meramente informativo e non di un requisito tassativamente previsto.
Esclusa altresì l'asserita violazione degli obblighi di informazione contrattuale e precontrattuale, nonché la mancata indicazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento, al contrario allegati al contratto di mutuo, e la presunta applicazione di condizioni economiche difformi da quelle contrattualmente pattuite, parte convenuta, rilevando, peraltro, che il riconoscimento e la liquidazione dei danni lamentati postula un onere probatorio che non è stato assolto dall'attore, ha così concluso: “Vorrà, pertanto, l'adito Tribunale così provvedere:
1. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2. in linea gradata, CP_1
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4,
c.c., ovvero, in subordine, decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto alla restituzione degli interessi ovvero di ogni altro diritto restitutorio azionato dalla controparte;
3. in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande tutte proposte dall'attore, in quanto non provate;
4. in linea ancora gradata, rigettare le domande tutte avanzate dalla controparte, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento, in fatto come in diritto;
5. con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, oltre Iva e Cpa”.
1.2 Assegnati su istanza formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza del 07/08/2023, ritenuto che la causa, fissata da altro istruttore per la precisazione delle conclusioni, non potesse essere assunta in decisione senza il compimento di ulteriore attività istruttorie, il g.i. ha ordinato alla banca convenuta di esibire in giudizio, mediante deposito telematico entro il termine di gg. 20 anteriori all'udienza che si fissa per il prosieguo, la seguente documentazione: 1) estratto conto generale relativo al mutuo ipotecario a rogito del notaio , rep. n. Persona_1
143468, racc. n. 24752, dalla stipula al 9 giugno 2011, data di estinzione anticipata;
2) documento riepilogativo dei movimenti del predetto rapporto dalla stipula al 9 giugno 2011; 3) comunicazioni periodiche e documenti di sintesi inviati dalla banca al cliente dalla stipula del contratto sino all'estinzione e disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo il dott. al quale è stato assegnato il Persona_2 seguente quesito: “Esaminati gli atti del procedimento, ivi inclusi quelli esibiti dalla banca cui è stato rivolto l'ordine, e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, 1) riferisca sulla struttura e sui caratteri del contratto di mutuo oggetto di causa (mutuo fondiario del
19/11/2003 ai rogiti del notaio racc. 24.752 - rep. 143.468); 2) verifichi, Per_1
sulla base della documentazione in atti se la banca abbia applicato tassi ed oneri superiori a quelli pattuiti ed in particolare verifichi la coerenza del piano di ammortamento (come ricostruito attraverso i pagamenti effettuati dal mutuatario) con le previsioni contrattuali;
quantifichi l'eventuale eccedenza, rispetto al tasso ed ai costi pattuiti, che risulta corrisposta dal mutuatario (anche in termini di maggiore commissione di estinzione anticipata versata); 3) dica il CTU, sulla scorta dell'esame effettuato al punto 1) ed identificato il sistema di ammortamento come 'alla francese', se in concreto la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se gli interessi convenzionali siano, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta
e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti;
se la corresponsione di ciascuna rata
(comprensiva della quota capitale che la compone) determini la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario;
4) in caso di esito negativo degli accertamenti di cui al punto 3) - vale a dire nel caso in cui il piano di ammortamento, fuori dalle ipotesi previste, determini effetti anatocistici - riformuli il piano di ammortamento epurando le rate dei medesimi effetti e computando l'ammontare degli interessi che allo stato risultassero versati in eccesso;
5) depositi copia cartacea della relazione”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente in data 08/08/2023, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 11/09/2024 (a seguito di concessione di proroga).
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 26/11/2024 è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 08/04/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.. Con ordinanza del 09/04/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 9/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Va preliminarmente delibata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta.
L'istituto di credito convenuto ha posto a fondamento dell'eccezione l'intervenuta cessione del credito in data 17/05/2004 in favore della società CP_5
che l'ha, a sua volta, ceduto a
[...] Controparte_6 CP_5
La cessione del credito, secondo la prospettazione di parte convenuta, non consente al ceduto di opporre al cedente né le eccezioni relative alla validità del rapporto originario né quelle concernenti fatti modificativi e estintivi del rapporto anteriori e successivi alla cessione del credito.
L'eccezione non è fondata e va, pertanto, disattesa.
La questione che viene in rilievo è se la cessione “in blocco” dei crediti, avvenuta nel caso di specie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, come richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (legge n. 130 del 1999), dia origine ad una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, da cui deriva la possibilità per il debitore ceduto di far valere le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Va, a tal proposito, osservato, con la giurisprudenza di legittimità, che i crediti oggetto delle operazioni di 'cartolarizzazione' eseguite ai sensi della L. n. 130 del
1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. civ., sez. III, 02/05/2022, ord. n. 13735; anche Cass. civ., sez. III, 30/08/2019, n. 21843; più di recente, negli stessi termini, Cass. civ., sez. I, 05/07/2024, n. 18454, per la quale: I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n.
130 del 1999 , interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)).
In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione, deve, dunque, escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande per crediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente in relazione al rapporto intercorso con quest'ultimo. Ne deriva che, nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del contratto di mutuo fondiario intrattenuto con la cedente, previo accertamento e declaratoria della nullità del rapporto originario, legittimata passiva è la medesima banca cedente.
3. Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito sollevata da parte convenuta.
Nel contratto di mutuo, che risulta sottoscritto nel caso in esame, laddove la restituzione avvenga non in un'unica soluzione ma ratealmente, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291;
Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione» (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, ord. n. 4232).
Pertanto, atteso che, come osservato, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del mutuo, il dies a quo decorre dalla data del rimborso del capitale erogato con l'ultima rata e non dal pagamento delle singole rate.
A ciò si aggiunga, a fronte della specifica doglianza di parte convenuta, che
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n.
12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915) (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, ord. n.
4232). La ratio sottesa all'art. 2948, n. 4), c.c. è quella di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi.
Pertanto, l'ipotesi di un unico debito, da corrispondere, però, per espressa previsione delle parti, in più versamenti periodici esula dall'ambito applicativo della norma richiamata.
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass. civ., sez. III, 10/02/2023, ord. n. 4232).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta va disattesa.
4. Parte attrice, richiamando gli accertamenti peritali di parte relativi al contratto di mutuo, ha dedotto che, al momento della conclusione del contratto, il t.e.g., calcolato includendo la commissione di estinzione, risultava essere pari al
85,856% e, dunque, superiore al tasso soglia antiusura vigente (6,225%); ha chiesto dunque l'accertamento e declaratoria della nullità della pattuizione, con conseguente condanna della medesima banca convenuta alla restituzione degli interessi, asseritamente usurari, corrisposti dall'attrice stessa, assumendo, peraltro, che dalla dedotta usurarietà discenderebbe la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
Ha altresì dedotto l'usurarietà del tasso complessivo (8,87%), derivante dalla maggiorazione del tasso di mora (5,87%) e della commissione per estinzione anticipata (3,00%), prospettando, peraltro, la sussistenza di un'usura sopravvenuta.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. ha ulteriormente precisato che l'asserita usura originaria si sarebbe riscontrata anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata o di decadenza dal beneficio del termine, ove il T.e.g. sarebbe divenuto pari al 42,636%, nonché nell'ipotesi di ritardato pagamento (calcolo sviluppato in accordo alle condizioni iniziali pattuite, tenendo conto di variazioni dei tassi e di ogni altra condizione eventualmente intervenute).
4.1 A fronte della specifica contestazione di parte convenuta, va preliminarmente rilevato che, nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la giurisprudenza di legittimità è salda nel ritenere che spetta al debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 11/10/2024, ord. n. 26525; imprescindibile in ogni caso
Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n. 19597).
È, al contrario, onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto, quali la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
Ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari non è, dunque, sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse che si assume applicato, essendo, al contrario, necessario fornire una prova dettagliata.
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, può ritenersi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante, atteso che, oltre a depositare una perizia di parte a supporto della difesa svolta (e da cui inferire la fondatezza delle contestazioni svolte), ha dedotto l'illegittimità dei tassi applicati, articolando specifiche difese sul punto.
Posto quanto sopra, la domanda di parte attrice è comunque infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
4.2 Va dapprima considerata l'ipotesi di calcolo del tasso effettivo in caso di estinzione volontaria anticipata che si ipotizza, nella prospettazione attorea, superare il tasso soglia (“Si allude anzitutto al fatto che al momento della stipula del CP_7
(19 novembre 2003) il T.A.E.G. – calcolato includendo la commissione di adempimento anticipato – risulta pari al 85,856%, e dunque di gran lunga superiore al tasso soglia usura vigente ratione temporis in relazione ai mutui con garanzia reale (id est: 6,225%” cfr. atto introduttivo).
Parte attrice sostiene, in altri termini, che l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata contrattualmente prevista determinerebbe l'applicazione di un tasso usurario a carico del mutuatario. In merito, va osservato che, sebbene l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
29/12/2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2001, n. 24, concernente Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, riconduca alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, la voce suddetta (commissione di adempimento anticipato) costituisce una clausola penale di recesso, che, da un lato, consente al mutuatario, senza vincoli motivazionali, di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata e dall'altro ha funzione compensativa, atteso che in tal caso vengono meno quei vantaggi finanziari che al mutuante sarebbero derivati dall'esecuzione del rapporto in un lungo periodo.
Si tratta, dunque, di una clausola volta ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, che non rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura e non può, pertanto, essere presa in considerazione al fine di verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia, non potendo, invero, essere considerata parte del corrispettivo dovuto dal cliente.
Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità più recente, che, sebbene si sia occupata della non cumulabilità di voci del costo del credito avente funzioni diverse, ha statuito che non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti
a distinte funzioni. È impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, invece, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(Cass. civ., sez. III, 14/03/2022, n. 8109; Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352; ancor più di recente Cass. civ., sez. I, 08/07/2024, n. 18497, per la quale: Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
(Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione)).
Anche tale ipotesi di calcolo ipotizzata da parte attrice non tiene conto del principio suesteso, cosicché in relazione alla voce in esame non ricorre in alcun modo il superamento del tasso soglia antiusura come prospettato.
4.3 Quanto alla dedotta illegittimità del tasso complessivo, conseguente alla sommatoria tra commissione di estinzione anticipata e interessi moratori, per violazione della normativa antiusura, si rileva quanto segue.
In punto di diritto, a fronte della specifica contestazione di parte convenuta, va osservato come la questione relativa all'applicazione della disciplina sull'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 (anche) agli interessi di mora, come è noto, abbia dato origine a contrasti giurisprudenziali, composti dal principio di diritto, cristallizzato nell'arresto delle Sezioni Unite del seguente tenore: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n.
19597).
Ne discende l'applicazione della disciplina di cui alla legge n. 108/96 non soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte nel caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi previsti in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Posto quanto sopra, pare utile osservare come la giurisprudenza di legittimità escluda la possibilità, al fine di vagliare la violazione della normativa antiusura, di operare una sommatoria tra la clausola di estinzione anticipata e interesse di mora, diversamente da quanto sostenuto dall'attore quando si riferisce a quello che viene indicato come “tasso complessivo”.
La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a 'una remunerazione,
a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente' (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. civ., sez. III, 16/12/2022, n. 8109).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attore in riferimento alla presunta usurarietà qui in esame è palesemente infondata.
4.4 Parte attrice ha altresì lamentato l'usurarietà del contratto di mutuo per effetto dell'incidenza del costo previsto in caso di risoluzione per inadempimento del contraente o di decadenza dal beneficio del termine sul tasso effettivo globale. Nella specie, l'attore, richiamato il contenuto dell'art. 10.2. delle condizioni generali del contratto di mutuo (“La Banca ha diritto di risolvere il contratto […] qualora: a) […] si verifichi il mancato pagamento di n. 3 rate del finanziamento stesso. La presente clausola risolutiva opererà anche se dette rate siano solo in parte pagate […] Nei casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, la avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del suo credito per CP_1
capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata nel contratto di finanziamento”), ha rilevato che all'inadempimento del mutuatario sin dalla corresponsione della prima rata conseguirebbe l'applicazione di un valore superiore al tasso soglia.
Valgono, a tal proposito, le considerazioni già svolte in merito all'esclusione nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie della clausola di estinzione anticipata, non trattandosi di voce di costo connessa all'erogazione del credito.
Tale assunto trova, peraltro, conferma nel principio di diritto, concerne la clausola penale, alla stregua del quale la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del c.d. 'tasso soglia' di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la 'reductio ad aequitatem' ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass. civ., sez. III, 21/02/2023, n.5379).
4.5 Nel defatigante tentativo di sostenere la fondatezza delle doglianze proposte, parte attrice, sfidando i limiti di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e impegnando il tribunale nell'esame di ulteriori infondate questioni, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., ha individuato un ulteriore profilo di illegittimità nella previsione pattizia del tasso di mora.
In particolare, l'attore, richiamando l'integrazione alla perizia di parte già depositata, ha concluso per il superamento del tasso soglia in relazione alla regolazione pattizia del tasso moratorio.
Precisato che, come già rilevato, il tasso di mora rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura, va osservato come nella pronuncia di legittimità sopra richiamata (Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n. 19597) sia stato altresì chiarito, da un lato, qual è la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro lato, quali sono le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura: La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cass. civ., sez. un. 18/09/2020, n. 19597).
Ed ancora: La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Spetta, dunque, al giudice del merito il compito di accertare se il saggio degli interessi moratori pattuito incorra (oppure no) nella disciplina antiusura, considerando la sua entità (come determinata nel contratto) e raffrontandola al tasso-soglia, dato dal Tasso effettivo globale medio (Tegm), incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (praticata dagli operatori professionali e rilevata sin dal decreto ministeriale 25 marzo 2003), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996 (Cass. civ. sez. III, 22/03/2022, n. 9229).
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, nel riconoscere che il tasso di mora rientra nell'alveo applicativo della disciplina antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi - che vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare - e sono, dunque, del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale usura dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
«ricorrendo presupposti diversi ed antitetici» (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, (ord.) n. 14214). Esclusa l'operatività del criterio della 'sommatoria' del tasso corrispettivo e moratorio, occorre altresì rilevare che la medesima giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597) prevede un tasso soglia moratorio che mutua i parametri concreti di determinazione di detto tasso dalla disposizione che - nei decreti sulla rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, chiarito che i
TEGM non sono comprensivi degli interessi di mora - afferma che l'indagine statistica condotta ai fini conoscitivi dalla banca d'IT e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 percentuali.
Va altresì ricordato, con la giurisprudenza di legittimità che il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia (Cass. civ., sez. III, 30/10/2018, n. 27442, ma soprattutto le SS.UU. richiamate, che hanno dettato la formula per la determinazione del tasso-soglia, sopra richiamata).
Pertanto, l'operazione effettuata nella perizia di parte “si precisa che il piano di ammortamento rispetto al quale è stato calcolato il TAEG contrattuale è stato sviluppato in accordo alle condizioni iniziali pattuite, tenendo conto di variazioni dei tassi e/o di ogni altra condizione eventualmente intervenute, includendo gli interessi di mora calcolati nell'ipotesi in cui ciascuna rata venga pagata con un ritardo di 30 giorni rispetto alla scadenza prevista” su cui parte attrice fonda le proprie lagnanze, è manifestamente errata.
Applicata, peraltro, la regola stabilita dalle SS.UU. del 2020 al caso di specie va preso atto che per il contratto di mutuo in questione, stipulato il 19/11/2003, non dovrà essere utilizzato, nella verifica di usurarietà degli interessi moratori, il tasso soglia semplice indicato nei rispettivi decreti di rilevazione trimestrale, ma, considerato che detti decreti contengono la specifica indicazione della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori, ritenuta applicabile dalla pronuncia citata, occorrerà incrementare il TEGM del periodo per la categoria “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” della maggiorazione media indicata per gli interessi moratori (2,1%) e quindi moltiplicare per il coefficiente in aumento (che fino al 2011, come noto, è pari alla metà del TEGM).
A tal proposito, va osservato come l'art. 4 del contratto di mutuo prevede che:
“
1. ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e del capitolato e non pagata produrrà dal giorno della scadenza l'interesse di mora - come stabilito al successivo secondo comma - a carico della parte mutuataria e a favore della Banca.
2. gli interessi di mora, dovuti dalla parte mutuataria in tutti i casi previsti nel presente contratto e nel capitolato saranno calcolati ad un tasso pari a 2,00 (due) punti in più del tasso del contratto tempo per tempo vigente”.
Parte attrice deduce il superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora (6,513%), attraverso un'erronea operazione che include, come espressamente indicato, ogni commissione e costo contrattualmente previsto.
Anche volendo considerare esatto l'interesse moratorio dedotto da parte attrice, è opportuno rilevare che il tasso soglia vigente al momento della pattuizione non è 6,22%, bensì 8,325 %.
Invero, come si evince dal D.M. del 19/08/2003, concernente la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, periodo ottobre/dicembre 2003, il tasso medio per il mutuo è di 4,15.
Atteso che, per espressa previsione, ai fini della determinazione degli interessi usurari di cui alla legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà e, considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto,” i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'IT e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”, il tasso soglia è pari a 8,325 %.
Pertanto, è agevole rilevare come alcun superamento del tasso soglia possa ritenersi avvenuto in riferimento al tasso di mora contrattualmente pattuito tra le parti del presente giudizio.
4.6 Quanto alla dedotta usura sopravvenuta, in tale sede, non può non ribadirsi l'approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con le Sezioni unite del
19/10/2017, n. 24675 (e confermata da Cass. n. 2311/2018; Cass. n. 9762/2018; Cass.
27442/2018; Cass. 24971/2020; Cass. 20646/2021), che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale emerso nella prassi privilegiando l'orientamento che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato alla interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, per il quale “Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Si è affermato dunque il seguente principio: Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (così la richiamata Cass. civ, sez. un., 19/10/2017, n. 24675; più di recente
Cass. civ., sez. III, 17/08/2023, ord. n. 24743). Ne deriva, dunque, che ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti occorre far riferimento esclusivamente al momento della pattuizione e non anche alle oscillazioni che il tasso può subire nel corso del rapporto.
La pronuncia richiamata ha, in altri termini, escluso che possa verificarsi una nullità virtuale sopravvenuta nel corso del rapporto, atteso che il momento a cui occorre far riferimento, ai fini del vaglio dell'usurarietà, è quello della stipula, con conseguente insussistenza di un'ipotesi di usura sopravvenuta: l'usura deve essere valutata al momento della pattuizione, pertanto, un tasso di interesse legittimamente pattuito non diventa illegittimo per la successiva variazione del tasso soglia.
Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura originaria, l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi, a meno che non si verta in quelle ipotesi in cui lo sconfinamento è riconducibile a modifiche contrattuali (e non all'automatico andamento dei tassi). Circostanza neppure allegata nel caso di specie.
È stato altresì precisato che la pretesa di riscuotere gli interessi, come originariamente pattuiti, anche laddove dovesse mutare il tasso soglia nel corso del rapporto, non può comportare una violazione del principio di buona fede, che deve permeare anche la fase di esecuzione del contratto.
Premesso che assume rilevanza la sola usura c.d. originaria, che si verifica ove il contratto di mutuo preveda sin dall'inizio un tasso di interesse superiore al tasso soglia di riferimento al momento della pattuizione, la prospettazione relativa al superamento, nel corso del rapporto, del tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del
1996 è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Va rilevato che la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.
In questo senso, può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità
o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto (cfr. parte motiva
Cass. civ, sez. un., 19/10/2017, n. 24675).
Nel caso di specie, come già rilevato, parte attrice ha genericamente e apoditticamente dedotto la violazione del principio di buona fede, senza allegare le particolari modalità o circostanze che renderebbero scorretta la pretesa degli interessi.
Posto quanto sopra, non sussiste, sotto tale aspetto, la dedotta nullità (né
l'inefficacia) della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.
A ciò si aggiunga, in riferimento alla specifica doglianza di parte attrice relativa alla violazione, in caso di usura sopravvenuta, della normativa sulla trasparenza (artt. 116 e 117 TUB), con conseguente operatività del rimedio della sostituzione automatica delle clausole e applicazione degli interessi al tasso legale, che l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti (ipotesi, nella prospettazione attorea, verificatasi nel caso di specie), non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le condizioni previste dall'art. 117
TUB, che si pone su un piano diverso rispetto al dedotto fenomeno dell'usura sopravvenuta.
Va, peraltro, precisato (come di seguito verrà approfondito) che la consulenza tecnica disposta nel presente giudizio ha consentito di accertare la conformità dei tassi di interesse in concreto applicati alle previsioni pattizie.
5. Parte attrice ha, in subordine, censurato il contratto di mutuo fondiario sotto il profilo dell'indeterminatezza dei tassi di interesse e, in generale, delle condizioni economiche pattuite, da cui discenderebbe la violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 116 e 117 TUB, nonché la violazione dell'art. 1284, terzo comma, c.c., in forza del quale i contraenti possono pattuire un tasso di interesse superiore a quello di legge, ma solo a condizione che in tale evenienza gli interessi siano determinati per iscritto.
In particolare, secondo quanto prospettato da parte attrice, la banca convenuta avrebbe applicato tassi, commissioni, spese e prezzi difformi rispetto a quelli pubblicizzati e contrattualizzati, stante l'omessa indicazione nel contratto sottoscritto dell'indice sintetico di costo (I.S.C./T.A.E.G.). Può essere premesso in generale che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo.
È un indice armonizzato a livello eurounitario che, nelle operazioni di credito al consumo, rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso.
Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua e non costituisce un tasso propriamente detto (diversamente dal TAN - Tasso annuo nominale), ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto
Co contrattuale. Il TAEG, ma lo stesso può dirsi dell' (Indicatore sintetico di costo), ha, in generale, valenza di “regola di comportamento” della banca, senza assumere rilievo di “regola di validità” del contratto, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
La giurisprudenza si è stabilizzata sul punto affermando il seguente principio:
L'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993 , tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. civ., sez. III,
03/07/2024, n. 18235).
La stessa giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la tematica concernente la funzione del TAEG/ISC, ha tuttavia cura di chiarire quanto segue:
“Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Co Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di 'tassi, prezzi e condizioni' cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_2
consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
5.1 Ancora in generale va ricordato che il Tasso annuale effettivo globale è stato introdotto come indice di riferimento per le operazioni di credito al consumo.
Originariamente, la legge n. 142 del 1992, nel recepire la Direttiva
87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce il TAEG all'art. 19, il cui comma 2 rimette al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di stabilire con propria delibera le modalità da applicarsi al calcolo del TAEG.
Nel Testo unico delle leggi bancarie, al Capo II del Titolo VI, dedicato al
Credito al consumo, l'art. 122, nella formulazione originaria, recupera la definizione del TAEG, quale costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e precisa che Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
Per oltre un decennio, in assenza della delibera del CICR, cui il comma 2 del citato art. 122 del TUB (a suo tempo vigente) demandava l'individuazione delle modalità di calcolo del TAEG, sono state comunque richiamate le norme primarie contenute nello stesso testo unico, nonché l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro 8/7/1992 sulla Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessone di credito al consumo.
Fino alla delibera CICR del 4/3/2003 (entrata in vigore il 1° ottobre 2003), recante la Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e finanziari, il TAEG è stato previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni.
Con l'art. 9 della predetta delibera CICR, rubricato 'Informazione contrattuale', è stato introdotto un analogo parametro denominato Indice sintetico di costo (ISC) per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca
d'IT.
Il provvedimento della Banca d'IT del 25/7/2003, in aggiornamento alle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 229 del 21/4/1999, introduce a sua volta un nuovo Titolo X denominato Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, suddiviso in tre Sezioni. Il paragrafo 9 della Sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale), rubricato 'Indicatore sintetico di costo', stabilisce che
Co il contratto ed il documento di sintesi contengano l , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 del TUB (nella formulazione a suo tempo vigente).
Il predetto Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza è poi confluito nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'IT del
29/7/2009, che ha abrogato il suddetto provvedimento del 25/7/2003. Qui la disciplina dell'ISC/TAEG è collocata al paragrafo 8 della II Sezione (Pubblicità e informazione precontrattuale). In particolare, il paragrafo 8.2 (Finanziamenti) conferma che il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato TAEG in relazione alle seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla citata Delibera CICR del 4/3/2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti;
aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio. Il secondo capoverso del predetto paragrafo 8.2 stabilisce che il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori e, quindi, la Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e l'allegato 5B). Qui può essere richiamato il contenuto del predetto paragrafo 4.2.4: “il TAEG
è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili”, precisando che “nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Da un punto di vista tecnico “il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”, con esclusione degli oneri eventuali (“dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora”).
5.2 Espliciti riferimenti normativi al TAEG e alla necessità di una sua indicazione puntuale e veritiera in contratto si rinvengono nella disciplina del credito ai consumatori del TUB, in particolare dalla riforma del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
La definizione del TAEG si rinviene nell'art. 121, comma 1, lettera m), TUB:
m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
La definizione di costo totale del credito, richiamato alla lettera m) citata, si trova alla lettera e): “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore
è a conoscenza.
Il comma 2 dell'art. 121 in commento stabilisce che Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
L'indicazione del TAEG è prevista anche all'interno degli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse ed altre cifre concernenti il costo del credito (art. 123 TUB) e del modulo recante le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” da consegnare al soggetto richiedente il prestito prima del perfezionamento del contratto (art. 124, comma 2, TUB).
5.2.1 La conformità all'ordinamento eurounitario di tale disciplina è sancito dall'interpretazione della normativa sovranazionale (la direttiva citata 48/2008/CE) offerta dalla Corte di Giustizia UE con la affermazione dei seguenti principi:
- l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), e l'articolo 23 della direttiva n.
48/2008/CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, qualora un contratto di credito al consumo non menzioni un tasso annuo effettivo globale comprendente tutti i costi previsti all'articolo 3, lettera g), di tale direttiva, detto contratto sia considerato esente da interessi e da spese, di modo che il suo annullamento comporta soltanto la restituzione, da parte del consumatore interessato, del capitale prestato (Corte giustizia UE , sez. X, 13/03/2025, n. 337);
- nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, il Taeg calcolato al momento della sua conclusione. Il calcolo del Taeg presuppone che il contratto rimanga valido per il periodo di tempo convenuto. Il contratto deve descrivere, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni in cui può intervenire una modifica di spese connesse alla sua esecuzione. Il fatto che, a tal fine, il contratto si basi su indicatori difficilmente verificabili dal consumatore può violare l'obbligo di informazione. È quanto avviene, per esempio, quando un consumatore medio non può verificare né il sopravvenire delle circostanze che giustificano tale modifica né la loro incidenza sulle spese. Spetta però al giudice nazionale verificare se ciò sia avvenuto nella specifica controversia di cui è investito. In caso di violazione dell'obbligo di informazione che incida sulla capacità del consumatore di valutare la portata del suo impegno, la banca può essere privata del diritto agli interessi e alle spese. Fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la Corte considera tale sanzione proporzionata, benché la gravità individuale della violazione e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi (Corte giustizia UE sez. X, 13/02/2025, n. 472);
l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, come modificata dalla direttiva 2011/90, deve essere interpretato nel senso che le ipotesi utilizzate per calcolare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) devono essere esplicitamente menzionate nel contratto di credito;
non è sufficiente, al riguardo, che il consumatore possa identificarle da sé mediante l'esame delle clausole di tale contratto (Corte giustizia UE, sez. VII, 23/01/2025, n. 677).
5.3 Posto quanto sopra, va rilevato che, come già osservato, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'IT il compito di individuare
“le operazioni e i servizi per i quali […] gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'IT.
Sulla violazione dell'art. 117 TUB per l'indicazione di un tasso effettivo del finanziamento inferiore al TAEG effettivamente applicato, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, volto a rendere edotto il cliente del costo totale effettivo del credito che viene erogato, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto” (Cass. civ., Sez. I, 09/12/2021, n. 39169) (Cass. civ., sez. I,
14/02/2023, ord. n. 4797).
Co La mancata inclusione di tale voce nell' non determina, dunque, la nullità
Co del contratto di mutuo, in quanto è lo stesso a non rientrare nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993, invocata, nel caso di specie, da parte attrice.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo. Pt_2
Tuttavia, come si evince dalla ricostruzione normativa svolta, l'attuale disciplina legislativa del credito al consumo ordinario è stata introdotta dall'art. 1 del
D.L. n. 141 del 2010 che, dando attuazione alla Direttiva CE n. 48 del 2008, ha sostituito gli articoli da 121 a 126 del t.u.b. (alcune correzioni a tali norme sono state successivamente apportate dal D. lgs. n. 169 del 2012 e dal D.l. n. 73 del 2021).
Si tratta, dunque, di una disciplina entrata in vigore effettivamente solo nel
2010, vale a dire successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa, e pertanto, ad esso non applicabile.
6. Parte attrice ha lamentato la violazione dell'art. 117 TUB per non aver la banca convenuta ottemperato agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, attesa la mancata attestazione circa la consegna e la ricezione da parte del cliente di una copia del contratto concluso e l'assenza del documento di sintesi delle principali condizioni economiche alla base del contratto concluso tra le parti.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la consegna materiale di una copia del contratto bancario non costituisce un elemento essenziale del requisito formale di cui all'art. 117, primo comma, TUB, pertanto, l'omessa consegna o attestazione di consegna non inficia il contratto in termini di nullità.
Si rende necessaria in proposito una ulteriore puntualizzazione.
Il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. artt. 23, comma 1, e 117, comma 1, TUB) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/01/2018 n.
898 in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. civ., sez. I, 12/10/2023, n. 28500). Tale assunto deve, tuttavia, essere correttamente inteso.
Nella fase di perfezionamento del contratto, la protezione del cliente si attua anche attraverso la consegna del relativo documento.
La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che
è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di rilevare, ancorché con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso [così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre
2021, n. 3534, noi massimata in CED;
con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600, in motivazione]. La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma
2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la «forma» presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma»: locuzione, questa, in cui il termine «forma» è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole,
l'«altra forma» è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia
l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione
l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) (Cass. civ., sez.
I, 03/07/2024, ord. n. 18230 in motivazione).
In materia bancaria, la mancata consegna del documento contrattuale, non incidendo sulla validità del rapporto contrattuale, non è fonte di alcuna nullità, potendo, al più, rilevare sul piano della responsabilità dell'istituto di credito.
6.1. Parte attrice ha dedotto l'assenza del documento di sintesi che, in ragione della funzione dallo stesso svolta (consentire al cliente di conoscere le condizioni contrattuali al momento della stipula), renderebbe di per sé illegittimi/ingiustificati gli addebiti operati dalla banca convenuta a titolo di interessi, oneri e spese nell'esecuzione del rapporto contrattuale, chiedendo, pertanto, l'applicazione del rimedio previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
L'assunto di parte attrice è infondato.
Il documento di sintesi, che ha un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti e degli aspetti più significativi del contratto, svolge una funzione informativa, in quanto consente al cliente, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale), di comprendere in maniera agevole e rapida le molteplici previsioni pattizie, o meglio le clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca.
È proprio in ragione della natura informativa dallo stesso rivestita che tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che
l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre- contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (Cass. civ., sez. I, 22/05/2023, ord. n.
14000).
A ciò si aggiunga che, ancorché denominato “tabella degli oneri e delle condizioni”, non può escludersi che il documento allegato al contratto di mutuo bancario qui in questione (allegato D, richiamato dall'art. 6 del contratto di mutuo relativo alle spese e condizioni) svolga quella funzione informativa propria del documento di sintesi. A ciò si aggiunga che è la stessa parte attrice, nell'atto introduttivo, a dare atto della sussistenza del documento di sintesi al fine di contestare l'omessa indicazione dell'I.S.C./T. cfr. pag. 15 atto introduttivo). CP_8
7. Va ribadito che la violazione delle norme sulla trasparenza, dedotta da parte attrice in riferimento all'omessa indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G., alla mancata consegna della copia del contratto, può, semmai, determinando la violazione di regole di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni generali del contratto applicate alla clientela), dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, ma non la nullità del contratto di mutuo (cfr. Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4797).
L'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario in tali ipotesi, è, dunque, di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca
e danno)” (cfr. la citata Cass. civ., sez. I, 14/02/2023, ord. n. 4797).
Rimedio risarcitorio che, nel caso di specie, non è stato in alcun modo invocato.
Si precisa che la pretesa risarcitoria di cui all'atto introduttivo attiene al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente conseguenti alla violazione della normativa antiusura, non sussistente, per le ragioni sopra individuate, nel caso di specie, e all'applicazione di tassi, commissioni e spese maggiormente onerosi rispetto a quanto pattuito, di cui si dirà in seguito.
Non vi è, dunque, alcun riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalla violazione della normativa sulla trasparenza, senza peraltro considerare che il risarcimento del danno postula un onere di allegazione e prova che, nel caso de quo, non risulta in alcun modo assolto.
8. Parte attrice ha ulteriormente dedotto l'omessa indicazione, nel contratto d mutuo, del piano di ammortamento e dell'importo della rata, nonché ha rilevato che la previsione di un ammortamento “alla francese” determinerebbe un fenomeno anatocistico.
Quanto alla prima censura relativa all'omessa indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi utilizzato appare dirimente richiamare il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento delle Sezioni Unite, alla stregua del quale: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ., sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
8.1. In merito alla presunta violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., insito, nella prospettazione attorea, nel regime finanziario utilizzato, si osserva quanto segue.
È opportuno ricordare che l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata.
Gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.” (Cass. civ., sez. I, 15/05/2023, ord. n. 13144).
Invero, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (che le parti deducono sussistere nel caso di specie) consiste in un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che
- a parità di tasso di interesse - esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento “alla francese” determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
Nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Si può affermare dunque con la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità che, in materia di mutui, di regola, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193
c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
Sul piano della funzione economica delle pattuizioni qui denunciate di illiceità, si è sostenuto condivisibilmente che il piano di ammortamento alla francese null'altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Ma è questo il prezzo che va pagato se si vuole mantenere una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò comunque non comporta la sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque gestire meglio i flussi di cassa.
Pertanto, la capitalizzazione composita prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, appare quindi estranea al campo di applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
Tale assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avallata anche da una recentissima pronuncia delle Sezioni unite civili, secondo cui: deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
«l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed
è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che
l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente
l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n.
9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. un.,
29/05/2024, n. 15130).
Ed ancora: In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
'alla francese' nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale” (Cass. civ., sez. I, 17/01/2025, n. 1168).
La capitalizzazione composta, censurata nel caso di specie, è, dunque, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Né un divieto di previsione di interesse composto o un favor per il metodo dell'interesse semplice può ricavarsi sul piano normativo.
L'art. 821, terzo comma, c.c. si limita a prevedere che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, senza, tuttavia, prescrivere in quale modalità (interesse semplice o composto) debba avvenire la descritta progressione (Cass. civ., sez. VI, 02/10/2023, ord. n. 27823 in materia fiscale).
Come già osservato, la capitalizzazione composta degli interessi, in cui vi è una variazione della quota di interessi e della quota di capitale al fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in virtù del principio di cui all'art. 1194 c.c., non è di per sé illecita.
Posto quanto sopra sul piano generale, nulla esclude che, nel caso concreto, un fenomeno anatocistico vi possa essere.
Si tratta, tuttavia, di un accertamento caso per caso, tenuto conto delle domande ed eccezioni delle parti, al fine di verificare se in concreto se vi sia o meno una produzione di interessi su interessi.
A tal proposito, non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. un., 29/05/2024, n.
15130).
Nel caso in esame, la stessa parte attrice muove dall'assunto per cui è
l'adozione del regime della capitalizzazione composta a determinare di per sé un fenomeno anatocistico, senza dedurre e provare, nemmeno mediante una consulenza di parte l'effettiva produzione di interessi su interessi. A ciò si aggiunga che, come si evince dalla consulenza tecnica disposta nel presente giudizio, nel caso in esame, il regime di capitalizzazione prescelto non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto “dalle ricostruzioni operate emerge la conferma - nel rispetto della pattuizione contenuta nell'art. 3 del contratto originario - dell'andamento crescente nel tempo dell'ammontare totale delle rate di cui al piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale (che determina la progressiva riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario) e di quota interesse (calcolata senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti).
- I test operati sulla rata n. 2 del piano di ammortamento e sullo sviluppo complessivo del rapporto sino alla estinzione anticipata del 09.06.2011 non denotano manifestazioni anatocistiche, risultando le rate addebitate dalla banca in linea con quelle rideterminate dal CTU in assenza di capitalizzazione di interessi su interessi”
(cfr. elaborato peritale del dott. depositato telematicamente l'11/9/2024, Persona_3
pag. 47).
9. Quanto alla presunta difformità tra le condizioni pattuite e quelle in concreto applicate, con conseguente violazione, secondo parte attrice, dell'art. 117
TUB e delle Istruzioni della Banca d'IT sulla trasparenza, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha, invero, consentito di accertare che
“quanto riscontrato sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo di causa conferma la sostanziale rispondenza degli addebiti operati dalla banca a titolo di
“commissioni e spese” agli accordi contrattuali sottoscritti. Analogo risultato è emerso con riguardo alla “commissione di estinzione anticipata versata” dal mutuatario di cui al prospetto denominato “richiesta bonifico SEPA” del 09/06/2011.
Dal ricalcolo degli interessi operato dal CTU è infine emerso come l'ammontare delle rate del mutuo corrisponda sostanzialmente all'ammontare delle rate addebitate dalla banca sino al momento dell'estinzione anticipata, salvo lievi e trascurabili differenze che cumulano, alla data del 09.06.2011, un importo di €
15,48, imputabile ragionevolmente all'arrotondamento dei decimali applicato nel tempo in sede di quantificazione puntuale delle rate di mutuo” (cfr. elaborato peritale pag. 47-48). Ne deriva l'infondatezza delle deduzioni di parte attrice.
Alcuna violazione del principio di buona fede, che deve permeare anche la fase di esecuzione del contratto, può, peraltro, ritenersi sussistente nel caso de quo, in quanto, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non risulta che l'istituto di credito convenuto abbia lucrato interessi e compensi maggiori rispetto a quanto consentito dalla legge e dall'ordinario sviluppo del rapporto bancario, ponendo in capo al cliente oneri pesantissimi o determinato una modifica in peius della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'attore.
10. All'accertata infondatezza delle doglianze di parte attrice circa la violazione della normativa antiusura nonché l'applicazione di tassi, commissioni e spese maggiormente onerosi rispetto a quanto pattuito consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dall'attore, non risultando provato il danno - evento.
Pare opportuno osservare come, anche laddove si fosse ritenuta provata la condotta lamentata, ai fini del risarcimento, sia necessario allegare e provare non solo il danno - evento ma anche il danno - conseguenza, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (cfr. parte motiva Cass. civ. Sez. U.
15/11/2022, n. 33645).
Va, a tal proposito rilevato come il danno evento non sia di per sé risarcibile, essendo necessario allegare e provare il c.d. danno - conseguenza, per tale intendendosi la perdita patrimoniale e non patrimoniale che deriva dall'evento lesivo.
Invero, la naturale funzione della responsabilità civile è quella riparatoria - compensativa, che si realizza riallocando il danneggiato, attraverso il risarcimento del danno, nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato senza l'illecito.
È al danno - conseguenza che viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, atteso che, per quanto importante sia il bene la cui lesione ha originato l'ingiustizia, il risarcimento è limitato a compensare la perdita subita, se e nei limiti in cui essa si sia verificata, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, [..](Cass. 25420/ 2017;
Cass. 4005/ 2020) (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31/03/2021, n. 8861).
Non è, dunque, sufficiente, il solo danno - evento, essendo necessario anche il danno - conseguenza, che va allegato e provato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, integralmente rigettata.
10. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura, delle caratteristiche, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della controversia nell'ambito degli scaglioni ricompresi tra € 26.000,01 ed €
260.000,00) seguono la assolutamente prevalente soccombenza di parte attrice.
Non può non considerarsi ai fini della liquidazione delle spese che parte attrice ha formulato una pluralità sovrabbondante di domande, la gran parte delle quali avrebbe potuto essere assorbita da una più attenta disamina dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità; in ogni caso l'elevato numero di questioni poste e la pluralità delle domande spiegare, alcune delle quali in termini di generico risarcimento del danno, impone l'applicazione del seguente principio in ordine alla individuazione degli scaglioni da applicare: In tema di liquidazione delle spese legali, con particolare riferimento alla determinazione dello scaglione applicabile, il valore della controversia deve qualificarsi come indeterminabile qualora vengano proposte contestualmente una domanda di annullamento … e una domanda risarcitoria per i danni conseguenti. Tale principio trova il suo fondamento nella natura intrinsecamente indeterminabile della domanda di annullamento …, la quale mantiene una propria autonomia ontologica rispetto alla connessa pretesa risarcitoria, pur dovendo essere con quest'ultima cumulata ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, come cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 07/10/2024, n. 26230); in ogni caso va tenuto presente che in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass. civ., sez. III, 20/07/2022, n. 22719).
Vanno applicati dunque, nel caso di specie, in cui la causa va ritenuta di valore indeterminabile tenuto conto delle plurime domande svolte (finalizzate non solo alla ripetizione di importi ritenuti illegittimamente versati, ma anche al risarcimento di danni patrimoniale e non patrimoniali richiesto senza quantificazione), i parametri medi dello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, ridotti del 20% avuto riguardo al rigetto delle preliminari eccezioni proposte da parte convenuta.
10.1 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 11.282,80 per compenso al difensore, oltre rimborso CP_1
forfettario delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di . Parte_1
Latina, lì 25/04/2025
Il giudice
Luca Venditto