Sentenza 5 dicembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2018, n. 31493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31493 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26928-2014 proposto da: CO.TR.A.B. - CONSORZIO TRASORTI AZIENDA BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato
VITO VINCENZO
2018 ZACCAGNINO, giusta delega in atti;
3429
- ricorrente -
contro
EL AU, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ROCCO ANTONIO BRIENZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 496/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 15/09/2014 R.G.N. 972/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FEDERICO HERNANDEZ per delega verbale Avvocato VITO VINCENZO ZACCAGNINO;
udito l'Avvocato MONICA BASTA, per delega Avvocato ROCCO ANTONIO BRIENZA. n. r.g. 26928/2014
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda proposta da IO PE nei confronti della Tempor s.p.a. e del COTRAB - Consorzio Trasporti Aziende Basilicata - accertando l'irregolarità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati nell'ambito del servizio di trasporto pubblico integrato della città di Potenza, dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa ed il COTRAB con effetto dall'inizio della somministrazione e condannando quest'ultimo al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione maturata dal dì della messa in mora oltre accessori di legge. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, in applicazione delVart.32 1.183/2010, condannava il COTRAB al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, confermando nel resto l'impugnata sentenza. A fondamento del decisum, per quel che in questa sede rileva, la Corte osservava che la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non era sufficiente per rendere legittima l'apposizione del termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la correlativa assegnazione dei lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la precisazione che nel caso all'esame non era stata fornita alcuna prova sull'effettiva esistenza deila causale dedotta. Per la cassazione di tale pronunzia ricorre il Consorzio, affidando l'impugnazione ad un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la parte intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo si denunzia violazione degli artt. 115,116, 132, 213, 421 c.p.c., degli arti. 20, 21 e 27 d. Igs. 276/2003, nonché dell'art. 1362 e segg. c.c. Si deduce che la scelta imprenditoriale che aveva determinato il ricorso alla somministrazione di lavoro con contratti settimanali era dettata da una ragionevole previsione di maggiore afflusso di clientela nel periodo considerato, da ritenersi insindacabile perché rientrante nell'ambito della libertà d'impresa. Si argomenta che il combinato disposto di cui agli artt.20-27 d. igs. n.276/2003 non richiede che le ragioni che presiedono alla stipula del contratto, siano certe anteriormente alla conclusione dello stesso o che, incerte prima di tale momento, si debbano concretizzare successivamente, ma solo che, secondo una valutazione ex ante, siano ritenute sussistenti le ragioni che hanno determinato l'utilizzatore a ricorrere ai contratto di somministrazione. n. r.g. 26928/2014 Sotto il profilo strettamente probatorio, si assume, in ogni caso, che dovevano essere acquisite le prove articolate volte a confermare la sussistenza della causale (tendenza all'aumento dell'utenza), potendo il giudice del merito fare ricorso anche ai poteri istruttori offíciosi di cui all'art.421 c.p.c.. 2. La censura è priva di fondamento. Con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., parte ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione dì norme di legge, sostanziale o processuale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio. ai contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli arti. 115, 116 cod. proc. civ.. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che ii giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poiché, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti, le relative doglianze vanno disattese. Quanto al rilievo fondato sui mancato ricorso all'uso dei poteri istruttori d'ufficio, se è da ritenere ormai principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere - dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17/6/2004, n. 11353), è però anche vero che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l'inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, poiché diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un terna totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito. Del resto, proprio ia menzionata sentenza della Sezioni Unite ha avuto cura di precisare, fra l'altro, che "il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui'all'art. 111 Cosi., comma 1, sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso" e che "Il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione al sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto n. r.g. 26928/2014 condurre ad una diversa decisione della controversia"(Cass. 26/6/2006 n. 14731, Cass. 10/12/2008 n.29006; Cass. 12/3/2009 n. 6023). Non è censurabile quindi con ricorso per cassazione l'omesso esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di merito ove la parte -non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori. Il che non risulta essere stato effettuato nel caso che ci occupa, laddove il ricorrente si limita solo in questo grado a prospettare la necessità dell'integrazione istruttoria ad opera del giudice.
3. Per i restanti profili il motivo deve essere ugualmente ritenuto infondato, posto che, anche, ove l'indicazione contrattuale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile ("ragioni di carattere organizzativo, intensificazione dell'attività lavorativa legata a maggior afflusso di utenza" prevista per i primi 21 contratti), va ribadito come l'utilizzatore sia comunque da ritenersi onerato dal fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative, in caso di contestazione, così come avvenuto nella specie. In tal senso appare corretto l'approccio della Corte territoriale la quale, nel sottolineare la necessità che l'utilizzatore dia la dimostrazione della effettività dell'esigenza sottesa alla singola assunzione del lavoratore, l'abbia ritenuta, in concreto, non soddisfatta. Con argomentazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, il giudice del gravame ha infatti evidenziato che il Consorzio non aveva fornito alcuna prova della concreta sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso ai contratti di somministrazione e la disamina è stata compiuta in conformità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.
9.9.2013 n. 20598, Cass.
1.8.2014 n. 17540, Cass. 27.10.2015 n. 21916 e, su questione sovrapponibile a quella scrutinata, Cass. 10.1.2017 n.349). Correttamente è stata pertanto evidenziata la mancanza di collegamento rispetto alla causale dedotta della specifica utilizzazione dei lavoratori ed analoga carenza era stata rimarcata anche in relazione alla documentazione prodotta.
4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, cori distrazione in favore dell'avv. Rocco A. Brienza. Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono !e condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui ai d.p,r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore n. r.g. 26923/2014 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Rocco A.Brienza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2018.