Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2021
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini
- Presidente
Consigliere Dott.ssa Marisa Salvo
Dott.ssa Antonietta Bonanno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 886\21 r.g., vertente
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo C.F. 1
,
di Gotto (ME), in Via. G. Marconi, n. 214 1/a, presso lo studio dell'avv. Claudio Sidoti (C.F.: del Foro di Barcellona Codice Fiscale_2
Pozzo di Gotto, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto, pec.: Email_1
Appellante
E
'con sede in Roma, Controparte_1
Via Giuseppe Grezar n.14,- 00142- (codice fiscale/partita iva n. P.IVA 1 ), ente pubblico economico, in persona di CP_2
[...] in qualità di Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli (C.F. giusta C.F. 3 '
procura rilasciata in separato foglio che viene allegata in formato digitale con separato file ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via F. Todaro n.11.
PEC: Email_2
Appellata
n.936\2020 emessa e pubblicata in data Pozzo di Gotto
21.09.2021
Conclusioni delle parti: come da verbale del 06.05.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato Con citazione del 06.012.2021 Parte_1
davanti a questa Corte, nei confronti di Controparte_3
la sentenza indicata in oggetto con cui il
[...]
Tribunale di Barcellona P. di Gotto ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Pt_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2018 90044861-11 condannandolo al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta l'opposizione con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 11.03.2022 si costituiva CP_4
[...] la quale contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. "filtro" di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa
Corte del 22.10.2022 la causa veniva rinviata alla data del
06.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione del debito portato dalla cartella di pagamento n. 295 20090014758233000 del
27/01/2010, sottesa all'ingiunzione di pagamento opposta e notificata in data 01.03.2019.
Con la suddetta cartella veniva richiesto il pagamento di “Sanz. Amm, l.
689/81 - art. 26, 2-3 comma 1. 56/87 (Ispett. Territ. Lavoro) Tesor. Prov.
Stato più spese e magg. Rit. Pag.", per un importo complessivo di €
9.338,34, anno di riferimento del debito 2003.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha esaminato l'eccezione di prescrizione del diritto ad agire e quindi la prescrizione decorrete dalla notifica della cartella (27.01.2010) e fino alla notifica della intimazione opposta (01.03.2019) ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta da precedente atto di intimazione notificato il 3.10.2014.
Ritiene l'appellante che il giudice non ha esaminato l'eccezione di prescrizione del debito, scaturente da sanzione inflitta nel 2003 e quindi prescritto alla data della notifica della cartella (nel gennaio 2010) sottesa all'intimazione era già prescritto.
Replica l'appellata che detta eccezione costituisce motivo nuovo perché non fatta valere in primo grado nel quale era stata eccepita la prescrizione del diritto ad agire, maturata per l'arco temporale intercorrente tra la notifica della cartella ( gennaio 2010) e la notifica dell'intimazione opposta (01.03.2019) ritenuta dal primo giudice interrotta nel 2014.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudicante non ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 28 della Legge 689/81, il quale stabilisce che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Deduce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione, in quanto il diritto di credito dell'Amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge direttamente dalla violazione stessa, la quale si pone come fonte dell'obbligazione.
Conseguentemente, rileva che la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'Amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla Legge per la violazione accertata.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art 115 CPC per avere ritenuto il primo giudice non contestata la dedotta intimazione di pagamento notificata il 3.10.2014 interruttiva della prescrizione ad agire.
Ragioni di speditezza consigliano la valutazione unitaria delle censure.
Va preliminarmente chiarito che parte appellante tra i motivi di opposizione ha eccepito con l'atto introduttivo la prescrizione del diritto sia quale fatto estintivo del credito e decorrente dalla data del tributo dovuto (2003) alla notifica dell'intimazione ( 1.3.2019) assumendo ( ma
è stato smentito) di non avere ricevuto la notifica della cartella sottesa all'intimazione ( avvenuta invece in data 20.01.2010) sia quella all'azione decorrente dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione opposta ( 3.10.2019). Ciò chiarito deve essere valutata preliminarmente l'eccezione di prescrizione del credito, nascente da sanzione irrogata nel 2003 e richiesto con cartella notifica a gennaio 2010.
Gli argomenti dell'appellante non convincono. le Sez. Un. con sent.Con principio di carattere generale
N.23397\2016 hanno affermato che “ La scadenza del termine
-pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..-
Quindi il credito portato dalla cartella non opposta è divenuto incontestabile pur rimanendo la cartella un atto amministrativo non assimilabile ad un titolo giudiziale.
Conseguentemente con l'opposizione all'intimazione l'appellante poteva fare valere la prescrizione del diritto ad agire, ma non la prescrizione del credito, che non contestato con l'impugnazione della cartella è divenuto irretrattabile e incontestabile.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Anche la ulteriore eccezione di prescrizione del diritto ad agire è infondata. Correttamente il primo giudice ha ritenuto provata la notifica dell' ulteriore atto di intimazione, relativo alla medesima cartella,
eseguita in data 3.10.2014 non avendo contestato parte opponente l'attestato e le ricevute di ricevimento depositate da Controparte_3 al momento della costituzione.
La Cassazione ha ripetutamente affermato l' applicabilità del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 cpc con riferimento a fatti storici sottesi a domande ed eccezioni. (Cass. civ. 21403\2022).
Nel caso in esame l'avvenuta notifica dell'intimazione risultante dall'
attestazione di Controparte_3 e dal deposito delle cartoline di ricevimento costituisce fatto non contestato idoneo a ritenere provata l'avvenuta notifica. Il rigetto delle superiori censure travolge l'esame degli ulteriori motivi di opposizione richiamati dall'appellante in questa sede. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22, valore della causa (E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la emessa dal Tribunale di Barcellona P. Gotto sentenza n. 936\2021
anche nei confronti di Controparte_3 così decide:
a) Rigetta l'appello b) Condanna l'appellante alle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E 1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E 1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
c) Da atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi dell'articolo 13 comma 1
quater dpr 115 \2002
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini