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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4\2024 R.G.; promossa da c.f.: , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], con l'avv. ANTONINO
CARLO ZARCONE;
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
nato a [...], il [...], con gli avv.ti CODAGNONE
GIANCLAUDIO e SAGONE CARLO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio;
cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I coniugi hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/01/2024, Parte_1
ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario
[...]
con , in data 23/10/2008, e che Controparte_1
dall'unione è nato, in data 17 gennaio 2009, il figlio Per_1
Ha adito il Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale tra i coniugi e che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito , il quale ha Controparte_1
contestato quanto contenuto nel ricorso avversario, ma non si è opposto alla pronuncia di separazione.
Con sentenza depositata in data 28.04.2024, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e il giudizio è continuato per la definizione della domanda di divorzio.
All'udienza del 16.06.2026, le parti sono comparse dinanzi al giudice delegato e, considerato il fallimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al collegio in ordine alla decisione sullo status, salva la prosecuzione del giudizio per le altre questioni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 Inoltre, tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale e dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
In ordine agli ulteriori profili la causa dovrà continuare innanzi al giudice delegato davanti al quale le parti dovranno essere rimesse per la prosecuzione del giudizio.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante sentenza in camera di consiglio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 23/10/2008, da Parte_1
e , giusto atto di matrimonio Controparte_1
trascritto nei Registri del Comune di Messina, all'atto n. 7,
p. II, Serie A Ufficio 1 anno 2008;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto
3 Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. spese del giudizio da liquidarsi all'esito della pronuncia definitiva.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
22/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
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