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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 309/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-11/10/2024, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. MIGLIORINI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberto Romani, in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO PASQUALE e dall'Avv. P_
GIORDANO FABIO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHE' TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PORRAZZINI ALESSANDRO, Parte_3 presso il cui studio in Terni, Via Angeloni n. 16, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 8.10.2024 per parte attrice, in data 10.10.2024 per la convenuta e in data 27.9.2024 per il convenuto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 Parte_1
e per essa la mandataria evocava in giudizio
[...] Parte_2 dinanzi al Tribunale di Terni e per ivi sentir P_ Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare l'inefficacia nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1 disporre la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. della disposizione immobiliare contenuta nel verbale di mediazione del 01.02.2018, reso nel procedimento di mediazione ADR 2017-
00000787, recepito nell'atto di deposito di accordo di mediazione del 01.02.2018, in autentica
1 del Notaio Dott. Rep. 58498, Racc. 37863, intercorso tra e Per_1 Parte_3 [...]
con il quale gli stessi hanno disposto il trasferimento immobiliare della quota di P_ proprietà di ½ degli immobili di come di seguito individuati: immobili siti in P_
Comune di Terni, Via Mola di Bernardo n. 41/F, costituito da un appartamento sito al piano terzo con garage al piano interrato censiti al NCEU di detto Comune al foglio 139, part.lla
247, cat A/2 e foglio 139, particella 351, sub. 8, cat C/6. Con vittoria di spese, compenso professionale di causa, oltre rimborso forfettario spese, iva e Cap come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice deduceva che: - era creditrice nei confronti di della somma di € 405.024,49, derivante Controparte_2 dal mancato rimborso di due mutui fondiari stipulati nelle date del 20.2.2008 e 3.7.2012; - nel
2008, con quattro diversi negozi, si era costituita fideiussore in favore della P_
garantendo i debiti restitutori citati sino all'importo di € 300.000,00; - aveva avviato nei CP_3 confronti della debitrice principale l'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 62/2019 davanti al Tribunale di Rieti, in seno al quale era stato venduto coattivamente l'immobile posto a garanzia di entrambi i mutui e di proprietà di , terza datrice d'ipoteca; - nel corso della Parte_4 procedura quest'ultima decedeva, ma tutti i chiamati all'eredità, inclusa , vi P_ rinunciavano, per cui, nominato un curatore dell'eredità giacente, l'immobile veniva venduto per € 118.000,00; - il credito originario di € 528.209,03 veniva parzialmente soddisfatto per €
102.079,50, residuando l'importo di € 405.024,49; - in data 1.2.2018, prima della procedura esecutiva, i convenuti ex coniugi (divorziati dal 2016) stipulavano un accordo di mediazione
(proc. ADR 2017/787) in forza del quale il dr. acquistava da la Pt_3 P_ quota di proprietà di 1/2 del diritto di proprietà sull'immobile sito in Terni, Via Mola di
Bernardo n. 41/F al prezzo di € 49.500,00; - con tale negozio si spogliava P_ dell'unico bene immobile con cui avrebbe potuto garantire le obbligazioni assunte dalla
[...]
CP_2
Fatte queste premesse, parte attrice sosteneva che il citato negozio, oltre ad essere violativo dell'art. 1943 c.c., aveva finalità frodatoria nei suoi confronti. Sosteneva che il dr. Pt_3 era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della Banca, poiché questa nel 2016, quando i due erano ancora coniugati, aveva inviato diffide e raccomandate di messa in mora.
Esponeva che il 26.7.2016 la debitrice principale era stata messa in liquidazione volontaria e poi cancellata il successivo 2.9.2016, in costanza di matrimonio. Valorizzava, infine, il fatto che era ancora residente anagraficamente presso l'immobile alienato al dr. P_
. Pt_3
Con comparsa di costituzione depositata il 15.6.2023 – in vista della prima udienza del 5.7.2023
- si costituiva in giudizio , chiedendo al Tribunale di “IN VIA P_
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE , 1) RILEVARE LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE PER COME E' STATA ISCRITTA LA CAUSA A Controparte_4
MENTRE L'ATTRICE E' L' PER AVER ERRATO ANCHE NELLA Parte_2
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NELLE CONCLUSIONI IL TUTTO IN NOME ED A
FAVORE DELLA 2) RILEVARE CHE Controparte_5
L'ATTO NOTARILE DI FINANZIAMENTO DEL 3.7.2012 PER NOTAIO Persona_2
. REP.29973 contratto a favore della banca, da
[...] Parte_5
ERRONEAMENTE ,SCATURITO IL Suo debito E' ERRATO perchè NELLA Persona_3
QUALIFICAZIONE DELLA Dott.ssa la denomina prima garante e poi P_
2 fidejubente della . 3) Parte_6
DICHIARARE PRESCRITTA L'AZIONE perché PORTATA A CONOSCENZA DELLA DEDUCENTE OLTRE I CINQUE ANNI DALL'ATTO DI
TRASFERIMENTO,REGOLARMENTE PAGATO,DEL 1.2.2018. 4)Constatare la mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art.2901 c.c. per la revocatoria ,nel sensola provata dimostrazione della MANCATA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL
PREGIUDIZIO(SCIENTIA DAMNI O SCIENTIA FRAUDIS RECATO ALLE RAGIONI DEL
CREDITORE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DOTT.ALLEGRA ANGELO DELLO STATO DECOZIONALE DELLA SOCIETA' CESARE E CINZIA ALESSENDRA AMICI E C. P_
A.S. DELLA FAMIGLIA DELL'EX MOGLIE . IN VIA RICONVENZIONALE CONDANNARE
LA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI ALLA PERSONA Parte_2
DELLA DEDUCENTE IN DEPRESSIONE E CHE NECESSITA Controparte_6
DI ASSISTENZA 24 ORE SU 24,ALLA SOMMA DI € 100.000,00 O A QUELLA MAGGIORE
O MINORE CHE SI RITERRA' DI GIUSTIZIA. […] Con condanna anche ex art 96 c.p.c. della alle spese ,anche quelle del 15% fortarie,diritti ed onorari di causa oltre Parte_2
IVA e CAP”.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della
[...] evidenziando che la procura alle liti era stata conferita Parte_1 dalla mandataria in nome e per conto della mentre le Parte_2 Pt_1 conclusioni erano state rassegnate in favore di quest'ultima. Argomentava tale eccezione anche per omessa dimostrazione del contratto di cessione stipulato con Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., non essendo desumibile la titolarità del relativo credito dall'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel merito, dopo aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sul presupposto che, in ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c., la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione, contestava la ricostruzione attorea, evidenziando che: - , che era socia accomandante della società P_
non si era costituita fideiussore della Banca, ma solo garante;
- ella era nuda CP_2 proprietaria delle quote sociali, avendo costituito un usufrutto a favore degli altri soci e non aveva mai gestito la società, apponendo firme senza comunicarle all'ex marito e senza conoscere il significato di ciò che firmava;
- ella non aveva contezza della situazione economico-patrimoniale della società .. CP_2
Esponeva, poi, che: - i problemi economici e finanziari della convenuta erano sorti quando i coniugi, già separati da dieci anni, non si frequentavano più; - la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata dichiarata con sentenza del 6.7.2016, nella quale era stato stabilito che la casa familiare di Via Mola di Bernardo 41/F sarebbe stata assegnata al dr. , poiché Pt_3 quest'ultimo, con il suo stipendio di primario dell'Ospedale di Terni, aveva dato l'anticipo per l'acquisto e poi pagato il mutuo;
- il dr. aveva liquidato la on una somma Pt_3 P_
a parte, oltre a corrispondergli circa € 2.000,00 mensili dalla separazione;
- non aveva variato la propria residenza anagrafica per altre ragioni;
- anche in costanza di matrimonio la P_ che non lavorava, non aveva mai gestito gli affari della società - dal 2018 si era CP_2 trasferita a Roma nella casa della figlia - il dr. le aveva corrisposto un Per_4 Pt_3 prezzo più che congruo per l'immobile; - con la separazione il dr. si era impegnato Pt_3 in favore della ex coniuge anche al pagamento delle rate di leasing della vettura a lei in uso (€
3 500,00 mensili) sino all'estinzione, oltre ad altri benefits, tanto che al momento del divorzio ella aveva già percepito più di € 300.000,00; - il dr. , che già nel 2006 si era Pt_3 allontanato dall'abitazione coniugale, non conosceva la situazione debitoria della P_
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'aggressione perpetrata ingiustamente nei suoi confronti dalla Banca e dello stress subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.2023 si costituiva in giudizio il dr. chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese Parte_3 di lite.
A tal fine, il convenuto esponeva che: - il prezzo di € 49.500,00 versato a mezzo assegno circolare era congruo sia in relazione al valore commerciale dell'immobile (acquistato il
20.2.1984), sia alla rendita catastale aggiornata al momento della vendita;
- il bene era già stato assegnato in via esclusiva al dr. con sentenza di divorzio del 24.6.2016,
Pt_3 regolarmente trascritta;
- il dr. non conosceva le obbligazioni assunte dalla
Pt_3 P_ nei confronti della Banca, poiché la prima fideiussione risale al 2008 ed è, quindi, successiva alla separazione coniugale del 2006, né poteva ipotizzare che una casalinga, il cui unico reddito proveniva dalle somme che lui stesso le erogava, assumesse impegni economici di importo prossimo al milione di euro;
- con l'attribuzione dell'immobile al dr. i convenuti
Pt_3 volevano perequare le varie attribuzioni patrimoniali tra gli ex coniugi;
- dal certificato di residenza risultava che sin da aprile 2006 il dr. aveva lasciato la casa coniugale,
Pt_3 trasferendosi in Via Mola di Bernardo 22/C; - la ra solo nuda proprietaria delle quote P_ della per cui non conosceva la situazione economico-patrimoniale della società; - CP_2 non era rilevante l'omesso mutamento di residenza da parte della e di cui il dr. P_
aveva acquisito contezza solo con la domanda giudiziale, poiché la convenuta non Pt_3 viveva più nell'immobile dal divorzio e da anni si era trasferita a Roma.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo interpello e prove testimoniali e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-11/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
è stata trattenuta la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da
[...]
sulla scorta di diverse argomentazioni. P_
A ben vedere, quando si contesta la titolarità del credito azionato l'eccezione va più correttamente inquadrata come mera difesa (cfr. Cass. n. 15759/2014; conf. Cass. n.
15832/2011). La legitimatio ad causam è un istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio da cui va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva concreta del medesimo, per cui “qualora […] si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità […] del rapporto controverso, la questione attiene al merito e non alle regole procedurali” (cfr. Cass. n. 4121/2004).
Invece, quando è in discussione la legittimazione ad agire, oggetto di analisi è solo la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
4 Chiarito il discrimen, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione.
All'udienza del 16.5.2024 la convenuta ha argomentato il difetto di legittimazione attiva della nche per non aver rinvenuto l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 Parte_2
TUB.
L'eccezione non coglie nel segno. Al riguardo, la Cassazione ha infatti recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così in Cass. n. 7243/2024). L'omessa iscrizione nell'albo non pregiudica, quindi, la legittimazione ad agire.
3. Prima di passare al merito, vanno compiute alcune precisazioni sull'istruttoria svolta.
In presenza di una pluralità di convenuti che condividono la medesima posizione processuale e di interessi, l'eventuale interrogatorio formale reciprocamente deferito non è di per sé inammissibile. La Cassazione ha affermato che il mezzo di prova può esser ammesso, ma che, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte che nel giudizio vanta una posizione antitetica o contrastante con quella del confidente, dalle dichiarazioni rese non si può ricavare la prova di circostanze favorevoli né a sé, né ad altri convenuti (cfr. Cass.
n. 2871 dell'8.10.1962). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai convenuti all'udienza del
16.5.2024 appaiono sguarnite di qualsiasi valenza dimostrativa, poiché i fatti riferiti non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti. Si noti, ad esempio, che il dr. Pt_3 ha riferito di aver trasferito la residenza in Via Mola di Bernardo immediatamente dopo il divorzio, nel gennaio 2016. Dagli atti risulta, invece, che il trasferimento è avvenuto alla fine del 2017 (all. 1 fascicolo ). Al dr. risultava, poi, che nel 2018 il Pt_3 Pt_3 domicilio della osse a Roma;
eppure, dinanzi al mediatore e al notaio e in sua presenza P_ ella aveva dichiarato altri domicili (all. 8 fascicolo . Appare poco verosimile anche il Pt_1 fatto che egli non fosse a conoscenza della qualità di socia accomandante della ex moglie, che aveva acquistato le quote della in costanza di matrimonio, nel lontano 1998, se si CP_2 considera, poi, che ella era priva di fonti di reddito e che le quote avevano un valore di £
89.502.502 (all. 10 fascicolo . Pt_1
4.1. Ciò detto, in via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza
5 qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
4.2. La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c..
Secondo un condivisibile indirizzo esegetico in tema di revocatoria ordinaria, “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica” (così Cass. n.
4193 del 18.2.2025).
Emerge, allora, dagli atti che l'atto di citazione è stato consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario per la notifica in data 26.1.2023, prima del decorso del quinquennio dall'atto dispositivo.
Ad ogni modo, in relazione al dies a quo va ricordato che “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (così in Cass. n. 4049 del 9.2.2023).
Perciò, non è rilevante la data dell'atto dispositivo (1.2.2018), ma quella in cui esso è stato trascritto, ossia il 5.2.2018 (all. 9 fascicolo . Pt_1
L'eccezione è, quindi, infondata.
4.3. Chiarito ciò, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa.
E' chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678).
Alla luce della documentazione prodotta in corso di causa dall'attrice, emerge inequivocabilmente la titolarità in capo alla – che ha investito del recupero giudiziale Pt_1 la mandataria (all. 19 fascicolo - del credito vantato nei Parte_2 Pt_1 confronti di (all. 21 fascicolo . Merita, infatti, condivisione il P_ Pt_1 principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla società cedente è idonea a dimostrare l'atto traslativo del credito in favore della cessionaria e, quindi, la titolarità della posizione soggettiva azionata da quest'ultima (cfr. Cass. n. 10200/2021
e nella giurisprudenza di merito Trib. Napoli del 3.3.2022, Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401,
App. Milano 24.1.2023 n. 220 e Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532).
Proprio perché non occorre una disamina della validità del titolo negoziale a fondamento del credito vantato dall'attore in revocatoria, la questione relativa all'eccepita nullità dei negozi
6 fideiussori sollevata dalla convenuta ai fini del rigetto della domanda attorea (e non P_ come domanda riconvenzionale), fondata sulla diversità tra la figura del garante e del fideiussore, non destituisce di fondamento l'actio pauliana promossa dalla Pt_1
4.4. Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi.
Come nel caso di specie, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando. In tal caso,
è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
(cosiddetta scientia damni), con la precisazione che se si tratta di un atto a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
E' d'uopo ricordare che l'anteriorità del credito va riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui è stato accertato con sentenza
(cfr. Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. del 18.2.1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004).
Né rileva l'esigibilità del credito, per cui tutti gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione vanno considerati posteriori al sorgere del credito (cfr. Cass. del
10.1.2023 n. 330) e, come tali, soggetti all'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c.. Nel caso che ci occupa, ha garantito l'adempimento delle obbligazioni P_ contratte dalla – di cui era socia accomandante dal 1998 (all. 10 fascicolo CP_2 Pt_1
- nei confronti della a partire dal 6.6.2005, concedendo Controparte_7 una fideiussione omnibus originariamente per l'importo massimo di € 90.000,00, incremendola poi sino ad € 186.000,00 il 14.4.2006 (all. 4 fascicolo . Oltre a ciò, nel 2008 la Pt_1 convenuta ha garantito personalmente, sia pure in solido con gli altri soci, l'obbligazione restitutoria assunta dalla nei confronti del predetto istituto di credito fino alla CP_2 concorrenza dell'importo massimo di € 600.000,00, dichiarandosi fideiussore e rinunciando al beneficio di preventiva escussione del debitore principale (all. 1 fascicolo . Nel 2012 Pt_1 la convenuta ha prestato un'ulteriore garanzia in favore della citata Banca, in relazione all'obbligazione restitutoria della avente titolo nel contratto di mutuo del 3.7.2012, CP_2 fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 (all. 2 fascicolo . Pt_1
E allora, poiché l'atto dispositivo revocando è costituito dall'accordo di mediazione verbalizzato l'1.2.2018 e recepito nell'atto pubblico di deposito avente pari data (rep. 58498, racc. 37863), è indubbia l'anteriorità del credito rispetto al negozio dismissivo.
4.5. Secondo presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) o incerto, da accertare secondo una valutazione ex ante. Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito ed avere riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016), ad
7 esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 4578/1998). E' evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole.
Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n. 25854/2020).
La giurisprudenza si è condivisibilmente orientata nel ritenere suscettibile di revoca ex art. 2901
c.c. anche l'accordo traslativo raggiunto tra le parti in seno ad un procedimento di mediazione
(cfr. Cass. del 23.3.2004 n. 5741; conf. Cass. n. 8516 del 12.4.2006 e nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce n. 491 del 21.2.2023, C.d.A. Ancona n. 1112 del 16.7.2024), come quello che ci occupa.
Va, allora, rammentato che l'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi,
l'incidenza quali-quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del 3.8.2021; Trib. Milano n. 2029 del 5.3.2020).
Nel caso di specie, a parere del giudicante, l'attrice ha dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria: con l'accordo di mediazione dell'1.2.2018 ha P_ Co trasferito il diritto di proprietà pari ad sull'immobile sito in Terni, Via Mola di Bernardo 41/F, dismettendo così l'unico bene immobile presente nel suo patrimonio (all. 9 fascicolo
. Attraverso tale negozio si è verificato un mutamento qualitativo del patrimonio della Pt_1 debitrice.
Non solo il denaro ricevuto quale corrispettivo della vendita è, per sua natura, meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva rispetto al diritto di proprietà di un bene immobile, seppur nella quota di ½ e gravato dal diritto di abitazione altrui (ritualmente trascritto), ma soprattutto è agevolmente dissipabile dal debitore senza che il creditore se ne avveda.
Né la convenuta ha dedotto l'esistenza di ulteriori beni immobili (o beni mobili di analogo valore) che l'attrice avrebbe potuto utilmente aggredire per soddisfare le proprie ragioni di credito. La circostanza che ella sia titolare di una cospicua liquidità per circa € 300.000,00, pervenutale per via delle erogazioni fatte dal dr. in ottemperanza all'accordo di Pt_3 separazione, non è stata dimostrata.
4.6. Viene, allora, in rilievo la natura gratuita o onerosa dell'atto revocando.
L'accordo di mediazione con cui ha disposto in favore del dr. P_ Pt_3 del diritto di proprietà pari ad 1/2 sull'immobile precedentemente adibito a casa coniugale prevedeva il pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di € 49.500,00 (all. 8 fascicolo
. Pt_1
In base anche a quanto indicato nel negozio dell'1.2.2018, il prezzo teneva conto del diritto di abitazione riconosciuto in favore del dr. nella sentenza n. 595/2016 di cessazione Pt_3 degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Terni (all. 5 fascicolo ) e Pt_3 della rendita catastale aggiornata del bene.
A parere del giudicante, non v'è dubbio sulla natura onerosa del negozio.
8 Essa si ricava dal fatto che, tenuto conto dell'importo versato dai convenuti nel 1984 per l'acquisto dell'immobile (£ 135.000.000 corrispondenti ad € 69.721,68 – all. 6 fascicolo
ALLEGRA), il prezzo pattuito nel 2018 tra gli ex coniugi non è affatto vile;
piuttosto, il corrispettivo è notevolmente superiore rispetto al valore del diritto di proprietà della P_ pari ad 1/2 e gravato dal diritto di abitazione in favore del dr. . Pt_3
Dalla documentazione in atti emerge, poi, che il prezzo è stato regolarmente corrisposto dal dr.
a mezzo assegno circolare n. 7402321441 - 08 dell'importo di € 49.500,00, emesso Pt_3 da Unicredit s.p.a. il giorno prima dell'incontro di mediazione (31.1.2018) e bancato il 5.2.2018 dalla (all. 7). Controparte_7
La causa dell'atto (cfr. Cass. n. 6739/2008 sulla rilevanza della causa e non dei motivi sottesi del negozio ai fini della qualificazione del negozio) è, quindi, inequivocabilmente a titolo oneroso.
4.7.1. Va, quindi, accertato il requisito soggettivo e, più in concreto, la scientia damni che, vertendo sullo stato psicologico del debitore, può essere data anche attraverso presunzioni (cfr.
Cass. n. 3937 dell'8.6.1983). Come già accennato, per gli atti a titolo oneroso, è necessario accertare anche lo stato psicologico del terzo, che qui si declina come consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e che può esser, anch'esso, provato per presunzioni
(cfr. Cass. n. 7262 dell'1.6.2000), vuoi anche fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica dell'atto revocando (cfr. Cass. n. 6795/2014).
Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (cfr. Cass.
n. 25614/2014).
4.7.2. A parere del giudicante, è emersa per tabulas la prova che il 1 febbraio 2018
[...]
fosse consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni della Banca creditrice, P_ considerato che: - il 24.11.2015 aveva ricevuto personalmente una raccomandata dell'istituto di credito che segnalava l'inadempimento nell'obbligazione restitutoria da parte del debitore principale (all. 13 fascicolo;
- nel 2016 la era stata dapprima posta in Pt_1 CP_2 liquidazione volontaria e poi cancellata dal registro delle imprese (all. 10 fascicolo;
- Pt_1 nel gennaio 2018, pochi giorni prima di stipulare l'accordo di mediazione, era stata personalmente informata dalla Banca del passaggio a contenzioso della sua posizione (all. 16 fascicolo . Pt_1
4.7.3. Piuttosto, la difesa dei convenuti si concentra sullo stato di ignoranza del dr. Pt_3 in ordine alle vicende debitorie dell'ex coniuge, in conseguenza del venire meno dell'affectio coniugalis e da cui si era burrascosamente separato nel 2006.
Com'è noto, l'onere di provare l'elemento soggettivo grava sulla creditrice che agisce in revocatoria.
In base ai fatti storici allegati dalle parti e alle risultanze probatorie acquisite si ritiene provata la scientia damni anche in capo al dr. . Pt_3
Depongono a favore una serie di circostanze.
In primis, va valorizzato il fatto che all'epoca della sottoscrizione da parte di
[...]
della prima fideiussione omnibus in favore della P_ Controparte_7
rilasciata nel 2005 per un importo massimo di € 90.000,00 (all. 4 fascicolo ,
[...] Pt_1 notevolmente superiore al prezzo d'acquisto della casa coniugale (corrispondente ad €
69.000,00 circa – all. 6 fascicolo ), i convenuti erano ancora coniugati. E non vi è Pt_3 prova che già il 6.6.2005 il dr. si era allontanato dalla casa familiare. Anzi, dalla Pt_3
9 deposizione testimoniale di emerge che il convenuto ha rivelato di avere una Testimone_1 relazione stabile da molti anni con un'altra donna solo la notte di capodanno tra il 2005 ed il
2006 (verb. ud. 3.7.2024).
Ricordiamo, allora, che la on svolgeva alcuna attività lavorativa, come attestato nel P_ ricorso per separazione consensuale (“Amici IA è casalinga e non titolare di reddito autonomo di nessun tipo” – all. 2 fascicolo ) e confermato dalle testimoni Pt_3 Tes_1
(“aveva sempre fatto la casalinga e non era mai stata economicamente indipendente”
[...] verb. ud. 5.6.2024), né lo aveva fatto in passato (all. 6 fascicolo ). Pt_3
E' allora logico ritenere che all'epoca il dr. era stato quantomeno informato che la Pt_3 moglie, casalinga e priva di fonti di reddito, si era impegnata nei confronti di un istituto di credito per un importo considerevole, offrendo a garanzia delle obbligazioni della CP_2 il diritto di comproprietà di 1/2 sull'abitazione familiare presso la quale, all'epoca, era ancora domiciliata la figlia (cfr. punto n. 2 del ricorso congiunto di separazione - all. 2 Per_4 fascicolo ). Pt_3
Può, quindi, affermarsi che il dr. era consapevole dell'esistenza di una situazione Pt_3 debitoria ingente che, indipendentemente dalle successive vicende relative alla CP_2 interessava direttamente la convenuta al 2005. P_
Emerge, poi, ex actis che dopo il divorzio, a partire dal 29.112017, la residenza dei convenuti
è andata a convergere nella medesima abitazione (all. 11 e 12 fascicolo , un tempo Pt_1 adibita a casa familiare, in Via Mola di Bernardo n. 41/F (all. 1 fascicolo ), per cui Pt_3 la corrispondenza, anche riservata, a loro indirizzata all'uno o all'altra ben poteva esser recuperata dall'altro ex coniuge. Del resto, la prova testimoniale ha restituito che la i P_ recava ad annaffiare le piante e a curare il giardino di tale immobile.
Risulta, infatti, agli atti che in data 27.1.2023 la era presente nell'abitazione del dr. P_
e che ivi ha ricevuto non solo la notifica dell'atto di citazione a lei rivolto, ma anche Pt_3 il plico contenente il medesimo atto giudiziario indirizzato al convenuto, qualificandosi all'agente postale come “familiare convivente” di quest'ultimo (all. 23 fascicolo . Pt_1
Si qualifica come tale solo una persona che, per la costanza di contatti con il destinatario, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 10543/2019).
Secondo un condivisibile orientamento della Cassazione, “il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire” (così Cass. n. 28591 del 29.11.2017; conf. Cass. n. 15973 del 11/07/2014).
Le deposizioni testimoniali rese dalle figlie dei convenuti – provenienti, quindi, da soggetti interessati, sia pure in termini di mera aspettativa, in ottica successoria, ad evitare che il diritto di proprietà della sulla casa familiare sia pignorato dall'attrice - non consentono di P_ ritenere superata la presunzione di convivenza.
Il fatto storico emerso appare incompatibile con la ricostruzione offerta dai convenuti e supportata dalle dichiarazioni testimoniali delle figlie ed (cfr. Tes_2 Testimone_1 verb. ud.
5.6.2024 e 3.7.2024), secondo cui gli ex coniugi non avrebbero rapporti se non per il tramite di queste ultime (“i miei genitori non si rivolgevano parola e ancora oggi non sono in buoni rapporti”). E' difficile sostenere che qualcuno si dichiari all'agente postale come familiare convivente e ritiri un plico riservato, come quello contenente un atto giudiziario,
10 indirizzato ad un'altra persona se con questa non ha il minimo rapporto. Del resto, se la convenuta fosse stata nell'abitazione di Via Mola di Bernardo 41/F unitamente alla P_ figlia (“mio padre mi mette a disposizione la casa di Via Mola Di Bernardo 41F dove Per_4 mi reco con mio marito, i miei figli e mia madre” – verb. ud. 5.6.2024), non avendo rapporti diretti con l'ex marito, avrebbe presumibilmente fatto ritirare l'atto giudiziario del dr.
alla figlia. Eppure, non è ciò che si è verificato. Pt_3
Né si comprende perché la i dedicherebbe alla cura del giardino e delle piante presenti P_ in una casa presso cui non abita e che ha trasferito all'ex coniuge, con il quale sostiene di non aver alcun tipo di rapporto (cfr. verb. ud. 5.6.2024). Del resto, dal fatto che la i occupi P_ di innaffiare le piante si ricava che ella è presente nell'immobile con una certa frequenza.
Viene, allora, in rilievo il principio giurisprudenziale secondo cui la convivenza tra disponente ed alienante costituisce un elemento ex se sufficiente a fondare la prova dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente, senza che sia inficiata dalla separazione coniugale per venir meno dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 161 del 8.1.2021).
A ciò va aggiunto che la a conservato la propria residenza nell'abitazione familiare P_ anche se, in sede di divorzio, si era formalmente impegnata a trasferirla altrove e, precisamente, in Via Ottorino Respighi (all. 5 fascicolo ). Pt_3
Considerato che tale impegno, volontariamente assunto dalla convenuta nella domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato cristallizzato nella sentenza n. 595/2016 del Tribunale di Terni, le motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione della successiva inottemperanza della ppaiono poco convincenti. P_
Dalle deposizioni di ed emerge che aveva Tes_2 Testimone_1 P_ disatteso un impegno assunto giudizialmente solo perché, pur vivendo con la figlia Tes_2 nell'immobile di Via Respighi, aveva poi “avuto la sensazione” che i suoceri della figlia “non avessero piacere in tal senso” (verb. ud. 5.6.2024; in senso analogo all'ud. Controparte_9
3.7.2024).
E, sempre accedendo alla tesi dei convenuti, quando nel 2018 è andata a vivere a Roma con la figlia la pur risultando residente nella medesima abitazione dell'ex marito, Per_4 P_ ha continuato a disattendere l'impegno assunto, stavolta “per evitare i problemi connessi ad un trasferimento di residenza nella capitale alla luce delle sue problematiche di salute e del fatto che, dopo gli interventi subiti, è seguita da medici ternani” (verb. ud. 5.6.2024; in senso analogo le dichiarazioni di all'ud. 3.7.2024). Controparte_9
Considerata la natura giudiziale dell'impegno volontariamente assunto dalla le P_ motivazioni qui addotte a giustificazione della sua inottemperanza non appaiono persuasive.
Si noti, poi, che non vi è convergenza tra quanto emerso dalle prove orali e le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di mediazione e, poi, dinanzi al notaio rogante l'atto di deposito l'1.2.2018.
Nell'atto di deposito dell'accordo di mediazione sottoscritto da entrambi i convenuti (all. 8 fascicolo in data 1.2.2018 dinanzi al notaio avv. si legge che Pt_1 Persona_5 [...]
si è dichiarata ancora “domiciliata” a Terni, in Via Mola di Bernardo 41/F. P_
La dichiarazione resa dalla convenuta contrasta con quanto affermato da Controparte_9 ed (cfr. risposte al capitolo 7 – verb. ud.
5.6.2024 e 3.7.2024), secondo cui la Testimone_1 madre avrebbe lasciato la casa coniugale dopo il divorzio nel 2016.
11 E', piuttosto, la dichiarazione resa dalla al notaio che trova riscontro nella P_ documentazione in atti: in data 23.1.2018 ella non si trovava a casa delle figlie, ma ancora nell'abitazione di Via Mola di Bernardo 41/F, ove riceveva personalmente la raccomandata a/r contenente la diffida di pagamento di (all. 16 fascicolo Controparte_7
. Pt_1
Non si può, allora, non notare che l'1.2.2018 anche il dr. , stavolta dinanzi Pt_3 all'organismo di mediazione, dichiarava di esser domiciliato nella casa familiare in Via Mola di Bernardo 41/F (all. 8 fascicolo . Del resto, in virtù della sentenza di divorzio egli Pt_1 vantava il diritto di abitazione in tale immobile (all. 5 fascicolo ) e dal 29.11.2017 Pt_3 vi aveva ritrasferito la propria residenza (all. 1 fascicolo ). Pt_3
Si ricorda, in ordine a tale ultima circostanza, che in base all'art. 19 del D.P.R. n. 223/1989 i mutamenti anagrafici sono subordinati ad un accertamento, eseguito tramite gli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale, della dimora abituale nel luogo che viene indicato come residenza. Si può, quindi, presumere che il trasferimento di residenza del dr. in Via Mola di Bernardo 41/F alla fine del 2017 sia stato annotato all'anagrafe Pt_3 previo accertamento che egli dimorasse abitualmente in tale immobile.
Al quadro sin qui descritto si aggiunge il fatto che le prove documentali non avallano la ricostruzione dei convenuti in ordine alla natura conflittuale del rapporto tra gli ex coniugi.
Basta notare che i convenuti hanno raggiunto un accordo di separazione nell'arco di poco tempo, se si considera l'insorgenza della crisi a capodanno (2005-2006) ed il deposito del ricorso per l'omologa in data 23.1.2006 (all. 2 fascicolo ). In più, con l'accordo di Pt_3 separazione del 2006 al dr. era stato riconosciuto il diritto di godere del garage Pt_3 dell'abitazione familiare, che però era stata assegnata alla Con tale accordo i convenuti P_ non avevano escluso la possibilità di un uso promiscuo di alcuni spazi comuni del compendio immobiliare e, quindi, di loro contatti quotidiani. Anche successivamente, nel 2016, quando hanno modificato le reciproche attribuzioni patrimoniali rispetto all'accordo del 2006, i convenuti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(all. 5 fascicolo ALLEGRA). Nella citata sentenza si legge, poi, che avevano regolato consensualmente anche la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale (all 5 cit.).
Analogamente, a gennaio 2018 i due “hanno avanzato congiuntamente domanda di mediazione civile” (pag. 3 all. 8 fascicolo , tanto da esser giunti ad un accordo “transattivo” in Pt_1 occasione del primo incontro di mediazione (all. 8 fascicolo e, probabilmente, vista Pt_1
l'emissione dell'assegno di € 49.500,00 già il giorno antecedente l'incontro (all. 7 fascicolo
), ancor prima di recarsi presso l'organismo di mediazione. Né, a dimostrazione Pt_3 dell'asserita controversia divisoria, è stata documentata alcuna previa corrispondenza tra gli ex coniugi (o i rispettivi legali, che al momento della mediazione avevano entrambi lo studio in
Terni, Via Angeloni n. 16).
Un'ulteriore considerazione depone a sostegno della tesi attorea: si tratta dei motivi sottesi al negozio traslativo revocando.
A tal fine è utile una ricostruzione, in ordine cronologico, degli accordi presi dagli ex coniugi in ordine al bene immobile in discussione.
Nel 2006, al tempo della separazione, costoro si erano accordati prevedendo l'assegnazione della casa familiare in favore della ad eccezione del garage sottostante, assegnato P_ invece al dr. . In tale accordo il convenuto si era impegnato a donare, al più tardi in Pt_3
12 sede di divorzio, la quota di 1/2 della proprietà sull'immobile in favore delle figlie. In aggiunta, si era impegnato a pagare le rate di leasing (€ 500,00 mensili) dell'auto in uso alla ino P_ all'estinzione del debito e a corrisponderle un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili, oltre ad una sorta di tredicesima di € 1.500,00. Infine, il dr. si era accollato le spese Pt_3 di gestione della casa in multiproprietà anche per gli anni in cui sarebbe stata goduta, in via esclusiva, dalla P_
Poi, dopo l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale (datato 29.8.2008 – all. 9 fascicolo
, nel 2016 i coniugi modificano gli accordi patrimoniali precedenti: il dr. P_ Pt_3 non cede più la proprietà di ½ sul bene alle figlie, ma si fa assegnare la casa coniugale.
E ciò nonostante egli abitasse (accedendo alla tesi dei convenuti) nell'appartamento comprato per in Terni, Corso Vecchio 107, ove nessuna delle figlie dimorava, e Controparte_9 nonostante la priva di altri immobili ove dimorare, fosse così costretta ad alloggiare P_ presso le case delle figlie.
L'accordo divorzile diverge notevolmente da quello raggiunto nel 2006: la proprietà del bene rimane volontariamente in comunione tra i convenuti, la erde il diritto di abitazione P_ sul bene, che viene invece assegnato al dr. , il quale non risultava avere alcuna Pt_3 necessità abitativa.
Nonostante con tale accordo la i sia obbligata a trasferirsi altrove, viene ribassato anche P_
l'importo che il dr. è tenuto a corrisponderle, sino ad € 1.100,00 mensili e senza Pt_3 alcuna “tredicesima” (all. 5 fascicolo ). Si noti, allora, che la sentenza di divorzio Pt_3 viene depositata il 6.7.2016 e che il successivo 26.7.2016, su incarico di uno dei due proprietari
(o entrambi), viene fatto redigere l'APE sull'immobile ai fini di un “passaggio di proprietà”
(pag. 16 – all. 8 fascicolo , che le parti realizzano solo con l'accordo di mediazione il Pt_1 successivo 1.2.2018.
In tale occasione, emerge un'ulteriore diversa regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, poiché la cede il diritto di proprietà di 1/2 sulla casa familiare al dr. P_
. Pt_3
A parere del giudicante, risulta poco verosimile il motivo addotto dai convenuti a giustificazione del trasferimento – seppur supportato dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle figlie - secondo cui la volontà della ra quella di ottenere una certa somma di denaro P_ per garantirsi un'autonomia economica. Eppure, solo due anni prima ella aveva concordato con il dr. una dimidiazione dell'assegno di mantenimento, rinunciato alla “tredicesima” Pt_3
e al diritto di abitazione nell'immobile de quo.
La motivazione paventata non convince per diverse ragioni.
Accedendo alla ricostruzione dei convenuti, la on doveva sostenere molte spese per il P_ proprio sostentamento: era automunita, senza dover pagare canoni di leasing;
fruiva, ad anni alterni, di una casa in Sardegna a spese dell'ex coniuge;
viveva nelle abitazioni delle figlie e si può ipotizzare che, al più, compartecipava con esse alle spese di gestione delle case ove alloggiava.
E' difficile, perciò, ritenere plausibile che ella avesse necessità immediata di una somma ingente per essere economicamente “autonoma”, non essendo peraltro esclusa la possibilità di domandare al Tribunale una revisione in melius dell'assegno divorzile pattuito.
Da ultimo, si consideri che secondo la ricostruzione dei convenuti ella aveva già percepito circa
€ 300.000,00 per via delle erogazioni eseguite dal dr. in adempimento dell'accordo Pt_3
13 di separazione;
un importo che, nel caso di specie, tenuto conto delle spese vive della P_ appare più che sufficiente per garantirle autonomia economica.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la motivazione addotta a giustificazione del trasferimento concordato in sede di mediazione appare poco verosimile.
E allora, se l'atto dispositivo non era sorretto da tali motivi, deve ritenersi che con esso i contraenti avevano di mira un altro obiettivo.
A parere del giudicante, la cronologia degli eventi fa presumere che il motivo sotteso all'atto dispositivo concordato tra le parti fosse quello di preservare l'immobile dall'esecuzione coattiva che la creditrice avrebbe avviato nei confronti della P_
Si noti, infatti, che la domanda di divorzio è stata presentata dagli ex coniugi nel 2016, decorsi dieci anni dalla separazione – anche se all'epoca era previsto un termine minimo di tre anni - e solo pochi mesi dopo che era stata informata dalla Banca che la debitrice P_ principale si era resa inadempiente (all. 13 fascicolo . Anche l'accordo di mediazione Pt_1 dell'1.2.2018 segue di poco la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine e comunicazione di trasferimento a contenzioso della posizione, ricevuta dalla il P_
23.1.2018 (all. 16 fascicolo . Pt_1
Le circostanze temporali convergono tutte a sostegno della volontà di conservare la titolarità dell'immobile, sottraendolo all'esecuzione che la creditrice avrebbe promosso, così da poterlo in futuro destinare alle figlie, in continuità con quanto pattuito tra gli ex coniugi in sede di separazione.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si ritiene provata, seppur in via presuntiva, la scientia damni anche in capo al dr. . Ciò in quanto non occorre dimostrare che quest'ultimo Pt_3 conosceva anche la situazione della debitrice principale, poiché il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice si radica già nel depauperamento del patrimonio del coobbligato in garanzia, indipendentemente dall'esigibilità o meno di tale credito.
La domanda di revocatoria merita, quindi, accoglimento.
5. Poiché l'azione giudiziale promossa dall'attrice è risultata fondata, non sussistono i presupposti né per accogliere la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, né per ritenere la temerarietà della condotta processuale attorea ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità bassa in ragione delle questioni giuridiche affrontate, ed applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali alla luce dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_5
(già e, per essa, quale mandataria
[...] Controparte_7 della disposizione immobiliare contenuta nel verbale di Parte_2 mediazione dell'1.2.2018 e recepita nell'atto di deposito di accordo di mediazione
14 dell'1.2.2018, in autentica del Notaio dott. (rep. 58498, racc. 37863) Per_1 intercorso tra e , con cui Parte_3 P_ P_ ha disposto in favore di il trasferimento immobiliare della quota Parte_3 di proprietà di ½ del compendio immobiliare sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 41/F, costituito da un appartamento e da un garage, censito al NCEU di detto Comune al foglio 139, part. 247, cat. A/2 e al foglio 139, part. 351, sub. 8, cat. C/6;
- condanna e , in solido, alla rifusione in favore P_ Parte_3 di quale mandataria di Parte_2 Controparte_5 delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, €
[...]
1.563,13 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 04/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 309/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-11/10/2024, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. MIGLIORINI GIULIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Roberto Romani, in Terni, Piazza Europa n. 5, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E
rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO PASQUALE e dall'Avv. P_
GIORDANO FABIO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
NONCHE' TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PORRAZZINI ALESSANDRO, Parte_3 presso il cui studio in Terni, Via Angeloni n. 16, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 8.10.2024 per parte attrice, in data 10.10.2024 per la convenuta e in data 27.9.2024 per il convenuto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 Parte_1
e per essa la mandataria evocava in giudizio
[...] Parte_2 dinanzi al Tribunale di Terni e per ivi sentir P_ Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare l'inefficacia nei confronti di e, conseguentemente, Parte_1 disporre la revoca, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. della disposizione immobiliare contenuta nel verbale di mediazione del 01.02.2018, reso nel procedimento di mediazione ADR 2017-
00000787, recepito nell'atto di deposito di accordo di mediazione del 01.02.2018, in autentica
1 del Notaio Dott. Rep. 58498, Racc. 37863, intercorso tra e Per_1 Parte_3 [...]
con il quale gli stessi hanno disposto il trasferimento immobiliare della quota di P_ proprietà di ½ degli immobili di come di seguito individuati: immobili siti in P_
Comune di Terni, Via Mola di Bernardo n. 41/F, costituito da un appartamento sito al piano terzo con garage al piano interrato censiti al NCEU di detto Comune al foglio 139, part.lla
247, cat A/2 e foglio 139, particella 351, sub. 8, cat C/6. Con vittoria di spese, compenso professionale di causa, oltre rimborso forfettario spese, iva e Cap come per legge”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice deduceva che: - era creditrice nei confronti di della somma di € 405.024,49, derivante Controparte_2 dal mancato rimborso di due mutui fondiari stipulati nelle date del 20.2.2008 e 3.7.2012; - nel
2008, con quattro diversi negozi, si era costituita fideiussore in favore della P_
garantendo i debiti restitutori citati sino all'importo di € 300.000,00; - aveva avviato nei CP_3 confronti della debitrice principale l'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 62/2019 davanti al Tribunale di Rieti, in seno al quale era stato venduto coattivamente l'immobile posto a garanzia di entrambi i mutui e di proprietà di , terza datrice d'ipoteca; - nel corso della Parte_4 procedura quest'ultima decedeva, ma tutti i chiamati all'eredità, inclusa , vi P_ rinunciavano, per cui, nominato un curatore dell'eredità giacente, l'immobile veniva venduto per € 118.000,00; - il credito originario di € 528.209,03 veniva parzialmente soddisfatto per €
102.079,50, residuando l'importo di € 405.024,49; - in data 1.2.2018, prima della procedura esecutiva, i convenuti ex coniugi (divorziati dal 2016) stipulavano un accordo di mediazione
(proc. ADR 2017/787) in forza del quale il dr. acquistava da la Pt_3 P_ quota di proprietà di 1/2 del diritto di proprietà sull'immobile sito in Terni, Via Mola di
Bernardo n. 41/F al prezzo di € 49.500,00; - con tale negozio si spogliava P_ dell'unico bene immobile con cui avrebbe potuto garantire le obbligazioni assunte dalla
[...]
CP_2
Fatte queste premesse, parte attrice sosteneva che il citato negozio, oltre ad essere violativo dell'art. 1943 c.c., aveva finalità frodatoria nei suoi confronti. Sosteneva che il dr. Pt_3 era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della Banca, poiché questa nel 2016, quando i due erano ancora coniugati, aveva inviato diffide e raccomandate di messa in mora.
Esponeva che il 26.7.2016 la debitrice principale era stata messa in liquidazione volontaria e poi cancellata il successivo 2.9.2016, in costanza di matrimonio. Valorizzava, infine, il fatto che era ancora residente anagraficamente presso l'immobile alienato al dr. P_
. Pt_3
Con comparsa di costituzione depositata il 15.6.2023 – in vista della prima udienza del 5.7.2023
- si costituiva in giudizio , chiedendo al Tribunale di “IN VIA P_
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE , 1) RILEVARE LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE PER COME E' STATA ISCRITTA LA CAUSA A Controparte_4
MENTRE L'ATTRICE E' L' PER AVER ERRATO ANCHE NELLA Parte_2
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NELLE CONCLUSIONI IL TUTTO IN NOME ED A
FAVORE DELLA 2) RILEVARE CHE Controparte_5
L'ATTO NOTARILE DI FINANZIAMENTO DEL 3.7.2012 PER NOTAIO Persona_2
. REP.29973 contratto a favore della banca, da
[...] Parte_5
ERRONEAMENTE ,SCATURITO IL Suo debito E' ERRATO perchè NELLA Persona_3
QUALIFICAZIONE DELLA Dott.ssa la denomina prima garante e poi P_
2 fidejubente della . 3) Parte_6
DICHIARARE PRESCRITTA L'AZIONE perché PORTATA A CONOSCENZA DELLA DEDUCENTE OLTRE I CINQUE ANNI DALL'ATTO DI
TRASFERIMENTO,REGOLARMENTE PAGATO,DEL 1.2.2018. 4)Constatare la mancanza di uno dei requisiti richiesti dall'art.2901 c.c. per la revocatoria ,nel sensola provata dimostrazione della MANCATA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL
PREGIUDIZIO(SCIENTIA DAMNI O SCIENTIA FRAUDIS RECATO ALLE RAGIONI DEL
CREDITORE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DOTT.ALLEGRA ANGELO DELLO STATO DECOZIONALE DELLA SOCIETA' CESARE E CINZIA ALESSENDRA AMICI E C. P_
A.S. DELLA FAMIGLIA DELL'EX MOGLIE . IN VIA RICONVENZIONALE CONDANNARE
LA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI ALLA PERSONA Parte_2
DELLA DEDUCENTE IN DEPRESSIONE E CHE NECESSITA Controparte_6
DI ASSISTENZA 24 ORE SU 24,ALLA SOMMA DI € 100.000,00 O A QUELLA MAGGIORE
O MINORE CHE SI RITERRA' DI GIUSTIZIA. […] Con condanna anche ex art 96 c.p.c. della alle spese ,anche quelle del 15% fortarie,diritti ed onorari di causa oltre Parte_2
IVA e CAP”.
Eccepiva, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva della
[...] evidenziando che la procura alle liti era stata conferita Parte_1 dalla mandataria in nome e per conto della mentre le Parte_2 Pt_1 conclusioni erano state rassegnate in favore di quest'ultima. Argomentava tale eccezione anche per omessa dimostrazione del contratto di cessione stipulato con Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., non essendo desumibile la titolarità del relativo credito dall'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel merito, dopo aver eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sul presupposto che, in ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c., la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione, contestava la ricostruzione attorea, evidenziando che: - , che era socia accomandante della società P_
non si era costituita fideiussore della Banca, ma solo garante;
- ella era nuda CP_2 proprietaria delle quote sociali, avendo costituito un usufrutto a favore degli altri soci e non aveva mai gestito la società, apponendo firme senza comunicarle all'ex marito e senza conoscere il significato di ciò che firmava;
- ella non aveva contezza della situazione economico-patrimoniale della società .. CP_2
Esponeva, poi, che: - i problemi economici e finanziari della convenuta erano sorti quando i coniugi, già separati da dieci anni, non si frequentavano più; - la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stata dichiarata con sentenza del 6.7.2016, nella quale era stato stabilito che la casa familiare di Via Mola di Bernardo 41/F sarebbe stata assegnata al dr. , poiché Pt_3 quest'ultimo, con il suo stipendio di primario dell'Ospedale di Terni, aveva dato l'anticipo per l'acquisto e poi pagato il mutuo;
- il dr. aveva liquidato la on una somma Pt_3 P_
a parte, oltre a corrispondergli circa € 2.000,00 mensili dalla separazione;
- non aveva variato la propria residenza anagrafica per altre ragioni;
- anche in costanza di matrimonio la P_ che non lavorava, non aveva mai gestito gli affari della società - dal 2018 si era CP_2 trasferita a Roma nella casa della figlia - il dr. le aveva corrisposto un Per_4 Pt_3 prezzo più che congruo per l'immobile; - con la separazione il dr. si era impegnato Pt_3 in favore della ex coniuge anche al pagamento delle rate di leasing della vettura a lei in uso (€
3 500,00 mensili) sino all'estinzione, oltre ad altri benefits, tanto che al momento del divorzio ella aveva già percepito più di € 300.000,00; - il dr. , che già nel 2006 si era Pt_3 allontanato dall'abitazione coniugale, non conosceva la situazione debitoria della P_
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'aggressione perpetrata ingiustamente nei suoi confronti dalla Banca e dello stress subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.2023 si costituiva in giudizio il dr. chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese Parte_3 di lite.
A tal fine, il convenuto esponeva che: - il prezzo di € 49.500,00 versato a mezzo assegno circolare era congruo sia in relazione al valore commerciale dell'immobile (acquistato il
20.2.1984), sia alla rendita catastale aggiornata al momento della vendita;
- il bene era già stato assegnato in via esclusiva al dr. con sentenza di divorzio del 24.6.2016,
Pt_3 regolarmente trascritta;
- il dr. non conosceva le obbligazioni assunte dalla
Pt_3 P_ nei confronti della Banca, poiché la prima fideiussione risale al 2008 ed è, quindi, successiva alla separazione coniugale del 2006, né poteva ipotizzare che una casalinga, il cui unico reddito proveniva dalle somme che lui stesso le erogava, assumesse impegni economici di importo prossimo al milione di euro;
- con l'attribuzione dell'immobile al dr. i convenuti
Pt_3 volevano perequare le varie attribuzioni patrimoniali tra gli ex coniugi;
- dal certificato di residenza risultava che sin da aprile 2006 il dr. aveva lasciato la casa coniugale,
Pt_3 trasferendosi in Via Mola di Bernardo 22/C; - la ra solo nuda proprietaria delle quote P_ della per cui non conosceva la situazione economico-patrimoniale della società; - CP_2 non era rilevante l'omesso mutamento di residenza da parte della e di cui il dr. P_
aveva acquisito contezza solo con la domanda giudiziale, poiché la convenuta non Pt_3 viveva più nell'immobile dal divorzio e da anni si era trasferita a Roma.
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo interpello e prove testimoniali e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-11/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
è stata trattenuta la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Anzitutto, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da
[...]
sulla scorta di diverse argomentazioni. P_
A ben vedere, quando si contesta la titolarità del credito azionato l'eccezione va più correttamente inquadrata come mera difesa (cfr. Cass. n. 15759/2014; conf. Cass. n.
15832/2011). La legitimatio ad causam è un istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio da cui va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva concreta del medesimo, per cui “qualora […] si eccepisca l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, discutendosi dell'effettiva titolarità […] del rapporto controverso, la questione attiene al merito e non alle regole procedurali” (cfr. Cass. n. 4121/2004).
Invece, quando è in discussione la legittimazione ad agire, oggetto di analisi è solo la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016).
4 Chiarito il discrimen, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio si sostanzia in un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione.
All'udienza del 16.5.2024 la convenuta ha argomentato il difetto di legittimazione attiva della nche per non aver rinvenuto l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 Parte_2
TUB.
L'eccezione non coglie nel segno. Al riguardo, la Cassazione ha infatti recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così in Cass. n. 7243/2024). L'omessa iscrizione nell'albo non pregiudica, quindi, la legittimazione ad agire.
3. Prima di passare al merito, vanno compiute alcune precisazioni sull'istruttoria svolta.
In presenza di una pluralità di convenuti che condividono la medesima posizione processuale e di interessi, l'eventuale interrogatorio formale reciprocamente deferito non è di per sé inammissibile. La Cassazione ha affermato che il mezzo di prova può esser ammesso, ma che, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte che nel giudizio vanta una posizione antitetica o contrastante con quella del confidente, dalle dichiarazioni rese non si può ricavare la prova di circostanze favorevoli né a sé, né ad altri convenuti (cfr. Cass.
n. 2871 dell'8.10.1962). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai convenuti all'udienza del
16.5.2024 appaiono sguarnite di qualsiasi valenza dimostrativa, poiché i fatti riferiti non trovano alcun riscontro nella documentazione in atti. Si noti, ad esempio, che il dr. Pt_3 ha riferito di aver trasferito la residenza in Via Mola di Bernardo immediatamente dopo il divorzio, nel gennaio 2016. Dagli atti risulta, invece, che il trasferimento è avvenuto alla fine del 2017 (all. 1 fascicolo ). Al dr. risultava, poi, che nel 2018 il Pt_3 Pt_3 domicilio della osse a Roma;
eppure, dinanzi al mediatore e al notaio e in sua presenza P_ ella aveva dichiarato altri domicili (all. 8 fascicolo . Appare poco verosimile anche il Pt_1 fatto che egli non fosse a conoscenza della qualità di socia accomandante della ex moglie, che aveva acquistato le quote della in costanza di matrimonio, nel lontano 1998, se si CP_2 considera, poi, che ella era priva di fonti di reddito e che le quote avevano un valore di £
89.502.502 (all. 10 fascicolo . Pt_1
4.1. Ciò detto, in via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza
5 qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
4.2. La convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c..
Secondo un condivisibile indirizzo esegetico in tema di revocatoria ordinaria, “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica” (così Cass. n.
4193 del 18.2.2025).
Emerge, allora, dagli atti che l'atto di citazione è stato consegnato nelle mani dell'ufficiale giudiziario per la notifica in data 26.1.2023, prima del decorso del quinquennio dall'atto dispositivo.
Ad ogni modo, in relazione al dies a quo va ricordato che “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (così in Cass. n. 4049 del 9.2.2023).
Perciò, non è rilevante la data dell'atto dispositivo (1.2.2018), ma quella in cui esso è stato trascritto, ossia il 5.2.2018 (all. 9 fascicolo . Pt_1
L'eccezione è, quindi, infondata.
4.3. Chiarito ciò, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è la sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere sottoposto a termine o condizione ovvero illiquido, o persino meramente eventuale, per cui non ne è richiesto un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 28141 del 6.10.2023 e Cass. n. 23208/2016), né a fortiori la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, proprio perché l'azione non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, essa accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell'aspettativa.
E' chiaro, però, che l'aspettativa non deve essere prima facie pretestuosa, dovendosi atteggiare come probabile in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. 17 ottobre 2001, n. 12678).
Alla luce della documentazione prodotta in corso di causa dall'attrice, emerge inequivocabilmente la titolarità in capo alla – che ha investito del recupero giudiziale Pt_1 la mandataria (all. 19 fascicolo - del credito vantato nei Parte_2 Pt_1 confronti di (all. 21 fascicolo . Merita, infatti, condivisione il P_ Pt_1 principio giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di avvenuta cessione proveniente dalla società cedente è idonea a dimostrare l'atto traslativo del credito in favore della cessionaria e, quindi, la titolarità della posizione soggettiva azionata da quest'ultima (cfr. Cass. n. 10200/2021
e nella giurisprudenza di merito Trib. Napoli del 3.3.2022, Trib. Firenze 5.12.2022 n. 3401,
App. Milano 24.1.2023 n. 220 e Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532).
Proprio perché non occorre una disamina della validità del titolo negoziale a fondamento del credito vantato dall'attore in revocatoria, la questione relativa all'eccepita nullità dei negozi
6 fideiussori sollevata dalla convenuta ai fini del rigetto della domanda attorea (e non P_ come domanda riconvenzionale), fondata sulla diversità tra la figura del garante e del fideiussore, non destituisce di fondamento l'actio pauliana promossa dalla Pt_1
4.4. Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi.
Come nel caso di specie, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando. In tal caso,
è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
(cosiddetta scientia damni), con la precisazione che se si tratta di un atto a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
E' d'uopo ricordare che l'anteriorità del credito va riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui è stato accertato con sentenza
(cfr. Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. del 18.2.1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9440/2004).
Né rileva l'esigibilità del credito, per cui tutti gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione vanno considerati posteriori al sorgere del credito (cfr. Cass. del
10.1.2023 n. 330) e, come tali, soggetti all'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c.. Nel caso che ci occupa, ha garantito l'adempimento delle obbligazioni P_ contratte dalla – di cui era socia accomandante dal 1998 (all. 10 fascicolo CP_2 Pt_1
- nei confronti della a partire dal 6.6.2005, concedendo Controparte_7 una fideiussione omnibus originariamente per l'importo massimo di € 90.000,00, incremendola poi sino ad € 186.000,00 il 14.4.2006 (all. 4 fascicolo . Oltre a ciò, nel 2008 la Pt_1 convenuta ha garantito personalmente, sia pure in solido con gli altri soci, l'obbligazione restitutoria assunta dalla nei confronti del predetto istituto di credito fino alla CP_2 concorrenza dell'importo massimo di € 600.000,00, dichiarandosi fideiussore e rinunciando al beneficio di preventiva escussione del debitore principale (all. 1 fascicolo . Nel 2012 Pt_1 la convenuta ha prestato un'ulteriore garanzia in favore della citata Banca, in relazione all'obbligazione restitutoria della avente titolo nel contratto di mutuo del 3.7.2012, CP_2 fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 (all. 2 fascicolo . Pt_1
E allora, poiché l'atto dispositivo revocando è costituito dall'accordo di mediazione verbalizzato l'1.2.2018 e recepito nell'atto pubblico di deposito avente pari data (rep. 58498, racc. 37863), è indubbia l'anteriorità del credito rispetto al negozio dismissivo.
4.5. Secondo presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (cfr. Cass. n. 8930 dell'1.12.1987) o incerto, da accertare secondo una valutazione ex ante. Il giudice deve, quindi, fare riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito ed avere riguardo anche alla modificazione qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016), ad
7 esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 4578/1998). E' evidente, quindi, che l'azione ex art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata anche di atto dispositivo pregiudizievole.
Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono esser revocati non soltanto gli atti con effetti traslativi, ma anche atti che indirettamente limitano la possibilità di aggredire in sede esecutiva il bene, come le locazioni ultranovennali, finendo anch'esse per pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n. 25854/2020).
La giurisprudenza si è condivisibilmente orientata nel ritenere suscettibile di revoca ex art. 2901
c.c. anche l'accordo traslativo raggiunto tra le parti in seno ad un procedimento di mediazione
(cfr. Cass. del 23.3.2004 n. 5741; conf. Cass. n. 8516 del 12.4.2006 e nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce n. 491 del 21.2.2023, C.d.A. Ancona n. 1112 del 16.7.2024), come quello che ci occupa.
Va, allora, rammentato che l'onere probatorio di dimostrare l'eventus damni e, quindi,
l'incidenza quali-quantitativa sul patrimonio del debitore grava sulla parte che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo era tale da soddisfare ampiamente e senza difficoltà le ragioni del creditore (cfr. ex multis Trib. Roma n. 13328 del 3.8.2021; Trib. Milano n. 2029 del 5.3.2020).
Nel caso di specie, a parere del giudicante, l'attrice ha dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria: con l'accordo di mediazione dell'1.2.2018 ha P_ Co trasferito il diritto di proprietà pari ad sull'immobile sito in Terni, Via Mola di Bernardo 41/F, dismettendo così l'unico bene immobile presente nel suo patrimonio (all. 9 fascicolo
. Attraverso tale negozio si è verificato un mutamento qualitativo del patrimonio della Pt_1 debitrice.
Non solo il denaro ricevuto quale corrispettivo della vendita è, per sua natura, meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva rispetto al diritto di proprietà di un bene immobile, seppur nella quota di ½ e gravato dal diritto di abitazione altrui (ritualmente trascritto), ma soprattutto è agevolmente dissipabile dal debitore senza che il creditore se ne avveda.
Né la convenuta ha dedotto l'esistenza di ulteriori beni immobili (o beni mobili di analogo valore) che l'attrice avrebbe potuto utilmente aggredire per soddisfare le proprie ragioni di credito. La circostanza che ella sia titolare di una cospicua liquidità per circa € 300.000,00, pervenutale per via delle erogazioni fatte dal dr. in ottemperanza all'accordo di Pt_3 separazione, non è stata dimostrata.
4.6. Viene, allora, in rilievo la natura gratuita o onerosa dell'atto revocando.
L'accordo di mediazione con cui ha disposto in favore del dr. P_ Pt_3 del diritto di proprietà pari ad 1/2 sull'immobile precedentemente adibito a casa coniugale prevedeva il pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma di € 49.500,00 (all. 8 fascicolo
. Pt_1
In base anche a quanto indicato nel negozio dell'1.2.2018, il prezzo teneva conto del diritto di abitazione riconosciuto in favore del dr. nella sentenza n. 595/2016 di cessazione Pt_3 degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Terni (all. 5 fascicolo ) e Pt_3 della rendita catastale aggiornata del bene.
A parere del giudicante, non v'è dubbio sulla natura onerosa del negozio.
8 Essa si ricava dal fatto che, tenuto conto dell'importo versato dai convenuti nel 1984 per l'acquisto dell'immobile (£ 135.000.000 corrispondenti ad € 69.721,68 – all. 6 fascicolo
ALLEGRA), il prezzo pattuito nel 2018 tra gli ex coniugi non è affatto vile;
piuttosto, il corrispettivo è notevolmente superiore rispetto al valore del diritto di proprietà della P_ pari ad 1/2 e gravato dal diritto di abitazione in favore del dr. . Pt_3
Dalla documentazione in atti emerge, poi, che il prezzo è stato regolarmente corrisposto dal dr.
a mezzo assegno circolare n. 7402321441 - 08 dell'importo di € 49.500,00, emesso Pt_3 da Unicredit s.p.a. il giorno prima dell'incontro di mediazione (31.1.2018) e bancato il 5.2.2018 dalla (all. 7). Controparte_7
La causa dell'atto (cfr. Cass. n. 6739/2008 sulla rilevanza della causa e non dei motivi sottesi del negozio ai fini della qualificazione del negozio) è, quindi, inequivocabilmente a titolo oneroso.
4.7.1. Va, quindi, accertato il requisito soggettivo e, più in concreto, la scientia damni che, vertendo sullo stato psicologico del debitore, può essere data anche attraverso presunzioni (cfr.
Cass. n. 3937 dell'8.6.1983). Come già accennato, per gli atti a titolo oneroso, è necessario accertare anche lo stato psicologico del terzo, che qui si declina come consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e che può esser, anch'esso, provato per presunzioni
(cfr. Cass. n. 7262 dell'1.6.2000), vuoi anche fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica dell'atto revocando (cfr. Cass. n. 6795/2014).
Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (cfr. Cass.
n. 25614/2014).
4.7.2. A parere del giudicante, è emersa per tabulas la prova che il 1 febbraio 2018
[...]
fosse consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni della Banca creditrice, P_ considerato che: - il 24.11.2015 aveva ricevuto personalmente una raccomandata dell'istituto di credito che segnalava l'inadempimento nell'obbligazione restitutoria da parte del debitore principale (all. 13 fascicolo;
- nel 2016 la era stata dapprima posta in Pt_1 CP_2 liquidazione volontaria e poi cancellata dal registro delle imprese (all. 10 fascicolo;
- Pt_1 nel gennaio 2018, pochi giorni prima di stipulare l'accordo di mediazione, era stata personalmente informata dalla Banca del passaggio a contenzioso della sua posizione (all. 16 fascicolo . Pt_1
4.7.3. Piuttosto, la difesa dei convenuti si concentra sullo stato di ignoranza del dr. Pt_3 in ordine alle vicende debitorie dell'ex coniuge, in conseguenza del venire meno dell'affectio coniugalis e da cui si era burrascosamente separato nel 2006.
Com'è noto, l'onere di provare l'elemento soggettivo grava sulla creditrice che agisce in revocatoria.
In base ai fatti storici allegati dalle parti e alle risultanze probatorie acquisite si ritiene provata la scientia damni anche in capo al dr. . Pt_3
Depongono a favore una serie di circostanze.
In primis, va valorizzato il fatto che all'epoca della sottoscrizione da parte di
[...]
della prima fideiussione omnibus in favore della P_ Controparte_7
rilasciata nel 2005 per un importo massimo di € 90.000,00 (all. 4 fascicolo ,
[...] Pt_1 notevolmente superiore al prezzo d'acquisto della casa coniugale (corrispondente ad €
69.000,00 circa – all. 6 fascicolo ), i convenuti erano ancora coniugati. E non vi è Pt_3 prova che già il 6.6.2005 il dr. si era allontanato dalla casa familiare. Anzi, dalla Pt_3
9 deposizione testimoniale di emerge che il convenuto ha rivelato di avere una Testimone_1 relazione stabile da molti anni con un'altra donna solo la notte di capodanno tra il 2005 ed il
2006 (verb. ud. 3.7.2024).
Ricordiamo, allora, che la on svolgeva alcuna attività lavorativa, come attestato nel P_ ricorso per separazione consensuale (“Amici IA è casalinga e non titolare di reddito autonomo di nessun tipo” – all. 2 fascicolo ) e confermato dalle testimoni Pt_3 Tes_1
(“aveva sempre fatto la casalinga e non era mai stata economicamente indipendente”
[...] verb. ud. 5.6.2024), né lo aveva fatto in passato (all. 6 fascicolo ). Pt_3
E' allora logico ritenere che all'epoca il dr. era stato quantomeno informato che la Pt_3 moglie, casalinga e priva di fonti di reddito, si era impegnata nei confronti di un istituto di credito per un importo considerevole, offrendo a garanzia delle obbligazioni della CP_2 il diritto di comproprietà di 1/2 sull'abitazione familiare presso la quale, all'epoca, era ancora domiciliata la figlia (cfr. punto n. 2 del ricorso congiunto di separazione - all. 2 Per_4 fascicolo ). Pt_3
Può, quindi, affermarsi che il dr. era consapevole dell'esistenza di una situazione Pt_3 debitoria ingente che, indipendentemente dalle successive vicende relative alla CP_2 interessava direttamente la convenuta al 2005. P_
Emerge, poi, ex actis che dopo il divorzio, a partire dal 29.112017, la residenza dei convenuti
è andata a convergere nella medesima abitazione (all. 11 e 12 fascicolo , un tempo Pt_1 adibita a casa familiare, in Via Mola di Bernardo n. 41/F (all. 1 fascicolo ), per cui Pt_3 la corrispondenza, anche riservata, a loro indirizzata all'uno o all'altra ben poteva esser recuperata dall'altro ex coniuge. Del resto, la prova testimoniale ha restituito che la i P_ recava ad annaffiare le piante e a curare il giardino di tale immobile.
Risulta, infatti, agli atti che in data 27.1.2023 la era presente nell'abitazione del dr. P_
e che ivi ha ricevuto non solo la notifica dell'atto di citazione a lei rivolto, ma anche Pt_3 il plico contenente il medesimo atto giudiziario indirizzato al convenuto, qualificandosi all'agente postale come “familiare convivente” di quest'ultimo (all. 23 fascicolo . Pt_1
Si qualifica come tale solo una persona che, per la costanza di contatti con il destinatario, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 10543/2019).
Secondo un condivisibile orientamento della Cassazione, “il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire” (così Cass. n. 28591 del 29.11.2017; conf. Cass. n. 15973 del 11/07/2014).
Le deposizioni testimoniali rese dalle figlie dei convenuti – provenienti, quindi, da soggetti interessati, sia pure in termini di mera aspettativa, in ottica successoria, ad evitare che il diritto di proprietà della sulla casa familiare sia pignorato dall'attrice - non consentono di P_ ritenere superata la presunzione di convivenza.
Il fatto storico emerso appare incompatibile con la ricostruzione offerta dai convenuti e supportata dalle dichiarazioni testimoniali delle figlie ed (cfr. Tes_2 Testimone_1 verb. ud.
5.6.2024 e 3.7.2024), secondo cui gli ex coniugi non avrebbero rapporti se non per il tramite di queste ultime (“i miei genitori non si rivolgevano parola e ancora oggi non sono in buoni rapporti”). E' difficile sostenere che qualcuno si dichiari all'agente postale come familiare convivente e ritiri un plico riservato, come quello contenente un atto giudiziario,
10 indirizzato ad un'altra persona se con questa non ha il minimo rapporto. Del resto, se la convenuta fosse stata nell'abitazione di Via Mola di Bernardo 41/F unitamente alla P_ figlia (“mio padre mi mette a disposizione la casa di Via Mola Di Bernardo 41F dove Per_4 mi reco con mio marito, i miei figli e mia madre” – verb. ud. 5.6.2024), non avendo rapporti diretti con l'ex marito, avrebbe presumibilmente fatto ritirare l'atto giudiziario del dr.
alla figlia. Eppure, non è ciò che si è verificato. Pt_3
Né si comprende perché la i dedicherebbe alla cura del giardino e delle piante presenti P_ in una casa presso cui non abita e che ha trasferito all'ex coniuge, con il quale sostiene di non aver alcun tipo di rapporto (cfr. verb. ud. 5.6.2024). Del resto, dal fatto che la i occupi P_ di innaffiare le piante si ricava che ella è presente nell'immobile con una certa frequenza.
Viene, allora, in rilievo il principio giurisprudenziale secondo cui la convivenza tra disponente ed alienante costituisce un elemento ex se sufficiente a fondare la prova dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente, senza che sia inficiata dalla separazione coniugale per venir meno dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 161 del 8.1.2021).
A ciò va aggiunto che la a conservato la propria residenza nell'abitazione familiare P_ anche se, in sede di divorzio, si era formalmente impegnata a trasferirla altrove e, precisamente, in Via Ottorino Respighi (all. 5 fascicolo ). Pt_3
Considerato che tale impegno, volontariamente assunto dalla convenuta nella domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato cristallizzato nella sentenza n. 595/2016 del Tribunale di Terni, le motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione della successiva inottemperanza della ppaiono poco convincenti. P_
Dalle deposizioni di ed emerge che aveva Tes_2 Testimone_1 P_ disatteso un impegno assunto giudizialmente solo perché, pur vivendo con la figlia Tes_2 nell'immobile di Via Respighi, aveva poi “avuto la sensazione” che i suoceri della figlia “non avessero piacere in tal senso” (verb. ud. 5.6.2024; in senso analogo all'ud. Controparte_9
3.7.2024).
E, sempre accedendo alla tesi dei convenuti, quando nel 2018 è andata a vivere a Roma con la figlia la pur risultando residente nella medesima abitazione dell'ex marito, Per_4 P_ ha continuato a disattendere l'impegno assunto, stavolta “per evitare i problemi connessi ad un trasferimento di residenza nella capitale alla luce delle sue problematiche di salute e del fatto che, dopo gli interventi subiti, è seguita da medici ternani” (verb. ud. 5.6.2024; in senso analogo le dichiarazioni di all'ud. 3.7.2024). Controparte_9
Considerata la natura giudiziale dell'impegno volontariamente assunto dalla le P_ motivazioni qui addotte a giustificazione della sua inottemperanza non appaiono persuasive.
Si noti, poi, che non vi è convergenza tra quanto emerso dalle prove orali e le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di mediazione e, poi, dinanzi al notaio rogante l'atto di deposito l'1.2.2018.
Nell'atto di deposito dell'accordo di mediazione sottoscritto da entrambi i convenuti (all. 8 fascicolo in data 1.2.2018 dinanzi al notaio avv. si legge che Pt_1 Persona_5 [...]
si è dichiarata ancora “domiciliata” a Terni, in Via Mola di Bernardo 41/F. P_
La dichiarazione resa dalla convenuta contrasta con quanto affermato da Controparte_9 ed (cfr. risposte al capitolo 7 – verb. ud.
5.6.2024 e 3.7.2024), secondo cui la Testimone_1 madre avrebbe lasciato la casa coniugale dopo il divorzio nel 2016.
11 E', piuttosto, la dichiarazione resa dalla al notaio che trova riscontro nella P_ documentazione in atti: in data 23.1.2018 ella non si trovava a casa delle figlie, ma ancora nell'abitazione di Via Mola di Bernardo 41/F, ove riceveva personalmente la raccomandata a/r contenente la diffida di pagamento di (all. 16 fascicolo Controparte_7
. Pt_1
Non si può, allora, non notare che l'1.2.2018 anche il dr. , stavolta dinanzi Pt_3 all'organismo di mediazione, dichiarava di esser domiciliato nella casa familiare in Via Mola di Bernardo 41/F (all. 8 fascicolo . Del resto, in virtù della sentenza di divorzio egli Pt_1 vantava il diritto di abitazione in tale immobile (all. 5 fascicolo ) e dal 29.11.2017 Pt_3 vi aveva ritrasferito la propria residenza (all. 1 fascicolo ). Pt_3
Si ricorda, in ordine a tale ultima circostanza, che in base all'art. 19 del D.P.R. n. 223/1989 i mutamenti anagrafici sono subordinati ad un accertamento, eseguito tramite gli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale, della dimora abituale nel luogo che viene indicato come residenza. Si può, quindi, presumere che il trasferimento di residenza del dr. in Via Mola di Bernardo 41/F alla fine del 2017 sia stato annotato all'anagrafe Pt_3 previo accertamento che egli dimorasse abitualmente in tale immobile.
Al quadro sin qui descritto si aggiunge il fatto che le prove documentali non avallano la ricostruzione dei convenuti in ordine alla natura conflittuale del rapporto tra gli ex coniugi.
Basta notare che i convenuti hanno raggiunto un accordo di separazione nell'arco di poco tempo, se si considera l'insorgenza della crisi a capodanno (2005-2006) ed il deposito del ricorso per l'omologa in data 23.1.2006 (all. 2 fascicolo ). In più, con l'accordo di Pt_3 separazione del 2006 al dr. era stato riconosciuto il diritto di godere del garage Pt_3 dell'abitazione familiare, che però era stata assegnata alla Con tale accordo i convenuti P_ non avevano escluso la possibilità di un uso promiscuo di alcuni spazi comuni del compendio immobiliare e, quindi, di loro contatti quotidiani. Anche successivamente, nel 2016, quando hanno modificato le reciproche attribuzioni patrimoniali rispetto all'accordo del 2006, i convenuti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(all. 5 fascicolo ALLEGRA). Nella citata sentenza si legge, poi, che avevano regolato consensualmente anche la divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale (all 5 cit.).
Analogamente, a gennaio 2018 i due “hanno avanzato congiuntamente domanda di mediazione civile” (pag. 3 all. 8 fascicolo , tanto da esser giunti ad un accordo “transattivo” in Pt_1 occasione del primo incontro di mediazione (all. 8 fascicolo e, probabilmente, vista Pt_1
l'emissione dell'assegno di € 49.500,00 già il giorno antecedente l'incontro (all. 7 fascicolo
), ancor prima di recarsi presso l'organismo di mediazione. Né, a dimostrazione Pt_3 dell'asserita controversia divisoria, è stata documentata alcuna previa corrispondenza tra gli ex coniugi (o i rispettivi legali, che al momento della mediazione avevano entrambi lo studio in
Terni, Via Angeloni n. 16).
Un'ulteriore considerazione depone a sostegno della tesi attorea: si tratta dei motivi sottesi al negozio traslativo revocando.
A tal fine è utile una ricostruzione, in ordine cronologico, degli accordi presi dagli ex coniugi in ordine al bene immobile in discussione.
Nel 2006, al tempo della separazione, costoro si erano accordati prevedendo l'assegnazione della casa familiare in favore della ad eccezione del garage sottostante, assegnato P_ invece al dr. . In tale accordo il convenuto si era impegnato a donare, al più tardi in Pt_3
12 sede di divorzio, la quota di 1/2 della proprietà sull'immobile in favore delle figlie. In aggiunta, si era impegnato a pagare le rate di leasing (€ 500,00 mensili) dell'auto in uso alla ino P_ all'estinzione del debito e a corrisponderle un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili, oltre ad una sorta di tredicesima di € 1.500,00. Infine, il dr. si era accollato le spese Pt_3 di gestione della casa in multiproprietà anche per gli anni in cui sarebbe stata goduta, in via esclusiva, dalla P_
Poi, dopo l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale (datato 29.8.2008 – all. 9 fascicolo
, nel 2016 i coniugi modificano gli accordi patrimoniali precedenti: il dr. P_ Pt_3 non cede più la proprietà di ½ sul bene alle figlie, ma si fa assegnare la casa coniugale.
E ciò nonostante egli abitasse (accedendo alla tesi dei convenuti) nell'appartamento comprato per in Terni, Corso Vecchio 107, ove nessuna delle figlie dimorava, e Controparte_9 nonostante la priva di altri immobili ove dimorare, fosse così costretta ad alloggiare P_ presso le case delle figlie.
L'accordo divorzile diverge notevolmente da quello raggiunto nel 2006: la proprietà del bene rimane volontariamente in comunione tra i convenuti, la erde il diritto di abitazione P_ sul bene, che viene invece assegnato al dr. , il quale non risultava avere alcuna Pt_3 necessità abitativa.
Nonostante con tale accordo la i sia obbligata a trasferirsi altrove, viene ribassato anche P_
l'importo che il dr. è tenuto a corrisponderle, sino ad € 1.100,00 mensili e senza Pt_3 alcuna “tredicesima” (all. 5 fascicolo ). Si noti, allora, che la sentenza di divorzio Pt_3 viene depositata il 6.7.2016 e che il successivo 26.7.2016, su incarico di uno dei due proprietari
(o entrambi), viene fatto redigere l'APE sull'immobile ai fini di un “passaggio di proprietà”
(pag. 16 – all. 8 fascicolo , che le parti realizzano solo con l'accordo di mediazione il Pt_1 successivo 1.2.2018.
In tale occasione, emerge un'ulteriore diversa regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, poiché la cede il diritto di proprietà di 1/2 sulla casa familiare al dr. P_
. Pt_3
A parere del giudicante, risulta poco verosimile il motivo addotto dai convenuti a giustificazione del trasferimento – seppur supportato dalle dichiarazioni testimoniali rese dalle figlie - secondo cui la volontà della ra quella di ottenere una certa somma di denaro P_ per garantirsi un'autonomia economica. Eppure, solo due anni prima ella aveva concordato con il dr. una dimidiazione dell'assegno di mantenimento, rinunciato alla “tredicesima” Pt_3
e al diritto di abitazione nell'immobile de quo.
La motivazione paventata non convince per diverse ragioni.
Accedendo alla ricostruzione dei convenuti, la on doveva sostenere molte spese per il P_ proprio sostentamento: era automunita, senza dover pagare canoni di leasing;
fruiva, ad anni alterni, di una casa in Sardegna a spese dell'ex coniuge;
viveva nelle abitazioni delle figlie e si può ipotizzare che, al più, compartecipava con esse alle spese di gestione delle case ove alloggiava.
E' difficile, perciò, ritenere plausibile che ella avesse necessità immediata di una somma ingente per essere economicamente “autonoma”, non essendo peraltro esclusa la possibilità di domandare al Tribunale una revisione in melius dell'assegno divorzile pattuito.
Da ultimo, si consideri che secondo la ricostruzione dei convenuti ella aveva già percepito circa
€ 300.000,00 per via delle erogazioni eseguite dal dr. in adempimento dell'accordo Pt_3
13 di separazione;
un importo che, nel caso di specie, tenuto conto delle spese vive della P_ appare più che sufficiente per garantirle autonomia economica.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la motivazione addotta a giustificazione del trasferimento concordato in sede di mediazione appare poco verosimile.
E allora, se l'atto dispositivo non era sorretto da tali motivi, deve ritenersi che con esso i contraenti avevano di mira un altro obiettivo.
A parere del giudicante, la cronologia degli eventi fa presumere che il motivo sotteso all'atto dispositivo concordato tra le parti fosse quello di preservare l'immobile dall'esecuzione coattiva che la creditrice avrebbe avviato nei confronti della P_
Si noti, infatti, che la domanda di divorzio è stata presentata dagli ex coniugi nel 2016, decorsi dieci anni dalla separazione – anche se all'epoca era previsto un termine minimo di tre anni - e solo pochi mesi dopo che era stata informata dalla Banca che la debitrice P_ principale si era resa inadempiente (all. 13 fascicolo . Anche l'accordo di mediazione Pt_1 dell'1.2.2018 segue di poco la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine e comunicazione di trasferimento a contenzioso della posizione, ricevuta dalla il P_
23.1.2018 (all. 16 fascicolo . Pt_1
Le circostanze temporali convergono tutte a sostegno della volontà di conservare la titolarità dell'immobile, sottraendolo all'esecuzione che la creditrice avrebbe promosso, così da poterlo in futuro destinare alle figlie, in continuità con quanto pattuito tra gli ex coniugi in sede di separazione.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si ritiene provata, seppur in via presuntiva, la scientia damni anche in capo al dr. . Ciò in quanto non occorre dimostrare che quest'ultimo Pt_3 conosceva anche la situazione della debitrice principale, poiché il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice si radica già nel depauperamento del patrimonio del coobbligato in garanzia, indipendentemente dall'esigibilità o meno di tale credito.
La domanda di revocatoria merita, quindi, accoglimento.
5. Poiché l'azione giudiziale promossa dall'attrice è risultata fondata, non sussistono i presupposti né per accogliere la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, né per ritenere la temerarietà della condotta processuale attorea ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
6. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, di complessità bassa in ragione delle questioni giuridiche affrontate, ed applicati i parametri medi per tutte le fasi processuali alla luce dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_5
(già e, per essa, quale mandataria
[...] Controparte_7 della disposizione immobiliare contenuta nel verbale di Parte_2 mediazione dell'1.2.2018 e recepita nell'atto di deposito di accordo di mediazione
14 dell'1.2.2018, in autentica del Notaio dott. (rep. 58498, racc. 37863) Per_1 intercorso tra e , con cui Parte_3 P_ P_ ha disposto in favore di il trasferimento immobiliare della quota Parte_3 di proprietà di ½ del compendio immobiliare sito in Terni, via Mola di Bernardo n. 41/F, costituito da un appartamento e da un garage, censito al NCEU di detto Comune al foglio 139, part. 247, cat. A/2 e al foglio 139, part. 351, sub. 8, cat. C/6;
- condanna e , in solido, alla rifusione in favore P_ Parte_3 di quale mandataria di Parte_2 Controparte_5 delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, €
[...]
1.563,13 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a.
Così deciso in data 04/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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