Sentenza 8 ottobre 1962
Massime • 3
L'interrogatorio e un mezzo diretto a provocare la confessione, cioe la verita di fatti sfavorevoli al confitente, resa alla parte che abbia nel giudizio una posizione antitetica o contrastante con quella del confidente medesimo. Se piu sono i convenuti, nella identica situazione processuale e di interessi, ciascuno di essi non puo ricavare la prova di circostanze favorevoli a se ed ai consorti, mediante l'interrogatorio di altro convenuto, perche ovviamente le risposte di costui non potrebbero rappresentare confessione di fatti contraria agli interessi del dichiarante e tale, pertanto, da potere fornire quella piena prova contro di lui, il cui conseguimento e l'unica ratio dell'interrogatorio. ( V 3593/58).*
Non puo essere dedotto come motivo di revocazione il difetto di legittimazione della parte nel giudizio in cui e stata pronunciata la sentenza impugnata per revocazione.*
La citazione in revocazione deve contenere, a pena di inammissibilita, la indicazione precisa del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo. Tale precisazione e dettata dall'esigenza di stabilire la tempestivita dell'impugnazione per revocazione nei termini dell'art 326 cod proc civ, e non e sufficiente la indicazione di un determinato periodo (nella specie una decade), anche se tutto rientrante nel termine, perche cio, oltre ad urtare contro il preciso dettato dell'art 398 che parla del giorno e non di un periodo di tempo piu lungo, rende piu difficile per la controparte la possibilita di provare il contrario.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/1962, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1962 |
Testo completo
Non puo essere dedotto come motivo di revocazione il difetto di legittimazione della parte nel giudizio in cui e stata pronunciata la sentenza impugnata per revocazione.*