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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2951/2024
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2951/2024 r.g.
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio BUFALINI e Parte_2
Veronica BONARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'accettazione tacita dell'eredità di -nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 09.11.59- da parte della sig.ra nata a [...] il Persona_2
16.10.33 e deceduta il 12.12.2001- in forza del disposto di cui all'art. 479 cc per tutte le motivazioni di cui in premessa, stante anche l'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima da
1 parte della sig.ra con atto notarile pubblico ai rogiti Notaio Controparte_1 Persona_3 di Lucca Rep. 58043/11649 del 28.01.09 registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Lucca il 04.02.09 al n. Reg. Part. 1297.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 21.10.2024, la società
[...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita di deceduto il 9.11.59, da parte di Persona_1 R_
, deceduta il 12.12.2001.
[...]
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: - è creditrice nei confronti di in forza di decreto ingiuntivo n. 1105/2021, nonché della sentenza n. Controparte_1
734/2023 emessi dal Tribunale di Pistoia;
- a fronte del mancato spontaneo pagamento, aveva notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, in relazione all'immobile meglio identificato in ricorso;
- nel corso del procedimento esecutivo, era stata rilevata la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei figli Persona_1 Pt_3
e (quest'ultima, dante causa di;
- Persona_4 Per_5 R_ Controparte_1
deceduto il 9.11.1959, aveva nominato eredi testamentari di tutti i suoi Persona_1
beni i figli , e , lasciando l'usufrutto alla moglie Per_4 Per_5 Pt_3 R_ Persona_6
(oggi deceduta); - , e avevano compiuto atti dispositivi del patrimonio Per_5 Per_4 Pt_3
ereditario, cedendo alla sorella le rispettive quote di 1/4 dei diritti immobiliari loro R_
pervenuti per successione dal padre;
- in forza di tale atto, era stata trascritta l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei predetti;
- viceversa, a sua volta deceduta il Persona_2
12.12.2001, non aveva posto in essere atti suscettibili di trascrizione;
- tuttavia, la figlia aveva acquistato i diritti di proprietà, per la quota di 13/20, sull'immobile Controparte_1
pervenuto a per successione ereditaria del padre - Persona_2 Persona_1
stante l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_2 Controparte_1
2 a quest'ultima si era trasferito il diritto di accettare l'eredità del de cujus Persona_1
giusta il disposto dell'art. 479 c.c..
All'udienza del 28.2.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della motivazione a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Dal contratto di compravendita ai rogiti del notaio (doc. 9) si evince che Persona_3
e hanno venduto a Persona_7 Persona_8 Parte_4
i propri diritti immobiliari indivisi, pari a 1/4 ciascuno, sui beni identificati Persona_2
al catasto del Comune di RI, foglio 91 mappale 140 e 141, loro pervenuti per successione ereditaria dal padre, (la cui eredità era stata accettata tacitamente, come Persona_1 evincibile anche dall'ispezione ipotecaria relativa al bene in oggetto).
Con il medesimo atto, e hanno venduto i Persona_7 Persona_8
propri diritti indivisi, pari a 1/4 ciascuno, sull'immobile identificato al Catasto del Comune di
RI, foglio 91, mappale 143, parimenti proveniente dall'eredità di a Persona_1
(per la complessiva quota di 8/20) e a (per la restante Persona_2 Parte_4
quota di 2/20). Dalla particella n. 143 è poi derivata la n. 2375, come evincibile dall'integrazione della certificazione notarile sostitutiva, redatta dal Notaio (doc. 5). Persona_9
L'immobile suddetto (foglio 91, mappale 143 del catasto del Comune di RI) faceva, dunque, parte dell'eredità di deceduto il 29.11.1959, devoluta, in forza di Persona_1
atto testamentario, ai suoi quattro figli (con riserva di usufrutto in favore del coniuge, Per_6
deceduta il 16.5.1983, con conseguente riunione di usufrutto).
[...]
Come evincibile dall'ispezione ipotecaria sub doc. 11, risulta ad oggi Controparte_1
proprietaria dell'immobile identificato al catasto del Comune di RI Foglio 91, Particella
143, per la quota di 13/20.
Come già osservato, l'immobile in oggetto era pervenuto a per la quota di Persona_2
8/20, in forza di atto di compravendita ai rogiti del Notaio , intervenuta con i fratelli Per_3
e Giovanni Per_5 Per_4
3 I residui 5/20 di proprietà di costituiscono inevitabilmente la quota Controparte_1
ereditaria spettante a per successione dal padre Persona_2 Persona_1
Poiché non risulta aver accettato l'eredità paterna, Persona_2 Controparte_1
nel procedere all'intestazione catastale in suo favore dei beni provenienti dall'eredità della madre
(la quota di 8/20, acquistata dai fratelli) e dall'eredità del nonno (la residua quota di 5/20) ha accettato, tacitamente, non solo l'eredità di ma altresì, in forza dell'art. 479 Persona_2
c.c., quella di Persona_1
A tal proposito, deve osservarsi che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, "L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Deve precisarsi che, sebbene nelle conclusioni la ricorrente abbia chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 Persona_2
“stante anche l'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima da parte della sig.ra CP_1
con atto notarile pubblico ai rogiti Notaio di Lucca Rep. 58043/11649
[...] Persona_3 del 28.01.09 registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 04.02.09 al n. Reg.
Part. 1297”, dal contenuto del ricorso è evincibile come la domanda sia tesa all'accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di accettazione dell'eredità di trasmesso Persona_1 da a giusto il disposto dell'art. 479 c.c.. Persona_2 Controparte_1
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
4 Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2
c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che (C.F. ) ha accettato tacitamente, in Controparte_1 C.F._1
luogo di l'eredità di deceduto in RI il Persona_2 Persona_1
09.11.1959.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 17.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
5
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2951/2024 r.g.
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio BUFALINI e Parte_2
Veronica BONARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO
Accertamento accettazione eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'accettazione tacita dell'eredità di -nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 09.11.59- da parte della sig.ra nata a [...] il Persona_2
16.10.33 e deceduta il 12.12.2001- in forza del disposto di cui all'art. 479 cc per tutte le motivazioni di cui in premessa, stante anche l'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima da
1 parte della sig.ra con atto notarile pubblico ai rogiti Notaio Controparte_1 Persona_3 di Lucca Rep. 58043/11649 del 28.01.09 registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Lucca il 04.02.09 al n. Reg. Part. 1297.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. in data 21.10.2024, la società
[...]
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo una pronuncia di accertamento Parte_1 dell'accettazione tacita di deceduto il 9.11.59, da parte di Persona_1 R_
, deceduta il 12.12.2001.
[...]
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto che: - è creditrice nei confronti di in forza di decreto ingiuntivo n. 1105/2021, nonché della sentenza n. Controparte_1
734/2023 emessi dal Tribunale di Pistoia;
- a fronte del mancato spontaneo pagamento, aveva notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, in relazione all'immobile meglio identificato in ricorso;
- nel corso del procedimento esecutivo, era stata rilevata la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte dei figli Persona_1 Pt_3
e (quest'ultima, dante causa di;
- Persona_4 Per_5 R_ Controparte_1
deceduto il 9.11.1959, aveva nominato eredi testamentari di tutti i suoi Persona_1
beni i figli , e , lasciando l'usufrutto alla moglie Per_4 Per_5 Pt_3 R_ Persona_6
(oggi deceduta); - , e avevano compiuto atti dispositivi del patrimonio Per_5 Per_4 Pt_3
ereditario, cedendo alla sorella le rispettive quote di 1/4 dei diritti immobiliari loro R_
pervenuti per successione dal padre;
- in forza di tale atto, era stata trascritta l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei predetti;
- viceversa, a sua volta deceduta il Persona_2
12.12.2001, non aveva posto in essere atti suscettibili di trascrizione;
- tuttavia, la figlia aveva acquistato i diritti di proprietà, per la quota di 13/20, sull'immobile Controparte_1
pervenuto a per successione ereditaria del padre - Persona_2 Persona_1
stante l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_2 Controparte_1
2 a quest'ultima si era trasferito il diritto di accettare l'eredità del de cujus Persona_1
giusta il disposto dell'art. 479 c.c..
All'udienza del 28.2.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente Controparte_1
e, all'esito della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della motivazione a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni che verranno nel prosieguo esplicitate.
Dal contratto di compravendita ai rogiti del notaio (doc. 9) si evince che Persona_3
e hanno venduto a Persona_7 Persona_8 Parte_4
i propri diritti immobiliari indivisi, pari a 1/4 ciascuno, sui beni identificati Persona_2
al catasto del Comune di RI, foglio 91 mappale 140 e 141, loro pervenuti per successione ereditaria dal padre, (la cui eredità era stata accettata tacitamente, come Persona_1 evincibile anche dall'ispezione ipotecaria relativa al bene in oggetto).
Con il medesimo atto, e hanno venduto i Persona_7 Persona_8
propri diritti indivisi, pari a 1/4 ciascuno, sull'immobile identificato al Catasto del Comune di
RI, foglio 91, mappale 143, parimenti proveniente dall'eredità di a Persona_1
(per la complessiva quota di 8/20) e a (per la restante Persona_2 Parte_4
quota di 2/20). Dalla particella n. 143 è poi derivata la n. 2375, come evincibile dall'integrazione della certificazione notarile sostitutiva, redatta dal Notaio (doc. 5). Persona_9
L'immobile suddetto (foglio 91, mappale 143 del catasto del Comune di RI) faceva, dunque, parte dell'eredità di deceduto il 29.11.1959, devoluta, in forza di Persona_1
atto testamentario, ai suoi quattro figli (con riserva di usufrutto in favore del coniuge, Per_6
deceduta il 16.5.1983, con conseguente riunione di usufrutto).
[...]
Come evincibile dall'ispezione ipotecaria sub doc. 11, risulta ad oggi Controparte_1
proprietaria dell'immobile identificato al catasto del Comune di RI Foglio 91, Particella
143, per la quota di 13/20.
Come già osservato, l'immobile in oggetto era pervenuto a per la quota di Persona_2
8/20, in forza di atto di compravendita ai rogiti del Notaio , intervenuta con i fratelli Per_3
e Giovanni Per_5 Per_4
3 I residui 5/20 di proprietà di costituiscono inevitabilmente la quota Controparte_1
ereditaria spettante a per successione dal padre Persona_2 Persona_1
Poiché non risulta aver accettato l'eredità paterna, Persona_2 Controparte_1
nel procedere all'intestazione catastale in suo favore dei beni provenienti dall'eredità della madre
(la quota di 8/20, acquistata dai fratelli) e dall'eredità del nonno (la residua quota di 5/20) ha accettato, tacitamente, non solo l'eredità di ma altresì, in forza dell'art. 479 Persona_2
c.c., quella di Persona_1
A tal proposito, deve osservarsi che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, "L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Deve precisarsi che, sebbene nelle conclusioni la ricorrente abbia chiesto l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 Persona_2
“stante anche l'accettazione tacita dell'eredità di quest'ultima da parte della sig.ra CP_1
con atto notarile pubblico ai rogiti Notaio di Lucca Rep. 58043/11649
[...] Persona_3 del 28.01.09 registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Lucca il 04.02.09 al n. Reg.
Part. 1297”, dal contenuto del ricorso è evincibile come la domanda sia tesa all'accertamento dell'avvenuto esercizio del diritto di accettazione dell'eredità di trasmesso Persona_1 da a giusto il disposto dell'art. 479 c.c.. Persona_2 Controparte_1
Passando infine alla regolazione delle spese di lite, l'integrale soccombenza della resistente giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, dei minimi tabellari tenuto conto della facilità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del modulo decisionale, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della contumacia delle resistenti.
4 Deve essere infine disposta la trascrizione della presenta sentenza a norma dell'art. 2648 c. 2
c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: dichiara che (C.F. ) ha accettato tacitamente, in Controparte_1 C.F._1
luogo di l'eredità di deceduto in RI il Persona_2 Persona_1
09.11.1959.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.900, oltre rimborso delle spese generali e accessori di legge se dovuti per compensi e contributo unificato.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Lucca, 17.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
5