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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17404 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 65105/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65105/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], nonché Parte_2
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Verona, Via Luigi Da Porto, presso lo studio dell'Avv. Franco Zampieri, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Luca Viola come da mandato a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
ATTORI E
in forma abbreviata con sede Controparte_1 Controparte_1 legale in Torino, Piazza San Carlo n°156, sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano alla Via Montebello n. 18, capitale sociale € 300.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Torino,
c.f.: , società partecipante al Gruppo IVA p. i.v.a. P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
(IT , numero iscrizione Albo Banche 1175, Codice ABI 3296.1, aderente al Fondo P.IVA_2
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, socio unico direzione e coordinamento Controparte_1 Controparte_1
in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusta procura speciale
[...] Controparte_2
per atto Notaio del 17/05/2022, Rep. n° 9403, Racc. n°7327 , nonché Persona_1 [...]
in forma abbreviata Controparte_3 [...]
con sede legale in Milano, Via Montebello n°18, capitale sociale Controparte_4
€ 25.870.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Milano, C.F. , società partecipante al P.IVA_3
gruppo IVA P. I.V.A. (IT11991500015), iscritta all'Albo delle Società di Controparte_1 P.IVA_2
Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 58/1998 al n. 12 nella
Sezione Gestori di OICVM e al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, e in persona CP_1 CP_5 Controparte_6
del procuratore speciale, Dott.ssa , giusta procura speciale per atto Notaio Controparte_2 Per_1
del 23/06/2022, Rep. n° 9.544, Racc. n° 7.411, elettivamente domiciliata in Roma Via Po n° 12 presso
[...]
lo studio dell'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Antonio Ferraguto e dall'Avv. Simone Bertolotti, dai quali è rappresentata e difesa giusta procure alle liti allegate ai sensi del D.P.R. n°123/2001 art. 1, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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CONVENUTE
Ruolo: Generale degli Affari civili contenziosi
Materia: Contratti ed obbligazioni varie ( Contr. atipici)
CODICE: 143131
OGGETTO: Intermediazione finanziaria( S.I.M.) – Contratti di Borsa
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006) CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: nel foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025 concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
I - In termini di rito, in denegata ipotesi di condivisione della domanda “in via preliminare” delle conclusioni di parte convenuta in propria comparsa di costituzione e risposta,
Voglia il Giudice disporre conformemente all'art. 164 V e VI comma c.p.c.
II - Per i motivi in atto di citazione del 17.10.2022 nonché per le ragioni di cui ai propri successivi atti difensivi, previo, se necessario, incidentale accertamento e/o dichiarazione della inesistenza e/o invalidità
e/o inefficacia degli atti di investimento descritti al paragrafo 1.4. dell'atto di citazione e/o del contratto di investimento “GP OMNIA” n. 173447XY708-I566276 di cui in narrativa della citazione, accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del
10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione), integralmente, ovvero, in subordine, parzialmente e limitatamente all'art. 7 degli stessi nella parte attributiva di procura irrevocabile a CP_1
e/o in ogni altra parte sostanziante il divieto di cui alla norme di Legge evocate in atti di parte attrice,
[...] con ogni altra conseguente statuizione.
III - In subordine e/o in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di assunta applicazione del d.lgs. n. 170/04 agli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del 10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione), accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia degli stessi per difetto del requisito soggettivo in capo a parte datrice di pegno (sig.ri e a mente dell'articolo 1, comma Pt_1 Parte_2
I°, lettera (d), dello stesso d.lgs. n.170/04.
IV - Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi e/o Controparte_1 [...]
in via sostanziale non legittimata ad escutere la garanzia di cui Controparte_7 agli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del 10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione).
V - A sensi dell'art. 614-bis c.p.c. fissarsi una somma di denaro dovuta da e/o Controparte_1 [...]
in misura corrispondente ad ogni Controparte_7
violazione del dispositivo emanando in accoglimento delle conclusioni sub I e II dell'atto di citazione, ovverosia nella misura ritenuta di Legge. VI - Su presupposto di quanto esposto al paragrafo 2 di propria Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., condannarsi e/o Controparte_7 [...]
in solido, ovvero ciascuna secondo spettanza, al risarcimento dei Controparte_7 danni in favore di parte attrice, da liquidarsi secondo Legge, occorrendo anche con formula equitativa e/o per atto del Giudice.
VII - In via istruttoria, si richiamano i documenti ritualmente prodotti in giudizio da parte attrice e si insiste nell'istanza per prova orale come declinata al paragrafo 2.2. della Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
VIII - In ogni caso, contrariis reiectis.
IX - In ogni caso, con vittoria di spese onorari di lite, oltre rimborso spese giudiziali in percentuale massima di Legge e accessori tutti secondo Legge.
X - In ragione di quanto esposto al paragrafo 2 di propria Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. e comunque in ogni caso, condannarsi e/o Controparte_7 [...]
a sensi e termini dell'art. 96, I e/o II e/o III Controparte_7
comma c.p.c., occorrendo anche con formula equitativa e/o per liquidazione del Giudice”.
PARTE CONVENUTA: nel foglio di precisazione delle conclusioni del 3.9.2025 concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.p.c., l'estromissione di per le ragioni precedentemente Controparte_7 Controparte_7
esposte.
Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
per le ragioni esposte in corso di causa. Controparte_7
Nel merito, rigettare tutte le domande attoree, ivi comprese quelle proposte con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, in ogni loro parte, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in corso di causa. In via istruttoria, ove reiterate, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni esposte nelle difese di parte convenuta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.10.2022 il Sig. Parte_1 ed il Sig. onvenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 Controparte_7
nonché in
[...] Controparte_7
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo che:
- essi attori, con atto apparentemente sottoscritto in data 7.2.2017, avevano dichiarato di costituire in pegno, in favore della Controparte_7
tutti i crediti, fino alla concorrenza della somma di € 399.659,10, dagli stessi vantati nei confronti della Controparte_7 in virtù del contratto di gestione su base individuale del portafogli di investimenti n. 173447XY708-FI566276;
- il vincolo di garanzia era da individuarsi nel diritto di ottenere dalla Controparte_7
ogni somma derivante dalla liquidazione, parziale o totale,
[...]
del patrimonio gestito nonché il diritto di conseguire la restituzione degli strumenti finanziari facenti parte del contratto di gestione, fino alla concorrenza del controvalore complessivo di € 399.659,10;
- la garanzia reale in oggetto aveva costituito, per espressa previsione testuale, il presupposto necessario per la concessione, ad opera della Controparte_7
in favore dell' di un affidamento per apertura
[...] Controparte_8
di linea di credito per € 380.000,00, effettivamente attribuito in data 7.2.2017;
- essi istanti avevano contestualmente conferito alla Controparte_7 mandato irrevocabile con rappresentanza ex. art. 1723 comma secondo c.c., di talché la predetta aveva la facoltà, in caso di inadempimento dei debitori, di richiedere la liquidazione del patrimonio gestito, nonché di ritirare qualsivoglia valore e frutto al fine di provvedere al soddisfacimento delle ragioni creditorie;
- essi esponenti, in data 9.3.2017 (incremento della garanzia di € 400.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori € 380.000,00, effettivamente concesso in data 9.3.2017) 10.4.2017
(incremento della garanzia di € 400.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori
€ 380.000,00, effettivamente concesso in data 10.4.2017) e 26.5.2017 (incremento della garanzia di € 432.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori € 410.000,00, effettivamente concesso in data 26.5.2017), avevano apparentemente rilasciato tre ulteriori atti costitutivi di pegno di identico contenuto rispetto al precedente, onde consentire ulteriori incrementi progressivi dell'affidamento bancario concesso in favore dell' così portando la somma complessivamente Controparte_8
sottoposta a garanzia ad € 1.631.659,10 a fronte di affidamenti complessivi per la somma di € 1.550.000,00;
- aveva individuato autonomamente, Controparte_7
senza alcun margine di scelta per essi attori, gli strumenti finanziari inclusi nel portafoglio di investimento n.
173447XY708-FI566276;
- le somme investite erano:
a) € 400.000,00 con ordine del 2.1.2017;
b) € 400.000,00 con ordine del 3.3.2017;
c) € 400.000,00 con ordine del 3.4.2017;
d) € 450.000,00 con ordine del 18.5.2017;
- essi istanti, in data 1.7.2022, a fronte di informali richieste di rientro dell'esposizione debitoria afferente all' nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del 24.06.2022, avevano diffidato Controparte_8
la dall'escutere le suindicate garanzie, in quanto invalide Controparte_7
e/o inefficaci;
- in data 19.8.2022 era stata recapitata ad essi esponenti una raccomandata (spedita in data 8.8.2022) proveniente dalla con la quale la stessa, affermata la Controparte_7 sussistenza di un credito di € 1.549.970,30 nei confronti dell' e postulato il suo Controparte_8
stato di insolvenza, intimava il rimborso di tale importo entro e non oltre il termine di giorni quindici, anticipando altresì che all'esito dell'infruttuoso decorso di tale termine avrebbe, senza ulteriore avviso, dato corso all'escussione della garanzia di cui alle lettere del 7.2.2017, 9.3.2017, 10.4.2017 e 26.5.2017.
Tanto premesso essi attori eccepivano: - la insussistenza, invalidità o inefficacia dei citati atti costitutivi di pegno per difetto di forma ex art. 2786
c.c. o ex art. 2800 c.c. e per carenza di data certa ex art. 2704 c.c.;
- in subordine la violazione dell'art. 2744 c.c. o dell'art. 1344 c.c., stante:
a) il collegamento sia funzionale che negoziale tra gli affidamenti concessi e le garanzie prestate;
b) la contemporaneità degli affidamenti e delle garanzie;
c) il conferimento di un mandato irrevocabile;
d) la partecipazione tanto della che Controparte_7
della al medesimo gruppo societario. Controparte_7
Essi istanti, premessa la competenza dell'adito Tribunale a prescindere dalla evocazione in giudizio della concludevano come in epigrafe Controparte_7 riportato.
Con comparsa depositata in data 28.3.2023 si costituivano nel presente giudizio la e la Controparte_7 Controparte_7
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, precisando che:
[...]
- in data 7.2.2017 gli attori, preso atto della disponibilità della Controparte_7
a concedere all' un'apertura di credito
[...] Controparte_8 in conto corrente di € 380.000,00, a fronte della costituzione in garanzia dei diritti di credito da questi vantati nei confronti della in virtù del Controparte_7
contratto di gestione n. 173447XY708-FI566276, avevano costituito in pegno a favore della Banca tutti i crediti vantati nei confronti della società di gestione del risparmio fino alla concorrenza del controvalore di € 399.659,10;
- all'art. 7 del contratto di pegno era stato espressamente previsto il conferimento in favore della
[...]
di un mandato irrevocabile Controparte_7 con rappresentanza ai sensi dell'art. 1723 comma secondo c.c., finalizzato a richiedere, in nome e per conto dei Sigg.ri la liquidazione del patrimonio gestito Parte_2
dalla società di gestione del risparmio e con facoltà di risolvere, se necessario, il contratto di gestione;
il tutto nella sola ipotesi in cui, nonostante la messa in mora dei due obbligati, la
[...]
non avesse ottenuto il pagamento di quanto dovuto;
Controparte_7 - il primo atto costitutivo di pegno era stato munito di data certa il 9.2.2017 mediante attestazione con marca temporale per ciascuna copia, una della e l'altra Controparte_7 della Controparte_7
- nei mesi successivi, a fronte dell'incremento delle linee di credito concesse all' Controparte_8
erano stati sottoscritti dai Sigg.ri ulteriori tre atti di pegno, rispettivamente in data 9.3.2017, Parte_2
10.4.2017 e 26.5.2017, che erano stati rispettivamente muniti di data certa il 13.3.2017, il 12.4.2017 ed il
6.6.2017;
- la aveva quindi dichiarato, ai sensi Controparte_7
dell'art. 2800 c.c., di accettare la costituzione in pegno con atti muniti di data certa rispettivamente il 10.2.2017, il 14.3.2017, il 13.4.2017 ed il 7.6.2017;
- contrariamente a quanto affermato da controparte le linee di investimento erano state individuate d'intesa con i Sigg.ri Parte_2
Parte convenuta eccepiva quindi:
- in via preliminare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla domanda svolta nei confronti della in quanto Controparte_7
sprovvista di qualsivoglia motivazione;
- in via preliminare la genericità ed infondatezza della domanda afferente la invalidità delle garanzie per mancato rispetto dei requisiti formali previsti dal codice civile;
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_7
in quanto non era stata svolta
[...]
nei confronti della stessa alcuna domanda;
- nel merito, la infondatezza delle domande attoree, in quanto:
a) sia i singoli atti di pegno che le relative accettazioni provenienti dalla Controparte_7 erano state munite di data certa;
[...]
b) la clausola di cui all'art. 7 degli atti costitutivi di pegno era stata redatta conformemente all'art. 6 commi primo e secondo del d.lgs. n. 170/2004;
c) la clausola di cui all'art. 7 comma secondo degli atti costitutivi di pegno era stata redatta in modo tale che risultasse evidente che, all'esito del soddisfacimento delle ragioni di credito, a mezzo della liquidazione del patrimonio gestito, le somme residue avrebbero dovute essere messe a disposizione dei soggetti costituenti il pegno;
d) non vi era mai stata alcuna evidente sproporzione tra l'entità del debito e il valore concesso in garanzia;
e) la individuazione dei prodotti di investimento da inserire nel portafoglio era sempre avvenuta di comune accordo tra la ed i Sigg.ri Controparte_7 Parte_2
Parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
3. Parte attrice, all'udienza del 17.4.2023, eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 170/2004, in quanto i due istanti erano persone fisiche. Formulava quindi ulteriore domanda di accertamento della nullità delle garanzie asseritamente prestate.
Parte convenuta, con memorie ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., dava atto che la
[...]
nel periodo 3-12.7.2023, aveva realizzato il pegno costituito dagli attori a Controparte_7 garanzia delle obbligazioni contratte dall' mediante liquidazione degli strumenti Controparte_8 finanziari presenti nella gestione patrimoniale intestata ai Sigg.ri incassando l'importo Parte_2
complessivo di € 1.488.243,28, successivamente detratto dall'esposizione debitoria garantita.
Tanto premesso precisava di non aver mai sostenuto che la normativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 170/2004 fosse applicabile al caso di specie, intendendo meramente asserire che l'ordinamento giuridico consentiva il c.d. “patto marciano”.
Parte attrice, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., a fronte dell'escussione delle garanzie prestate, chiedeva la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale.
Parte convenuta, con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.9.2025, comunicava che, con atto del 16.6.2025, era avvenuta la scissione totale della Controparte_7
- in favore della
[...] Controparte_7 Controparte_7
nonché della Eurizon Capital SGR s.p.a. e che la società scissa aveva trasferito in
[...]
favore della prima tra le due beneficiarie tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, relative ad atti o fatti compiuti, o comunque riferibili, alla società di gestione del risparmio occorsi prima della scissione nonché le relative passività potenziali. Controparte_7
chiedeva, pertanto, di essere estromessa ex art. 111 comma terzo c.p.c. dal presente giudizio,
[...]
dovendosi individuare nella il successore a titolo Controparte_7
particolare del diritto controverso azionato nel presente giudizio.
Parte attrice, con foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025, si rimetteva al Giudice in ordine all'istanza di estromissione. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti prescritti all'art. 163 comma sesto n. 3 e n. 4 c.p.c..
Nella specie, secondo la prospettazione della , gli attori Controparte_7
non avrebbero determinato, né reso determinabile, l'oggetto delle domande, né esposto un valido plausibile titolo giustificativo delle stesse.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza ha infatti costantemente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art.
163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare, perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte
(Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza 15.5.2013 n. 11751).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., comma terzo n. 3 e n. 4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda, operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”. Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni perseguite, o se, al contrario, risulti effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n°1681 del 29.01.2015).
Nella specie le circostanze di fatto e diritto enunciate in citazione dagli attori hanno consentito alla parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva e al Giudice di delineare il thema decidendum sì da impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
Gli istanti hanno, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare i contenuti della domanda che i medesimi hanno inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda.
Le medesime ragioni devono essere poste a fondamento della reiezione dell'ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
in quanto non sarebbero state proposte domande nei suoi confronti.
[...]
Orbene, anche ad esame superficiale delle conclusioni rassegnate dai due esponenti emerge che la sia stata destinataria di diverse Controparte_7 domande formulate dagli stessi e che, quindi, più che vertersi in ipotesi di difetto di legittimazione si attenga, piuttosto, nel merito alla fondatezza delle domande proposte.
Quanto alla richiesta di estromissione della medesima convenuta Controparte_7
in dipendenza della scissione di questa in favore delle due beneficiarie
[...]
Eurizon Capital SGR s.p.a. e di cui la seconda è Controparte_7
subentrata nelle posizioni della prima, si osserva che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Orbene, nel caso di specie, dal tenore del foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.9.2025 risulta che gli attori, rimettendosi integralmente alle valutazioni del Giudice, hanno prestato il consenso all'estromissione dell'alienante (rectius società oggetto di scissione integrale).
Ne consegue l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_7
in quanto non occorre procedersi
[...] alla chiamata in causa del successore a titolo particolare, essendo la Controparte_7 già parte del presente giudizio.
[...] 5. Quanto al merito della vicenda, parte attrice ha dedotto, in via principale, la illegittimità delle garanzie prestate con atti del 9.2.2017, del 9.3.2017, del 10.4.2017 e del 26.5.2017 per vizi di forma (nello specifico per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. e per violazione delle formalità prescritte dagli artt. 2786 e 2800
c.c.) nonché, in subordine, la nullità delle stesse per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744
c.c., asseritamente ravvisabile nel complesso meccanismo negoziale posto in essere dalla società convenuta.
Parte attrice ha altresì richiesto, seppur in termini meramente ipotetici ed in via meramente incidentale, di dichiarare la nullità delle operazioni di investimento effettuate con la Controparte_7
o del contratto di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276
[...] posto alla base di queste.
Deve innanzitutto osservarsi che il pegno costituisce, come noto, un diritto reale sulla cosa altrui posto a garanzia dell'obbligazione del debitore e può avere ad oggetto cose mobili, universalità di mobili, crediti, diritti aventi per oggetto beni mobili;
in questo caso si parla di pegno regolare, in virtù del quale il creditore acquista il possesso del bene in seguito alla sua consegna e può rivalersi sul bene stesso in caso di inadempimento, vendendolo e soddisfacendo le sue ragioni.
Il pegno irregolare ha viceversa ad oggetto denaro o altre cose fungibili: in questa ipotesi il creditore non acquista solamente il possesso del bene, ma anche la proprietà, obbligandosi a restituire il tantundem in caso di adempimento del debitore e trattenendo quanto ricevuto in caso di inadempimento, salva la restituzione dell'eccedenza.
Ciò posto il decidente osserva quanto segue:
secondo univoco orientamento (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. VI Ord. n°24137 del 03.10.2018) il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano immediatamente di proprietà del medesimo, sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto di soddisfarsi disponendo (ovvero vendendo) dei titoli ricevuti in pegno, titoli che sino alla vendita coatta rimangono quindi di proprietà del debitore.
Segnatamente la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha quindi diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 c.c. - 2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa. In altre parole soltanto nella fattispecie normativa del pegno irregolare il creditore acquisisce sin da subito la titolarità della somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito (nel caso di pegno irregolare, il creditore non è infatti tenuto alla vendita del pegno, con le prescrizioni di cui all'art. 2797 c.c.).
Il “potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto”, infatti, è tipico della figura normativa del pegno regolare, come indica la norma dell'art. 2797 cc.
Diversamente, nel caso di pegno regolare il creditore garantito non acquista la proprietà dei titoli costituiti in pegno né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, eventualmente scomputando l'ammontare del proprio credito garantito, ma è tenuto a restituire gli stessi titoli costituiti in pegno.
Dunque il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c.
Nel caso oggetto di indagine la natura di pegno irregolare deve quindi ritenersi esclusa, ad avviso del giudicante, in ragione innanzi tutto della previsione della facoltà per la Banca di richiedere la liquidazione del patrimonio gestito costituito in pegno, in caso di inadempimento della società garantita, previa diffida al pagamento (cfr. art. 7 dei doc. 1, 3, 5, 7 allegati alla comparsa di costituzione in cui si legge che “per effetto della costituzione predetta, per tutta la durata Controparte_1
del pegno resta a me-noi surrogata nell'esercizio di ogni facoltà, diritto, potere a me-noi spettante nei confronti della al solo scopo di tutela del proprio diritto. In particolare, Controparte_9 inoltre, conferisco-conferiamo a mandato irrevocabile ex art. 1723 comma 2 c.c., con Controparte_1 rappresentanza, a richiedere anche in mio-nostro nome e per conto - nel caso in cui nonostante la messa in morra degli obbligati, non ottenga il pagamento di quanto dovutole in adempimento delle obbligazioni indicate al precedente articolo 3 - a liquidazione del patrimonio gestito, risolvendo, ove occorra, il contratto di gestione, nonché a ritirare qualsiasi valore e frutto e di provvedere al soddisfacimento delle sue ragioni creditorie. Il tutto restando inteso che - tenuta ad eseguire le istruzioni di Controparte_9
- è ampiamente esonerata da ogni responsabilità derivante dalla suddetta regolare Controparte_1 esecuzione”).
Sulla somma così ricavata dalla vendita, quindi, la può Controparte_7
soddisfarsi tenendo il residuo a soddisfazione del cliente. Pertanto, la lettura del citato art. 7 consente di attribuire al contratto per cui è causa natura di pegno regolare, in cui cioè vi è attribuzione alla Banca della facoltà di vendere i titoli in caso di inadempimento del contraente.
Con le citate disposizioni, infatti, si prevedono le modalità di realizzo del pegno e di soddisfacimento sui titoli, non invece l'acquisizione diretta da parte della Banca della disponibilità sui titoli depositati.
Né, a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza il conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile a richiedere la liquidazione del patrimonio gestito.
La sussistenza del mandato, piuttosto, costituisce argomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pegno regolare, poiché è pacifico (Cass. civ. sez. III sentenza 12.12.2003 n. 19054; Cass. civ. sez. I sentenza 20.9.2002 n. 13779; Cass. civ. sez. V sentenza 23.4.2001 n. 5981) che il mandato a vendere in rem propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato.
Ed infatti, non è stato contestato dagli attori che la Controparte_7 abbia provveduto a far vendere i titoli da un intermediario con la procedura di cui all'art. 2797 c.c., procedura che è tipica del pegno regolare, essendo al contrario incompatibile con quella del pegno irregolare ove i titoli, essendo passati in proprietà del creditore, non necessitano di essere venduti per la soddisfazione del credito.
Infatti, “la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore (circostanza invero non avvenuta nel caso di specie atteso che i pegni sono stati costituiti sui crediti vantati dagli attori nei confronti della
[...] in ragione del contratto Controparte_7 di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276) diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796-2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori;
esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito stesso è effetto di un'operazione meramente contabile, che resta fuori, pertanto, dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione” (Cass. civ. Sez. III Sent. n° 2479 del 10.02.2015). Ed invero nella fattispecie risulta radicalmente carente la facoltà di disporre liberamente dei titoli dati in pegno, profilo, la assenza del quale, conduce ad escludere in radice che i titoli siano stati trasferiti al creditore.
Al riguardo va detto che secondo l'art. 1851 c.c. il pegno irregolare presuppone che siano vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla Banca la facoltà di disporre.
Nel caso di specie risulta manifesto che a essere vincolato non sia stato denaro, titoli o merci non individuati, essendo stati vincolati titoli esattamente individuati, ossia quelli di cui al citato contratto relativo al servizio di gestione su base individuale di portafogli investimenti GP OMNIA
n. 173447XY708-I566276.
La convenuta, in effetti, poteva soddisfarsi sui titoli solamente in caso di inadempimento del debitore dopo averli ceduti a terzi: tale modalità è in concreto incompatibile con l'acquisizione immediata della titolarità dei titoli, ovvero con la caratteristica dirimente del pegno irregolare.
Infatti, “il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 3.10.2018 n. 24137) e quindi, prosegue la citata sentenza, nel caso di pegno irregolare il creditore non “deve disporre della cosa presa in pegno per soddisfare il proprio credito. Secondo
l'inequivoco disposto dell'art. 1851 c.c., di fronte all'inadempimento del debitore il creditore qui si limita comunque a “restituire” l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto al montante del credito garantito: sia che sia tuttora proprietario dei titoli presi in garanzia, sia che più non lo sia (dovendo, in tal caso, approvvigionarsi sul mercato della misura dei titoli occorrente). Il “potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto” è invece tipico della figura normativa del pegno regolare, come non manca di indicare la norma dell'art. 2797 c.c., in particolare nel suo secondo comma, là dove viene disciplinata l'ipotesi di
“vendita a prezzo corrente” del bene preso in garanzia”.
Depongono nella medesima direzione anche le seguenti considerazioni:
a) le parti hanno espressamente ricondotto le garanzie prestate agli artt. 2800 e ss. cc.
(cfr. art. 2 dei doc. 1, 3, 5, 7 allegati alla comparsa di costituzione); b) i titoli e gli strumenti finanziari di cui al contratto GP OMNIA n. 173447XY708-I566276 sono sempre rimasti depositati e gestiti dal soggetto terzo Controparte_7
[...]
Tanto precisato parte attrice ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dei quattro atti costitutivi di pegno, in quanto privi di data certa ex art. 2704 c.c.. Secondo la prospettazione degli attori difetterebbe altresì la necessaria notifica al debitore del credito dato in pegno o la sua accettazione con atto avente data certa.
La domanda è priva di fondamento, in quanto parte convenuta, nel corso del presente giudizio, ha debitamente prodotto tanto gli atti costitutivi dei pegni che le relative accettazioni provenienti dalla Controparte_7
(cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 allegati alla comparsa di costituzione), documentazione tutta debitamente munita di data certa mediante apposizione di marca temporale (cfr. Cass. civ. sez. I ordinanza 30.6.2025 n.
17541) nonché recante specifica indicazione tanto del credito garantito (le singole aperture di credito in conto corrente) che dei crediti sui quali sono state costituite le relative garanzie (quelli derivanti dal contratto di servizio di gestione su base individuale di portafogli investimenti GP OMNIA n. 173447XY708-
I566276).
Risulta altresì infondata anche l'ulteriore domanda formulata dalla parte attrice in via gradata o riconvenzionale, atteso che alle garanzie in oggetto non risulta applicabile il d.lgs. n. 170/2004 in quanto i garanti sono persone fisiche.
Quanto alla dedotta nullità degli atti di pegno per violazione dell'art. 2744 c.c. la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che qualsiasi negozio possa integrare la violazione del patto commissorio, ove venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione
(così Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020 ; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 4262 del 20.02.2013).
Il patto commissorio è, infatti, ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia,
a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (v. ancora Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 9466 del 19.05.2004).
L'intento vietato dall'art. 2744 c.c. è, dunque, configurabile allorché sussista tra diverse pattuizioni un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti
(così Cass. Civ. Sez. II Sent. n°27362 dell' 08.10.2021; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020).
Come sopra evidenziato l'art. 2744 c.c. esprime un divieto di risultato, mirando a difendere il debitore da illecite coercizioni del creditore ed è dunque posto a tutela del patrimonio individuale del contraente più debole, senza coinvolgere interessi fondamentali e generali della collettività, tant'è che, ove tali coercizioni non siano ravvisabili, come avviene nel caso in cui il trasferimento in garanzia sia affiancato da un patto marciano, la nullità non è neppure configurabile.
La nullità dovuta all'aggiramento del divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. è infatti da escludersi laddove nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano
(in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, sia consentito al creditore di vendere il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo ottenuto rispetto all'ammontare del credito), trattandosi di clausola idonea a garantire l'equilibrio dell'assetto contrattuale.
Tale patto, infatti, permette da un lato al concedente di venirsi a trovare, a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, dall'altro esclude il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della Banca.
Come ha peraltro chiarito la Suprema Corte, affinché possa riconoscersi carattere commissorio all'attribuzione al creditore di un bene a garanzia dell'adempimento è necessario che sussista un'evidente
“sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'”id quod plaerumque accidit”, che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa” (in detti termini Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 1625 del 28.01.2015 e
Cass. Civ. Sez.. II Sent. n° 10986 del 09.05.2013).
Dunque perché si possa fondatamente configurare la ricorrenza del patto commissorio non è sufficiente il trasferimento di un bene a garanzia di un credito, essendo altresì necessario che il bene trasferito (nel caso di specie un credito) sia di valore superiore al credito garantito e che, per l'effetto, si generi una rilevante sproporzione tra il credito ed il bene.
Orbene, nel caso in discorso non si ravvisa alcuna simile sproporzione, attesa la perfetta e speculare progressione tra affidamenti concessi all' (€ 380.000,00 in data 7.2.2017; € Controparte_8
380.000,00 in data 9.3.2017; € 380.000,00 in data 10.4.2017; € 410.000,00 in data 26.5.2017, per complessivi € 1.550.000,00) e valore degli strumenti finanziari riconducibili al contratto di gestione n.
173447XY708-I566276 (€ 400.000,00 investiti con ordine del 2.1.2017; € 400.000,00 investiti con ordine del
3.3.2017; € 400.000,00 con ordine del 3.4.2017; € 450.000,00 con ordine del 18.5.2017).
Intendendo ulteriormente opinare la liceità del patto commissorio cui accede un patto marciano sta nell'analogia con il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) il quale consente al creditore che abbia ricevuto in pegno cose fungibili di appropriarsene all'inadempimento del debitore restituendo però a quest'ultimo l'eccedenza di valore (tra le cose date in pegno e l'ammontare del debito).
Nel caso di specie tutti gli atti di pegno intervenuti tra le parti precisavano esplicitamente che la Banca avrebbe avuto diritto di ottenere soddisfacimento sui crediti di cui al contratto n. 173447XY708-I566276 nei limiti delle ragioni causali derivanti dalle rispettive aperture di credito in conto corrente.
Non potendosi quindi affermare alcuna sproporzione tra i valori in comparazione non può neppure ritenersi violato il disposto dell'art. 2744 c.c..
Quanto alla domanda incidentale di accertamento della invalidità degli atti di investimento e del contratto di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276, valga rilevare che tale invocazione è stata formulata in modo del tutto generico, essendosi parte attrice limitata ad affermare apoditticamente che tali operazioni di investimento sarebbero state unilateralmente predisposte dalla Banca convenuta, quando, al contrario, risulta fornito riscontro della sottoscrizione delle relative pattuizioni.
Ne deriva che la Banca ha legittimamente esercitato il diritto alla realizzazione del proprio credito, escutendo i pegni concessi tra il 3.7.2023 ed il 24.7.2023 (cfr. doc. 11 allegato alla memoria 183 comma sesto n. 1 c.p.c.). Non sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno, quella di condanna per lite temeraria in difetto dei presupposti ex art. 96 c.p.c. nonché ogni altra conseguenziale richiesta .
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così pronuncia:
1) dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_7 compensando nei suoi confronti le spese di lite.
[...]
2) respinge le domande proposte nei confronti della Controparte_7
3) condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere in favore della Controparte_7
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 25.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario
[...] spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65105/2022 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], nonché Parte_2
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Verona, Via Luigi Da Porto, presso lo studio dell'Avv. Franco Zampieri, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Luca Viola come da mandato a margine dell'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
ATTORI E
in forma abbreviata con sede Controparte_1 Controparte_1 legale in Torino, Piazza San Carlo n°156, sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano alla Via Montebello n. 18, capitale sociale € 300.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Torino,
c.f.: , società partecipante al Gruppo IVA p. i.v.a. P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
(IT , numero iscrizione Albo Banche 1175, Codice ABI 3296.1, aderente al Fondo P.IVA_2
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, appartenente al Gruppo Bancario
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, socio unico direzione e coordinamento Controparte_1 Controparte_1
in persona del procuratore speciale Dott.ssa , giusta procura speciale
[...] Controparte_2
per atto Notaio del 17/05/2022, Rep. n° 9403, Racc. n°7327 , nonché Persona_1 [...]
in forma abbreviata Controparte_3 [...]
con sede legale in Milano, Via Montebello n°18, capitale sociale Controparte_4
€ 25.870.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Milano, C.F. , società partecipante al P.IVA_3
gruppo IVA P. I.V.A. (IT11991500015), iscritta all'Albo delle Società di Controparte_1 P.IVA_2
Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 58/1998 al n. 12 nella
Sezione Gestori di OICVM e al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA, appartenente al Gruppo Bancario
[...]
iscritto all'Albo dei gruppi Bancari, e in persona CP_1 CP_5 Controparte_6
del procuratore speciale, Dott.ssa , giusta procura speciale per atto Notaio Controparte_2 Per_1
del 23/06/2022, Rep. n° 9.544, Racc. n° 7.411, elettivamente domiciliata in Roma Via Po n° 12 presso
[...]
lo studio dell'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Antonio Ferraguto e dall'Avv. Simone Bertolotti, dai quali è rappresentata e difesa giusta procure alle liti allegate ai sensi del D.P.R. n°123/2001 art. 1, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_3 Email_4
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CONVENUTE
Ruolo: Generale degli Affari civili contenziosi
Materia: Contratti ed obbligazioni varie ( Contr. atipici)
CODICE: 143131
OGGETTO: Intermediazione finanziaria( S.I.M.) – Contratti di Borsa
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006) CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: nel foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025 concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
I - In termini di rito, in denegata ipotesi di condivisione della domanda “in via preliminare” delle conclusioni di parte convenuta in propria comparsa di costituzione e risposta,
Voglia il Giudice disporre conformemente all'art. 164 V e VI comma c.p.c.
II - Per i motivi in atto di citazione del 17.10.2022 nonché per le ragioni di cui ai propri successivi atti difensivi, previo, se necessario, incidentale accertamento e/o dichiarazione della inesistenza e/o invalidità
e/o inefficacia degli atti di investimento descritti al paragrafo 1.4. dell'atto di citazione e/o del contratto di investimento “GP OMNIA” n. 173447XY708-I566276 di cui in narrativa della citazione, accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia degli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del
10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione), integralmente, ovvero, in subordine, parzialmente e limitatamente all'art. 7 degli stessi nella parte attributiva di procura irrevocabile a CP_1
e/o in ogni altra parte sostanziante il divieto di cui alla norme di Legge evocate in atti di parte attrice,
[...] con ogni altra conseguente statuizione.
III - In subordine e/o in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di assunta applicazione del d.lgs. n. 170/04 agli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del 10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione), accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia degli stessi per difetto del requisito soggettivo in capo a parte datrice di pegno (sig.ri e a mente dell'articolo 1, comma Pt_1 Parte_2
I°, lettera (d), dello stesso d.lgs. n.170/04.
IV - Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi e/o Controparte_1 [...]
in via sostanziale non legittimata ad escutere la garanzia di cui Controparte_7 agli atti negoziali del 07.02.2017 e/o del 09.03.2017 e/o del 10.04.2017 e/o del 26.05.2017 (doc. 1 usque 4 dell'atto di citazione).
V - A sensi dell'art. 614-bis c.p.c. fissarsi una somma di denaro dovuta da e/o Controparte_1 [...]
in misura corrispondente ad ogni Controparte_7
violazione del dispositivo emanando in accoglimento delle conclusioni sub I e II dell'atto di citazione, ovverosia nella misura ritenuta di Legge. VI - Su presupposto di quanto esposto al paragrafo 2 di propria Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., condannarsi e/o Controparte_7 [...]
in solido, ovvero ciascuna secondo spettanza, al risarcimento dei Controparte_7 danni in favore di parte attrice, da liquidarsi secondo Legge, occorrendo anche con formula equitativa e/o per atto del Giudice.
VII - In via istruttoria, si richiamano i documenti ritualmente prodotti in giudizio da parte attrice e si insiste nell'istanza per prova orale come declinata al paragrafo 2.2. della Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1
c.p.c.
VIII - In ogni caso, contrariis reiectis.
IX - In ogni caso, con vittoria di spese onorari di lite, oltre rimborso spese giudiziali in percentuale massima di Legge e accessori tutti secondo Legge.
X - In ragione di quanto esposto al paragrafo 2 di propria Memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. e comunque in ogni caso, condannarsi e/o Controparte_7 [...]
a sensi e termini dell'art. 96, I e/o II e/o III Controparte_7
comma c.p.c., occorrendo anche con formula equitativa e/o per liquidazione del Giudice”.
PARTE CONVENUTA: nel foglio di precisazione delle conclusioni del 3.9.2025 concludeva nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare, disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, c.p.c., l'estromissione di per le ragioni precedentemente Controparte_7 Controparte_7
esposte.
Ancora in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
per le ragioni esposte in corso di causa. Controparte_7
Nel merito, rigettare tutte le domande attoree, ivi comprese quelle proposte con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, in ogni loro parte, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in corso di causa. In via istruttoria, ove reiterate, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni esposte nelle difese di parte convenuta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17.10.2022 il Sig. Parte_1 ed il Sig. onvenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 Controparte_7
nonché in
[...] Controparte_7
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, esponendo che:
- essi attori, con atto apparentemente sottoscritto in data 7.2.2017, avevano dichiarato di costituire in pegno, in favore della Controparte_7
tutti i crediti, fino alla concorrenza della somma di € 399.659,10, dagli stessi vantati nei confronti della Controparte_7 in virtù del contratto di gestione su base individuale del portafogli di investimenti n. 173447XY708-FI566276;
- il vincolo di garanzia era da individuarsi nel diritto di ottenere dalla Controparte_7
ogni somma derivante dalla liquidazione, parziale o totale,
[...]
del patrimonio gestito nonché il diritto di conseguire la restituzione degli strumenti finanziari facenti parte del contratto di gestione, fino alla concorrenza del controvalore complessivo di € 399.659,10;
- la garanzia reale in oggetto aveva costituito, per espressa previsione testuale, il presupposto necessario per la concessione, ad opera della Controparte_7
in favore dell' di un affidamento per apertura
[...] Controparte_8
di linea di credito per € 380.000,00, effettivamente attribuito in data 7.2.2017;
- essi istanti avevano contestualmente conferito alla Controparte_7 mandato irrevocabile con rappresentanza ex. art. 1723 comma secondo c.c., di talché la predetta aveva la facoltà, in caso di inadempimento dei debitori, di richiedere la liquidazione del patrimonio gestito, nonché di ritirare qualsivoglia valore e frutto al fine di provvedere al soddisfacimento delle ragioni creditorie;
- essi esponenti, in data 9.3.2017 (incremento della garanzia di € 400.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori € 380.000,00, effettivamente concesso in data 9.3.2017) 10.4.2017
(incremento della garanzia di € 400.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori
€ 380.000,00, effettivamente concesso in data 10.4.2017) e 26.5.2017 (incremento della garanzia di € 432.000,00 a fronte dell'aumento dell'affidamento per ulteriori € 410.000,00, effettivamente concesso in data 26.5.2017), avevano apparentemente rilasciato tre ulteriori atti costitutivi di pegno di identico contenuto rispetto al precedente, onde consentire ulteriori incrementi progressivi dell'affidamento bancario concesso in favore dell' così portando la somma complessivamente Controparte_8
sottoposta a garanzia ad € 1.631.659,10 a fronte di affidamenti complessivi per la somma di € 1.550.000,00;
- aveva individuato autonomamente, Controparte_7
senza alcun margine di scelta per essi attori, gli strumenti finanziari inclusi nel portafoglio di investimento n.
173447XY708-FI566276;
- le somme investite erano:
a) € 400.000,00 con ordine del 2.1.2017;
b) € 400.000,00 con ordine del 3.3.2017;
c) € 400.000,00 con ordine del 3.4.2017;
d) € 450.000,00 con ordine del 18.5.2017;
- essi istanti, in data 1.7.2022, a fronte di informali richieste di rientro dell'esposizione debitoria afferente all' nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del 24.06.2022, avevano diffidato Controparte_8
la dall'escutere le suindicate garanzie, in quanto invalide Controparte_7
e/o inefficaci;
- in data 19.8.2022 era stata recapitata ad essi esponenti una raccomandata (spedita in data 8.8.2022) proveniente dalla con la quale la stessa, affermata la Controparte_7 sussistenza di un credito di € 1.549.970,30 nei confronti dell' e postulato il suo Controparte_8
stato di insolvenza, intimava il rimborso di tale importo entro e non oltre il termine di giorni quindici, anticipando altresì che all'esito dell'infruttuoso decorso di tale termine avrebbe, senza ulteriore avviso, dato corso all'escussione della garanzia di cui alle lettere del 7.2.2017, 9.3.2017, 10.4.2017 e 26.5.2017.
Tanto premesso essi attori eccepivano: - la insussistenza, invalidità o inefficacia dei citati atti costitutivi di pegno per difetto di forma ex art. 2786
c.c. o ex art. 2800 c.c. e per carenza di data certa ex art. 2704 c.c.;
- in subordine la violazione dell'art. 2744 c.c. o dell'art. 1344 c.c., stante:
a) il collegamento sia funzionale che negoziale tra gli affidamenti concessi e le garanzie prestate;
b) la contemporaneità degli affidamenti e delle garanzie;
c) il conferimento di un mandato irrevocabile;
d) la partecipazione tanto della che Controparte_7
della al medesimo gruppo societario. Controparte_7
Essi istanti, premessa la competenza dell'adito Tribunale a prescindere dalla evocazione in giudizio della concludevano come in epigrafe Controparte_7 riportato.
Con comparsa depositata in data 28.3.2023 si costituivano nel presente giudizio la e la Controparte_7 Controparte_7
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, precisando che:
[...]
- in data 7.2.2017 gli attori, preso atto della disponibilità della Controparte_7
a concedere all' un'apertura di credito
[...] Controparte_8 in conto corrente di € 380.000,00, a fronte della costituzione in garanzia dei diritti di credito da questi vantati nei confronti della in virtù del Controparte_7
contratto di gestione n. 173447XY708-FI566276, avevano costituito in pegno a favore della Banca tutti i crediti vantati nei confronti della società di gestione del risparmio fino alla concorrenza del controvalore di € 399.659,10;
- all'art. 7 del contratto di pegno era stato espressamente previsto il conferimento in favore della
[...]
di un mandato irrevocabile Controparte_7 con rappresentanza ai sensi dell'art. 1723 comma secondo c.c., finalizzato a richiedere, in nome e per conto dei Sigg.ri la liquidazione del patrimonio gestito Parte_2
dalla società di gestione del risparmio e con facoltà di risolvere, se necessario, il contratto di gestione;
il tutto nella sola ipotesi in cui, nonostante la messa in mora dei due obbligati, la
[...]
non avesse ottenuto il pagamento di quanto dovuto;
Controparte_7 - il primo atto costitutivo di pegno era stato munito di data certa il 9.2.2017 mediante attestazione con marca temporale per ciascuna copia, una della e l'altra Controparte_7 della Controparte_7
- nei mesi successivi, a fronte dell'incremento delle linee di credito concesse all' Controparte_8
erano stati sottoscritti dai Sigg.ri ulteriori tre atti di pegno, rispettivamente in data 9.3.2017, Parte_2
10.4.2017 e 26.5.2017, che erano stati rispettivamente muniti di data certa il 13.3.2017, il 12.4.2017 ed il
6.6.2017;
- la aveva quindi dichiarato, ai sensi Controparte_7
dell'art. 2800 c.c., di accettare la costituzione in pegno con atti muniti di data certa rispettivamente il 10.2.2017, il 14.3.2017, il 13.4.2017 ed il 7.6.2017;
- contrariamente a quanto affermato da controparte le linee di investimento erano state individuate d'intesa con i Sigg.ri Parte_2
Parte convenuta eccepiva quindi:
- in via preliminare la nullità dell'atto di citazione con riferimento alla domanda svolta nei confronti della in quanto Controparte_7
sprovvista di qualsivoglia motivazione;
- in via preliminare la genericità ed infondatezza della domanda afferente la invalidità delle garanzie per mancato rispetto dei requisiti formali previsti dal codice civile;
- in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_7
in quanto non era stata svolta
[...]
nei confronti della stessa alcuna domanda;
- nel merito, la infondatezza delle domande attoree, in quanto:
a) sia i singoli atti di pegno che le relative accettazioni provenienti dalla Controparte_7 erano state munite di data certa;
[...]
b) la clausola di cui all'art. 7 degli atti costitutivi di pegno era stata redatta conformemente all'art. 6 commi primo e secondo del d.lgs. n. 170/2004;
c) la clausola di cui all'art. 7 comma secondo degli atti costitutivi di pegno era stata redatta in modo tale che risultasse evidente che, all'esito del soddisfacimento delle ragioni di credito, a mezzo della liquidazione del patrimonio gestito, le somme residue avrebbero dovute essere messe a disposizione dei soggetti costituenti il pegno;
d) non vi era mai stata alcuna evidente sproporzione tra l'entità del debito e il valore concesso in garanzia;
e) la individuazione dei prodotti di investimento da inserire nel portafoglio era sempre avvenuta di comune accordo tra la ed i Sigg.ri Controparte_7 Parte_2
Parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
3. Parte attrice, all'udienza del 17.4.2023, eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 170/2004, in quanto i due istanti erano persone fisiche. Formulava quindi ulteriore domanda di accertamento della nullità delle garanzie asseritamente prestate.
Parte convenuta, con memorie ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., dava atto che la
[...]
nel periodo 3-12.7.2023, aveva realizzato il pegno costituito dagli attori a Controparte_7 garanzia delle obbligazioni contratte dall' mediante liquidazione degli strumenti Controparte_8 finanziari presenti nella gestione patrimoniale intestata ai Sigg.ri incassando l'importo Parte_2
complessivo di € 1.488.243,28, successivamente detratto dall'esposizione debitoria garantita.
Tanto premesso precisava di non aver mai sostenuto che la normativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 170/2004 fosse applicabile al caso di specie, intendendo meramente asserire che l'ordinamento giuridico consentiva il c.d. “patto marciano”.
Parte attrice, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., a fronte dell'escussione delle garanzie prestate, chiedeva la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva quindi istruita in via meramente documentale.
Parte convenuta, con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.9.2025, comunicava che, con atto del 16.6.2025, era avvenuta la scissione totale della Controparte_7
- in favore della
[...] Controparte_7 Controparte_7
nonché della Eurizon Capital SGR s.p.a. e che la società scissa aveva trasferito in
[...]
favore della prima tra le due beneficiarie tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, relative ad atti o fatti compiuti, o comunque riferibili, alla società di gestione del risparmio occorsi prima della scissione nonché le relative passività potenziali. Controparte_7
chiedeva, pertanto, di essere estromessa ex art. 111 comma terzo c.p.c. dal presente giudizio,
[...]
dovendosi individuare nella il successore a titolo Controparte_7
particolare del diritto controverso azionato nel presente giudizio.
Parte attrice, con foglio di precisazione delle conclusioni dell'8.9.2025, si rimetteva al Giudice in ordine all'istanza di estromissione. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025 con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti prescritti all'art. 163 comma sesto n. 3 e n. 4 c.p.c..
Nella specie, secondo la prospettazione della , gli attori Controparte_7
non avrebbero determinato, né reso determinabile, l'oggetto delle domande, né esposto un valido plausibile titolo giustificativo delle stesse.
L'eccezione è infondata.
La giurisprudenza ha infatti costantemente chiarito che “la nullità della citazione comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti” prescritta dal n. 3 dell'art.
163 cod. proc. civ. “costituenti le ragioni della domanda” sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati;
dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare, perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte
(Cass. 17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (cfr. Cass. civ. sez. III sentenza 15.5.2013 n. 11751).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., comma terzo n. 3 e n. 4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda, operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”. Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni perseguite, o se, al contrario, risulti effettivamente arduo, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n°1681 del 29.01.2015).
Nella specie le circostanze di fatto e diritto enunciate in citazione dagli attori hanno consentito alla parte convenuta di strutturare la propria linea difensiva e al Giudice di delineare il thema decidendum sì da impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
Gli istanti hanno, invero, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare i contenuti della domanda che i medesimi hanno inteso proporre, specificando senza incertezze petitum e causa petendi della formulata domanda.
Le medesime ragioni devono essere poste a fondamento della reiezione dell'ulteriore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
in quanto non sarebbero state proposte domande nei suoi confronti.
[...]
Orbene, anche ad esame superficiale delle conclusioni rassegnate dai due esponenti emerge che la sia stata destinataria di diverse Controparte_7 domande formulate dagli stessi e che, quindi, più che vertersi in ipotesi di difetto di legittimazione si attenga, piuttosto, nel merito alla fondatezza delle domande proposte.
Quanto alla richiesta di estromissione della medesima convenuta Controparte_7
in dipendenza della scissione di questa in favore delle due beneficiarie
[...]
Eurizon Capital SGR s.p.a. e di cui la seconda è Controparte_7
subentrata nelle posizioni della prima, si osserva che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Orbene, nel caso di specie, dal tenore del foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.9.2025 risulta che gli attori, rimettendosi integralmente alle valutazioni del Giudice, hanno prestato il consenso all'estromissione dell'alienante (rectius società oggetto di scissione integrale).
Ne consegue l'estromissione dal presente giudizio della Controparte_7
in quanto non occorre procedersi
[...] alla chiamata in causa del successore a titolo particolare, essendo la Controparte_7 già parte del presente giudizio.
[...] 5. Quanto al merito della vicenda, parte attrice ha dedotto, in via principale, la illegittimità delle garanzie prestate con atti del 9.2.2017, del 9.3.2017, del 10.4.2017 e del 26.5.2017 per vizi di forma (nello specifico per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. e per violazione delle formalità prescritte dagli artt. 2786 e 2800
c.c.) nonché, in subordine, la nullità delle stesse per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744
c.c., asseritamente ravvisabile nel complesso meccanismo negoziale posto in essere dalla società convenuta.
Parte attrice ha altresì richiesto, seppur in termini meramente ipotetici ed in via meramente incidentale, di dichiarare la nullità delle operazioni di investimento effettuate con la Controparte_7
o del contratto di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276
[...] posto alla base di queste.
Deve innanzitutto osservarsi che il pegno costituisce, come noto, un diritto reale sulla cosa altrui posto a garanzia dell'obbligazione del debitore e può avere ad oggetto cose mobili, universalità di mobili, crediti, diritti aventi per oggetto beni mobili;
in questo caso si parla di pegno regolare, in virtù del quale il creditore acquista il possesso del bene in seguito alla sua consegna e può rivalersi sul bene stesso in caso di inadempimento, vendendolo e soddisfacendo le sue ragioni.
Il pegno irregolare ha viceversa ad oggetto denaro o altre cose fungibili: in questa ipotesi il creditore non acquista solamente il possesso del bene, ma anche la proprietà, obbligandosi a restituire il tantundem in caso di adempimento del debitore e trattenendo quanto ricevuto in caso di inadempimento, salva la restituzione dell'eccedenza.
Ciò posto il decidente osserva quanto segue:
secondo univoco orientamento (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. VI Ord. n°24137 del 03.10.2018) il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano immediatamente di proprietà del medesimo, sicché, in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto di soddisfarsi disponendo (ovvero vendendo) dei titoli ricevuti in pegno, titoli che sino alla vendita coatta rimangono quindi di proprietà del debitore.
Segnatamente la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha quindi diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 c.c. - 2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa. In altre parole soltanto nella fattispecie normativa del pegno irregolare il creditore acquisisce sin da subito la titolarità della somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o, in caso di inadempimento, dovrà rendere per quella parte eccedente l'ammontare del credito garantito (nel caso di pegno irregolare, il creditore non è infatti tenuto alla vendita del pegno, con le prescrizioni di cui all'art. 2797 c.c.).
Il “potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto”, infatti, è tipico della figura normativa del pegno regolare, come indica la norma dell'art. 2797 cc.
Diversamente, nel caso di pegno regolare il creditore garantito non acquista la proprietà dei titoli costituiti in pegno né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, eventualmente scomputando l'ammontare del proprio credito garantito, ma è tenuto a restituire gli stessi titoli costituiti in pegno.
Dunque il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare non è solo costituito dalla natura del bene, ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso (o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto) per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall'art. 1851 c.c.
Nel caso oggetto di indagine la natura di pegno irregolare deve quindi ritenersi esclusa, ad avviso del giudicante, in ragione innanzi tutto della previsione della facoltà per la Banca di richiedere la liquidazione del patrimonio gestito costituito in pegno, in caso di inadempimento della società garantita, previa diffida al pagamento (cfr. art. 7 dei doc. 1, 3, 5, 7 allegati alla comparsa di costituzione in cui si legge che “per effetto della costituzione predetta, per tutta la durata Controparte_1
del pegno resta a me-noi surrogata nell'esercizio di ogni facoltà, diritto, potere a me-noi spettante nei confronti della al solo scopo di tutela del proprio diritto. In particolare, Controparte_9 inoltre, conferisco-conferiamo a mandato irrevocabile ex art. 1723 comma 2 c.c., con Controparte_1 rappresentanza, a richiedere anche in mio-nostro nome e per conto - nel caso in cui nonostante la messa in morra degli obbligati, non ottenga il pagamento di quanto dovutole in adempimento delle obbligazioni indicate al precedente articolo 3 - a liquidazione del patrimonio gestito, risolvendo, ove occorra, il contratto di gestione, nonché a ritirare qualsiasi valore e frutto e di provvedere al soddisfacimento delle sue ragioni creditorie. Il tutto restando inteso che - tenuta ad eseguire le istruzioni di Controparte_9
- è ampiamente esonerata da ogni responsabilità derivante dalla suddetta regolare Controparte_1 esecuzione”).
Sulla somma così ricavata dalla vendita, quindi, la può Controparte_7
soddisfarsi tenendo il residuo a soddisfazione del cliente. Pertanto, la lettura del citato art. 7 consente di attribuire al contratto per cui è causa natura di pegno regolare, in cui cioè vi è attribuzione alla Banca della facoltà di vendere i titoli in caso di inadempimento del contraente.
Con le citate disposizioni, infatti, si prevedono le modalità di realizzo del pegno e di soddisfacimento sui titoli, non invece l'acquisizione diretta da parte della Banca della disponibilità sui titoli depositati.
Né, a sostegno della tesi della sussistenza del pegno irregolare, sarebbe potuto venire in evidenza il conferimento al creditore garantito del mandato irrevocabile a richiedere la liquidazione del patrimonio gestito.
La sussistenza del mandato, piuttosto, costituisce argomento proprio di ulteriore conferma dell'avvenuta costituzione di pegno regolare, poiché è pacifico (Cass. civ. sez. III sentenza 12.12.2003 n. 19054; Cass. civ. sez. I sentenza 20.9.2002 n. 13779; Cass. civ. sez. V sentenza 23.4.2001 n. 5981) che il mandato a vendere in rem propriam, pur non essendo revocabile senza giusta causa, non determina il trasferimento in capo al mandatario della proprietà del bene e non priva il mandante del potere di disporre del suo diritto di proprietà sul bene oggetto del mandato.
Ed infatti, non è stato contestato dagli attori che la Controparte_7 abbia provveduto a far vendere i titoli da un intermediario con la procedura di cui all'art. 2797 c.c., procedura che è tipica del pegno regolare, essendo al contrario incompatibile con quella del pegno irregolare ove i titoli, essendo passati in proprietà del creditore, non necessitano di essere venduti per la soddisfazione del credito.
Infatti, “la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore (circostanza invero non avvenuta nel caso di specie atteso che i pegni sono stati costituiti sui crediti vantati dagli attori nei confronti della
[...] in ragione del contratto Controparte_7 di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276) diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796-2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori;
esistendo unicità (ovvero accessorietà) di rapporti tra pegno irregolare e credito a garanzia del quale esso è stato costituito, l'estinzione del credito stesso è effetto di un'operazione meramente contabile, che resta fuori, pertanto, dall'ambito di operatività dell'istituto della compensazione” (Cass. civ. Sez. III Sent. n° 2479 del 10.02.2015). Ed invero nella fattispecie risulta radicalmente carente la facoltà di disporre liberamente dei titoli dati in pegno, profilo, la assenza del quale, conduce ad escludere in radice che i titoli siano stati trasferiti al creditore.
Al riguardo va detto che secondo l'art. 1851 c.c. il pegno irregolare presuppone che siano vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla Banca la facoltà di disporre.
Nel caso di specie risulta manifesto che a essere vincolato non sia stato denaro, titoli o merci non individuati, essendo stati vincolati titoli esattamente individuati, ossia quelli di cui al citato contratto relativo al servizio di gestione su base individuale di portafogli investimenti GP OMNIA
n. 173447XY708-I566276.
La convenuta, in effetti, poteva soddisfarsi sui titoli solamente in caso di inadempimento del debitore dopo averli ceduti a terzi: tale modalità è in concreto incompatibile con l'acquisizione immediata della titolarità dei titoli, ovvero con la caratteristica dirimente del pegno irregolare.
Infatti, “il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 3.10.2018 n. 24137) e quindi, prosegue la citata sentenza, nel caso di pegno irregolare il creditore non “deve disporre della cosa presa in pegno per soddisfare il proprio credito. Secondo
l'inequivoco disposto dell'art. 1851 c.c., di fronte all'inadempimento del debitore il creditore qui si limita comunque a “restituire” l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto al montante del credito garantito: sia che sia tuttora proprietario dei titoli presi in garanzia, sia che più non lo sia (dovendo, in tal caso, approvvigionarsi sul mercato della misura dei titoli occorrente). Il “potere di disporre dei titoli per soddisfarsi del proprio diritto” è invece tipico della figura normativa del pegno regolare, come non manca di indicare la norma dell'art. 2797 c.c., in particolare nel suo secondo comma, là dove viene disciplinata l'ipotesi di
“vendita a prezzo corrente” del bene preso in garanzia”.
Depongono nella medesima direzione anche le seguenti considerazioni:
a) le parti hanno espressamente ricondotto le garanzie prestate agli artt. 2800 e ss. cc.
(cfr. art. 2 dei doc. 1, 3, 5, 7 allegati alla comparsa di costituzione); b) i titoli e gli strumenti finanziari di cui al contratto GP OMNIA n. 173447XY708-I566276 sono sempre rimasti depositati e gestiti dal soggetto terzo Controparte_7
[...]
Tanto precisato parte attrice ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia dei quattro atti costitutivi di pegno, in quanto privi di data certa ex art. 2704 c.c.. Secondo la prospettazione degli attori difetterebbe altresì la necessaria notifica al debitore del credito dato in pegno o la sua accettazione con atto avente data certa.
La domanda è priva di fondamento, in quanto parte convenuta, nel corso del presente giudizio, ha debitamente prodotto tanto gli atti costitutivi dei pegni che le relative accettazioni provenienti dalla Controparte_7
(cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 allegati alla comparsa di costituzione), documentazione tutta debitamente munita di data certa mediante apposizione di marca temporale (cfr. Cass. civ. sez. I ordinanza 30.6.2025 n.
17541) nonché recante specifica indicazione tanto del credito garantito (le singole aperture di credito in conto corrente) che dei crediti sui quali sono state costituite le relative garanzie (quelli derivanti dal contratto di servizio di gestione su base individuale di portafogli investimenti GP OMNIA n. 173447XY708-
I566276).
Risulta altresì infondata anche l'ulteriore domanda formulata dalla parte attrice in via gradata o riconvenzionale, atteso che alle garanzie in oggetto non risulta applicabile il d.lgs. n. 170/2004 in quanto i garanti sono persone fisiche.
Quanto alla dedotta nullità degli atti di pegno per violazione dell'art. 2744 c.c. la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che qualsiasi negozio possa integrare la violazione del patto commissorio, ove venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione
(così Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020 ; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 4262 del 20.02.2013).
Il patto commissorio è, infatti, ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia,
a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (v. ancora Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 9466 del 19.05.2004).
L'intento vietato dall'art. 2744 c.c. è, dunque, configurabile allorché sussista tra diverse pattuizioni un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti
(così Cass. Civ. Sez. II Sent. n°27362 dell' 08.10.2021; Cass. Civ. Sez. II Sent. n° 23553 del 27.10.2020).
Come sopra evidenziato l'art. 2744 c.c. esprime un divieto di risultato, mirando a difendere il debitore da illecite coercizioni del creditore ed è dunque posto a tutela del patrimonio individuale del contraente più debole, senza coinvolgere interessi fondamentali e generali della collettività, tant'è che, ove tali coercizioni non siano ravvisabili, come avviene nel caso in cui il trasferimento in garanzia sia affiancato da un patto marciano, la nullità non è neppure configurabile.
La nullità dovuta all'aggiramento del divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. è infatti da escludersi laddove nell'operazione negoziale sia inserito un patto marciano
(in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, sia consentito al creditore di vendere il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo ottenuto rispetto all'ammontare del credito), trattandosi di clausola idonea a garantire l'equilibrio dell'assetto contrattuale.
Tale patto, infatti, permette da un lato al concedente di venirsi a trovare, a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, dall'altro esclude il rischio di un ingiustificato arricchimento da parte della Banca.
Come ha peraltro chiarito la Suprema Corte, affinché possa riconoscersi carattere commissorio all'attribuzione al creditore di un bene a garanzia dell'adempimento è necessario che sussista un'evidente
“sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'”id quod plaerumque accidit”, che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa” (in detti termini Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 1625 del 28.01.2015 e
Cass. Civ. Sez.. II Sent. n° 10986 del 09.05.2013).
Dunque perché si possa fondatamente configurare la ricorrenza del patto commissorio non è sufficiente il trasferimento di un bene a garanzia di un credito, essendo altresì necessario che il bene trasferito (nel caso di specie un credito) sia di valore superiore al credito garantito e che, per l'effetto, si generi una rilevante sproporzione tra il credito ed il bene.
Orbene, nel caso in discorso non si ravvisa alcuna simile sproporzione, attesa la perfetta e speculare progressione tra affidamenti concessi all' (€ 380.000,00 in data 7.2.2017; € Controparte_8
380.000,00 in data 9.3.2017; € 380.000,00 in data 10.4.2017; € 410.000,00 in data 26.5.2017, per complessivi € 1.550.000,00) e valore degli strumenti finanziari riconducibili al contratto di gestione n.
173447XY708-I566276 (€ 400.000,00 investiti con ordine del 2.1.2017; € 400.000,00 investiti con ordine del
3.3.2017; € 400.000,00 con ordine del 3.4.2017; € 450.000,00 con ordine del 18.5.2017).
Intendendo ulteriormente opinare la liceità del patto commissorio cui accede un patto marciano sta nell'analogia con il pegno irregolare (art. 1851 c.c.) il quale consente al creditore che abbia ricevuto in pegno cose fungibili di appropriarsene all'inadempimento del debitore restituendo però a quest'ultimo l'eccedenza di valore (tra le cose date in pegno e l'ammontare del debito).
Nel caso di specie tutti gli atti di pegno intervenuti tra le parti precisavano esplicitamente che la Banca avrebbe avuto diritto di ottenere soddisfacimento sui crediti di cui al contratto n. 173447XY708-I566276 nei limiti delle ragioni causali derivanti dalle rispettive aperture di credito in conto corrente.
Non potendosi quindi affermare alcuna sproporzione tra i valori in comparazione non può neppure ritenersi violato il disposto dell'art. 2744 c.c..
Quanto alla domanda incidentale di accertamento della invalidità degli atti di investimento e del contratto di investimento GP OMNIA n. 173447XY708-I566276, valga rilevare che tale invocazione è stata formulata in modo del tutto generico, essendosi parte attrice limitata ad affermare apoditticamente che tali operazioni di investimento sarebbero state unilateralmente predisposte dalla Banca convenuta, quando, al contrario, risulta fornito riscontro della sottoscrizione delle relative pattuizioni.
Ne deriva che la Banca ha legittimamente esercitato il diritto alla realizzazione del proprio credito, escutendo i pegni concessi tra il 3.7.2023 ed il 24.7.2023 (cfr. doc. 11 allegato alla memoria 183 comma sesto n. 1 c.p.c.). Non sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno, quella di condanna per lite temeraria in difetto dei presupposti ex art. 96 c.p.c. nonché ogni altra conseguenziale richiesta .
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così pronuncia:
1) dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_7 compensando nei suoi confronti le spese di lite.
[...]
2) respinge le domande proposte nei confronti della Controparte_7
3) condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere in favore della Controparte_7
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 25.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario
[...] spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi