Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Al fine di individuare i magistrati che abbiano materialmente partecipato alla deliberazione della sentenza (che devono essere gli stessi presenti alla discussione della causa), hanno rilevanza probatoria non le indicazioni riportate nell'intestazione della sentenza, ma quelle del verbale di causa, che fa fede fino a querela di falso. Ne consegue che, in caso di discrepanza tra il nominativo del magistrato sottoscrittore della sentenza e quello dei tre giudici indicati, invece, nell'epigrafe della sentenza stessa quali componenti del collegio, il verbale di causa risulta l'unica fonte cui attingere la prova della partecipazione, o meno, all'udienza di discussione del magistrato sottoscrittore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VESPAZIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GU NO, RD ER, RD CI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONI M.C., difesi dall'avvocato MASSIMO LEONARDI, in sostituzione dell'avv. Leonardi Leonardo, deceduto, per procura speciale del notaio Dott. Antonio VALENTINI in Rieti del 26/6/98 Rep. n. 24710;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3618/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 06/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato VESPAZIANI Giovanni, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per: accoglimento del 5^ motivo in relazione al 2^ profilo, rigetto sul resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DA RI, DA FE e ZI ON, premesso di aver acquistato con atto pubblico 28/4/76 da LU BA un appartamento sito nel fabbricato di via Garro 16, Rieti, con diritto di proprietà sull'area circostante il fabbricato stesso, in quota pari a quella di ME AN, comproprietaria del predetto fabbricato, convennero quest'ultima in giudizio perché fosse riconosciuto il loro diritto sull'anzidetta area comune con condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alle spese di causa. La convenuta, costituitasi contestò la domanda chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, e per quanto riguarda il presente giudizio, chiese lo scioglimento della comunione.
Il tribunale di Rieti, riconosciuto con sentenza parziale il diritto degli attori sull'area comune in parti uguali a quella della convenuta, ordinò, con successiva sentenza definitiva, lo scioglimento della comunione attribuendo a ciascuna delle parti la relativa quota. Condannò inoltre la convenuta al risarcimento dei danni derivati agli attori dalla mancata utilizzazione dell'area a partire dalla data di acquisto (aprile 1976) fino a quella dell'immissione in possesso (20/5/1990), liquidando la relativa somma in lire 446.800, rivalutata dall'aprile 1976, oltre interessi dall'aprile 1990 fino al saldo, e alle spese di causa. La soccombente ME propose appello deducendo che il danno da svalutazione e gli interessi non potevano essere liquidati perché la relativa domanda era stata formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni (udienza 12/12/1990) senza accettazione del contraddittorio da parte sua. Dedusse, inoltre, che gli interessi erano prescritti e comunque non potevano essere liquidati fino al saldo, ma fino alla data di ammissione in possesso dell'immobile (20/5/90), così come dagli stessi attori era stato domandato. Contestò, inoltre, la pronunzia relativa alle spese. Con sentenza 13/10 - 6/10/95 la corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese di causa, rigettò l'appello della ME. Avverso la sentenza la ME ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (art.132; n.5 cod.proc.civ.) deducendo la nullità insanabile della sentenza impugnata in quanto l'estensore della sentenza (dott. Fico) non figura tra i componenti del collegio indicati nell'epigrafe della sentenza stessa.
La censura è infondata.
Ai fini dell'individuazione dei magistrati che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza (che devono essere gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa) non hanno rilevanza probatoria le indicazioni riportate nell'intestazione della sentenza, ma quelle del verbale di causa, che fa fede fino a querela di falso. A detto verbale va fatto riferimento nel caso, come quello in esame, di discrepanza tra il nominativo del magistrato che ha sottoscritto la sentenza e i componenti del collegio indicati nell'epigrafe. Pertanto, se dal verbale di causa risulta che il magistrato che ha sottoscritto la sentenza ha partecipato all'udienza di discussione, non sussiste alcuna incertezza sull'individuazione del collegio che ha deliberato la sentenza, dovendosi detto collegio ritenere composto dai magistrati che furono presenti alla discussione e non da quelli risultanti dall'epigrafe, che nella parte in cui indica un nominativo diverso è affetta non da nullità, ma da errore materiale. Nel caso di specie, dal verbale di causa risulta che il dott. Fico, estensore della sentenza impugnata, partecipò quale relatore all'udienza di discussione del 13/10/95, a cui la causa era stata rinviata a seguito del trasferimento ad altro ufficio del precedente relatore (v:verbali di udienza del 11/6/94 e 13/10/95). Non ricorreva, dunque, quella situazione di incertezza sull'individuazione del giudice che ha deliberato la sentenza, in presenza della quale soltanto la sentenza può ritenersi affetta da nullità assoluta.
II - Infondati sono anche il secondo e terzo motivo di ricorso, riguardanti entrambi la pronunzia relativa alla liquidazione degli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni. Tale pronunzia è censurata perché:
a) la domanda relativa agli interessi era inammissibile, essendo stata formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni;
b) gli interessi dovevano considerarsi prescritti perché l'atto introduttivo, non contenendo richiesta specifica al riguardo, non aveva effetto interruttivo;
c) gli interessi non potevano essere liquidati fino al saldo, ma, come richiesto dagli stessi attori, solo fino al 20/5/1990, data di immissione in possesso dell'immobile.
Circa il primo profilo di censura, la sentenza ha correttamente applicato i principi affermati più volte da questa corte in tema di domanda nuova.
Ed infatti, ha osservato che, vertendosi in materia di risarcimento da fatto illecito, la rivalutazione monetaria e l'attribuzione degli interessi costituivano il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento di una somma di danaro ad una certa data. La relativa domanda, pertanto, doveva ritenersi compresa in quella generica formulata nell'atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente, la domanda specificamente formulata dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni, non costituiva domanda nuova. In base ai principi di economia processuale e di tacita e virtuale formulazione delle istanze che siano conseguenza diretta delle domande dedotte in giudizio non occorreva un nuovo processo e una nuova sentenza per liquidare gli interessi, trattandosi di un'attribuzione predeterminata per legge.
Ne consegue l'infondatezza anche del secondo profilo di censura, in quanto privo di autonoma rilevanza.
Non ricorre, infine, il vizio di ultrapetizione di cui al terzo profilo di censura.
Risulta dagli atti di causa - il cui esame è consentito alla corte essendo stato denunciato un "error in procedendo" - che all'udienza di precisazione delle c6nClusi,oni gli attori avevano chiesto la liquidazione dei danni ad essi spettanti "nella misura di cui alla CTU opportunamente rivalutata e con interessi sino alla data del .20/5/90, data sotto la quale gli attori sono stati immessi nel possesso della quota loro riconosciuta". Orbene, liquidando gli interessi fino al saldo, il giudice d'appello ha implicitamente ritenuto, secondo un'interpretazione delle richieste attoree conforme alla logica (si tenga conto che il CTU aveva calcolato il danno solo fino al 1986),- che la data del 20/5/90 indicata dagli attori poteva essere intesa non come riferimento al termine ultimo per il calcolo degli interessi, ma come limite temporale entro cui doveva essere aggiornata la misura del danno.
III - Con le restanti due doglianze la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di causa. In particolare, col quarto motivo, sostiene che, essendo stata accolta la sua domanda riconvenzionale relativa allo scioglimento della comunione, non poteva essere considerata soccombente. Con il quinto motivo deduce che le spese dovevano gravare sulla massa e non sui singoli condividenti, e che era stata erroneamente applicata la tariffa professionale.
Le censure, con esclusione del secondo profilo del quinto motivo, non meritano accoglimento.
La ripartizione dell'onere delle spese processuali attiene al potere discrezionale del giudice di merito, e pertanto non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che, in violazione del generale principio della soccombenza, il detto onere non venga posto interamente a carico della parte risultata vittoriosa. Tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, in quanto la ME era risultata solo parzialmente vittoriosa.
La questione, relativa al criterio di ripartizione delle spese adottato dalla sentenza impugnata è nuova, e non può essere pertanto esaminata in questa sede.
Fondata è, invece, la doglianza relativa all'errata applicazione della tariffa professionale.
Con l'appello, la ME aveva specificamente dedotto che la tariffa applicata dal primo giudice non corrispondeva al valore della causa (v.sub C, n.4 dei motivi d'appello). Sul punto la sentenza non ha fornito una specifica risposta, limitandosi a confermare la sentenza del tribunale con una motivazione del tutto apparente, tale dovendosi ritenere, a fronte della specifica doglianza dell'appellante, il semplice richiamo al "valore della causa e all'attività defensionale svolta".
Limitatamente a tale questione la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, altra sezione, per nuovo esame sul punto.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La corte accoglie per quanto di ragione il quinto motivo di ricorso. Annulla la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Roma, altra sezione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999