Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 534/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 534/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Mariella Parte_1 P.IVA_1
Nocifora Tiranno
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Umberto Papa Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, ordinare la cancellazione dalla Crif dei dati relativi all'odierno opponente.
2) Ammettere nella forma e per il merito la presente opposizione.
3) Riconoscere e dichiarare insistente ed infondato il credito, illegittimamente preteso da controparte per i motivi esposti in narrativa.
4) Riconoscere e dichiarare la mancanza di prova sull'an e sul quantum in ordine alla pretesa ex adverso avanzata per le ragioni sopraesposte.
5) Conseguentemente, dichiarare nullo, inesistente, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 36/2018 oggi opposto, con conseguente revoca dello stesso.
6) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, da distrarre a favore del procuratore antistatario.
1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione ed ogni eccezione e domanda avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. :
IN VIA SUBORDINATA: condannare il (CF Parte_1
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta
[...] fosse anche in virtù di indebito arricchimento. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 36/2018, con il quale la , in qualità di cessionaria del credito, ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma capitale di € 158.475,94 oltre accessori, per forniture di energia elettrica Part eseguite dall' mai saldate.
Premessa l'inidoneità della fattura a comprovare il credito, l'opponente ne contestava l'an ed il quantum, deducendo di aver effettuato diversi pagamenti al fornitore, e di aver ricevuto molteplici diffide fra loro contraddittorie, tali da non consentire di verificare la sussistenza e l'ammontare di un eventuale debito residuo.
Contestava poi l'applicazione degli interessi di mora, stante l'impossibilità di determinare l'esatto importo del dovuto.
Deduceva inoltre che a carico del risultava una Parte_1 segnalazione al Crif su richiesta della segnalazione non Controparte_1 ammessa per il mancato pagamento di forniture elettriche, e da ritenersi dunque illegittima;
peraltro, prima di procedere alla segnalazione al Crif dei dati del debitore inadempiente, la banca o l'intermediario finanziario hanno l'obbligo di inviargli una comunicazione almeno 15 giorni prima, che non era mai stata effettuata dall'opposta.
Domandava dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la cancellazione della segnalazione al Crif.
L'opposta si costituiva contestando il dedotto avverso e chiedendo il rigetto di tutte le domande dell'opponente.
In particolare, deduceva di aver prodotto in sede monitoria i prospetti analitici delle fatture azionate, i periodi di riferimento degli interessi di mora, gli atti di cessione e la documentazione contrattuale sottostante, mentre, di contro, l'opponente non aveva neppure contestato le forniture, provvedendo al pagamento (seppure tardivo) dell'intero importo in linea capitale;
benché in allegato alle fatture in contestazione fossero state
2 forniti i dati relativi all'utenza del Comune, ai consumi effettuati ed ai relativi costi in base alle tariffe applicate, l'opposizione non conteneva alcuna specifica contestazione, salva la generica doglianza di eccessività dei consumi stessi.
Quanto alla segnalazione al Crif, evidenziava come essa possa riguardare anche il mancato pagamento di ratei, come previsto dall'art. 1 del “Provvedimento dell'Autorità
Garante sul bilanciamento degli interessi” del 16/11/2004 e dall'art. 3 comma 2 lett. d) del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, non sussistendo invece alcuna norma che imponga di inviare una comunicazione al debitore almeno 15 giorni prima.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025,
l'opponente eccepiva la mancanza di un contratto stipulato in forma scritta ex art. 17 R.D.
2440/1923, nonché la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 191 T.U.E.L., deducendone la rilevabilità officiosa di tali ipotesi di nullità.
Nella propria comparsa conclusionale, parte opposta eccepiva la tardività di tali eccezioni, evidenziando comunque che la “Proposta di contratto per la somministrazione di energia elettrica” depositata in atti recava timbro e firma del sindaco
[...]
del 24/07/2012, non disconosciuti. Per_1
Qualora non fosse stata riconosciuta la validità del contratto, proponeva domanda subordinata di pagamento delle somme in questione a titolo di ingiustificato arricchimento, da ritenersi già inclusa nell'originaria pretesa fatta valere in monitorio, quale semplice emendatio libelli, in base al principio espresso da Cass. S.U. 22404/2018, medesimi essendo l'interesse e la vicenda sostanziale sottostante.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Il documento denominato “Proposta di Contratto” contiene timbro e firma del sindaco del Comune, nella sua spiegata qualità, sussistendo quindi il requisito della forma scritta.
L'opponente eccepisce, seppur tardivamente, la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 191 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), in base al quale “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5” e “Per le spese previste dai regolamenti economali
3 l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno”, senza però produrre il programma di bilancio, rendendo con ciò impossibile verificare la dedotta insussistenza dei presupposti di legge.
Ciò impone il rigetto dell'eccezione, stante il principio pacifico per cui “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (Cass. 4867/2024).
Nel merito, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare che “vi è corrispondenza tra il volume complessivo di kWh addebitati da al per le utenze nella sua Parte_3 Parte_1 titolarità relative ai punti di prelievo indicati nelle fatture azionate, e depositate in atti, rispetto al quantitativo rilevato ed attestato dalle società pubbliche concessionarie della distribuzione dell'energia elettrica (nel caso di specie, , e Controparte_3 pertanto, si ritiene, che a suo tempo, i relativi dispositivi di misurazione dei consumi fossero correttamente funzionanti”. A seguito di richiesta di chiarimenti, il consulente ha altresì specificato che, “qualora la “Proposta di contratto” sia considerata vero e proprio contratto, poiché i corrispettivi energia applicati nelle fatture sono conformi a quanto indicato nei suddetti documenti ed i calcoli presenti nelle fatture risultano esatti, il sottoscritto ritiene corretta la fatturazione da parte di ed . Parte_3 Parte_3
Parte opposta ha quindi dimostrato la correttezza dell'importo ingiunto, tanto per capitale quanto per interessi, dovendosi quindi rigettare la spiegata opposizione.
La domanda di cancellazione della segnalazione al Crif è invece fondata.
L'art. 2 del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, adottato dal
Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce che “si intende per: a)
"richiesta/rapporto": qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di un credito, di una dilazione di pagamento, di un pagamento differito, di un finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria;
rientrano nell'accezione di facilitazione finanziaria, il noleggio
a lungo termine, il leasing operativo, la cessione di crediti e di dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (c.d. peer to peer lending) nei
4 limiti stabiliti dal Legislatore, dalla normativa di settore, dalle Autorità di vigilanza e dalla Giurisprudenza”.
In specie, non si verte in materia di crediti, finanziamenti, dilazioni o altre facilitazioni, bensì dell'inadempimento di un contratto di somministrazione, nel quale il pagamento frazionato non costituisce un trattamento agevolativo, bensì l'ordinaria modalità di pagamento ex art. 1562 comma 2 c.c., sicché il suo mancato adempimento non comporta alcuna segnalazione.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 534/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 36/2018;
2) ordina alla di richiedere la cancellazione della Controparte_1
segnalazione al Crif;
3) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 10/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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