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Articolo 2 della Legge 21 aprile 1961, n. 324
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Legge 21 aprile 1961, n. 324
Articolo 2 della Legge 21 aprile 1961, n. 324
Versione
13 maggio 1961
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 maggio 1961
Vedi fonte istituzionale
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