Articolo 6 della Legge 15 aprile 2024, n. 55
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 maggio 2024
Art. 6. Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche
ed educative 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 8 maggio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente