Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9815-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15 aprile 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 9815/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Sissi
Termini, in sostituzione dell'Avv. Brivido, per Vincenzo Antonino Bonase-
ra, l'avv. Chiara Casano per la e l'avv. Giovanni Controparte_1
Santini, in sostituzione dell'Avv. Vecchione, per Controparte_2
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:10, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9815/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Ernesto Maria Brivido ( Email_1
per procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- ricorrente -
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Casano (
[...]
per procura in calce alla memoria di costituzione e rispo- Email_2
sta;
- resistente -
E
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile Vecchione ( ) per procura alle- Email_3
gata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
Oggetto: riduzione prezzo art. 1490 – 1492 c.c.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei Parte_1
confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
[...]
2) condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dai convenuti e Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 2.540,00 ciascuno Controparte_2
per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta;
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, , premesso di avere acquistato Parte_1
presso la concessionaria un'autovettura di nuova Controparte_1
immatricolazione, modello “Jaguar E Pace” targata: GD948PG, e rilevato che tale veicolo aveva manifestato pochi mesi dopo la consegna il mal funzionamento di un sensore, ha chiesto di “accertare e dichiarare la non conformità del bene ai sensi e per gli effetti di cui all'art.t 1490 e 1492 c.c.
- 3 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile e per l'effetto dichiarare la riduzione del prezzo pagato nella misura del
40% (percentuale corrispondente alla riduzione di utilizzo del bene)” non-
ché, conseguenzialmente, la condanna dei convenuti al pagamento “della somma di € 16.068,57 relativa alla riduzione del prezzo le spese di lite e di consulenza affrontate nell'accertamento tecnico preventivo”.
❖❖❖
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità – e la conseguente inuti-
lizzabilità ai fini del decidere – delle note conclusive depositate da parte ricorrente in quanto tardive essendo state depositate (14 aprile 2025) ol-
tre il termine concesso (9 aprile 2025) con l'ordinanza resa all'udienza del
17 maggio 2024.
Tanto premesso, va osservato che “in tema di vendita di beni al consu-
mo, si applica innanzitutto la disciplina del codice al consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di com-
pravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale e il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore al-
legare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di prova-
re la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Supe-
rato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina gene-
rale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 cod. civ.”
(Cass. Civ., II, 30/6/2020 n. 13148).
Il Codice del Consumo prevede quindi una presunzione iuris tantum (e,
- 4 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile quindi, superabile attraverso prova contraria) a favore del consumatore, a norma della quale si presume che i difetti di conformità, che si manifesti-
no entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale da-
ta. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disci-
plina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c.: ciò
implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Dal combinato disposto degli artt.129 e ss. del summenzionato codice si desume poi la responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di un anno dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità (che si verifica quando il bene non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente i prodotti dello stesso tipo o quando non è conforme alla descrizione e non possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore o ancora quando non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un prodotto dello stesso tipo) consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al citato art. 135 bis,
i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante cau-
sa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo,
nonché alle condizioni contemplate dal comma 4 (a) il venditore non ha ef-
fettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la ripara-
- 5 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile zione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1,
2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3; b)
si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente gra-
ve da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del con-
tratto di vendita;
oppure; d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consuma-
tore”), potrà richiedere una riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto (Cass. Civ. n. 13148/2020, cit.).
La disciplina consumeristica, quindi, mette a disposizione del consu-
matore diversi rimedi secondo un preciso ordine gerarchico. Vi sono ri-
medi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione) e il consumatore deve attenersi a quest'ordine progressivo:
il consumatore, in via primaria, ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto che deve essere effettuata entro un congruo termine e senza spese e in via secondaria (solo se la riparazione o la sostituzione del pro-
dotto sono impossibili o eccessivamente onerose;
se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del prodotto in un termine con-
gruo o se la riparazione o sostituzione precedentemente effettuata ha ar-
recato notevoli inconvenienti al consumatore), alla congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ. Ord. 7/2/2022, n.
3695).
Orbene nel caso specifico, l'attore lamenta che l'autovettura gli sia sta-
ta consegnata il 27 marzo 2021 e che “dopo pochi mesi dall'acquisto del
- 6 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile mezzo, nello specifico in data 14 maggio 2021 … durante una marcia in au-
tostrada veniva segnalata la spia “avaria motore” … sottoposta a diagnosi all'interno dell'officina Jaguar presso la concessionaria di Controparte_3
Palermo di Isola delle Femmine, … rilevava tramite la spia motore il manca-
to funzionamento di un sensore … Dopo diversi mesi dalla denuncia del vi-
zio, … Dopo una giornata di diagnosi nel mezzo si procedeva alla sostitu-
zione del sensore Fap … Dopo 24 ore dalla consegna del mezzo il problema motore si ripresentava … con la medesima spia errore motore e il computer di bordo riportava il seguente messaggio: "Malfunzionamento del motore guasto al sistema di gestione del motore richiedere assistenza qualificata".
Pertanto venina immediatamente contattata la concessionaria la quale rife-
Part riva che sarebbe stato opportuno la sostituzione questa volta del [cfr.
ricorso introduttivo, pag. 2 e 3].
Quanto agli elementi di fatto allegati a fondamento delle domande di parte ricorrente, si osserva che il C.T.U. nominato nell'ambito del proce-
dimento di A.T.P. iscritto al n. 3743/2022 R.G.A.C. di questo Tribunale
(promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , all'esito di un'indagine basata Controparte_4
sull'esame diretto del mezzo – e svoltasi nel contraddittorio delle parti –
ha rilevato che: “Preliminarmente è stata eseguita una diagnosi elettronica della vettura di parte ricorrente ... mediante due distinti software ovvero sia con un software più aggiornato che con la versione precedente del software diagnostico. Il rapporto di diagnosi del nuovo software … indicava la pre-
senza di un problema relativo al sensore NOx. … [precisava altresì di avere rilevato che] nella precedente manutenzione e sostituzione del 16/11/2021
- 7 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile era stato sostituito un altro sensore, ovvero il sensore del filtro anti partico-
lato FAP. Sulla scorta degli storici delle diagnosi si è anche rilevato che in una precedente diagnosi del 04/10/2021, era già stata riscontrata una se-
gnalazione per il malfunzionamento del sensore NOx che tuttavia, a seguito delle cancellazioni degli errori della centralina, non era stata più segnalata dal sistema di diagnosi (infatti il sensore non veniva sostituito durante la manutenzione del 16/11/2021) … In ragione della indisponibilità in offici-
na del sensore NOx, le cui considerazioni precedenti indicavano dovesse essere sostituito, si è concordato si rinviare le operazioni peritali … Il giorno
13/01/2023 … Veniva quindi eseguita una nuova diagnostica elettronica dell'autovettura che rilevava ancora una volta il problema relativo al senso-
re NOx. Si è quindi proceduto alla sostituzione (in garanzia) del predetto sensore … il legale di parte ricorrente confermava quanto già manifestato con la PEC del 01/02/2023, ovvero che a seguito della sostituzione del sensore Nox nessuna spia si era ripresentata sulla strumentazione della vettura in esame” [cfr. relazione peritale, ing. ]. Persona_1
Il C.T.U. ha quindi concluso che “Sulla scorta di quanto indicato, anche in relazione alle successive comunicazioni della parte ricorrente del 01 e del
02/02/2023 e delle operazioni peritali del 09/02/2023, risulta che il pro-
blema lamentato da parte ricorrente è stato risolto dalla Controparte_1
mediante la sostituzione in garanzia del sensore NOx, evidentemente
[...]
malfunzionante. Risulta quindi accertato che vi era un difetto di funziona-
mento della vettura e che lo stesso era riferibile ad uno specifico componen-
te (ovvero il sensore NOx). È altresì stato accertato che, una volta sostituito il componente, la vettura non ha più segnalato (fino alla data della stesura
- 8 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile della presente relazione per quanto è dato sapere ovvero dopo almeno 452
km percorsi) alcun errore della medesima tipologia” [cfr. relazione peritale cit.
pag. 15].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU
motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte attrice.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Gli accertamenti effettuati in sede di accertamento tecnico hanno pe-
raltro trovato conferma nella dichiarazione resa dal teste Tes_1
che ha confermato “Lavoro presso la nel reparto
[...] Controparte_1
di diagnostica da maggio 2022 … Ricordo di avere visto l'autovettura una sola volta quando è stata portata in officina dall'avvocato qui presente (non ricordo se fossero presenti altre persone). È stata eseguita una diagnosi sulla centralina motore ed è stato evidenziato un codice guasto che rilevava un mal funzionamento di un sensore, non ricordo se quello del particolato ovvero quello nox. Abbiamo eseguito l'ordine del componente risultato mal-
- 9 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile funzionante perché non disponibile in officina e dopo circa un mese è stato sostituito. È stata eseguita altresì la pulizia dell'iniettore DEF (o AD blu) e la macchina è stata consegnata al proprietario. Dopo la sostituzione del com-
ponente l'autovettura non è più entrata in officina. La fattura che mi è stata esibita si riferisce a lavorazioni eseguite prima di tale episodio. Preciso che sia il FAP che il sensore nox sono componenti elettrici e quindi può capitare che abbiano un malfunzionamento anche in autovetture di nuova immatri-
colazione. Preciso altresì che il malfunzionamento del FAP o del sensore nox non incide in alcun modo sulle prestazioni del motore essendo entrambe le-
gate esclusivamente alla limitazione delle emissioni di gas e quindi volti a ridurre e contenere l'inquinamento atmosferico. È ovvio comunque che se si continua ad usare l'autovettura con i sensori inquinamento malfunzionanti alla lungo le prestazioni del motore si riducono. Ma non era il caso dell'autovettura del signor la cui funzionalità era normale, tanto Pt_1
da portare l'autovettura da Caltanissetta” [cfr. verbale di udienza del 12 gennaio
2024].
E ancora il teste ha ulteriormente precisato “Sono il Testimone_2
coordinatore dell'officina della da circa 32 anni … ricordo CP_1 CP_1
che la macchina è entrata in officina con la spia del motore accesa ed infat-
ti è stato sostituito il FAP. Dopo la sostituzione, è stato fatto il giro di col-
laudo e la spia risultava spenta … la spia indica che vi è un problema all'impianto motore che viene identificato solo a seguito della diagnosi. Nel
caso di specie dopo avere sostituito il FAP, l'autovettura non presentava al-
tri problemi … Secondo il manuale, dopo avere sostituito un componente bi-
sogna eseguire nuovamente la diagnosi per verificare la risoluzione del
- 10 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile problema. Nel caso dell'autovettura del signor , come detto, ab- Pt_1
biamo sostituito il FAP e dopo avere eseguito un giro di collaudo abbiamo ripetuto la diagnosi sull'autovettura che non segnalava alcun ulteriore pro-
blema e quindi abbiamo consegnato il veicolo al proprietario … è possibile che dopo avere sostituito il FAP appaia anche la spia motore legato al sen-
sore Nox. Nel caso in esame dopo l'accensione della spia del sensore nox è
stato eseguito un reset e il problema è rientrato perché non si trattava di un malfunzionamento dei sensori ma semplicemente di un problema di comu-
nicazione del software conseguente al cambio del FAP … sono intervenuto sull'autovettura del signor soltanto una volta, quando è stato so- Pt_1
stituito il FAP. Mi è stato poi riferito che è stata ricoverata un'altra volta quando è stato sostituito il sensore nox. Il mio intervento sull'autovettura è
avvenuto prima dell'espletamento della perizia. In quell'occasione non ero presente. Preciso comunque che il malfunzionamento del FAP e del sensore nox non riducono in alcun modo il funzionamento dell'autovettura né pos-
sono provocare ulteriori danni alla stessa atteso che il FAP serve a ridurre le particelle del particolato e quindi a limitare l'inquinamento atmosferico e il sensore nox serve per verificare il corretto funzionamento del FAP” [cfr. ver-
bale di udienza cit.].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda di riduzione del prezzo formulata dal ricorrente nei confronti delle convenute non può trovare accoglimento atteso che è stato accertato che il lamenta-
to difetto di non conformità era legato al mal funzionamento di due spie
(FAP e NOX) e che lo stesso è stato superato mediante la sostituzione di quest'ultime e quindi con la riparazione del bene.
- 11 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile Ne consegue che in applicazione dei principi dettati dal vigente Codice
del Consumo, avendo il ricorrente ottenuto la riparazione dell'autovettura in tempi congrui e senza spese, difettano i presupposti per la chiesta ri-
duzione del prezzo (rimedio secondario) possibile - come detto - soltanto se la riparazione o la sostituzione del prodotto sono impossibili o eccessi-
vamente onerose;
se il venditore non ha provveduto alla riparazione o so-
stituzione del prodotto in un termine congruo o se la riparazione o sosti-
tuzione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti
(che nella fattispecie non è ravvisabile atteso che, come risulta dalla veri-
fica dei chilometri percorsi, il ricorrente ha continuato a utilizzare rego-
larmente la propria autovettura) al consumatore (cfr. Cass. civ. Ord. n.
3695/2022, cit.).
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda proposta da . Parte_1
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle Parte_1
spese processuali sostenute dalle convenute.
I compensi professionali ai difensori vengono liquidati – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in con-
siderazione del grado di complessità della controversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 15 aprile 2025
- 12 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
- 13 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile