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Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa di Cura Villa Margherita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Zummo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via G. Marconi, 7;
contro
A.S.P. Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale :
- della nota prot. Asp/0114881/2022 del 16/06/2022, con la quale l’ASP di Palermo ha contestato alla ricorrente il superamento del tasso occupazionale - reparto “recupero e riabilitazione” 56 per l’anno 2021 e contestualmente ha richiesto un abbattimento dalla produzione per l’importo pari ad € 158.138,36;
- nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dai ricorrenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della nota prot. Asp/0208305/2022 del 26/10/2022, con la quale l’ASP di Palermo ha confermato che dopo che la Struttura Villa Margherita ha presentato il presente ricorso, la UOC di competenza non ha modificato gli esiti economici;
- nonché di tutti gli atti, presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, ancorché non conosciuti da parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.P. Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso, notificato in data 08/08/2022 e depositato in data 02/09/2022, la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l. ha impugnato la nota del 16/06/2022, con la quale l’ASP di Palermo le ha contestato il superamento del tasso occupazionale – reparto “recupero e riabilitazione” 56 per l’anno 2021 e contestualmente richiesto un abbattimento dalla produzione per l’importo pari ad € 158.138,36.
La società ricorrente deduce la censura di “Violazione di legge. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, Eccesso di potere per travisamento dei fatti” .
Premette di essere stata autorizzata ed accreditata per le specialità di psichiatria e riabilitazione psichiatrica e di avere un budget indistinto per acuti e riabilitazione afferenti tutti alla stessa branca di psichiatria. Precisa di essere una Casa di Cura di tipo monospecialistico e di avere in dotazione personale sanitario idoneo ad erogare servizi, sia acuti che di riabilitazione, rispettando le norme sull’accreditamento. Deduce che nessuna contestazione può esserle mossa, essendo il budget per il 2021 indistinto, rientrando quindi l’effetto economico delle prestazioni all’interno del budget di struttura.
Ha, quindi, chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese.
Con nota prot. Asp/0208305/2022 del 26/10/2022, l’ASP di Palermo ha confermato che, dopo l’introduzione del presente giudizio, la UOC di competenza non ha modificato gli esiti economici.
Detta nota è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21/12/2022 e depositato il 20/01/2023, con il quale la società ricorrente ha proposto la medesima censura di cui al ricorso principale.
2. - Si è costituita l’ASP di Palermo la quale ha depositato documentazione chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
3. - Con ordinanze n. 2347/2024 e n. 109/2025, regolarmente adempiute, l’Asp di Palermo è stata onerata di chiarire su quale base normativa e/o atto di indirizzo generale ha disposto il suddetto abbattimento (tenuto altresì conto della circostanza che la medesima ASP ha posto all’Assessorato regionale della Salute il quesito “... se il calcolo del suddetto indicatore debba avvenire facendo riferimento ai posti letto accreditati delle singole discipline ovvero ai posti letto accreditati afferenti alle aree omogenee rispettivamente medica e chirurgica” ) e che l’Assessorato ha richiamato l’art. 29 della l.r. n. 30/1993, invitando l’ASP a definire con urgenza la problematica in quanto collegata alla redistribuzione delle economie dell’anno 2022 (v. nota dell’Assessorato della Salute del giorno 01.02.2024 prot. n. 5470, in atti).
4. - Le parti hanno depositato memorie in vista dell’’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025; a tale udienza l’avvocato della resistente Asp ha eccepito la tardività della memoria di replica depositata dalla ricorrente in data 23 aprile 2025; quindi la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. - In via preliminare il Collegio rileva la tardività del deposito della memoria di replica della società ricorrente, in quanto effettuato in data 23 aprile 2025 e, dunque, oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. (venuto a scadere il 22 aprile 2025). Di tale memoria di replica, pertanto, non si terrà conto ai fini della decisione.
2. - Nel merito il ricorso è infondato alla stregua di quanto si andrà ad illustrare.
Giova premettere che l’accreditamento di strutture sanitarie private trova il suo presupposto, sulla base del fabbisogno che la Regione ritiene di dovere coprire in relazione alla insufficienza delle strutture pubbliche nella circoscrizione di ciascuna ASL, in relazione alle specialità e disciplina che nella domanda del privato sono state proposte per l’accreditamento per sopperire allo specifico fabbisogno di assistenza sanitaria e alle carenze rilevate a livello regionale. Pertanto le strutture sanitarie private possono erogare prestazioni per conto e a carico del servizio sanitario regionale solo se ricorrano le condizioni concomitanti di essere istituzionalmente accreditate e nei limiti dei contratti stipulati con le ASL.
In sostanza ogni decreto di accreditamento non può prescindere dalle prestazioni e posti letto distinti per specialità e disciplina e, correlativamente, l’importo complessivo assegnato alle singole strutture sanitarie accreditate non è un dato globale assegnato alla struttura privata e disponibile da parte della stessa, bensì un dato massimo erogabile in relazione a contingenti esigenze che non può prescindere dalle prestazioni e attività ritenute carenti nelle strutture pubbliche. Ne deriva che l’accreditamento non riguarda la struttura in sé considerata, ma i posti letto suddivisi per disciplina esistenti nella struttura, mentre l’accreditamento e il successivo contratto costituiscono le condizioni ed i limiti entro i quali porre a carico del servizio sanitario nazionale le prestazioni erogate dalla struttura.
Nel caso di specie la Casa di Cura Villa Margherita risulta autorizzata ed accreditata con DDG n. 1523/2019 all’esercizio dell’attività sanitaria per la disciplina di Psichiatria (codice 40), con 28 posti letto per acuti, nonché per la disciplina di riabilitazione psichiatrica (codice 56), con 16 posti letto per post-acuti.
L’assunto di parte ricorrente secondo cui la P.A. resistente non avrebbe motivato l’abbattimento del budget (che a suo dire sarebbe indistinto) non tiene conto di quanto sopra esposto in ordine al fatto che il criterio obiettivo cui si è attenuta l’amministrazione è dato proprio dall’accreditamento che condiziona lo svolgimento del rapporto, tenuto che l’art. 28 della la L.R. 30/93 distingue l’area riabilitativa dalla più complessa ed articolata area per acuti.
Ne consegue che il numero complessivo dei ricoveri nell’arco dell’anno non può superare il numero complessivo dei posti letto accreditati per area omogenea (aree di terapia intensiva, chirurgica, medica, materno-infantile e riabilitativa secondo il citato art. 28). Pertanto del tutto correttamente l’amministrazione resistente ha fatto riferimento per il calcolo dell’indice occupazionale esclusivamente ai 16 posti letto della unità funzionale di riabilitazione e, con la nota impugnata, ha richiesto un abbattimento dalla produzione per l’importo ivi indicato.
3. - In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato.
4. - Nondimeno sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO