Decreto decisorio 22 maggio 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, decreto decisorio 22/05/2012, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03068/2012 REG.PROV.PRES.
N. 03519/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3519 del 1994, proposto da:
ZZ SC, FE RL, NE GI e VO RI, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Russotto, con domicilio eletto presso DO RO in Catania, via Mons. Ventimiglia, 228;
contro
- Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
- Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore p.t., non costituitosi in giudizio;
- Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ragusa, in persona del Direttore p.t., non costituitosi in giudizio;
- Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa in persona del Direttore p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione Civile dei trasporti in concessione, direzione centrale IV, divisione 46, prot. n. 2018/4611, portata a conoscenza dei ricorrenti in data 24.3.94, con nota del 16.3.94 prot. n. 960 (limitatamente ai primi tre) e in data 16/5/94 con nota del 12.5.94 gruppo I prot. 4720, relativamente alla ricorrente NE GI, con cui i ricorrenti venivano informati del loro non utilizzabilità quali esaminatori per il conseguimento della patente di categoria "C";
- della tabella IV, 1, art. 332 del DPR 16.12.92 n. 495, limitatamente alla parte in cui prevede tra i requisiti da possedere per l'assolvimento del compito di esaminatori per la predetta categoria di patente quello di essere già in servizio alla data del 4.11.78;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 giugno 1994;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il giorno 19 maggio 2012.
| Il Presidente |
| Salvatore Veneziano |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO