Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il ricorrente l'Avv. Fumarola Francesco e per la parte resistente l'Avv. Nespoli in sostituzione dell'avv. Tommaselli.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Fumarola richiama precedente favorevole: la sentenza della CA di Milano n. 132/2024 - rg. 1075/2023.
Chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia dispositivo di sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 393/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FUMAROLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 28.02.2023, ha conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando le CP_1 seguenti conclusioni nel merito:
“- Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dalla legge n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 e s.s. per l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali da parte del Sig. Persona_1
e per l'effetto annullare l'scrizione d'Ufficio del ricorrente alla gestione
[...] commercianti disposta dall' con provvedimenti del 17-18/marzo 2021 con CP_1 decorrenza dal 1 aprile 2015 e/o da diversa data ritenuta di giustizia , in quanto atto
2 infondato ed illegittimo disponendo inoltre la cancellazione di qualunque onere contributivo connesso a detta iscrizione caricato nel cassetto previdenziale. con ogni conseguente più opportuno provvedimento.
- In ogni caso previo accertamento dell'inesistenza delle omissioni contributive oggetto di addebito per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in ricorso e comunque previo accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente ed in ogni caso per carenza di prova da parte dell' dichiarare l'infondatezza e/o illegittimità delle pretese oggetto dell' CP_1 CP_1
AVVISO DI ADDEBITO N. 368 2022 0021897371 000 qui opposto e CP_1 conseguentemente dichiarare nullo e/o annullato l'atto opposto.”
Si è costituito giudizio , contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Ha così concluso nel merito:
“Nel merito, rigettare il proposto ricorso in opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con conferma dell'avviso di addebito impugnato e con condanna di controparte al pagamento in favore dell' della somma di € CP_1
29.686,61, oltre accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa;
”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 21.03.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il ricorrente si oppone all'avviso di addebito n 368 2022 0021897371, notificato a mezzo pec il 24.1.2023 e recante intimazione al pagamento della somma di € 29.686,61 a titolo di contributi obbligatori e somme aggiuntive di legge dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 4.2015/12.2021 - doc. 1 fasc. ric. e chiede l'accertamento negativo dell'iscrizione alla Gestione Commercianti disposta d'ufficio nel marzo 2021 con retrodatazione al 2015.
Il ricorrente è stato amministratore unico della società dalla Controparte_3 data di costituzione della società (16.12.1986) sino al 27.10.2020 e poi co- amministratore con il figlio da questa data sino ad oggi, nonché socio CP_4 unico a far data dal 22.11.2004. L'attività aziendale consiste nella commercializzazione, importazione ed esportazione di lubrificanti additivi e oli minerali (cfr. visura camerale).
E' iscritto alla Gestione Separata in considerazione del compenso che percepisce in qualità di amministratore regolarmente ed è pensionato dal 1^.10.2021.
3 E' stato iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti con inizio attività al 1^.04.2015 sulla base del ruolo di amministratore e socio unico della predetta società.
Ciò premesso, va ricordato il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1 comma 203 L. n. 662/96 che ha modificato l'art. 29 L. n. 160 del 1975 (esercenti attività commerciali) ha sostituito la precedente disciplina ed ha previsto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (omissis...)
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale norma riguarda pertanto esclusivamente le attività commerciali.
Il comma 202 dell'art. 1 L. n. 662/96 ha previsto l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria di cui alla L. n. 613/66 (gestione commercianti) anche a nuovi soggetti, infatti a decorrere dal gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49 comma 1 lettera D L. n. 88/89, con esclusione degli artisti e dei professionisti. L'art. 49 comma 1 lett. d) L. n. 88/89 (riguardante la classificazione dei datori di lavoro operata dall' si riferisce al "settore terziario, CP_1 per le attività commerciali ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie".
Il comma 202 non ha introdotto requisiti diversi per i soggetti indicati all'art. 49 L. n. 88/89 in quanto in realtà ha esclusivamente disposto l'estensione all'assicurazione generale obbligatoria commercianti di soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, svolgono una serie di attività che originariamente non erano ricomprese in tale gestione (essendo questa limitata appunto agli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio ex L. n. 613/66) e sostanzialmente coincidenti con il cd. terziario.
Risulta, quindi, quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del socio di s.r.l., che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza egli ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola Gestione Separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla
4 concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr.Cass. 10426/2018).
Dunque, il primo requisito da accertare è l'attiva partecipazione del socio e amministratore unico a quelle attività operative che caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che variano, a seconda dell'attività dell'impresa.
Resta fermo l'onere della prova in capo all'Istituto previdenziale, attore sostanziale.
Nel caso di specie l' ritiene che l'obbligo della iscrizione alla Gestione CP_2
Commercianti sia sorto dall'accertamento in capo al ricorrente del possesso della carica di socio e di amministratore unico, dalla circostanza che il ricorrente non è occupato con rapporti di lavoro subordinato e dalla circostanza che all'interno della società lavorano 3 dipendenti part time senza funzioni apicali.
Ebbene, tali fatti non possono comportare - nemmeno a livello presuntivo - che possa ritenersi raggiunto un valido principio di prova e, conseguentemente, l'obbligo della parte opponente di fornire la prova contraria.
Aggiungasi che il ricorrente ha allegato e prodotto documentazione a sostegno dalla quale risulta che l'organico della società è composto da tre dipendenti con anzianità tra i 23 e i 12 anni, che il magazzino merci è gestito da società terza e che l'attività di sviluppo commerciale è affidata a 2 agenti operanti nei paesi dell'Est (doc. 5, 9 e 10) e ha allegato che il personale gestisce l'attività organizzativa in autonomia per consolidata esperienza, circostanza che non è stata specificatamente contestata da
. CP_1
Pertanto, alla luce, da un lato, dei soli dati formali forniti da (che avrebbero CP_1 certamente necessitato di ulteriori approfondimenti, non effettuati e nemmeno richiesti) nonché della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, deve ritenersi che la domanda avanzata dal ricorrente sia fondata.
Aggiungasi che l'istanza di di disporre l'audizione del funzionario responsabile CP_1 della gestione del credito a chiarimento sui dettagli della posizione contributiva del ricorrente non è stata accolta in quanto nulla aggiungerebbe ai dati formali allegati dall'Ente.
3) Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidati tenuto conto dei minimi tabellari stante la non complessità delle questioni trattate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
5 1) dichiara che non è tenuto alla gestione Parte_1 assicurativa degli esercenti attività commerciali e per l'effetto annulla l'scrizione d'Ufficio del ricorrente alla gestione commercianti disposta dall' con CP_1 provvedimenti del 17-18/marzo 2021 con decorrenza dal 1^ aprile 2015 e annulla altresì l'avviso di addebito N. 368 2022 0021897371 000 per la somma CP_1 complessiva di € 29.686,61, notificato a mezzo pec il 24.1.2023;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida in € 3.290,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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