Articolo 7 della Legge 9 ottobre 1942, n. 1421
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1943
Art. 7.

La digitale destinata alla vendita all'ingrosso od al dettaglio, oltre a corrispondere ad uno dei tre tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata: per il tipo «foglie stese» in pacchetti leggermente compressi da porsi in recipienti di latta, cartone o legno foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo «foglie in sorte» alla rinfusa, in recipienti foderati di carta impermeabile turchina; per Il tipo «foglie di scarto» e' ammesso l'imballo in sacchi, sacchiere o balle pressate.

Il prodotto deve essere confezionato in modo che non sia possibile estrarlo senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

Sull'involucro debbono essere direttamente impressi, in modo indelebile, il nome e l'indirizzo della persona, fitta od ente che ha confezionato il prodotto, nonche' il tipo e la data di produzione.

La digitale stabilizzata deve portare, inoltre, l'indicazione che e' stabilizzata, ed altresi' il titolo in principio attivo.

Dopo un anno dalla data di produzione riportata sull'involucro i tipi «foglie stese» e «foglie in sorte» non stabilizzate devono includersi, a tutti gli effetti, nel tipo «foglie di scarto».


Entrata in vigore il 1 gennaio 1943