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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2926/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, con domicilio Parte_1
digitale.
appellante
E
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Stefania
Angelone e Giovanni Giordano, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento, piazza Leonida Bissolati n. 8.
appellato
E
, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Controparte_1 Benevento, piazza Orsini n.27.
appellata
E
in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t, con sede in ET NN (BN), piazza Wojtyla n. 1.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/11/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, n.480/2024 pubblicata in data 9/5/2024, che aveva rigettato la sua domanda proposta con ricorso depositato in data 9/10/2023 del seguente tenore:
” “Dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimato con lettera raccomandata A/R ricevuta dal lavoratore in data 05/01/2023, con ogni conseguenza di legge.2) Pertanto: In via principale condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., a reintegrare l'istante nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
In via ulteriormente gradata, condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore del lavoratore istante di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto;
Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando i convenuti al pagamento in suo favore delle relative somme. 3) Condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento delle spese legali sostenute, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario. 4) Vinte le spese, i compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare effettuata nei suoi confronti a distanza di circa sei mesi dalla conoscenza dei fatti, giustificando il suindicato lasso temporale in base ad esigenze istruttorie del datore di lavoro e ad esigenze di tutela del lavoratore in quanto affetto da disturbi psicologici;
tuttavia non era stata fornita la prova dell'espletamento di alcuna istruttoria in epoca successiva al 29/8/2022, a fronte della contestazione disciplinare del
15/12/2022, e la circostanza che la contestazione fosse stata effettuata in ritardo per consentire al ricorrente di riprendersi dalle patologie sofferte non era stata dedotta nemmeno dalla difesa del TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
BENEVENTANO E DI APPELLO e costituiva una mera congettura del Giudicante.
3. Ha evidenziato che l'art.89 del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro oggetto di giudizio prevedeva che i fatti dovessero essere contestati al lavoratore entro
30 giorni dall'accertamento degli stessi e comunque l'inerzia del datore di lavoro rilevava sul piano della contrarietà ai principi generali di buona fede e correttezza, essendo idonea a determinare un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta. Inoltre dalla contraddittorietà della deposizione dei testi di parte resistente, e quindi dalla loro inattendibilità doveva desumersi che entrambe le condotte oggetto di contestazione fossero conosciute dal Tribunale Ecclesiastico nel mese di giugno 2022 ed inspiegabilmente contestate sei mesi dopo.
4. Ha lamentato che il primo giudice, con motivazione insufficiente e contraddittoria e senza disporre idonea indagine peritale, avesse escluso la mancanza di imputabilità di esso appellante conseguente alla sua incapacità di intendere e di volere per la ludopatia da cui era affetto. Ha citato giurisprudenza della Suprema Corte in tema di incapacità di intendere e di volere per disturbo da gioco d'azzardo (cfr. Cass. Pen., 18 luglio 2018,
n.33463) evidenziando che esso appellante, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel momento in cui aveva posto in essere l'azione illecita si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d'azzardo, nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà e che il suindicato disturbo psichiatrico risultava dalla documentazione medica allegata, dalla perizia di parte prodotta ed anche dalla deposizione dei testi escussi ( e . Tes_1 Tes_2
5. Ha lamentato che il primo giudice, senza valutare la scala valoriale delle infrazioni disciplinari recepita dalla contrattazione collettiva,avesse ritenuto non sussistente la carenza di proporzionalità tra i fatti accertati e il provvedimento sanzionatorio, dovendosi invece ritenere applicabile al caso di specie l'art. 85, lettera f) del CCNL di settore, e quindi la sanzione della sospensione dal servizio prevista per “aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'Istituto, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile”. Tale ipotesi ricorreva in quanto il comportamento concretamente tenuto da esso appellante era caratterizzato dall'insussistenza dell'elemento volontaristico che, se non considerata quale esimente, doveva comunque essere valutata ai fini della proporzionalità, anche in considerazione del percorso di cura psicologica e psicofarmacologica cui si era sottoposto esso appellante già dal luglio 2022. Infine doveva considerarsi che si era rivelato del tutto insussistente l'addebito relativo all'aver dichiarato di non ricevere gli stipendi da parte del Tribunale ecclesiastico, con discredito dell' . Pt_2
6.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
7. Il TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .
8. L' e la , Controparte_1 Controparte_2
, già contumaci in primo grado, cui l'atto di CP_2 Controparte_2
appello è stato ritualmente notificato presso la sede di tali Enti, non si sono costituite in giudizio.
9.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la
Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e va rigettato.
11.Va innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame, dovendosi condividere la ricostruzione dei fatti sulla cui base il primo giudice ha collocato temporalmente la conoscenza, da parte del Tribunale ecclesiastico, delle condotte poste a fondamento della contestazione disciplinare di . Tale ricostruzione si fonda sulla Parte_1
deposizione della teste , cancelliera del Tribunale Ecclesiatico, teste a Testimone_3
piena conoscenza dei fatti per le funzioni svolte ed assolutamente attendibile, avendo riferito circostanze logiche, precise e concordanti con quelle riferite dal Presidente del
Tribunale, mons. . Controparte_3
La teste ha dichiarato che nel luglio 2022, nel corso di un controllo semestrale delle cause richiestole dal Presidente del Tribunale, mons. , aveva rilevato Controparte_3
una irregolarità di una comunicazione della segnatura apostolica relativa alla pratica di irregolarità confermata dalla circostanza di non aver rinvenuto nel Persona_1
fascicolo una richiesta di decreto di esecutività della con i documenti ed i Per_1
versamenti necessari , e che quindi, dopo aver informato dell'accaduto il mons.
, aveva convocato la CP_3 Per_1
Ha poi riferito: ADR: La il 29 agosto si presentò col suo avvocato portando tutto Per_1
ciò che loro avevano ovvero la comunicazione della segnatura, una domanda fatta dalla signora con il concordat della cancelleria e con la firma del cancelliere (ma non era la mia firma) . Preciso che non era firmata da me sebbene sia l'unico cancelliere.
ADR: La portò anche una ricevuta di pagamento in quanto asseriva di aver Per_1
pagato una somma di denaro in contanti (euro 140,00 per il decreto di esecutività più
70 euro per la sentenza) ma non a me bensì a . Parte_1
ADR: La disse che non era mai salita in tribunale per ricevere questo foglio ma Per_1
che si era vista col fuori dal Tribunale, che era sua intenzione denunciare il Parte_1
tribunale nella persona del cancelliere.
ADR: Il presidente le chiese scusa e promise di fare indagini accurate e che il decreto di esecutività sarebbe stato richiesto con urgenza senza nessun altro versamento”.
Dunque nel luglio 2022 il Tribunale Ecclesiatico venne a conoscenza di una irregolarità riguardante il decreto di esecutività della sentenza di annullamento del matrimonio di
, ma fu solo dopo la convocazione della del 29/8/2022 che si chiarì Persona_1 Per_1
che vi era un decreto di esecutività falso verosimilmente rilasciato da . Parte_1
Nel luglio 2022 il Tribunale Ecclesiastico venne a conoscenza anche dell'ulteriore condotta del oggetto di contestazione. Parte_1
La teste ha riferito:“ADR: Ricordo che durante il periodo del controllo di Tes_3
luglio venne un signore , un commerciante, che voleva parlare col presidente e io lo mandai da lui. Io incontrai tale signore alle 13.15 davanti all'ascensore e mi chiede del presidente per una cosa urgente e poi il presidente mi ha raccontato cosa fosse successo .
ADR: Materialmente non ho visto la lettera del commerciante ma il presidente mi disse che quel signore era salito chiedendo soldi al presidente in quanto gli aveva Pt_1
chiesto ei soldi e non glieli aveva restituiti dicendogli che il tribunale ecclesiastico no gli pagava gli stipendi. ADR: IO sono stata avvicinata da un sacerdote, DO , che mi disse Testimone_4
che il ricorrente gli aveva chiesto un prestito e lui glieli aveva dati e poi non restituiti.
Ciò è avvenuto un po' prima di luglio.
ADR: Il ricorrente aveva chiesto al sacerdote la somma di 200,00 .
ADR: Essendo io il cancelliere in contatto con la presidenza mi sono state dette tali cose , in passato non so.
ADR: Io ho invitato il sacerdote ad andare dal presidente.
ADR: Anche altri si sono lamentati”.
12.Accertata la collocazione temporale della conoscenza delle condotte poste in essere da , ritiene la Corte , concordemente con il primo giudice, la Parte_1
tempestività della contestazione disciplinare del 15 dicembre 2022.
13.A tal proposito il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui.” In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente)”.(
Cass. sez. lav. ord. n. 14726/2024).
La Corte ha anche affermato che: “In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza. “.( Cass. sez. lav. 3/1/2024 n.
109).
14.Nel caso di specie era necessaria, a parere della Corte, una approfondita istruttoria per circoscrivere nei suoi esatti termini la condotta illecita ( falsificazione del decreto esecutività) posta in essere dal ed inoltre tale condotta, unitamente all'altra Parte_1
oggetto di contestazione, andavano attentamente ponderate e valutate anche alla luce della considerevole durata del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, che era alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico dall'8/9/2005.
Peraltro dalla deposizione del Presidente del Tribunale Ecclesiastico, mons.
[...]
è emerso che della vicenda venne informato il vescovo, che era il titolare CP_3
dell'azione disciplinare, il quale solo all'esito di una accurata istruttoria potè redigere la contestazione disciplinare.
Inoltre dal 25 luglio 2022 e fino al 5 dicembre dello stesso anno il si collocò Parte_1
in malattia, per cui il suo datore di lavoro attese il rientro in servizio del dipendente per inviargli la contestazione disciplinare .
Non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte appellante, e cioè che tale argomentazione costituiva una mera congettura del Giudicante, considerato che a pag.12 della memoria di costituzione di primo grado il Tribunale ecclesiastico aveva evidenziato che solo dopo il rientro in servizio del lavoratore, al termine del periodo di malattia, aveva potuto inviargli la contestazione disciplinare, proprio a voler intendere che solo dopo la guarigione il dipendente si sarebbe potuto difendere adeguatamente dagli addebiti contestati.
15.Anche la seconda doglianza va disattesa, non potendo ritenersi che la capacità di intendere e di volere dell'odierno appellante fosse annullata in conseguenza del suo vizio del gioco d'azzardo .
16.Le condotte poste a fondamento del licenziamento irrogato a e Parte_1
risultanti dalla lettera di contestazione disciplinare del 15/12/2022 sono: 1) la falsificazione del decreto di esecutività della sentenza canonica di nullità di un matrimonio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ;
2) la richiesta di prestiti a commercianti e sacerdoti per far fronte a proprie esigenze, adducendo, falsamente, di non ricevere tempestivamente gli stipendi da parte del
Tribunale Ecclesiastico, con discredito dell' . Pt_2
Entrambe tali condotte sono state ammesse dal sia in sede di risposta alla Parte_1
contestazione degli addebiti che in sede di audizione personale.
17.Dall'istruttoria condotta in primo grado ed in particolare dalla deposizione dei testi e è emerso che il aveva pianificato nei minimi dettagli Tes_3 CP_3 Parte_1
le azioni da compiere per far apparire regolare il decreto di esecutività consegnato a e che si era incontrato con la stessa al di fuori degli uffici del Tribunale Persona_1
Ecclesiastico per chiederle i soldi degli asseriti diritti di cancelleria e per consegnarle il decreto falso. Proprio tale preordinazione esclude che la condotta fosse scaturita da un impeto patologico di procurarsi soldi per soddisfare la sua esigenza di gioco d'azzardo ed inoltre l'essersi incontrato con la al di fuori degli uffici del Tribunale Per_1
Ecclesiastico dimostra la consapevolezza, da parte del dell'illiceità della Parte_1
condotta posta in essere.
Parimenti appare pianificata la richiesta di prestiti con la scusa di non avere mezzi di sostentamento, e quindi facendo leva sulla compassione dei soggetti cui chiedeva il prestito, pur essendo il pienamente consapevole della falsità Parte_1
dell'affermazione di non ricevere tempestivamente gli stipendi dal datore di lavoro.
Tali considerazioni consentono, quindi, di escludere che si fosse verificata una incapacità anche parziale di intendere e di volere del all'epoca della Parte_1
commissione delle condotte sulla cui base è stato licenziato.
18.Del resto la Suprema Corte, pur ritenendo che il vizio del gioco di azzardo possa risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità, ha affermato:
“Tuttavia, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente, rilevante ex artt. 85,88 e 89 cod.pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza
, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere , escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso aziologico con la specifica condotta criminosa , per effetto della quale la condotta risulti causalmente determinata dal disturbo mentale. Pertanto , nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità ,può essere attribuito a anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati , nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”( Cass. sez.un. 25/1/2005 n. 9163, nello stesso senso Cass.
12/3/2024 n. 21065).
19.Nel caso di specie, come si è visto, le modalità con cui sono state poste in essere le condotte oggetto di contestazione dimostrano la piena lucidità del e quindi Parte_1
escludono che la sua capacità di intendere e di volere sia stata alterata dal vizio del gioco d'azzardo.
20.Del resto, come correttamente osservato dal primo giudice, i certificati medici prodotti dal in cui si fa riferimento alla ludopatia ed al disturbo depressivo, Parte_1
sono tutti successivi sia all'epoca di commissione dei fatti che all'epoca di scoperta degli stessi ed inoltre non attestano nulla di preciso con riguardo alla gravità della patologia.
In tale contesto non assumono particolare rilievo le deposizioni dei testi escussi ( Tes_5
, ) che hanno genericamente riferito di aver visto il
[...] Testimone_6 Parte_1
agitato all'epoca dei fatti ed in passato di averlo visto giocare on line .
Ciò che rileva è che le condotte poste a fondamento del licenziamento oggetto di giudizio risultano commesse dal con la piena consapevolezza delle sue Parte_1
azioni. 21.Ritiene infine la Corte, anche alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione del licenziamento per giusta causa sia pienamente proporzionata alle condotte poste in essere .
Il ricopriva all'interno del Tribunale Ecclesiastico il ruolo di notatio/attuario Parte_1
ed addetto alla cancelleria, provvedendo alla redazione dei verbali di udienza sotto il controllo del Giudice ed al rilascio di atti e documenti sempre su mandato del Giudice responsabile, quindi ricopriva un ruolo di particolare delicatezza e responsabilità .
In tale contesto appare estremamente grave l'accertata la falsificazione del decreto di esecutività di una sentenza canonica di nullità di un matrimonio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica , e ciò sia per la gravità in sé di un atto che integra il reato di falso materiale ai sensi dell'art.476 c.p, sia perchè il si era anche Parte_1
indebitamente appropriato delle somme versategli da per avviare la Persona_1
procedura ed aveva falsificato la firma della Cancelliera, sulla nota di Testimone_3
attestazione dei versamenti effettuati dalla parte istante.
Come si è visto l'odierno appellante era pienamente consapevole della condotta posta in essere, che aveva preordinato nei dettagli, come era consapevole del discredito che avrebbe arrecato al Tribunale Ecclesiastico nell'affermare falsamente di non ricevere tempestivamente gli stipendi dal datore di lavoro per muovere a compassione le persone cui chiedeva i prestiti.
Non vi è dubbio, quindi, che le suindicate condotte integrino, ai sensi dell'art.2119 c.c., una giusta causa di licenziamento idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario, non potendo il datore di lavoro fare affidamento, per il futuro, su un corretto adempimento della prestazione lavorativa.
22.L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
23.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in favore del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di appello e sono liquidate in base al valore Parte_3 indeterminabile della controversia come in dispositivo, in applicazione del DM n.147 del 2022, mentre nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di appello, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2926/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Biondi, con domicilio Parte_1
digitale.
appellante
E
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Stefania
Angelone e Giovanni Giordano, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento, piazza Leonida Bissolati n. 8.
appellato
E
, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Controparte_1 Benevento, piazza Orsini n.27.
appellata
E
in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t, con sede in ET NN (BN), piazza Wojtyla n. 1.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/11/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, n.480/2024 pubblicata in data 9/5/2024, che aveva rigettato la sua domanda proposta con ricorso depositato in data 9/10/2023 del seguente tenore:
” “Dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimato con lettera raccomandata A/R ricevuta dal lavoratore in data 05/01/2023, con ogni conseguenza di legge.2) Pertanto: In via principale condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., a reintegrare l'istante nel suo posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
In via ulteriormente gradata, condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore del lavoratore istante di una indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto;
Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando i convenuti al pagamento in suo favore delle relative somme. 3) Condannare i convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento delle spese legali sostenute, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario. 4) Vinte le spese, i compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare effettuata nei suoi confronti a distanza di circa sei mesi dalla conoscenza dei fatti, giustificando il suindicato lasso temporale in base ad esigenze istruttorie del datore di lavoro e ad esigenze di tutela del lavoratore in quanto affetto da disturbi psicologici;
tuttavia non era stata fornita la prova dell'espletamento di alcuna istruttoria in epoca successiva al 29/8/2022, a fronte della contestazione disciplinare del
15/12/2022, e la circostanza che la contestazione fosse stata effettuata in ritardo per consentire al ricorrente di riprendersi dalle patologie sofferte non era stata dedotta nemmeno dalla difesa del TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
BENEVENTANO E DI APPELLO e costituiva una mera congettura del Giudicante.
3. Ha evidenziato che l'art.89 del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro oggetto di giudizio prevedeva che i fatti dovessero essere contestati al lavoratore entro
30 giorni dall'accertamento degli stessi e comunque l'inerzia del datore di lavoro rilevava sul piano della contrarietà ai principi generali di buona fede e correttezza, essendo idonea a determinare un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta. Inoltre dalla contraddittorietà della deposizione dei testi di parte resistente, e quindi dalla loro inattendibilità doveva desumersi che entrambe le condotte oggetto di contestazione fossero conosciute dal Tribunale Ecclesiastico nel mese di giugno 2022 ed inspiegabilmente contestate sei mesi dopo.
4. Ha lamentato che il primo giudice, con motivazione insufficiente e contraddittoria e senza disporre idonea indagine peritale, avesse escluso la mancanza di imputabilità di esso appellante conseguente alla sua incapacità di intendere e di volere per la ludopatia da cui era affetto. Ha citato giurisprudenza della Suprema Corte in tema di incapacità di intendere e di volere per disturbo da gioco d'azzardo (cfr. Cass. Pen., 18 luglio 2018,
n.33463) evidenziando che esso appellante, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel momento in cui aveva posto in essere l'azione illecita si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d'azzardo, nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà e che il suindicato disturbo psichiatrico risultava dalla documentazione medica allegata, dalla perizia di parte prodotta ed anche dalla deposizione dei testi escussi ( e . Tes_1 Tes_2
5. Ha lamentato che il primo giudice, senza valutare la scala valoriale delle infrazioni disciplinari recepita dalla contrattazione collettiva,avesse ritenuto non sussistente la carenza di proporzionalità tra i fatti accertati e il provvedimento sanzionatorio, dovendosi invece ritenere applicabile al caso di specie l'art. 85, lettera f) del CCNL di settore, e quindi la sanzione della sospensione dal servizio prevista per “aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'Istituto, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile”. Tale ipotesi ricorreva in quanto il comportamento concretamente tenuto da esso appellante era caratterizzato dall'insussistenza dell'elemento volontaristico che, se non considerata quale esimente, doveva comunque essere valutata ai fini della proporzionalità, anche in considerazione del percorso di cura psicologica e psicofarmacologica cui si era sottoposto esso appellante già dal luglio 2022. Infine doveva considerarsi che si era rivelato del tutto insussistente l'addebito relativo all'aver dichiarato di non ricevere gli stipendi da parte del Tribunale ecclesiastico, con discredito dell' . Pt_2
6.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
7. Il TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese .
8. L' e la , Controparte_1 Controparte_2
, già contumaci in primo grado, cui l'atto di CP_2 Controparte_2
appello è stato ritualmente notificato presso la sede di tali Enti, non si sono costituite in giudizio.
9.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la
Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e va rigettato.
11.Va innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame, dovendosi condividere la ricostruzione dei fatti sulla cui base il primo giudice ha collocato temporalmente la conoscenza, da parte del Tribunale ecclesiastico, delle condotte poste a fondamento della contestazione disciplinare di . Tale ricostruzione si fonda sulla Parte_1
deposizione della teste , cancelliera del Tribunale Ecclesiatico, teste a Testimone_3
piena conoscenza dei fatti per le funzioni svolte ed assolutamente attendibile, avendo riferito circostanze logiche, precise e concordanti con quelle riferite dal Presidente del
Tribunale, mons. . Controparte_3
La teste ha dichiarato che nel luglio 2022, nel corso di un controllo semestrale delle cause richiestole dal Presidente del Tribunale, mons. , aveva rilevato Controparte_3
una irregolarità di una comunicazione della segnatura apostolica relativa alla pratica di irregolarità confermata dalla circostanza di non aver rinvenuto nel Persona_1
fascicolo una richiesta di decreto di esecutività della con i documenti ed i Per_1
versamenti necessari , e che quindi, dopo aver informato dell'accaduto il mons.
, aveva convocato la CP_3 Per_1
Ha poi riferito: ADR: La il 29 agosto si presentò col suo avvocato portando tutto Per_1
ciò che loro avevano ovvero la comunicazione della segnatura, una domanda fatta dalla signora con il concordat della cancelleria e con la firma del cancelliere (ma non era la mia firma) . Preciso che non era firmata da me sebbene sia l'unico cancelliere.
ADR: La portò anche una ricevuta di pagamento in quanto asseriva di aver Per_1
pagato una somma di denaro in contanti (euro 140,00 per il decreto di esecutività più
70 euro per la sentenza) ma non a me bensì a . Parte_1
ADR: La disse che non era mai salita in tribunale per ricevere questo foglio ma Per_1
che si era vista col fuori dal Tribunale, che era sua intenzione denunciare il Parte_1
tribunale nella persona del cancelliere.
ADR: Il presidente le chiese scusa e promise di fare indagini accurate e che il decreto di esecutività sarebbe stato richiesto con urgenza senza nessun altro versamento”.
Dunque nel luglio 2022 il Tribunale Ecclesiatico venne a conoscenza di una irregolarità riguardante il decreto di esecutività della sentenza di annullamento del matrimonio di
, ma fu solo dopo la convocazione della del 29/8/2022 che si chiarì Persona_1 Per_1
che vi era un decreto di esecutività falso verosimilmente rilasciato da . Parte_1
Nel luglio 2022 il Tribunale Ecclesiastico venne a conoscenza anche dell'ulteriore condotta del oggetto di contestazione. Parte_1
La teste ha riferito:“ADR: Ricordo che durante il periodo del controllo di Tes_3
luglio venne un signore , un commerciante, che voleva parlare col presidente e io lo mandai da lui. Io incontrai tale signore alle 13.15 davanti all'ascensore e mi chiede del presidente per una cosa urgente e poi il presidente mi ha raccontato cosa fosse successo .
ADR: Materialmente non ho visto la lettera del commerciante ma il presidente mi disse che quel signore era salito chiedendo soldi al presidente in quanto gli aveva Pt_1
chiesto ei soldi e non glieli aveva restituiti dicendogli che il tribunale ecclesiastico no gli pagava gli stipendi. ADR: IO sono stata avvicinata da un sacerdote, DO , che mi disse Testimone_4
che il ricorrente gli aveva chiesto un prestito e lui glieli aveva dati e poi non restituiti.
Ciò è avvenuto un po' prima di luglio.
ADR: Il ricorrente aveva chiesto al sacerdote la somma di 200,00 .
ADR: Essendo io il cancelliere in contatto con la presidenza mi sono state dette tali cose , in passato non so.
ADR: Io ho invitato il sacerdote ad andare dal presidente.
ADR: Anche altri si sono lamentati”.
12.Accertata la collocazione temporale della conoscenza delle condotte poste in essere da , ritiene la Corte , concordemente con il primo giudice, la Parte_1
tempestività della contestazione disciplinare del 15 dicembre 2022.
13.A tal proposito il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui.” In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, è stata ritenuta tardiva la contestazione disciplinare intervenuta oltre un anno dopo gli ultimi fatti addebitati al dipendente)”.(
Cass. sez. lav. ord. n. 14726/2024).
La Corte ha anche affermato che: “In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza. “.( Cass. sez. lav. 3/1/2024 n.
109).
14.Nel caso di specie era necessaria, a parere della Corte, una approfondita istruttoria per circoscrivere nei suoi esatti termini la condotta illecita ( falsificazione del decreto esecutività) posta in essere dal ed inoltre tale condotta, unitamente all'altra Parte_1
oggetto di contestazione, andavano attentamente ponderate e valutate anche alla luce della considerevole durata del rapporto di lavoro dell'odierno appellante, che era alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico dall'8/9/2005.
Peraltro dalla deposizione del Presidente del Tribunale Ecclesiastico, mons.
[...]
è emerso che della vicenda venne informato il vescovo, che era il titolare CP_3
dell'azione disciplinare, il quale solo all'esito di una accurata istruttoria potè redigere la contestazione disciplinare.
Inoltre dal 25 luglio 2022 e fino al 5 dicembre dello stesso anno il si collocò Parte_1
in malattia, per cui il suo datore di lavoro attese il rientro in servizio del dipendente per inviargli la contestazione disciplinare .
Non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte appellante, e cioè che tale argomentazione costituiva una mera congettura del Giudicante, considerato che a pag.12 della memoria di costituzione di primo grado il Tribunale ecclesiastico aveva evidenziato che solo dopo il rientro in servizio del lavoratore, al termine del periodo di malattia, aveva potuto inviargli la contestazione disciplinare, proprio a voler intendere che solo dopo la guarigione il dipendente si sarebbe potuto difendere adeguatamente dagli addebiti contestati.
15.Anche la seconda doglianza va disattesa, non potendo ritenersi che la capacità di intendere e di volere dell'odierno appellante fosse annullata in conseguenza del suo vizio del gioco d'azzardo .
16.Le condotte poste a fondamento del licenziamento irrogato a e Parte_1
risultanti dalla lettera di contestazione disciplinare del 15/12/2022 sono: 1) la falsificazione del decreto di esecutività della sentenza canonica di nullità di un matrimonio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ;
2) la richiesta di prestiti a commercianti e sacerdoti per far fronte a proprie esigenze, adducendo, falsamente, di non ricevere tempestivamente gli stipendi da parte del
Tribunale Ecclesiastico, con discredito dell' . Pt_2
Entrambe tali condotte sono state ammesse dal sia in sede di risposta alla Parte_1
contestazione degli addebiti che in sede di audizione personale.
17.Dall'istruttoria condotta in primo grado ed in particolare dalla deposizione dei testi e è emerso che il aveva pianificato nei minimi dettagli Tes_3 CP_3 Parte_1
le azioni da compiere per far apparire regolare il decreto di esecutività consegnato a e che si era incontrato con la stessa al di fuori degli uffici del Tribunale Persona_1
Ecclesiastico per chiederle i soldi degli asseriti diritti di cancelleria e per consegnarle il decreto falso. Proprio tale preordinazione esclude che la condotta fosse scaturita da un impeto patologico di procurarsi soldi per soddisfare la sua esigenza di gioco d'azzardo ed inoltre l'essersi incontrato con la al di fuori degli uffici del Tribunale Per_1
Ecclesiastico dimostra la consapevolezza, da parte del dell'illiceità della Parte_1
condotta posta in essere.
Parimenti appare pianificata la richiesta di prestiti con la scusa di non avere mezzi di sostentamento, e quindi facendo leva sulla compassione dei soggetti cui chiedeva il prestito, pur essendo il pienamente consapevole della falsità Parte_1
dell'affermazione di non ricevere tempestivamente gli stipendi dal datore di lavoro.
Tali considerazioni consentono, quindi, di escludere che si fosse verificata una incapacità anche parziale di intendere e di volere del all'epoca della Parte_1
commissione delle condotte sulla cui base è stato licenziato.
18.Del resto la Suprema Corte, pur ritenendo che il vizio del gioco di azzardo possa risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità, ha affermato:
“Tuttavia, per essere riconosciuto quale vizio totale o parziale di mente, rilevante ex artt. 85,88 e 89 cod.pen., un disturbo della personalità deve presentarsi con consistenza
, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere , escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso aziologico con la specifica condotta criminosa , per effetto della quale la condotta risulti causalmente determinata dal disturbo mentale. Pertanto , nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità ,può essere attribuito a anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati , nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”( Cass. sez.un. 25/1/2005 n. 9163, nello stesso senso Cass.
12/3/2024 n. 21065).
19.Nel caso di specie, come si è visto, le modalità con cui sono state poste in essere le condotte oggetto di contestazione dimostrano la piena lucidità del e quindi Parte_1
escludono che la sua capacità di intendere e di volere sia stata alterata dal vizio del gioco d'azzardo.
20.Del resto, come correttamente osservato dal primo giudice, i certificati medici prodotti dal in cui si fa riferimento alla ludopatia ed al disturbo depressivo, Parte_1
sono tutti successivi sia all'epoca di commissione dei fatti che all'epoca di scoperta degli stessi ed inoltre non attestano nulla di preciso con riguardo alla gravità della patologia.
In tale contesto non assumono particolare rilievo le deposizioni dei testi escussi ( Tes_5
, ) che hanno genericamente riferito di aver visto il
[...] Testimone_6 Parte_1
agitato all'epoca dei fatti ed in passato di averlo visto giocare on line .
Ciò che rileva è che le condotte poste a fondamento del licenziamento oggetto di giudizio risultano commesse dal con la piena consapevolezza delle sue Parte_1
azioni. 21.Ritiene infine la Corte, anche alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione del licenziamento per giusta causa sia pienamente proporzionata alle condotte poste in essere .
Il ricopriva all'interno del Tribunale Ecclesiastico il ruolo di notatio/attuario Parte_1
ed addetto alla cancelleria, provvedendo alla redazione dei verbali di udienza sotto il controllo del Giudice ed al rilascio di atti e documenti sempre su mandato del Giudice responsabile, quindi ricopriva un ruolo di particolare delicatezza e responsabilità .
In tale contesto appare estremamente grave l'accertata la falsificazione del decreto di esecutività di una sentenza canonica di nullità di un matrimonio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica , e ciò sia per la gravità in sé di un atto che integra il reato di falso materiale ai sensi dell'art.476 c.p, sia perchè il si era anche Parte_1
indebitamente appropriato delle somme versategli da per avviare la Persona_1
procedura ed aveva falsificato la firma della Cancelliera, sulla nota di Testimone_3
attestazione dei versamenti effettuati dalla parte istante.
Come si è visto l'odierno appellante era pienamente consapevole della condotta posta in essere, che aveva preordinato nei dettagli, come era consapevole del discredito che avrebbe arrecato al Tribunale Ecclesiastico nell'affermare falsamente di non ricevere tempestivamente gli stipendi dal datore di lavoro per muovere a compassione le persone cui chiedeva i prestiti.
Non vi è dubbio, quindi, che le suindicate condotte integrino, ai sensi dell'art.2119 c.c., una giusta causa di licenziamento idonea a ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario, non potendo il datore di lavoro fare affidamento, per il futuro, su un corretto adempimento della prestazione lavorativa.
22.L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
23.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in favore del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di appello e sono liquidate in base al valore Parte_3 indeterminabile della controversia come in dispositivo, in applicazione del DM n.147 del 2022, mentre nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e di appello, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n.
228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR
n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente