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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11084 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico NC DI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, via Quirino Majorana n 203 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Marco Pavoncello Vittorio Attolino che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORE
E
in persona del sindaco pro tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione di suolo pubblico. CONCLUSIONI
Come da verbale in atti
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 76165 del 24 novembre 2021 notificato da CP_1
ed , avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico in relazione al verbale n 14180031865 del 27 ottobre 2021 con cui veniva contestata al , quale titolare dell'autorizzazione n 414 del 28 giugno 2020 per il CP_2
commercio su aerea pubblica con turno 229 , l'occupazione del posteggio sito in via del colli portuensi n 513 non avendone titolo in quanto autorizzato ad esercitare in base al turno in via Labieno e privo di cambi assentito.
A sostegno dell'opposizione l'attore deduceva il difetto di motivazione e la violazione di legge l'errata applicazione della tariffa l'errata determinazione dello spazio occupato e della durata.
non si costituiva CP_1
Nel verbale viene riferito genericamente che l'attività commerciale era esercitata senza autorizzazione, ma non vengono specificati gli elementi dai quali si desume che l'attività non fosse peraltro itinerante.
Gli agenti accertatori non hanno descritto l'impianto impiegato dall'attore come fisso e non hanno indicato le modalità del “carattere stabile” ai sensi della norma che si assume violata. Deve essere quindi dichiarata l'assenza del diritto di di pretendere il CP_1
pagamento della somma indicata nell'avviso di pagamento.
Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) In accoglimento della domanda attorea dichiara non dovute le somme richieste da con l'avviso di pagamento impugnato;
CP_1
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025
Il Giudice
NC DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico NC DI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, via Quirino Majorana n 203 Parte_1
presso lo studio dell'avv. Marco Pavoncello Vittorio Attolino che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORE
E
in persona del sindaco pro tempore CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di pagamento di indennità di occupazione di suolo pubblico. CONCLUSIONI
Come da verbale in atti
La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 76165 del 24 novembre 2021 notificato da CP_1
ed , avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico in relazione al verbale n 14180031865 del 27 ottobre 2021 con cui veniva contestata al , quale titolare dell'autorizzazione n 414 del 28 giugno 2020 per il CP_2
commercio su aerea pubblica con turno 229 , l'occupazione del posteggio sito in via del colli portuensi n 513 non avendone titolo in quanto autorizzato ad esercitare in base al turno in via Labieno e privo di cambi assentito.
A sostegno dell'opposizione l'attore deduceva il difetto di motivazione e la violazione di legge l'errata applicazione della tariffa l'errata determinazione dello spazio occupato e della durata.
non si costituiva CP_1
Nel verbale viene riferito genericamente che l'attività commerciale era esercitata senza autorizzazione, ma non vengono specificati gli elementi dai quali si desume che l'attività non fosse peraltro itinerante.
Gli agenti accertatori non hanno descritto l'impianto impiegato dall'attore come fisso e non hanno indicato le modalità del “carattere stabile” ai sensi della norma che si assume violata. Deve essere quindi dichiarata l'assenza del diritto di di pretendere il CP_1
pagamento della somma indicata nell'avviso di pagamento.
Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) In accoglimento della domanda attorea dichiara non dovute le somme richieste da con l'avviso di pagamento impugnato;
CP_1
b) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025
Il Giudice
NC DI