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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente est.
Dott. Federico Falfari Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4-1/2025 ruolo Procedimento Unitario promosso da Parte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante, con sede legale in Quinto Vicentino
[...] P.IVA_1
(VI), Via Fabio Filzi n.34, rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Beltrami in forza di procura posta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via XX
Settembre n. 48;
-ricorrente-
nei confronti di
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Spoleto (PG) Via Guglielmo Marconi n.
145/151, nonché dei soci (C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ); C.F._2
-resistente contumace- avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.01.2025, la ricorrente sopra indicata ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società esponendo: Controparte_1
- di essere creditrice della ditta resistente in virtù di decreto ingiuntivo n. 774/14 con il quale il
Tribunale di Vicenza aveva ingiunto alla e ai soci di pagare Controparte_1
immediatamente, in via solidale tra loro, la somma di 13.539,03, oltre interessi e spese;
- detto decreto, munito della formula esecutiva in data 03/03/2014, veniva notificato alla resistente in data 11/03/2014 e, successivamente alla notifica, le parti raggiungevano un accordo transattivo che, tuttavia, non veniva rispettato dalla debitrice, la quale, dopo aver versato le prime 11 rate del valore di euro 500,00 cadauna, non provvedere a pagare le restanti
21 rate;
- in data 05/10/2015 veniva notificato alla società debitrice atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 11.538,79, che, tuttavia, rimaneva infruttuoso;
- in data 18/11/2015 veniva richiesta di pignoramento mobiliare presso la sede legale e, successivamente, in data 13/02/2016 il Giudice disponeva la vendita dei beni pignorati, ma le aste andavano deserte;
- sussisteva, pertanto, lo stato di insolvenza della società resistente.
La ricorrente ha dunque concluso insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente.
La società resistente, regolare la notifica, non si è costituita in giudizio.
Acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del
10.04.2025, il procedimento giunge alla decisione.
Tanto premesso, si osserva, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, debba essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (an e quantum), sì da risultare titolo legittimante il concorso, prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass.
S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).
L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).
Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.
Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dell'odierna società ricorrente, la quale ha agito in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale quale, nella specie, il decreto ingiuntivo, munito della formula esecutiva (cfr. decreto ingiuntivo n.
774/14, emesso dal Tribunale di Vicenza), al quale è seguito successivo accordo transattivo sottoscritto dalla resistente, quale sostanziale ed ulteriore riconoscimento delle ragioni di credito della parte ricorrente, rimaste tuttavia insoddisfatte. Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando l'esistenza di debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).
La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.
Orbene, nel caso di specie, tale soglia risulta superata avuto riguardo all'ammontare del credito vantato dal creditore procedente, pari - nel complesso - ad euro 11.538,79, somma alla quale devono aggiungersi gli altri debiti emersi nel corso dell'istruttoria e in particolare il debito nei confronti dell' pari ad euro
33.211,10, già comprensivo delle somme Controparte_2 originariamente dovute dall' e dall' , come da informative in atti. CP_3 Controparte_2
Tanto basta per ritenere superata la soglia sopra citata.
La medesima resistente deve inoltre ritenersi soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non essendo dalla medesima dimostrato il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) ed il possesso congiunto dei requisiti indicati dalla norma ora richiamata.
Si ricorda, in particolare, come, ai sensi dell'art. 121 CCI, non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato (dal debitore):
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad € 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore (cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);
- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad € 200.000,00, ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" (cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);
- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice.
Sotto il profilo probatorio, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121
CCI.
L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.
Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) tramite la documentazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).
Sul punto, giova osservare come i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare in giudizio, ai sensi del vecchio art. 15, quarto comma, LF, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 cod. civ.
L'art. 2435, 1° co., cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis, 2° co.), si applica – tuttavia – alle società di capitali, prevedendo che, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e
2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza), debba essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (art. 7 bis, D.Lgs. n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, con L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici. Si osserva, allora ed al riguardo, come la società resistente non sia una società di capitali, ma di persone, non essendo, pertanto, tenuta al deposito dei bilanci medesimi presso il Registro delle
Imprese.
Ciononostante, seppur non vi sia un preciso obbligo della società debitrice di depositare i bilanci al
Registro delle Imprese, ciò non esime la stessa debitrice di fornire la prova – ai fini del presente giudizio – del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui sopra, dovendosi, altrimenti e in virtù dei principi sopra richiamati, ritenere necessariamente superate le soglie dimensionali di cui sopra,
Siffatta prova, come detto, non risulta raggiunta nel caso di specie, rilevandosi come la contumacia della resistente abbia impedito, in via assorbente, l'assolvimento del relativo onere.
La resistente debitrice risulta, infine, versare in stato di insolvenza (art. 121 CCI ed art. 2 comma 1 lett. b) del CCI) non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come desumibile dall'inadempimento dei debiti sopra citati.
Si osserva, al riguardo, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 lett. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n.
115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).
Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra- sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 lett. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori".
Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass.
Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti;
accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).
La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04).
Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).
E si deve osservare, in proposito, come – per quanto chiarito dalla stessa Suprema Corte -
l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale assume significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza (cfr. Cass. 6306/2014).
Applicandosi i principi di diritto che precedono al caso di specie, deve ritenersi sussistente lo stato di insolvenza della resistente, desumibile: CP_4
- dal mancato pagamento del debito nei confronti della società ricorrente, cristallizzato in titolo di formazione giudiziale, non opposto e divenuto definitivo;
- dagli ulteriori debiti verso l'Erario comunicati dall'Agente della Riscossione;
- dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni ( vedasi quanto dichiarato dall' nella informativa acquisita in atti in data 06.02.2025 “ il Mod Controparte_2
770 non è stato presentato per gli ultimi tre esercizi mentre il Mod Irap e il Mod Unico non sono stati presentati per gli anni di imposta 2022 e 2023 e il Mod IVA non è stato presentato per l'anno di imposta 2023” ) e dalla mancanza di ulteriore documentazione contabile che possa consentire di appurare come la resistente, rimasta contumace, possa effettivamente far fronte alle ordinarie obbligazioni di pagamento.
In relazione, infine, alla estensione della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili della società resistente, occorre evidenziare come il precedente art. 147 co. 3 l.f. (trasfuso nell'art. 256 comma 3 CCII) testualmente imponga solo che il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, ne disponga la convocazione a norma dell'art.15 l.f. (oggi art. 41 CCII), così fissando l'unica condizione di garanzia processuale per la sentenza che dia attuazione al principio dell'art. 147 co. 1 l.f.; quest'ultimo, a sua volta, in tanto può dirsi tuttora “automatico”, per consuetudine lessicale, in quanto applicativo di una regola di statuto per le società con soci illimitatamente responsabili, ma con l'avvertenza che la citata ordinaria produzione di effetti è intermediata processualmente dal menzionato contraddittorio e, sul piano sostanziale, dal duplice criterio del non decorso dell'anno (da scioglimento del rapporto sociale o cessazione della responsabilità immediata) e della insolvenza qualificata (per l'esistenza di debiti sociali all'epoca della cessazione predetta (Cfr. Cass. N. 16777 del 2021).
Regolare la notifica (oltre che nei confronti della società, anche) nei confronti dei predetti soci illimitatamente responsabili, per quanto illustrato in premessa, sussistono, in conclusione i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenuti, in conclusione, ricorrenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della resistente e tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...] P.IVA_2
sede legale in Spoleto (PG) Via Guglielmo Marconi n. 145/151, nonché dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ), residente in [...], Località CP_1 C.F._1
Collicelli n. 16 e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Tuderte n. 43;
NOMINA
La Dott.ssa Sara Trabalza Giudice Delegato per la procedura;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa con studio in Foligno, iscritta all'Albo dei Gestori della Crisi Persona_1
di Impresa che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina ai sensi dell'art. 126 CCI;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
il giorno 11.09.2025 ore 9,45 e seg.ti per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato nell'aula al primo piano del Tribunale di Spoleto, Corso Mazzini, presso la Cancelleria fallimentare;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA
al Curatore che lo stesso:
a) deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
b) deve provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII.;
d) deve predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213 CCII.), precisando che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore;
e) a presentare al giudice delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130 co. 1, CCII, nonché, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, entro 60 giorni dal decreto di esecutorietà dello stato passivo, la relazione particolareggiata prevista dallo stesso comma 4 e con il contenuto ivi specificato;
f) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato in conformità a quanto previsto dall'art. 140 CCII;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
DISPONE
che la presente sentenza venga comunicata al ricorrente (debitore sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al Curatore, nonché che la stessa iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Spoleto, 10.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Sara Trabalza