Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1113/2023 R.G. promossa da:
, , in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso come da Parte_1 procura alle liti rilasciata in foglio separato all'atto di opposizione dall'Avv. Chiara Carrabino (C.F.
), giusta deliberazione d'incarico del C.F._1 Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso all'avv. Salvatore Carpino ( ) del Foro di Ragusa, presso C.F._3
il cui studio in Vittoria (RG), in via Ruggero Settimo n. 31/a, è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 20 dicembre 2024 , reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti il proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 44/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui in data 13/01/2023 sul ricorso di , veniva intimato il pagamento della somma di € 12.223,92 oltre agli interessi CP_1
legali spese , IVA e C.P.A. in forza della fattura elettronica n. 2 del 23/10/2015, corredata del visto di congruità emesso dal Consiglio dell' degli Ingegneri di Ragusa in data 12/01/2016, emessa Pt_2
nei confronti del comune per l'incarico conferito con provvedimento dell'UREGA del 08/04/2015, quale componente esterno della Commissione Giudicatrice di gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del
. Pt_1 Parte_1
Lamentava l'opponente la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto decreto e ne Pt_1 chiedeva la revoca con condanna al pagamento della somma di minore importo comunque riconosciuta dovuta.
Esponeva in particolare che con determina del 17/12/2015 n. 148 del Dirigente del VI Settore,
Servizi Ecologici e Protezione Civile, del era stata autorizzata la procedura Parte_1 aperta ai sensi dell'art. 3 e 55 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto ed era stata indetta la relativa gara;
che in data 07/04/2015, a seguito delle operazioni di sorteggio (Verbale di sorteggio prot. n. 18797 del 09/04/2015 ) effettuate ai sensi dell'art. 8, commi 7, della L.R. n. 12/2011 dai componenti della Commissione di gara per il servizio de quo, il Presidente di turno dell' CP_2
di Ragusa, aveva disposto la costituzione della Commissione di gara al fine di procedere
[...] all'individuazione della Ditta vincitrice della gara;
che quali componenti esperti Sez. B, sottosezione
B2.32 della Commissione aggiudicatrice della gara erano stati sorteggiati l'Ing. e CP_1
l'Arch. che avevano accettato;
Persona_1
che con determina del Presidente dell'UREGA centrale n. 126529 del 06/08/2015 era stata costituita la Commissione di gara per l'affidamento del Servizio de quo, acquisita al protocollo generale del con nota prot. n. 47114 del 10/08/2015 ; Parte_1 che ultimata la gara pubblica, l'Ing. aveva emesso in data 23/10/2015 a carico del CP_1 [...]
per l'incarico espletato, la fattura elettronica n. 2, per un importo complessivo di € Parte_1
12.223,92, oltre oneri, quantificando il compenso ai sensi dell'art. 13, comma settimo, del D.P.R n.
13 del 31/01/2012.
Deduceva la difesa dell'opponente che la quantificazione dei compensi andava operata secondo quanto previsto dal D.P.R. Sicilia n. 13 del 31 gennaio 2012 che recepisce il decreto Legislativo n. 13 del 2006, e che contempla all'art. 13, comma settimo, i criteri di determinazione dei compensi per gli esperti di cui all'art. 8 della Legge regionale Siciliana n. 12 del 2011 componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori, affermando che “il compenso complessivo da corrispondere per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 del D.Lgs. n. 163/2006 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi” ; che l'allegato IIA del suddetto Decreto menzionava i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
3
che la procedura di gara in questione non riguardava un appalto di lavori né di servizi attinenti l'ingegneria né casi in cui a questi ultimi possa farsi richiamo, ma era invece finalizzata all'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nell'A.R.O. Co coincidente il servizio che doveva ricondursi alla ipotesi residuale . Parte_1
Tanto premesso chiedeva in via preliminare e d'urgenza, sospendere e/o revocare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 44/2023 (5774/2022 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Siracusa in data 13/01/2023 e notificato il 16/01/2023 e nel merito accogliere la opposizione e dichiarare che la somma portata nel decreto ingiuntivo n. 44/2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Siracusa, non era dovuta, essendo invece dovuta quella di € 2.700,00 Con vittoria della spese di lite.
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto.
All'esito della compiuta istruttoria nel corso della quale si faceva luogo all'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti, la causa veniva rimessa in decisione con decreto del 20 dicembre 2024 emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'esito dei termini di cui all'art. 190 cpc concessi nella massima estensione.
*********
L'opposizione è infondata va pertanto rigettata.
Questione controversa e da risolvere ai fini della odierna decisione è quella della quantificazione del compenso pacificamente dovuto all'odierno opposto in esito all'incarico ricevuto di componente della commissione costituita dal per l'aggiudicazione del “Servizio di Parte_1
spazzamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell mediante il criterio di CP_4 Parte_1 aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa”
La commissione per la quale ha espletato la propria attività l'odierno opposto è stata istituita per la individuazione di una ditta a cui aggiudicare il “Servizio di spazzamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del ” da ricercarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più Parte_1 vantaggiosa, come risulta sia dal Bando di Gara, sia dalla determina di aggiudicazione.
Sostiene la difesa del opponente al fine di giustificare la infondatezza del criterio di Pt_1 calcolo del compenso fatto proprio nel decreto opposto che l'attività posta in essere dal CP_1 sarebbe stata un'attività meramente amministrativaconsistente “… nella presa d'atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara, esame valutativo delle offerte tecniche e conseguente attribuzione del punteggio, che nulla ha a che vedere né con i servizi attinenti” e che esulerebbe da quella correlata al criterio applicato nella fattura. 4
Ne conseguirebbe allora, coerentemente con tale qualificazione dell'attività svolta dal quale CP_1 componente della commissione, secondo la difesa dell'opponente la operatività della Pt_1 ipotesi “ residuale” del DPRS n. 13 del 31/12/2012, art. 13 c.7, che così recita: “……. in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad €. 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi...”
Ad avviso di questo giudice invece dalle acquisizioni processuali emergono elementi che conducono a configurare in modo diverso la natura e la qualità dell'apporto dato dal quale componente CP_1
della detta commissione così da rendere operante per la quantificazione del compenso non la ipotesi residuale invocata dall'opponente ma piuttosto l' ipotesi in forza della quale è stata emessa la fattura
““il compenso complessivo da corrispondere per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 del D.Lgs. n. 163/2006 …. possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.
Dirimenti al fine di qualificare secondo la opzione di parte opposta l'attività posta in essere dal quale componente della commissione sono gli elementi , allegati dalla stessa, che si traggono CP_1 dal “Bando di Gara”, documento redatto dal Comune di laddove si legge al punto: “… Pt_1
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti si legge : Appalto relativo ai servizi di cui agli artt. II. 1 del presente bando. Il servizio integrato dovrà essere svolto mediante appalto con il metodo del contratto a risultato, prevedente il raggiungimento di prefissate percentuali di rifiuti da raccolta differenziata e di riduzione dei quantitativi di RSU indifferenziati da avviare allo smaltimento finale, con corrispondente applicazione di penalità in caso di mancato raggiungimento degli stessi.
L'offerta proposta dai concorrenti dovrà tenere conto delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione…”.
Non vi è dubbio che gli elementi che si evincono dal bando conducono ad individuare la natura del lavoro svolto dalla commissione, sì da farsi rientrare “…nella categoria 12 dell'allegato IIA del
D.Lgs. 163/2006, o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi (art. 13 DPR Sicilia
n.13/2013)”.
Significativa rilevanza qualificatoria per comprendere l'entità dell'apporto del può attribuirsi CP_1 anche ai verbali dell'attività della commissione acquisiti ritualmente al processo ( ad iniziativa della parte opposta, onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.) con particolare riferimento al verbale n. 4 nel quale si legge “…La Commissione riapre le operazioni per gli adempimenti connessi all'apprezzamento dell'offerta tecnica secondo i criteri e l'ordine stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara;
pertanto, procede all'approfondimento di quanto previsto nel disciplinare di gara relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica. Per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica 5
è necessario acquisire il progetto posto a base di gara munito dei visti di approvazione. A modifica di quanto stabilito precedentemente, considerati i tempi di espletamento della gara, la Commissione ritiene opportuno che il RUP effettui fin d'ora le verifiche dei requisiti generali delle ditte partecipanti
a mezzo del sistema AVCPASS. Si dà mandato al RAG di richiedere al RUP di trasmettere copia del progetto e di effettuare le verifiche di cui sopra”
Dalle acquisizioni processuali possono desumersi con evidenza una serie di elementi che conducono a dimostrare come l'attività della Commissione UREGA in seno alla GARA, quella di cui l'odierno opposto è stato nominato membro, è stata comunque articolata, al contrario di quanto affermato dal nelle proprie difese, non foss'altro perché trattavasi di attività non solo Parte_1 amministrativa ma anche valutativa, implicante quindi l'applicazione di norme tecniche, volta alla individuazione, secondo lo stesso bando di gara, dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Del resto che tale attività non sia compatibile con il criterio di computo del compenso indicato dall'opponente basta solo rilevare quello che nel parere più volte evocato si legge in ordine all'ambito operativo del “ criterio residuale” invocato dalla difesa di parte opponente al fine di individuare i residui casi che sfuggono alla precedente classificazione: “…Altre eventuali attività di
Commissioni giudicatrici. Nel caso che l'Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna, attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.), si ritiene che, essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette
Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso…”.
Tale precisazione , laddove esemplifica le attività remunerate con il criterio avallato dall'opponente, costituisce senz'altro un elemento chiarificatore che conduce ad evidenziare come l'attività svolta dall'odierno opposto non sia per niente riconducibile alla ipotesi invocata dal Pt_1
Invero si chiarisce come l'ambito operativo del criterio “ residuale” invocato dall'opponente riguardi la ipotesi in cui l'Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna, attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.) per le quali l'impegno delle Commissioni sia sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto.
Tale ipotesi ad avviso di questo decidente è certo ben diversa da quella in esame, nella quale invece l'attività posta in essere dai componenti della commissione della quale è stato membro l'odierno opposto hanno valutato l'offerta “ economicamente più vantaggiosa” per addivenire all'individuazione dell'aggiudicatario, non risolvendosi solo nella valutazione di un'attività 6
amministrativa , ma implicando anche una serie di valutazioni involgenti il profilo del criterio della convenienza economica.
Tanto basta quindi per ritenere che deve ritenersi senz'altro corretto il criterio di calcolo applicato dal nella emissione della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto che va CP_1
quindi confermato.
Si aggiunga poi che del resto nessuna ulteriore condizione ostativa alla liquidazione secondo il criterio qui ritenuto valido può ravvisarsi quale la impossibilità di farvi fronte per mancanza della copertura di spesa, principio generale che presidia il regime della spesa degli enti pubblici territoriali, in ordine al quale non vi è stata alcuna deduzione da parte opponente.
Né certo può rivestire rilevanza ostativa nella valutazione di fondatezza del decreto opposto la considerazione che in altro giudizio promosso da altro componente di questa stessa commissione altro giudice di questo Tribunale ( sentenza n. 431/2021) sia addivenuto alla revoca dell'opposto decreto ingiuntivo sulla scorta della c.t.u. espletata in quella sede.
A parte la considerazione che trattasi di distinto giudizio, intercorso fra parti diverse da quelle odierne– con le conseguenze che ne derivano in riferimento alla inoppugnabilità del giudicato- va rilevato che il CTU nominato in quel giudizio ha fatto riferimento nel descrivere l'attività della commissione, a circostanze fattuali rimaste del tutto estranee al presente giudizio seppur incoato ad iniziativa del medesimo ente.
Infatti si è fatto riferimento ad un piano di intervento per la gestione dei rifiuti che non risulta predisposto dall'ATI Aggiudicataria, elemento che evidenzia la non assimilabilità delle due fattispecie concrete.
Correttamente quindi è stato operato dall'opposto il calcolo delle spettanze in forza dell'art. 13 c.
7, DPRS n. 13 del 31/12/2012 prima parte, ove si fa espresso richiamo al parere emesso dal Consiglio
Superiore dei lavori pubblici del 29/9/2004, ove si dispone: “…Si evidenzia che nello svolgimento di tutte le tipologie di gara si dà luogo dapprima ad una fase prevalentemente amministrativa, concernente l'accertamento dell'ammissibilità alla gara dei vari concorrenti, cui segue una fase tecnica di valenza ed impegno differenziato in relazione al tipo di gara, e che l'attività della
Commissione deve svolgersi, di norma, in tempi ristretti…”.
Deve quindi concludersi che i lavori svolti dalla Commissione Urega di cui ha fatto parte l'odierno opposto, trattandosi di “ Gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)” correttamente hanno seguito lo schema di cui al Parere surriportato, con l'ovvia conseguenza che le fasi della valutazione globale svolta dalla Commissione Urega si compongono sia di quella amministrativa che di quella tecnica normativamente regolate . 7
Al rigetto della opposizione consegue che le spese processuali seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dm n. 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2023 dal nei confronti di , decreto che Parte_1 CP_1
dichiara esecutivo;
Condanna l'opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese processuali del grado che si liquidano nella somma di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, iva e CPA.
Siracusa 11 aprile 2025 Il Giudice
C.Maiore