Sentenza 27 luglio 2023
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/07/2023, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 00635/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2022, proposto da
NT MA e PE RÌ, rappresentati e difesi dall’avvocato PE RÌ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 12/2021 del 12/1/2021 del Tribunale di Locri, munita di formula esecutiva il 18/2/2021 e notificata in tale forma all’ASP di Reggio Calabria debitrice il 5/3/2021, passata in giudicato, con la quale quest’ultima veniva condannata al pagamento in favore del primo, a titolo di differenze retributive, “ della somma di € 1.962,68, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo ”, nonché in favore del secondo, quale difensore distrattario, “ alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00 oltre accessori come per legge ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 28 novembre 2022 il sig. MA NT ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza meglio indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Locri condannava l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive per “tabellare e fasce”, della “ somma di € 1.962,68 oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo ”.
1.1. Per l’esecuzione del medesimo titolo, relativamente alla statuizione riguardante la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00 oltre accessori, ha agito anche l’Avv. PE RÌ, quale difensore distrattario.
1.2. A fondamento della domanda i ricorrenti deducono, e comprovano con pertinente documentazione, che il titolo azionato veniva munito di formula esecutiva nell’interesse di entrambi in data 18/2/2021 e in tale forma notificato all’ASP debitrice il successivo 5/3/2021, acquistando autorità di giudicato per mancata impugnazione, per come attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 14/9/2021.
1.2. Risultando, quindi, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, hanno chiesto al Tribunale di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la piena ed integrale esecuzione del giudicato, invocando inoltre la nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di un Commissario ad acta che provveda in luogo e a spese dell’Azienda debitrice.
2. L’ASP di Reggio Calabria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
3. Alla camera di consiglio del 28 giugno 2023 la causa è stata, quindi, discussa e posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento alla domanda proposta dal ricorrente MA NT, dovendo invece essere dichiarato improcedibile relativamente alla domanda riguardante l’esecuzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite proposta dal ricorrente RÌ PE.
5. Giova preliminarmente evidenziare che il titolo esecutivo per la cui esecuzione si agisce ha ad oggetto la condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento di somme di denaro, sicché non appare superfluo rammentare che il 21 dicembre 2021 entrava in vigore la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui art. 16- septies , co. 2, lett. g) aveva introdotto, con esclusivo riferimento alla Regione Calabria, una nuova fattispecie di ‘blocco’ delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario, con durata sino al 31 dicembre 2025.
5.1. Con sentenza n. 99 del 16 febbraio 2022 ed altre successive questo Tribunale ha ritenuto di dovere disporre la non applicazione della norma in questione, ritenendola incompatibile con il diritto dell’Unione Europea.
5.2. Frattanto, con ordinanze emesse da diversi Tribunali, ordinari e amministrativi, la Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. con particolare riferimento ai profili della durata, irragionevolmente estesa, della causa di improcedibilità e dell’omessa previsione di misure alternative di soddisfacimento per i creditori privati.
5.3. Con sentenza n. 228 dell’11 novembre 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 16- septies , co. 2, lett. g), d.l. n. 146/2021 per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., così rimuovendo la causa di improcedibilità delle azioni esecutive contro le aziende sanitarie calabresi, che però è stata nuovamente ripristinata, sino al 31 dicembre 2023, dall’art. 2, co. 3- bis , d.l. 8 novembre 2022, n. 169, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 196, entrato in vigore il 28 dicembre 2022, che così dispone: “ In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro ”.
5.4. Ciò posto, riguardando la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente MA NT un “credito da lavoro” ‒ avendo ad oggetto differenze retributive ‒, come tale escluso dal ‘blocco’ delle azioni esecutive ai sensi della novella poc’anzi citata, in parte qua il ricorso può essere trattato nel merito e, per come anticipato, va accolto.
6. Rileva, in primo luogo, il Collegio come la sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si tratta, alla stregua delle evidenze documentali di causa, sia stata ritualmente munita di formula esecutiva nell’interesse del ricorrente in data 18/2/2021 ed in tale forma notificata all’Azienda Sanitaria debitrice il 5/3/2021.
Osserva, inoltre, che la formazione del giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Locri il 14/9/2021) rende incontestabile l’entità del credito vantato dal ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo qui azionato.
Rileva, infine, l’avvenuta osservanza delle formalità procedurali previste dall’art. 14, co. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, poiché il titolo esecutivo risulta notificato all’ASP di Reggio Calabria in forma esecutiva appunto nell’anzidetta data e, decorso ampiamente il termine dilatorio di legge alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 24/11/2022, la stessa non risulta avere adempiuto alla propria obbligazione.
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che vada affermato l’obbligo dell’ASP di Reggio Calabria di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza n. 12/2021 del Tribunale di Locri.
Deve, pertanto, essere ordinato all’ASP di Reggio Calabria di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.
8. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ente cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario, o al funzionario eventualmente delegato, e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Azienda Sanitaria intimata.
Una volta espletato il mandato, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata e documentata relazione su tutti gli adempimenti effettuati.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il Collegio delega, fin d’ora, il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come sopra concessi.
9. Il ricorso, per come anticipato, va invece dichiarato improcedibile in relazione alla domanda proposta dal ricorrente RÌ PE, avendo ad oggetto la pretesa azionata un credito per spese di lite distratte in favore del medesimo.
9.1. A tale riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare (cfr., tra le tante, sent. n. 302 del 4 aprile 2023 e n. 313 del 7 aprile 2023) che l’espressione “crediti retributivi da lavoro” non possa che riferirsi testualmente alla categoria dei crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato che, secondo una ragionevole interpretazione dell’intenzione del legislatore, rappresenta l’unica fonte di reddito del lavoratore e, come tale, merita di essere tutelata venendo esclusa dal blocco delle azioni esecutive contro le Aziende Sanitarie calabresi ai sensi della novella poc’anzi citata.
9.2. Da ciò consegue che nella vicenda all’esame deve ritenersi operante il blocco temporaneo delle azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria, nuovamente disposto dal legislatore in asserita ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2022.
9.3. Il ricorso, in parte qua , va dunque dichiarato improcedibile.
10. Le spese, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della rapida stratificazione normativa che ha interessato la disciplina delle azioni esecutive nei confronti degli Enti sanitari calabresi, vanno poste a carico dell’ASP intimata e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario il quale ne ha fatto domanda nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile relativamente alla domanda proposta da RÌ PE e lo accoglie con riferimento alla domanda proposta da MA NT e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, limitatamente al credito del ricorrente MA NT, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del predetto termine concesso all’Azienda Sanitaria intimata, a dare esecuzione al titolo azionato nei sensi precisati in parte motiva, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna la predetta Amministrazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dell’Avv. PE RÌ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’ASP di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO