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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1547/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1
via La Bella n. 9, CF: , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'indirizzo di posta elettronica certificata:
rappresentato e difeso dal' Avv. Silvio Email_1
G. F. Aliffi , giusta procura posta in calce all'atto di opposizione,
Opponente
CONTRO
in seguito con Controparte_1 CP_1
sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, Cap. Soc. €
573.000.000,00 i.v., P.IVA , C.F. Codice ABI P.IVA_1 P.IVA_2
03191, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore in carica,
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CHIEROTTI del Foro di Torino in forza di procura generale Rogito Notaio di Torino repertorio Persona_1
n.18.584/7.065 del 10.6.2011, e successiva procura alle liti a rogito stesso Notaio di Torino repertorio n. 28909/13674 in data 27.06.2017 ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Governolo n. 24,
opposta
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Reggio Emilia, via Giovanni Degani , n. 1/C
Terza chiamata contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, parte opposta concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alle note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 238/2023, emesso il 12.7.2023, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva a il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 16.896,25, oltre interessi Controparte_1
come da domanda e gli interessi contrattualmente previsti dalla data di emissione della decadenza dal beneficio del termine sino al saldo , spese del procedimento pari ad € 567,00 per competenze, ed € 145,50 per spese vive , oltre il 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
suddetto D.I., eccependo l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via pregiudiziale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo ex art. 106 c.p.c. della CP_2
Nel merito rilevava quanto qui di seguito si riporta integralmente:
“Accertare e dichiarare, per le causali meglio spiegate in narrativa,
l'insussistenza del credito de quo di euro 16.896,25 vantato dalla opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto Controparte_1
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare che la opposta non vanta nei confronti della opponente il
su menzionato credito;
Conseguentemente e per l'effetto, dichiarare risolto per
inadempimento ex art. 1453 c.c. i contratti stipulati in data 30.9.2019 tra la
opponente e la E+E spa. Dichiarare risolto ex art. 125-quinquies T.U.B. il
contratto di prestito stipulato il 15.10.2019 tra l' opponente e la opposta.
IN VIA RICONVENZIONALE :Accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto
ad essere rimborsato dalla opposta per euro 915,00 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dall'1.5.2022 nonché accertare e dichiarare la
illegittimità della segnalazione quale debitore moroso effettuata dalla opposta
presso la banca dati gestita da CRIF spa, ordinandone la cancellazione.
Condannare le due controparti alle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
In particolare l'opponente deduceva: di avere stipulato con la E+E spa, in data
7.5.2019, due contratti, su moduli predisposti dalla detta società, tramite un rappresentante della stessa e presso il proprio domicilio;
che il primo contratto aveva ad oggetto l'installazione di un sistema di building automation ad un prezzo pari ad € 22.015,31, da pagarsi in 120 rate mensili;
che il secondo contratto aveva, invece, ad oggetto la fornitura di energia elettrica;
precisava che in data 29.11.2021, l'Acquirente Unico Spa, in qualità di Gestore del Sistema
Informativo, gli comunicava la risoluzione del contratto di energia elettrica con la
Ebv e che da quel momento la domotica installata non aveva più funzionato.
Chiedeva, pertanto, per come sopra riportato, la risoluzione dei contratti stipulati con la E+E spa per inadempimento di quest'ultima, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento- ritenuto collegato ai primi- stipulato con l'opposta, con condanna di questa, in via riconvenzionale, alla restituzione della somma di €
915,00 per le rate corrisposte.
Si costituiva la la quale chiedeva: in via pregiudiziale il Controparte_1
rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda creditoria, rilevando che tale onere, in generale, è a carico di parte opposta solo dopo la pronuncia del giudice sulla istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in adesione all'istanza di chiamata in causa di terzo
formulata dall'attore, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in
causa .; nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_3
chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nel caso di dichiarazione di nullità/annullabilità/risoluzione del contratto di finanziamento, anche in via parziale, chiedeva la condanna della E+E
BV alla restituzione dell'intero importo finanziato o della minor somma eventualmente risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento del 7.11.2023 il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta da parte opponente.
Con ordinanza del 17.6.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. e assegnava i termini per esperire la mediazione obbligatoria.
Con verbale dell'1.8.2024, allegato da parte opposta, il mediatore dichiarava chiuso il procedimento per assenza dell'opponente.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza del 2.12.2024 il Gop rinviava per la decisione, ai sensi dell'art. 281
quinquies cpc, all'udienza del 28.4.2025, assegnando alle parti termini di cui all'art. 189 c.p.c All'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
regolarmente citata e non costituita.
Ciò posto, in termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi eccepisce l'efficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dall'opponente appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento, stipulato in data 30.5.2019 tra la
[...]
e , con il quale quest'ultimo si era Controparte_1 Parte_1
impegnato a restituire la somma di € 22.015,31- importo comprensivo delle varie spese- mediante 120 rate mensili di € 183,00 ( Tan 0,04%; Taeg 0,51%).
Il contratto in oggetto va inquadrato nell'ambito dei contratti di credito al consumo e, nella specie, trattasi di prestito finalizzato ( che è una delle categorie facenti parte del credito al consumo) caratterizzato dall'acquisto di un determinato bene o servizio- nella specie Stufe/Caldaie- pagandolo con un finanziamento rateale proposto dal venditore convenzionato .
Orbene, dalla documentazione allegata dall'opposta ( contratto di finanziamento finalizzato e condizioni generali del contratto;
dichiarazione della consegna del bene;
decadenza dal beneficio del termine;
estratto conto;
contratto di convenzionamento tra la e la E+E spa;
prova dell'erogazione CP_1
direttamente alla E+E+ spa;
reclamo opponente;
riscontro al reclamo da parte della dichiarazione di conformità del bene sottoscritta dal CP_1 Pt_1
fattura dei beni consegnati emessa dalla E+E+ spa;
visure) sono emerse con chiarezza le condizioni economiche pattuite tra le parti.
Pertanto, l'opposta, con la documentazione offerta in produzione, ha provato il proprio credito sì come ingiunto. Quindi , una volta fornita dall'opposta la prova dell'ammontare del proprio credito, anche nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni .
Invero, l'opponente nulla ha provato in ordine alle diverse eccezioni sollevate, le quali possono essere unitamente esaminate ai fini della decisione.
Appare opportuno, prima di entrare nel merito della controversia in esame,
soffermarsi brevemente sui principi fondamentali dettati in materia di interpretazione dei contratti.
Ai sensi dell'art. 1362 c.c. nell'interpretare il contratto si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti. Per determinare la comune intenzione
delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore
alla conclusione del contratto. ( interpretazione soggettiva).
Ed ancora, l'art. 1367 c.c. stabilisce che nel dubbio, il contratto o le singole
clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto,
anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno. ( interpretazione oggettiva,
sussidiaria rispetto alla prima).
Posto ciò, passando all'esame della controversia in oggetto, deve osservarsi che dalla documentazione in atti è emerso che la comune intenzione delle parti era,
inequivocabilmente, quella di concludere un contratto finalizzato ad un finanziamento per l'acquisto dei beni indicati nel contratto- stufe/caldaie-.
Inoltre, dal contratto alla “ voce erogazione” emerge quanto segue “in relazione
all'acquisto in questione chiedo che mi venga versato l'importo totale del credito
delegando sin d'ora la SC ( ) di versare l'intera Controparte_1
somma, per mio ordine e conto direttamente al convenzionato” – come di fatto avvenuto-. Va , inoltre, rilevato che il contratto di finanziamento e le condizioni generali del contratto risultano sottoscritte dall'opponente.
In merito alla pretesa risoluzione dei contratti avanzata dall'opponente, ivi compreso quello di finanziamento, deve osservarsi che quest'ultimo nulla ha provato, non risultando allegati né i contratti stipulati con la E+E spa, né la messa in mora che sarebbe stata spedita alla terza chiamata E- Power srl, né la comunicazione da parte dell'Acquirente Unico spa con la quale era stato comunicato all'opponente l'avviso di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica con la Ebv.
Invero, nel corpo dell'atto di opposizione i suddetti documenti vengono indicati come allegati , mentre, invece, tale allegazione non risulta essere stata effettuata.
Infatti, tra gli atti trasmessi telematicamente, con la memoria ex art 171 ter n. 2
cpc, non emerge nessuno dei sopra elencati documenti- nulla è stato allegato all'atto di opposizione, sì come poi eccepito dall'opposta con la comparsa di costituzione-.
Infine, nessun dubbio deve sorgere sulla legittimazione passiva della CP_2
Infatti, dalla documentazione in atti emerge la piena legittimazione della terza chiamata dato che: la E+E spa ( divenuta E+E srl in data 27.11.2019), con la quale l'opponente ha stipulato inizialmente i contratti, in data 18.10.2019 ha costituito la società denominata trasferendo alla stessa “il diritto di CP_4
piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso
dei diritti e dei rapporti giuridici. …..Il ramo d'azienda di cui sopra, viene
conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, subentrando la qui
costituita società nella piena titolarità, responsabilità, possesso e godimento di
tutti i crediti, debiti, contratti in essere, diritti e obblighi, interessi legittimi ed
aspettative di spettanza del ramo d'azienda conferito, quali risultanti dalla allegata valutazione….” La E- in data 17.1.2023 è divenuta CP_5 CP_2
[...
avente quale socio unico la E+E B.V ( cfr visure in atti)..
Per gli esposti motivi l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riguardo a quelle liquidate nella fase monitoria.
Nulla sulle spese in favore della terza chiamata non essendosi costituita.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 238/2023
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge;
condanna l'opponente alle spese della fase monitoria sì come liquidate in quella sede.
Nulla sulle spese in favore della CP_2
Così deciso a Caltanissetta il 10.6.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1547/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , promossa
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Parte_1
via La Bella n. 9, CF: , elettivamente domiciliato presso C.F._1
l'indirizzo di posta elettronica certificata:
rappresentato e difeso dal' Avv. Silvio Email_1
G. F. Aliffi , giusta procura posta in calce all'atto di opposizione,
Opponente
CONTRO
in seguito con Controparte_1 CP_1
sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 33/E, Cap. Soc. €
573.000.000,00 i.v., P.IVA , C.F. Codice ABI P.IVA_1 P.IVA_2
03191, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore in carica,
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CHIEROTTI del Foro di Torino in forza di procura generale Rogito Notaio di Torino repertorio Persona_1
n.18.584/7.065 del 10.6.2011, e successiva procura alle liti a rogito stesso Notaio di Torino repertorio n. 28909/13674 in data 27.06.2017 ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Governolo n. 24,
opposta
E nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
Reggio Emilia, via Giovanni Degani , n. 1/C
Terza chiamata contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, parte opposta concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alle note scritte depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 238/2023, emesso il 12.7.2023, il Tribunale di
Caltanissetta ingiungeva a il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 16.896,25, oltre interessi Controparte_1
come da domanda e gli interessi contrattualmente previsti dalla data di emissione della decadenza dal beneficio del termine sino al saldo , spese del procedimento pari ad € 567,00 per competenze, ed € 145,50 per spese vive , oltre il 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
suddetto D.I., eccependo l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
in via pregiudiziale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo ex art. 106 c.p.c. della CP_2
Nel merito rilevava quanto qui di seguito si riporta integralmente:
“Accertare e dichiarare, per le causali meglio spiegate in narrativa,
l'insussistenza del credito de quo di euro 16.896,25 vantato dalla opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto Controparte_1
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare che la opposta non vanta nei confronti della opponente il
su menzionato credito;
Conseguentemente e per l'effetto, dichiarare risolto per
inadempimento ex art. 1453 c.c. i contratti stipulati in data 30.9.2019 tra la
opponente e la E+E spa. Dichiarare risolto ex art. 125-quinquies T.U.B. il
contratto di prestito stipulato il 15.10.2019 tra l' opponente e la opposta.
IN VIA RICONVENZIONALE :Accertare e dichiarare che l'opponente ha diritto
ad essere rimborsato dalla opposta per euro 915,00 oltre interessi e
rivalutazione monetaria dall'1.5.2022 nonché accertare e dichiarare la
illegittimità della segnalazione quale debitore moroso effettuata dalla opposta
presso la banca dati gestita da CRIF spa, ordinandone la cancellazione.
Condannare le due controparti alle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
In particolare l'opponente deduceva: di avere stipulato con la E+E spa, in data
7.5.2019, due contratti, su moduli predisposti dalla detta società, tramite un rappresentante della stessa e presso il proprio domicilio;
che il primo contratto aveva ad oggetto l'installazione di un sistema di building automation ad un prezzo pari ad € 22.015,31, da pagarsi in 120 rate mensili;
che il secondo contratto aveva, invece, ad oggetto la fornitura di energia elettrica;
precisava che in data 29.11.2021, l'Acquirente Unico Spa, in qualità di Gestore del Sistema
Informativo, gli comunicava la risoluzione del contratto di energia elettrica con la
Ebv e che da quel momento la domotica installata non aveva più funzionato.
Chiedeva, pertanto, per come sopra riportato, la risoluzione dei contratti stipulati con la E+E spa per inadempimento di quest'ultima, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento- ritenuto collegato ai primi- stipulato con l'opposta, con condanna di questa, in via riconvenzionale, alla restituzione della somma di €
915,00 per le rate corrisposte.
Si costituiva la la quale chiedeva: in via pregiudiziale il Controparte_1
rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda creditoria, rilevando che tale onere, in generale, è a carico di parte opposta solo dopo la pronuncia del giudice sulla istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in adesione all'istanza di chiamata in causa di terzo
formulata dall'attore, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in
causa .; nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_3
chiedendone il rigetto e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, nel caso di dichiarazione di nullità/annullabilità/risoluzione del contratto di finanziamento, anche in via parziale, chiedeva la condanna della E+E
BV alla restituzione dell'intero importo finanziato o della minor somma eventualmente risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento del 7.11.2023 il giudice autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta da parte opponente.
Con ordinanza del 17.6.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. e assegnava i termini per esperire la mediazione obbligatoria.
Con verbale dell'1.8.2024, allegato da parte opposta, il mediatore dichiarava chiuso il procedimento per assenza dell'opponente.
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza del 2.12.2024 il Gop rinviava per la decisione, ai sensi dell'art. 281
quinquies cpc, all'udienza del 28.4.2025, assegnando alle parti termini di cui all'art. 189 c.p.c All'udienza del 28.4.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della CP_2
regolarmente citata e non costituita.
Ciò posto, in termini generali deve osservarsi che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate dall'opponente. Quanto all'onere della prova valgono i principi generali che a riguardo sanciscono l'obbligo, da parte di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, in seno all'opposizione, l'opponente assume solo formalmente la veste di attore, mentre sostanzialmente rimane convenuto rispetto alla pretesa avanzata dalla controparte, attore sostanziale, con la domanda di ingiunzione. Incombe, quindi, su quest'ultimo la prova piena sul credito vantato,
mentre incombe sull'opponente la prova dei fatti estintivi o impeditivi dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte opponente in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base dell'opposizione, sì come previsto dal principio generale dettato dall'art. 2697 c.c. il quale , dopo avere previsto al primo comma che chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento, al secondo comma, invece, precisa che chi eccepisce l'efficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l'eccezione si fonda.
Le censure mosse dall'opponente appaiono tutt'altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In punto di fatto è necessario precisare che il rapporto controverso trae origine da un contratto di finanziamento, stipulato in data 30.5.2019 tra la
[...]
e , con il quale quest'ultimo si era Controparte_1 Parte_1
impegnato a restituire la somma di € 22.015,31- importo comprensivo delle varie spese- mediante 120 rate mensili di € 183,00 ( Tan 0,04%; Taeg 0,51%).
Il contratto in oggetto va inquadrato nell'ambito dei contratti di credito al consumo e, nella specie, trattasi di prestito finalizzato ( che è una delle categorie facenti parte del credito al consumo) caratterizzato dall'acquisto di un determinato bene o servizio- nella specie Stufe/Caldaie- pagandolo con un finanziamento rateale proposto dal venditore convenzionato .
Orbene, dalla documentazione allegata dall'opposta ( contratto di finanziamento finalizzato e condizioni generali del contratto;
dichiarazione della consegna del bene;
decadenza dal beneficio del termine;
estratto conto;
contratto di convenzionamento tra la e la E+E spa;
prova dell'erogazione CP_1
direttamente alla E+E+ spa;
reclamo opponente;
riscontro al reclamo da parte della dichiarazione di conformità del bene sottoscritta dal CP_1 Pt_1
fattura dei beni consegnati emessa dalla E+E+ spa;
visure) sono emerse con chiarezza le condizioni economiche pattuite tra le parti.
Pertanto, l'opposta, con la documentazione offerta in produzione, ha provato il proprio credito sì come ingiunto. Quindi , una volta fornita dall'opposta la prova dell'ammontare del proprio credito, anche nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni .
Invero, l'opponente nulla ha provato in ordine alle diverse eccezioni sollevate, le quali possono essere unitamente esaminate ai fini della decisione.
Appare opportuno, prima di entrare nel merito della controversia in esame,
soffermarsi brevemente sui principi fondamentali dettati in materia di interpretazione dei contratti.
Ai sensi dell'art. 1362 c.c. nell'interpretare il contratto si deve indagare quale
sia stata la comune intenzione delle parti. Per determinare la comune intenzione
delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo, anche posteriore
alla conclusione del contratto. ( interpretazione soggettiva).
Ed ancora, l'art. 1367 c.c. stabilisce che nel dubbio, il contratto o le singole
clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto,
anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno. ( interpretazione oggettiva,
sussidiaria rispetto alla prima).
Posto ciò, passando all'esame della controversia in oggetto, deve osservarsi che dalla documentazione in atti è emerso che la comune intenzione delle parti era,
inequivocabilmente, quella di concludere un contratto finalizzato ad un finanziamento per l'acquisto dei beni indicati nel contratto- stufe/caldaie-.
Inoltre, dal contratto alla “ voce erogazione” emerge quanto segue “in relazione
all'acquisto in questione chiedo che mi venga versato l'importo totale del credito
delegando sin d'ora la SC ( ) di versare l'intera Controparte_1
somma, per mio ordine e conto direttamente al convenzionato” – come di fatto avvenuto-. Va , inoltre, rilevato che il contratto di finanziamento e le condizioni generali del contratto risultano sottoscritte dall'opponente.
In merito alla pretesa risoluzione dei contratti avanzata dall'opponente, ivi compreso quello di finanziamento, deve osservarsi che quest'ultimo nulla ha provato, non risultando allegati né i contratti stipulati con la E+E spa, né la messa in mora che sarebbe stata spedita alla terza chiamata E- Power srl, né la comunicazione da parte dell'Acquirente Unico spa con la quale era stato comunicato all'opponente l'avviso di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica con la Ebv.
Invero, nel corpo dell'atto di opposizione i suddetti documenti vengono indicati come allegati , mentre, invece, tale allegazione non risulta essere stata effettuata.
Infatti, tra gli atti trasmessi telematicamente, con la memoria ex art 171 ter n. 2
cpc, non emerge nessuno dei sopra elencati documenti- nulla è stato allegato all'atto di opposizione, sì come poi eccepito dall'opposta con la comparsa di costituzione-.
Infine, nessun dubbio deve sorgere sulla legittimazione passiva della CP_2
Infatti, dalla documentazione in atti emerge la piena legittimazione della terza chiamata dato che: la E+E spa ( divenuta E+E srl in data 27.11.2019), con la quale l'opponente ha stipulato inizialmente i contratti, in data 18.10.2019 ha costituito la società denominata trasferendo alla stessa “il diritto di CP_4
piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso
dei diritti e dei rapporti giuridici. …..Il ramo d'azienda di cui sopra, viene
conferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, subentrando la qui
costituita società nella piena titolarità, responsabilità, possesso e godimento di
tutti i crediti, debiti, contratti in essere, diritti e obblighi, interessi legittimi ed
aspettative di spettanza del ramo d'azienda conferito, quali risultanti dalla allegata valutazione….” La E- in data 17.1.2023 è divenuta CP_5 CP_2
[...
avente quale socio unico la E+E B.V ( cfr visure in atti)..
Per gli esposti motivi l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche con riguardo a quelle liquidate nella fase monitoria.
Nulla sulle spese in favore della terza chiamata non essendosi costituita.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 238/2023
emesso dal Tribunale di Caltanissetta;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge;
condanna l'opponente alle spese della fase monitoria sì come liquidate in quella sede.
Nulla sulle spese in favore della CP_2
Così deciso a Caltanissetta il 10.6.2025 Il Gop
Dottssa Angela Gagliano