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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Dulceri, n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara Valente, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vallarsa, n. 22, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Maddalena Aspromonte, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 23.04.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno
1995), sono genitori di (nata in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
20.10.2005). 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 23.04.1995;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Mentana (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno 1995);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 4506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Dulceri, n. 36, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Barbara Valente, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso e
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vallarsa, n. 22, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Maddalena Aspromonte, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 23.04.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno
1995), sono genitori di (nata in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
20.10.2005). 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Mentana, in data 23.04.1995;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Mentana (Atto n. 8, Parte II, Serie A, Vol. 1, Anno 1995);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai