Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 3932/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...], Brasile) in Parte_1
proprio e unitamente a nata il [...] a [...] Parte_2
(Stato di AN AO, Brasile), entrambi residenti in [...], Vila Metalurgica, NT AN
(Stato di AN AO, Brasile), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei figli minorenni nato il [...] a [...], Brasile) e Persona_1 [...]
nata il [...] a [...], Brasile); Persona_2 [...]
nato il [...] a NT AN (Stato di AN AO in [...]) in proprio e, Persona_3
unitamente a nata il [...] a [...] Controparte_1
Brasile), entrambi residenti in [...], Vila Metalurgica, NT AN (Stato di AN AO
Brasile), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale del figlio minorenne
[...]
nato il [...] a [...], Brasile); Persona_4 Persona_3
sopra generalizzato, unitamente a nata il [...] a [...]
[...] Persona_5
(Stato di AN AO, Brasile), residente in [...], apto. 303, ED (Stato di AN AO, Brasile), quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale delle figlie minorenni,
nata il [...] a [...] Persona_6
Brasile) e nata il [...] a [...] Parte_3
AO, Brasile); , nata il [...] a [...] Parte_4
AO, Brasile) residente in [...], Vila Camilopolis, NT AN (Stato di AN
AO, Brasile) e nato il [...] a [...] Parte_5
AN (Stato di AN AO, Brasile) residente in [...], Vila Camilopolis, NT
AN (Stato di AN AO, Brasile) tutti con il patrocinio dell'Avv, Antonio Lorito del Foro di Catania
(c.f. ) come da procura speciale in atti;
C.F._1
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 di 7
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso: 1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli ( Pt_6 Parte_1
, Persona_3 Parte_4 Parte_5
e i minorenni nell'interesse dei quali il presente ricorso è proposto (
[...] Persona_1
[...] Persona_2 Persona_4 Persona_6 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Parte_3 [...]
dei provvedimenti conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per CP_2 Controparte_2
esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_2
procuratore antistatario.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
I ricorrenti, cittadini brasiliani, con atto depositato il 2/04/2024 hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] da ST e Persona_7 [...]
ed in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, Persona_8
(All.2-3)
Con decreto del 11/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 16/05/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non Controparte_2
costituito in giudizio, essendovi in atti prova della rituale notifica del ricorso e del decreto di
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea fissazione udienza effettuata il 18/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione in data 8/05/2025.
1- L'INTERESSE ADA AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_2
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
SU punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato senza esito, nell'arco temporale dal 25.07.2023 al 16.12.2023, di presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di AN AO, tramite la piattaforma
“Prenot@mi”. All'uopo hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi eseguiti oltre a comunicazione estratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale emerge come
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea nel luglio 2023 fossero in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa del 2013 e del 2014
(All.16-17).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli stessi, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino Parte_7
in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte istante, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposò a Persona_7
NA (FI) il 19.06.1884 con la Sig.ra (All.2). La coppia emigrava in Brasile dove Persona_9
il 27.07.1900, a EI OS OS (Stato di Minas Gerais), nasceva il figlio Persona_10
il quale, a sua volta, si sposava a OC (Stato di AN AO) il 22.12.1920 con
[...] Per_11
(All.4). Dal matrimonio dei predetti nasceva il 30.01.1936 a OC (Stato di AN AO
[...]
Brasile), . Quest'ultimo contraeva matrimonio il 06.05.1961 a NT AN (Stato Persona_12
di AN AO,Brasile) con (che dopo sposata prese a chiamarsi Parte_8 [...]
, (All.5). Persona_13
Dal matrimonio di e è nata la ricorrente Persona_12 Persona_13
a NT AN (Stato di AN AO, Brasile) il 03.10.1963, la quale si è sposata Parte_4
a (Stato di AN AO, Brasile) il 08.05.1982 con passando a Persona_14 Persona_15
Pag. 4 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea chiamarsi , (All.6). Dal matrimonio dei predetti è nato il ricorrente Parte_4
a NT AN (Stato di AN AO, Brasile), il 10.07.1983 ed ivi Persona_3
sposatosi il 16.08.2008 con dalla quale ha divorziato consensualmente nel Persona_5
2012, (All.7); in costanza del loro matrimonio sono nate il 15.10.2008 a SA NA do CA, SP,
Brasile le gemelle e odierne ricorrenti e Parte_3 Persona_6
, minorenni rappresentate in giudizio dai genitori, (All.8-10).
[...]
Dall'unione di e è nato il Persona_3 Controparte_1
10.06.2021 a AN AO, SP, Brasile, il ricorrente rappresentato nel Persona_4
presente giudizio dai genitori in quanto ancora minorenne, (All.9).
Sempre dal matrimonio di e è nato il [...] Parte_4 Persona_15
a NT AN, SP, Brasile il ricorrente che si è sposato il Parte_1
12.03.2011 con (da sposata , (All.11). Parte_2 Parte_2
Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nati a NT AN, SP, Brasile due figli:
[...]
l 09.04.2011, (All.12) e il 31.10.2015, (All.13). Persona_1 Persona_2
Con Dal matrimonio di e è nata la figlia Persona_12 Persona_13 Per_16
a NT AN (Stato di AN AO in Brasile) il 05.04.1980. Quest'ultima si è sposata a NT
[...]
AN, SP, Brasile, il 26.09.1998 con passando a chiamarsi Persona_17
, (All.14); da questa unione coniugale è nato il [...] Persona_18
a NT AN, SP, Brasile, il ricorrente (All.15). Per_3 Parte_5
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_7
brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (All.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, al tempo vigenti, ha trasmesso la cittadinanza al figlio il quale, in mancanza di Persona_10
emergenze di segno contrario, è stato in grado a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, di trasmetterla al figlio dal quale i ricorrenti discendono. Persona_12
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli istanti dal capostipite italiano
[...]
Non essenOSi verificati passaggi generazionali per linea Persona_7 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_7
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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