Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1517/2019 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, iscritta al n.° 1517/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Parte_1
Segatori e Marilena Termine, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE -
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_1
procura in atti, dagli avv.ti Alberto Grimaldi e Flavio Grimaldi, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTA -
, residente in [...] e Controparte_2
, residente in [...]; CP_3
- CONVENUTI contumaci -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e l' innanzi il Tribunale di Castrovillari per CP_3 Controparte_2 CP_1
essere risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro del 16.11.2014, verificatosi alla via
Taranto in Terranova da Sibari, alle ore 7.30 circa, esponendo che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo citati, veniva investita dal veicolo Audi A4 Avant tg
CD721VK, di proprietà di e condotta da la quale, Controparte_2 CP_3 non inserendo correttamente il freno a mano, determinava l'involontaria retromarcia del veicolo, travolgendola;
- A seguito del sinistro veniva immediatamente trasportata presso il Presidio Ospedaliero di
Cosenza, ove le veniva riscontrato “trauma della spalla sinistra e dell'omero sinistro”.
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale: “accertare e dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella verificazione del sinistro per cui è CP_3
causa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra quantificati in € 109.460,00 o in quella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 14.01.2020, si è costituita l' , deducendo: Controparte_4
- l'ambito familiare del sinistro, atteso che l'attrice è la madre di Controparte_2
(proprietario del veicolo) e (conducente del veicolo); CP_3
- l'esistenza di un rapporto di lavoro tra i testimoni indicati nella fase stragiudiziale e l'attrice;
- che avverso le dichiarazioni rese dai testimoni oculari indicati dall'odierna attrice, risultate difformi alla realtà, è stata sporta formale querela alla Procura della Repubblica di Cosenza;
- che, in definitiva, non vi è prova del fatto storico dedotto in citazione;
- che la somma richiesta in citazione risulta del tutto spropositata rispetto alle lesioni effettivamente subite.
Tanto dedotto, la convenuta ha chiesto: “Preliminarmente, accertare e dichiarare
l'infondatezza ed inverosimiglianza degli avversi assunti e, per l'effetto, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto;
b) In subordine nel merito: nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ridurre drasticamente le avverse pretese, in considerazione della inverosimile e spropositata qualificazione e quantificazione dei danni prospettata ex adverso, nonché dell'evidente e macroscopico concorso di colpa a carico dell'attrice; c) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, o quanto meno, con compensazione delle stesse in virtù della sproporzione tra il chiesto ed il liquidato.”
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta ed escussione di un teste di parte attrice ed uno di parte convenuta (a prova contraria); dunque, rigettata la richiesta di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/9/24, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente riportate. Revocata implicitamente l'ordinanza con la quale era stata disposta la R.G. n.° 1517/2019 - Pag. 3 di 6
discussione orale, il tribunale ha assunto in decisione la causa ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_2 [...]
i quali, benché regolarmente citati in giudizio, non hanno inteso costituirsi. CP_3
La domanda è infondata e va rigettata.
La dinamica dell'incidente, per come descritta dall'attrice, non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata.
Premesso che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (cfr. art. 2697 c.c.), era onere dell'attrice fornire la prova del diritto ad un completo ed esaustivo risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il giorno 16.11.2014, e ciò sia in relazione all' “an” che al “quantum” della pretesa azionata, dimostrando, in primis, che la responsabilità dell'incidente era da ascriversi, in via esclusiva, alla
CP_3
Ebbene, in punto di an della richiesta risarcitoria, sia le prove orali rese che la documentazione prodotta risultano inidonee a ritenere acclarati gli elementi costitutivi del fatto lesivo denunciato, e cioè a ritenere provato l'esistenza del sinistro tra il pedone, presunto danneggiato, e il conducente del veicolo, presunto responsabile, secondo la dinamica descritta in citazione.
Le risultanze istruttorie, infatti, appaiono lacunose e dagli atti emergono significative incongruenze.
La teste indicata da parte attrice, escussa all'udienza del 29.07.2022, ha reso Testimone_1
dichiarazioni tra di loro confuse, affermando inizialmente di aver assistito al sinistro (“pur non conoscendo le cause dello spostamento dell'auto, ho visto l'Audi nera retrocedere ed urtare la sig.ra ”), per poi successivamente dichiarare, alla richiesta del Giudice di precisare il Pt_1
momento in cui era giunta sui luoghi di causa: “ero nella mia auto su una strada in salita e sulla mia sinistra vedevo questa autovettura nera dietro la quale si trovava la sig.ra e, Parte_1 in un attimo, l'ho vista a terra”, escludendo, quindi, di aver assistito alla dinamica del sinistro, per aver semplicemente visto “a terra” l'attrice e non anche l'automobile fare retromarcia.
La teste, dunque, deve considerarsi assolutamente inattendibile, e ciò anche alla luce dell'ulteriore contraddittorietà emergente tra la prima dichiarazione resa in udienza e la dichiarazione resa innanzi ai Carabinieri della Stazione di Terranova da Sibari, nell'ambito del procedimento penale n. 5700/16 N.R., instaurato a seguito di denuncia-querela da parte dell' per l'ipotesi di CP_1 frode assicurativa: “arrivata nelle prossimità dell'abitazione della sig.ra , ho notato la Pt_1 stessa seduta per terra urlare per i forti dolori al braccio”. R.G. n.° 1517/2019 - Pag. 4 di 6
Ed ancora, la stessa teste, ascoltata dall'accertatore della Controparte_5
delegato dalla compagnia assicurativa al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, aveva chiaramente affermato “preciso di non aver materialmente visto l'incidente nell'attimo in cui si è verificato”.
È evidente, in definitiva, che nessun elemento può trarsi dalle dichiarazioni rese dal teste
[...]
avendo reso, sia prima del giudizio che nell'ambito dello stesso, dichiarazioni tra di Tes_1
loro contraddittorie, dovendo, anzi ritenersi, perché affermato anche dalla teste Testimone_2
(di cui a breve), che sia intervenuta sui luoghi di causa quando l'attrice era già a Testimone_1
rovinata al suolo.
Il teste escussa quale teste a prova contraria indicato dalla compagnia Testimone_2
assicurativa, ha, infatti, confermato il capitolo di prova b) formulato nella memoria ex art. 183.6 n.
3 di parte convenuta (“vero che le sigg.re e sono giunte sul Testimone_1 Testimone_2 luogo del sinistro insieme ed a bordo della medesima auto, dopo il verificarsi dell'incidente e quando la sig.ra era già seduta a terra?”), affermando: “Confermo la circostanza Pt_1 ovvero quando sono arrivata sul luogo del sinistro la sig.ra era a terra dolorante”. Pt_1
A fronte di tale vuoto probatorio, nessuna prova della effettività del sinistro e, soprattuto, della sua dinamica, opponibile all'Assicurazione, può trarsi dall'interrogatorio formale reso dal conducente del mezzo.
Ebbene, è noto che l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20476 del
12/10/2015).
Ed ancora, la Suprema Corte ha più volte precisato che la confessione resa in giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse R.G. n.° 1517/2019 - Pag. 5 di 6
dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest'ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell'art. 2733, comma 2, c.c., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice (vedi Cassazione civile sez. III, 14/02/2003, n.2222).
Ritiene questo Tribunale, quindi, che le dichiarazioni della - che si limitano ad una CP_3
conferma delle affermazioni contenute nei capitoli dell'interrogatorio formale -, sono insufficienti di per sé a costituire prova di un reale impatto tra il pedone ed il veicolo determinato dalla retromarcia di quest'ultimo, in quanto circostanza non emersa da nessun'altra risultanza istruttoria, per come già evidenziato.
Da ultimo, vale la pena sottolineare che l'odierna attrice e la convenuta sentite in CP_3 data 21.06.2016 dalla società investigativa incaricata dall' , hanno indicato una data di CP_1 verificazione del sinistro differente rispetto a quella indicata nell'atto di citazione, e cioè quella del
14.11.2014.
Ordunque, l'attrice non ha fornito prova rassicurante della dinamica del sinistro prospettata nell'atto di citazione, e cioè di essere effettivamente caduta al suolo per essere stata investita dall'auto condotta dalla CP_3
A tale quadro, nulla aggiunge quanto emerge dalla scheda di pronto soccorso versata in atti, dove si legge che le lesioni erano seguite ad “investimento accidentale”, trattandosi di riferimento assolutamente neutro e generico.
In definitiva, le considerazioni che precedono determinano il rigetto della domanda risarcitoria.
3. Le spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata, della ridotta istruttoria e dell'assenza di questioni di diritto di particolare complessità. Il valore della causa è determinato secondo il criterio del cd. disputatum.
Nulla va statuito in ordine alle spese nei confronti di e , CP_3 Controparte_2
rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: R.G. n.° 1517/2019 - Pag. 6 di 6
➢ Dichiara la contumacia di e;
CP_3 Controparte_2
➢ Rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
e ; CP_3 Controparte_2
➢ Condanna parte attrice al pagamento, in favore dell' in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp. te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ Nulla sulle spese di lite tra e e . Parte_1 CP_3 Controparte_2
Cosi deciso in Castrovillari in data 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa
Federica Farno