Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle localita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle localita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.