Articolo 1 della Legge 1 novembre 1957, n. 1058
Articolo 2
Versione
6 dicembre 1957
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle localita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1957