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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2110 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle seguenti cause riunite:
A) Causa n. 2110/2017 R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., al ricorso introduttivo, dall'avv. Paola Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Bianco n.17;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.4.2024, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, e dall'avv. Antonella Palumbo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella in Battipaglia (Sa), alla via Roma n.11.
CONVENUTO
B) Causa n. 5374/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 13.4.2017, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Paola Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Bianco n.17;
OPPONENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.4.2024, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, e dall'avv. Antonella Palumbo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella in Battipaglia (Sa), alla via Roma n.11.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
14/1/2025; per la convenuta la nota del 21/1/2025;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
A) Giudizio R.G. N. 2110/2017
Con ricorso depositato in data 6.3.2017, esponeva che in qualità, di erede unico, in Parte_1
uno con il sig. , dei comuni danti causa e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
convenivano, unitamente agli eredi di e (10.9.1915), lo Controparte_4 Parte_1
scioglimento, con scrittura privata del 17.12.2009, della comunione attinente al fondo rustico
”, sito in agro del Comune di Eboli (SA) e ricadente nella comproprietà di tali parti. Parte_2
L'originario ricorrente evidenziava che con tale scrittura era altresì convenuta la determinazione dei conguagli attinenti alle singole quote oggetto di divisione.
Più in particolare, dal progetto divisionale dagli stessi approvato risultava tra l'altro convenuta la determinazione della misura dei conguagli così pattuiti: gli eredi di avrebbero Controparte_4 dovuto ricevere l'importo di € 5.434,60; gli eredi di (n. il 10.9.1915) avrebbero Parte_1 dovuto versare l'importo di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto versare Controparte_3
l'importo di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto infine ricevere l'importo di Controparte_2
€ 216.823,23.
Sicché, l'originario ricorrente esponeva che lui e suo fratello , in qualità di eredi di CP CP_2
ed , con atto di divisione stipulato in data 20.7.2010, per notaio , Rep. 78.537, Controparte_3 Per_1
Racc. 26.933, avevano stabilito che la quota del defunto fosse attribuita al sig. Controparte_2
e che, invece, la quota del sig. spettasse al sig. , il Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 quale avrebbe dovuto versare nell'asse ereditario la somma di € 43.924,79, mentre Parte_1
avrebbe dovuto ricevere, a titolo di conguaglio, l'importo di € 216.823,23. Sicché, a tal uopo, veniva acceso il c\c bancario (000401441104 – DOC.4) presso la filiale di di Battipaglia, ove, veniva fatto confluire l'importo di € 178.333,06, dovuto dagli eredi CP_5
del sig. (10.9.1915), in virtù del conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione Parte_1
risultante dal progetto divisione di un immobile di maggior valore. Sul medesimo conto era tratto l'assegno circolare dall'importo di € 5.434,60 in favore degli eredi di , addebitato Controparte_4
in data 5.10.2010.
Il conguaglio dovuto in favore della quota di pari all'ammontare di € 43.924,79 Controparte_3
veniva invece compensato in virtù della cessione immobiliare della metà delle p.lle n. 4 – 1943 e 1945 catastalmente individuate al fg. n.40.
Sicché, a dire dell'originario ricorrente, residuava in suo favore il credito di € 172.898,44, risultante dalla differenza tra l'importo di € 216.823,23 e la somma di € 43.924,79.
Tale importo veniva versato sul predetto conto corrente bancario: all'odierno ricorrente era versato il solo importo di € 86.457,00 in data 5.10.2010; il residuo importo dovuto, pari alla somma di €
86.441,00 non era invece mai stato accreditato in suo favore;
anzi, il sig. provvedeva Controparte_1
a trasferire in suo favore, quale cointestatario del conto, il predetto importo.
Tanto premesso, concludeva instando per la condanna di alla restituzione della Controparte_1 somma residuale di € 86.441,00, la quale veniva dallo stesso indebitamente trasferita dal c\c bancario cointestato n° 401441104 al proprio c\c bancario 10978960, oltre interessi e CP_5 CP_5
rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti prospettata da parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare, rilevava che non vi era mai stato alcun accordo con la controparte per attribuire a ciascuno le quote dei comuni danti causa, e che, pertanto, le suddette quote avrebbero dovuto essere ripartite in parti uguali.
Invero, a seguito del progetto divisionale risultava che, le quote dovute a conguaglio dagli eredi risultanti destinatari di immobili di maggior valore economico, fossero così distribuite: gli eredi di
(10.9.1915) avrebbero dovuto versare la somma di € 178.333,06; gli eredi di Parte_1 CP_3 la somma di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto ricevere a
[...] Controparte_4 conguaglio la somma di € 5.434,60 ed infine, gli eredi di avrebbero dovuto ricevere Controparte_2
a conguaglio la somma di € 216.823,23.
Pertanto, rappresentando che tali operazioni si erano definite proprio alla stregua di quanto convenuto, come rappresentato anche dalla quietanza rilasciata dai condividenti, come era dato rilevare dall'atto di divisione, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Rigettata la richiesta di autorizzazione, formulata dal precedente giudicante, all'astensione dalla trattazione del presente giudizio, con ordinanza del 3.4.2019 veniva disposta la riunione a tale procedimento del giudizio recante R.G. n. 5374/2017 pendente tra le medesime parti in causa dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario e avente ad oggetto l'opposizione presentata dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017.
B) Giudizio R.G. N. 5374/2017
Con atto di citazione del 25.7.2017 ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 1351/2017 del 13.4.2017, notificato in data 21.4.2017, reso dal Tribunale di Salerno su istanza del sig. , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
20.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in relazione al credito maturato in virtù del versamento della predetta somma a mezzo assegno bancario n.7044783577 del 2.11.2010.
A dire del sig. , infatti, tale importo era stato prestato in favore del fratello;
Controparte_1 cionondimeno, riscontrato l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, alla restituzione di tale somma, il sig. instava per l'emissione del predetto provvedimento monitorio. Controparte_1
Ebbene, il sig. contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, rilevando che il Parte_1
pagamento di tale importo doveva imputarsi ad acconto della maggior somma dovuta, proprio in relazione al credito vantato da parte del medesimo opponente nei confronti di suo fratello, oggetto del procedimento recante R.G. n. 2110/2017.
Sicché, ribadendo le difese rassegnate in quel giudizio, concludeva instando preliminarmente per la riunione dei due giudizi;
chiedeva, altresì, la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. , ribadendo la Controparte_1
ricostruzione dei fatti di causa già prospettata nel corso del giudizio recante R.G. n. 2110/2017 ed instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto;
altresì, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1351/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, oltre la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 15.11.2017, veniva rigettata l'istanza di riunione del giudizio R.G.N. 5374/2017 al giudizio R.G.N. 2110/2017; inoltre, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Di poi, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, all'udienza del 3.4.2019, veniva disposta la riunione dei predetti giudizi con conseguente mutamento del rito. Trattazione congiunta dei giudizi.
Con l'ordinanza di riunione dei procedimenti era contestualmente disposto il mutamento del rito con riguardo al procedimento recante R.G. n. 2110/2017. Sicché, ammesse le richieste istruttorie attinenti al procedimento recante R.G. n. 5374/2017 ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 18.12.2024; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte del sig. nel procedimento recante R.G. n. 2110/2017 Parte_1
è infondata e va rigettata per quanto di ragione;
l'opposizione formulata nel procedimento recante
R.G. n. 5374/2017 è parimenti infondata.
Si è avuto modo di rilevare come il sig. invocava il pagamento dell'importo di € Parte_1
86.441,00 – successivamente ridotto nella minor somma di € 66.400,00 (cfr. verbale d'udienza del
22.11.2018) a titolo di conguaglio dovuto in relazione alle operazioni divisionali descritte in precedenza.
Più in particolare, risulta in atti la scrittura privata del 17.12.2009 sottoscritta da tutti gli eredi degli originari comproprietari del fondo per cui è causa ( , , ed ): CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_3
era in quella sede convenuto che tra le parti sarebbe stato stipulato un contratto di divisione in forma notarile entro la data del 31.3.2010, impegnandosi, tra di loro ad espletare tutti gli atti propedeutici alla stipula, così accettando il progetto divisionale redatto per loro conto da parte dei tecnici dott.
, e Per_2 Per_3 Per_4
All'art. 4 era convenuto che “i conguagli in denaro, così come esposti ed accettati nel progetto divisionale, saranno regolati entro la data di stipula dell'atto pubblico definito”.
Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, in sede di progetto divisionale erano stati convenuti i seguenti conguagli: gli eredi di (n. il 10.9.1915) avrebbero dovuto versare la somma Parte_1 di € 178.333,06; gli eredi di la somma di € 43.924,79; gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 avrebbero dovuto ricevere a conguaglio la somma di € 5.434,60 ed infine, gli eredi di CP_2 avrebbero dovuto ricevere a conguaglio la somma di € 216.823,23.
[...]
Non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che era stato acceso il conto corrente n.
000401441104 presso la filiale di Battipaglia (SA), ove era stata fatta confluire la somma CP_5 di € 178.333,06 da parte degli eredi di (n. il 10.9.1915). Tra l'altro, lo stesso attore Parte_1 deduceva che gli era stato versato l'importo di € 86.441,00, instando in questa sede per il pagamento dell'ulteriore somma di € 86.441,00, a suo dire ingiustificatamente prelevata dal fratello dal CP
predetto conto corrente. A dire dell'originario ricorrente, infatti, essendogli stata attribuita la quota originariamente intestata a , avrebbe dovuto ricevere il conguaglio relativo pari ad € 216.823,23; sicché, Controparte_2 scomputato l'importo di € 43.924,79, che era stato compensato in favore del fratello mediante CP
l'attribuzione di autonomo cespite immobiliare, nonché la somma di € 5.434,60 dovuta in favore degli eredi di , residuava la somma di € 172.898,44, di cui l'odierno attore aveva Controparte_4
conseguito il solo importo di € 106.441,00.
Ne derivava, a suo dire, l'ulteriore credito di € 66.400,00.
Tale domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Deve invero evidenziarsi che, come è dato rilevare dalla scrittura privata stipulata in data 17.12.2009, gli eredi dei comproprietari del predetto fondo convenivano di recepire l'obbligo di corrispondere i dovuti conguagli, come determinati in sede di progetto divisionale allegato ed approvato tra le parti.
Sotto tale profilo, era convenuto specificamente che “gli eredi di verseranno Parte_1 nell'asse ereditario la somma di € 178.333,06; gli eredi di verseranno nell'asse Controparte_3 ereditario la somma di € 43.924,79; gli eredi di riceveranno a conguaglio la Controparte_4 somma di € 5.434,60; gli eredi di riceveranno a conguaglio la somma di € Controparte_2
216.823,23”.
In altre parole, il predetto progetto divisionale, in uno alla predisposizione dei relativi conguagli, atteneva alla divisione delle quote con riguardo alla posizione degli eredi degli originari comproprietari, ripartite in funzione del numero degli originari comproprietari.
Sicché, in quella sede non era in alcun modo specificamente regolata la modalità di divisione dei predetti cespiti anche tra i singoli eredi degli originari comproprietari.
Pertanto, da tale modalità di regolazione dei conguagli non era in alcun modo possibile diversamente inferire che il diritto al pagamento del conguagli ed il correlato obbligo di pagamento degli stessi dovessero riguardare, tra l'altro, i signori ed in proprio e non già, come Pt_1 Controparte_1
puntualmente convenuto, nella loro posizione di contitolari della quota ereditaria afferente alla posizione dei danti causa e . CP_3 Controparte_2
Sicché, tenuto conto della regolazione di tali obblighi con riferimento all'unitaria posizione degli eredi dell'originario comproprietario, non v'è dubbio circa il fatto che, a loro volta, i singoli coeredi sarebbero stati a loro volta creditori o debitori di tali poste in proporzione alla relativa quota di eredità vantata nei confronti del relativo comproprietario, in assenza di patto contrario.
Trattasi, invero, di obbligazioni di natura solidale, dal lato attivo e passivo.
Pertanto, non risulta in alcun modo provato che, per contro, all'originario ricorrente era invece dovuto il pagamento dell'intero conguaglio spettante in favore della posizione degli “eredi di CP_2
”.
[...] Ed invero, in assenza di specifica pattuizione di segno contrario in forma scritta con riguardo a tale pattuizione, che pure avrebbe richiesto tale vincolo formale ad substantiam, trattandosi di negozio avente ad oggetto il trasferimento di immobili, non risulta in alcun modo riscontrata la fondatezza della domanda del sig. . Parte_1
Infatti, la vicenda può essere così ricostruita.
Originariamente, tutti i beni facenti parte del fondo rustico sito in Eboli (Sa), compresi Parte_2
quelli di proprietà delle odierne parti in causa, erano di proprietà comune ed indivisa degli originari quattro fratelli, , e , il primo Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
padre e gli altri tre zii delle odierne parti in causa;
a , , Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
e , a seguito del loro decesso, succedevano i rispettivi eredi;
in particolare,
[...] Controparte_4
le odierni parti in causa erano gli unici eredi (testamentari) di e di . Controparte_2 Controparte_3
Tutti gli eredi degli originari quattro fratelli, , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
, con scrittura privata del 27.12.2009 (in entrambi i fascicoli di parte), addivenivano Controparte_4
allo scioglimento della comunione dei beni ereditari, secondo il progetto di divisione redatto il
7.11.2009 dall'arch. e dai dott.ri e (in Persona_5 Persona_6 Persona_7
entrambi i fascicoli di parte), che veniva sottoscritto ed accettato da tutti i condividenti.
Ai fini che interessano al presente giudizio, in base a tale progetto di divisione, gli eredi di CP_2
(odierne parti in causa) avrebbero dovuto ricevere, a titolo di conguaglio in danaro, la somma
[...] di € 216.823,23; gli eredi di (odierne parti in causa) avrebbero dovuto versare Controparte_3 all'asse ereditario, a titolo di conguaglio, la somma di € 43.924,79; gli eredi di Parte_1 avrebbero dovuto versare all'asse ereditario, a titolo di conguaglio, la somma di € 178.333,06; gli eredi di avrebbero dovuto ricevere, a titolo di conguaglio, la somma di € 5.434,60. Controparte_4
Sicché, le odierne parti in causa, quali eredi di , avrebbero dovuto ricevere, a titolo Controparte_2 di conguaglio, la somma di € 216.823,23 e, nel contempo, quali eredi di , avrebbero Controparte_3 dovuto versare a loro stessi, quali eredi di , la somma di 43.924,79; il debito di € Controparte_2
43.924,79 (a carico di entrambe le odierne parti in causa, quagli eredi di ) si Controparte_3
estingueva per confusione, ex art. 1253 c.c., con la conseguenza che le odierne parti in causa rimanevano creditori, quali eredi di , della somma residua di € 172.898,44 (€ Controparte_2
216.823,23 - € 43.924,79= € 172.898,44), quindi, della somma di € 86.449,22 ciascuno (€
172.898,44:2=€ 86.449,22), nei confronti degli eredi dell'originario fratello (i quali Parte_1 erano tenuti a versare a titolo di conguaglio la somma di € 178.333,06, di cui € 5.434,60 destinata agli eredi di ). Controparte_4
Sicché, sulla scorta delle allegazioni delle parti, nonché della documentazione in atti, risulta che entrambe le parti in causa hanno visto il soddisfacimento del loro credito. Infatti, come allegato dal resistente e documentato dalla documentazione depositata dallo stesso ricorrente (doc. 4, estratti cc doc. 5, distinta Ordine Bonifico Giroconto), risulta che CP_5
(in rappresentanza degli eredi di n. nel 1915) aveva versato la Controparte_6 Parte_1 somma prevista a titolo di conguaglio di € 178.333,06, a mezzo assegno bancario (in fascicolo di parte resistente) tratto sulla BCC di Battipaglia, non trasferibile e cointestato a (odierno Parte_1
ricorrente), (odierno resistente) e a (quale rappresentante degli Controparte_1 Controparte_2
eredi di ). Controparte_4
Gli eredi dell'originario fratello avevano ricevuto la somma spettante a titolo di Controparte_4 conguaglio, pari ad € 5.434,60 a mezzo assegno circolare del 05.05.2010. Il sig. , Parte_1 originario ricorrente, aveva ricevuto la somma di € 86.453,00, a mezzo di due giroconti del 05.10.2010 dell'importo di € 50.004,00 e di € 36.453,00; , invece, aveva ricevuto la somma di € Controparte_1
86.400,00.
Sicché, tutti i condividenti avevano provveduto all'adempimento degli obblighi di conguaglio così originariamente convenuti nella predetta scrittura privata (cfr. anche la ricevuta del versamento dell'assegno di € 178.333,06 sottoscritta da parte del sig. , doc. n. 13 della produzione Controparte_1 dell'originario resistente).
Inoltre, deve pure evidenziarsi che tale scrittura, sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica del contenuto della stessa, veniva ad integrare un vero e proprio contratto preliminare di divisione.
Sotto tale profilo, tutti i condividenti provvedevano alla stipula degli atti pubblici di divisione in data
20.7.2010 per rogito del notaio , rep. n. 78.536 racc. 26.932 e rep. n. 78.537 racc. 26.933, Persona_8 ove si provvedeva, tra l'altro, proprio alla materiale divisione e attribuzione dei cespiti, in favore delle parti del presente giudizio.
In altre parole, tale atto di divisione veniva a costituire il titolo dello scioglimento della comunione attinente a tali immobili, così assorbendo il contenuto della predetta scrittura privata stipulata in data
17.12.2009.
Più in particolare, alle pagg. nn. 7 di entrambi i predetti atti, tutte le parti avevano avuto modo di precisare che tutti i condividenti avevano ricevuto quote di valore pari a quanto spettante loro di diritto
“conseguemente, non v'è luogo a conguagli. Le parti si rilasciano pertanto reciproca quietanza riconoscendo di non aver null'altro a che pretendere l'una dalle altre per il presente titolo con espressa rinuncia all'ipoteca legale”.
Sicché, tenuto altresì conto della natura confessoria di tale dichiarazione, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'odierno attore non avesse diritto all'ulteriore pagamento dell'importo di
€ 66.400,00 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2020, n. 20520). Non può pertanto condividersi quanto dedotto dal sig. , secondo cui, per contro “la Parte_1 frase di quietanza espressa nell'atto pubblico del 20\7\10 è riferita al solo momento della stipula, avendo le parti necessità ed interesse ad attribuirsi le sole quote immobiliari e rinviando (così come fatto) ad un momento successivo le operazioni di conguaglio determinate nella scrittura privata con allegato progetto divisionale, eseguite immediatamente dopo, come risultante dagli estratti-conto allegati” (cfr. nota depositata telematicamente in data 21.11.2018).
Da un lato, infatti, si è avuto modo di evidenziare che l'efficacia derivativo-costitutiva propria dell'atto di divisione dovesse senz'altro ricondursi alla stipula di tale atto nelle forme notarili;
né risulta in alcun modo ivi convenuto che le operazioni di conguaglio avrebbero dovuto essere eseguite immediatamente dopo la stipula della divisione.
Per contro, come si è avuto modo di evidenziare, alcun conguaglio risultava specificamente convenuto tra le parti in quella sede: anzi, le parti davano atto proprio del contrario, e cioè che alcun conguaglio dovesse essere riconosciuto in parte qua, avendo provveduto al saldo delle relative spettanze.
A tutto voler concedere, inoltre, a nulla rileva la circostanza che l'accredito dell'importo di €
178.333,06 fosse avvenuto in epoca successiva alla stipula dei contratti di divisione in forma notarile
(cfr. accredito del 28.9.2010).
Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, infatti, in assenza di specifica pattuizione di segno contrario, non risultava in alcun modo convenuto che l'odierno attore avesse avuto diritto al pagamento per intero del conguaglio spettante alla quota di comproprietà di originaria appartenenza al sig. . Controparte_2
Né risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante una tale pretesa da parte del sig. ; d'altro canto, non risulta in alcun modo dedotta una Parte_1
vicenda simulatoria del contratto attinente al contratto in esame.
È altresì infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo attinente al procedimento recante R.G.
n. 5374/2017.
Occorre preliminarmente rilevare, più in particolare, che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari (Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ancora, nel giudizio di opposizione, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
Tanto premesso, deve evidenziarsi come non sia oggetto di specifica contestazione la circostanza che il sig. avesse versato al fratello l'importo di € 20.000,00 mediante rilascio Controparte_1 Pt_1 dell'assegno bancario n. 7044783577 del 2.11.2010.
Oggetto del contendere risulta infatti il solo titolo di tale versamento: se infatti il sig. Parte_1 riteneva che tale importo dovesse imputarsi ad acconto del maggior credito di € 86.457,00 vantato a titolo di conguaglio con riferimento alle vicende oggetto di accertamento in sede di procedimento recante R.G. n. 2110/2017, per contro, l'odierno opposto deduceva che il credito attenesse al diritto alla restituzione del prestito che aveva concesso in favore del fratello.
Deve anzitutto evidenziarsi che il sig. , in sede di interrogatorio formale, rilevava che Parte_1 il fratello gli aveva consegnato l'importo di € 20.000,00 “con l'intesa che successivamente mi avrebbe restituito tutta la somma a me spettante a titolo di conguaglio”.
, cugino di entrambe le parti in causa, dichiarava di non aver assistito alla consegna Controparte_2 di tale assegno;
gli aveva confidato di aver prestato l'importo di € 20.000,00; sapeva altresì CP dell'esistenza di altri prestiti che aveva effettuato il sig. nei confronti del fratello. Controparte_1
Risultano altresì in atti, in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta, i seguenti documenti: un assegno bancario datato 26.8.2013 rilasciato dalla sig.ra moglie Persona_9 di , in favore dell'odierno opponente, dall'importo di € 900,00; copia del bonifico Controparte_1 effettuato da parte della sig.ra in favore del sig. , dall'importo di € 8.000,00, Per_9 Parte_1
datato 28.6.2013; diffide inoltrate al sig. , aventi ad oggetto la restituzione di somme Parte_1 redatte per conto di e dell'odierno opposto, tra l'altro a titolo di prestito, datate Persona_9
20.10.2016 e 30.3.2015.
Anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da parte del sig. CP_2
che riferiva di circostanze apprese dall'odierno opposto, deve evidenziarsi quanto segue.
[...]
Da un lato, risulta documentato il versamento di tali importi nel corso degli anni, da parte del sig.
e di sua moglie, in favore dell'odierno opponente;
dall'altro, deve evidenziarsi come Controparte_1
non risulti adeguatamente specificato, da parte dell'odierno opponente, a quale titolo avesse ricevuto tali importi.
Per altro verso, deve pure rilevarsi come non risulti in alcun modo meglio precisato come e per quali termini il versamento di € 20.000,00 avesse dovuto imputarsi a titolo di acconto con riguardo al conguaglio asseritamente maturato da parte del sig. . Anche a voler prescindere, Parte_1 infatti, dall'infondatezza di tale richiesta di pagamento, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, si riscontra anzitutto un significativo scarto temporale intercorrente tra l'epoca di perfezionamento dell'atto divisionale (20.7.2010) e quello di rilascio del predetto assegno
(2.11.2010).
Né risulta in alcun modo allegata una ragionevole spiegazione alla condotta posta in essere da parte del sig. , il quale, nonostante avesse imputato tale importo ad acconto del maggior Parte_1
credito asseritamente dovuto a titolo di conguaglio, agiva in giudizio, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2110/2017 invocando il pagamento dell'intero importo a tal uopo dovuto (€
86.400,00).
Soltanto nel corso del giudizio, infatti, e cioè in sede di udienza del 22.11.2018, lo stesso attore chiedeva ridursi la domanda nel minore importo di € 66.400,00; tanto, nonostante che, in sede di prima udienza di comparizione datata 18.5.2017 per il procedimento recante R.G. n. 2110/2017, non avesse fatto alcuno specifico riferimento a tale circostanza, benché allo stesso fosse già stato notificato il predetto decreto ingiuntivo.
Né veniva in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo volto a giustificare tali movimentazioni di denaro intercorrenti tra il sig. , suo fratello e la moglie Parte_1 CP di quest'ultimo.
Tali elementi di prova, pertanto, convergono tutti in termini precisi, chiari e concordanti, nel senso che l'importo di € 20.000,00 era stato versato, in favore del sig. a titolo di mutuo. Parte_1
Né la mera circostanza che lo stesso opponente avesse già conseguito il pagamento di € 86.400,00 nell'ambito delle operazioni divisionali di cui si è detto in precedenza, di per sé sola, appariva idonea a riscontrare l'infondatezza della pretesa di controparte.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della proposta opposizione. Cionondimeno, in assenza di puntuale prova circa la scadenza dell'obbligazione restitutoria, la decorrenza degli interessi legali deve parametrarsi al dì della notifica della diffida di pagamento
(5.11.2016), dovendosi senz'altro ritenere integrata in quella sede, tenuto altresì conto dell'epoca del pagamento, la scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i procedimenti riuniti.
Sotto tale profilo, deve ribadirsi il più generale principio in virtù del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, così comportando che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, sì da dover parametrare la liquidazione delle spese giudiziali con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti (Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860). Ne consegue, pertanto, che condivisibilmente, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione debba essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva può dunque essere liquidato un compenso unico per gli onorari, salva la facoltà di applicazione della maggiorazione del 30% originariamente prevista nel previgente regime di cui all'art. 5, IV comma del D.M. 8.4.2004, n. 127, ed oggi riproposta con riferimento all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 (Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2018, n. 13276; Sez. III, 10.11.2015, n. 22883).
Tale disposizione risulta senz'altro applicabile non già soltanto nelle ipotesi di cumulo soggettivo delle domande, ma anche nell'ipotesi di connessione soggettiva e consequenziale cumulo oggettivo delle domande, come nell'ipotesi di specie, posta l'identità di ratio sottesa alla disciplina de qua, sostanzialmente finalizzata alla determinazione del compenso del difensore contemperando l'autonomia delle domande giudiziali, con la trattazione congiunta delle stesse, che impone quindi un diverso regime di quantificazione delle spese di lite.
Le spese del procedimento recante R.G. n. 2110/2017 seguono la soccombenza del sig. Pt_1
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore del
[...]
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. pari a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte.
Nel caso di specie, quindi, appare congruo liquidare, in relazione al proc. n. 5374/2017 R.G., le sole fasi di studio (€ 460,00) ed introduttiva (€ 389,00) della controversia, secondo i valori minimi dello scaglione di valore del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente a quello della controversia (da €
5.201,00 ad € 26.000,00), essendo stato tale giudizio riunito al proc. n. 2110/2017 R.G. in fase di trattazione.
Cionondimeno, essendo state trattate nei due giudizi autonome questioni giuridiche, va riconosciuta la rilevanza dell'autonomia del secondo procedimento riunito, mediante una maggiorazione del 30% sul compenso attinente alla fase di trattazione (2.835,00) e decisoria (€ 2.127,00) del procedimento recante R.G. n. 2110/2017, per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta da parte del sig. Pt_3
(arg. da Cass. Civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591)
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale come indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito dei giudizi riuniti recanti nn. R.G. 2110/2017 e 5374/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal sig. nel procedimento recante R.G. n. Parte_1
2110/2017;
2) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017 formulata nel procedimento recante R.G. n. 5374/2017, e dichiara esecutivo il predetto provvedimento monitorio;
3) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite relative al procedimento Parte_1 recante R.G. n. 2110/2017 in favore del sig. , che si liquidano in € 7.052,00, Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e C.P.A. come per legge;
4) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite relative al procedimento Parte_1 recante R.G. n. 5374/2017 in favore del sig. , che si liquidano in € 2.350,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e C.P.A. come per legge;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte del sig. . Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle seguenti cause riunite:
A) Causa n. 2110/2017 R.G. avente ad oggetto: domanda di pagamento, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., al ricorso introduttivo, dall'avv. Paola Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Bianco n.17;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.4.2024, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, e dall'avv. Antonella Palumbo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella in Battipaglia (Sa), alla via Roma n.11.
CONVENUTO
B) Causa n. 5374/2017 R.G. avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 13.4.2017, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Paola Rinaldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Montecorvino Pugliano (Sa), alla via Monte Bianco n.17;
OPPONENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma Controparte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9.4.2024, dall'avv. Rodolfo Tullio Parrella, e dall'avv. Antonella Palumbo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rodolfo Tullio Parrella in Battipaglia (Sa), alla via Roma n.11.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del
14/1/2025; per la convenuta la nota del 21/1/2025;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
A) Giudizio R.G. N. 2110/2017
Con ricorso depositato in data 6.3.2017, esponeva che in qualità, di erede unico, in Parte_1
uno con il sig. , dei comuni danti causa e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
convenivano, unitamente agli eredi di e (10.9.1915), lo Controparte_4 Parte_1
scioglimento, con scrittura privata del 17.12.2009, della comunione attinente al fondo rustico
”, sito in agro del Comune di Eboli (SA) e ricadente nella comproprietà di tali parti. Parte_2
L'originario ricorrente evidenziava che con tale scrittura era altresì convenuta la determinazione dei conguagli attinenti alle singole quote oggetto di divisione.
Più in particolare, dal progetto divisionale dagli stessi approvato risultava tra l'altro convenuta la determinazione della misura dei conguagli così pattuiti: gli eredi di avrebbero Controparte_4 dovuto ricevere l'importo di € 5.434,60; gli eredi di (n. il 10.9.1915) avrebbero Parte_1 dovuto versare l'importo di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto versare Controparte_3
l'importo di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto infine ricevere l'importo di Controparte_2
€ 216.823,23.
Sicché, l'originario ricorrente esponeva che lui e suo fratello , in qualità di eredi di CP CP_2
ed , con atto di divisione stipulato in data 20.7.2010, per notaio , Rep. 78.537, Controparte_3 Per_1
Racc. 26.933, avevano stabilito che la quota del defunto fosse attribuita al sig. Controparte_2
e che, invece, la quota del sig. spettasse al sig. , il Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 quale avrebbe dovuto versare nell'asse ereditario la somma di € 43.924,79, mentre Parte_1
avrebbe dovuto ricevere, a titolo di conguaglio, l'importo di € 216.823,23. Sicché, a tal uopo, veniva acceso il c\c bancario (000401441104 – DOC.4) presso la filiale di di Battipaglia, ove, veniva fatto confluire l'importo di € 178.333,06, dovuto dagli eredi CP_5
del sig. (10.9.1915), in virtù del conguaglio dovuto a seguito dell'attribuzione Parte_1
risultante dal progetto divisione di un immobile di maggior valore. Sul medesimo conto era tratto l'assegno circolare dall'importo di € 5.434,60 in favore degli eredi di , addebitato Controparte_4
in data 5.10.2010.
Il conguaglio dovuto in favore della quota di pari all'ammontare di € 43.924,79 Controparte_3
veniva invece compensato in virtù della cessione immobiliare della metà delle p.lle n. 4 – 1943 e 1945 catastalmente individuate al fg. n.40.
Sicché, a dire dell'originario ricorrente, residuava in suo favore il credito di € 172.898,44, risultante dalla differenza tra l'importo di € 216.823,23 e la somma di € 43.924,79.
Tale importo veniva versato sul predetto conto corrente bancario: all'odierno ricorrente era versato il solo importo di € 86.457,00 in data 5.10.2010; il residuo importo dovuto, pari alla somma di €
86.441,00 non era invece mai stato accreditato in suo favore;
anzi, il sig. provvedeva Controparte_1
a trasferire in suo favore, quale cointestatario del conto, il predetto importo.
Tanto premesso, concludeva instando per la condanna di alla restituzione della Controparte_1 somma residuale di € 86.441,00, la quale veniva dallo stesso indebitamente trasferita dal c\c bancario cointestato n° 401441104 al proprio c\c bancario 10978960, oltre interessi e CP_5 CP_5
rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti prospettata da parte Controparte_1
ricorrente.
In particolare, rilevava che non vi era mai stato alcun accordo con la controparte per attribuire a ciascuno le quote dei comuni danti causa, e che, pertanto, le suddette quote avrebbero dovuto essere ripartite in parti uguali.
Invero, a seguito del progetto divisionale risultava che, le quote dovute a conguaglio dagli eredi risultanti destinatari di immobili di maggior valore economico, fossero così distribuite: gli eredi di
(10.9.1915) avrebbero dovuto versare la somma di € 178.333,06; gli eredi di Parte_1 CP_3 la somma di € 43.924,79; gli eredi di avrebbero dovuto ricevere a
[...] Controparte_4 conguaglio la somma di € 5.434,60 ed infine, gli eredi di avrebbero dovuto ricevere Controparte_2
a conguaglio la somma di € 216.823,23.
Pertanto, rappresentando che tali operazioni si erano definite proprio alla stregua di quanto convenuto, come rappresentato anche dalla quietanza rilasciata dai condividenti, come era dato rilevare dall'atto di divisione, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Rigettata la richiesta di autorizzazione, formulata dal precedente giudicante, all'astensione dalla trattazione del presente giudizio, con ordinanza del 3.4.2019 veniva disposta la riunione a tale procedimento del giudizio recante R.G. n. 5374/2017 pendente tra le medesime parti in causa dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario e avente ad oggetto l'opposizione presentata dal sig. Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017.
B) Giudizio R.G. N. 5374/2017
Con atto di citazione del 25.7.2017 ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 1351/2017 del 13.4.2017, notificato in data 21.4.2017, reso dal Tribunale di Salerno su istanza del sig. , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
20.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in relazione al credito maturato in virtù del versamento della predetta somma a mezzo assegno bancario n.7044783577 del 2.11.2010.
A dire del sig. , infatti, tale importo era stato prestato in favore del fratello;
Controparte_1 cionondimeno, riscontrato l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, alla restituzione di tale somma, il sig. instava per l'emissione del predetto provvedimento monitorio. Controparte_1
Ebbene, il sig. contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, rilevando che il Parte_1
pagamento di tale importo doveva imputarsi ad acconto della maggior somma dovuta, proprio in relazione al credito vantato da parte del medesimo opponente nei confronti di suo fratello, oggetto del procedimento recante R.G. n. 2110/2017.
Sicché, ribadendo le difese rassegnate in quel giudizio, concludeva instando preliminarmente per la riunione dei due giudizi;
chiedeva, altresì, la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il sig. , ribadendo la Controparte_1
ricostruzione dei fatti di causa già prospettata nel corso del giudizio recante R.G. n. 2110/2017 ed instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutività del monitorio opposto;
altresì, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1351/2017 emesso dal Tribunale di Salerno, oltre la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 15.11.2017, veniva rigettata l'istanza di riunione del giudizio R.G.N. 5374/2017 al giudizio R.G.N. 2110/2017; inoltre, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Di poi, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, all'udienza del 3.4.2019, veniva disposta la riunione dei predetti giudizi con conseguente mutamento del rito. Trattazione congiunta dei giudizi.
Con l'ordinanza di riunione dei procedimenti era contestualmente disposto il mutamento del rito con riguardo al procedimento recante R.G. n. 2110/2017. Sicché, ammesse le richieste istruttorie attinenti al procedimento recante R.G. n. 5374/2017 ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 18.12.2024; disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda formulata da parte del sig. nel procedimento recante R.G. n. 2110/2017 Parte_1
è infondata e va rigettata per quanto di ragione;
l'opposizione formulata nel procedimento recante
R.G. n. 5374/2017 è parimenti infondata.
Si è avuto modo di rilevare come il sig. invocava il pagamento dell'importo di € Parte_1
86.441,00 – successivamente ridotto nella minor somma di € 66.400,00 (cfr. verbale d'udienza del
22.11.2018) a titolo di conguaglio dovuto in relazione alle operazioni divisionali descritte in precedenza.
Più in particolare, risulta in atti la scrittura privata del 17.12.2009 sottoscritta da tutti gli eredi degli originari comproprietari del fondo per cui è causa ( , , ed ): CP_2 CP_4 Pt_1 Controparte_3
era in quella sede convenuto che tra le parti sarebbe stato stipulato un contratto di divisione in forma notarile entro la data del 31.3.2010, impegnandosi, tra di loro ad espletare tutti gli atti propedeutici alla stipula, così accettando il progetto divisionale redatto per loro conto da parte dei tecnici dott.
, e Per_2 Per_3 Per_4
All'art. 4 era convenuto che “i conguagli in denaro, così come esposti ed accettati nel progetto divisionale, saranno regolati entro la data di stipula dell'atto pubblico definito”.
Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, in sede di progetto divisionale erano stati convenuti i seguenti conguagli: gli eredi di (n. il 10.9.1915) avrebbero dovuto versare la somma Parte_1 di € 178.333,06; gli eredi di la somma di € 43.924,79; gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 avrebbero dovuto ricevere a conguaglio la somma di € 5.434,60 ed infine, gli eredi di CP_2 avrebbero dovuto ricevere a conguaglio la somma di € 216.823,23.
[...]
Non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che era stato acceso il conto corrente n.
000401441104 presso la filiale di Battipaglia (SA), ove era stata fatta confluire la somma CP_5 di € 178.333,06 da parte degli eredi di (n. il 10.9.1915). Tra l'altro, lo stesso attore Parte_1 deduceva che gli era stato versato l'importo di € 86.441,00, instando in questa sede per il pagamento dell'ulteriore somma di € 86.441,00, a suo dire ingiustificatamente prelevata dal fratello dal CP
predetto conto corrente. A dire dell'originario ricorrente, infatti, essendogli stata attribuita la quota originariamente intestata a , avrebbe dovuto ricevere il conguaglio relativo pari ad € 216.823,23; sicché, Controparte_2 scomputato l'importo di € 43.924,79, che era stato compensato in favore del fratello mediante CP
l'attribuzione di autonomo cespite immobiliare, nonché la somma di € 5.434,60 dovuta in favore degli eredi di , residuava la somma di € 172.898,44, di cui l'odierno attore aveva Controparte_4
conseguito il solo importo di € 106.441,00.
Ne derivava, a suo dire, l'ulteriore credito di € 66.400,00.
Tale domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Deve invero evidenziarsi che, come è dato rilevare dalla scrittura privata stipulata in data 17.12.2009, gli eredi dei comproprietari del predetto fondo convenivano di recepire l'obbligo di corrispondere i dovuti conguagli, come determinati in sede di progetto divisionale allegato ed approvato tra le parti.
Sotto tale profilo, era convenuto specificamente che “gli eredi di verseranno Parte_1 nell'asse ereditario la somma di € 178.333,06; gli eredi di verseranno nell'asse Controparte_3 ereditario la somma di € 43.924,79; gli eredi di riceveranno a conguaglio la Controparte_4 somma di € 5.434,60; gli eredi di riceveranno a conguaglio la somma di € Controparte_2
216.823,23”.
In altre parole, il predetto progetto divisionale, in uno alla predisposizione dei relativi conguagli, atteneva alla divisione delle quote con riguardo alla posizione degli eredi degli originari comproprietari, ripartite in funzione del numero degli originari comproprietari.
Sicché, in quella sede non era in alcun modo specificamente regolata la modalità di divisione dei predetti cespiti anche tra i singoli eredi degli originari comproprietari.
Pertanto, da tale modalità di regolazione dei conguagli non era in alcun modo possibile diversamente inferire che il diritto al pagamento del conguagli ed il correlato obbligo di pagamento degli stessi dovessero riguardare, tra l'altro, i signori ed in proprio e non già, come Pt_1 Controparte_1
puntualmente convenuto, nella loro posizione di contitolari della quota ereditaria afferente alla posizione dei danti causa e . CP_3 Controparte_2
Sicché, tenuto conto della regolazione di tali obblighi con riferimento all'unitaria posizione degli eredi dell'originario comproprietario, non v'è dubbio circa il fatto che, a loro volta, i singoli coeredi sarebbero stati a loro volta creditori o debitori di tali poste in proporzione alla relativa quota di eredità vantata nei confronti del relativo comproprietario, in assenza di patto contrario.
Trattasi, invero, di obbligazioni di natura solidale, dal lato attivo e passivo.
Pertanto, non risulta in alcun modo provato che, per contro, all'originario ricorrente era invece dovuto il pagamento dell'intero conguaglio spettante in favore della posizione degli “eredi di CP_2
”.
[...] Ed invero, in assenza di specifica pattuizione di segno contrario in forma scritta con riguardo a tale pattuizione, che pure avrebbe richiesto tale vincolo formale ad substantiam, trattandosi di negozio avente ad oggetto il trasferimento di immobili, non risulta in alcun modo riscontrata la fondatezza della domanda del sig. . Parte_1
Infatti, la vicenda può essere così ricostruita.
Originariamente, tutti i beni facenti parte del fondo rustico sito in Eboli (Sa), compresi Parte_2
quelli di proprietà delle odierne parti in causa, erano di proprietà comune ed indivisa degli originari quattro fratelli, , e , il primo Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
padre e gli altri tre zii delle odierne parti in causa;
a , , Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
e , a seguito del loro decesso, succedevano i rispettivi eredi;
in particolare,
[...] Controparte_4
le odierni parti in causa erano gli unici eredi (testamentari) di e di . Controparte_2 Controparte_3
Tutti gli eredi degli originari quattro fratelli, , , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
, con scrittura privata del 27.12.2009 (in entrambi i fascicoli di parte), addivenivano Controparte_4
allo scioglimento della comunione dei beni ereditari, secondo il progetto di divisione redatto il
7.11.2009 dall'arch. e dai dott.ri e (in Persona_5 Persona_6 Persona_7
entrambi i fascicoli di parte), che veniva sottoscritto ed accettato da tutti i condividenti.
Ai fini che interessano al presente giudizio, in base a tale progetto di divisione, gli eredi di CP_2
(odierne parti in causa) avrebbero dovuto ricevere, a titolo di conguaglio in danaro, la somma
[...] di € 216.823,23; gli eredi di (odierne parti in causa) avrebbero dovuto versare Controparte_3 all'asse ereditario, a titolo di conguaglio, la somma di € 43.924,79; gli eredi di Parte_1 avrebbero dovuto versare all'asse ereditario, a titolo di conguaglio, la somma di € 178.333,06; gli eredi di avrebbero dovuto ricevere, a titolo di conguaglio, la somma di € 5.434,60. Controparte_4
Sicché, le odierne parti in causa, quali eredi di , avrebbero dovuto ricevere, a titolo Controparte_2 di conguaglio, la somma di € 216.823,23 e, nel contempo, quali eredi di , avrebbero Controparte_3 dovuto versare a loro stessi, quali eredi di , la somma di 43.924,79; il debito di € Controparte_2
43.924,79 (a carico di entrambe le odierne parti in causa, quagli eredi di ) si Controparte_3
estingueva per confusione, ex art. 1253 c.c., con la conseguenza che le odierne parti in causa rimanevano creditori, quali eredi di , della somma residua di € 172.898,44 (€ Controparte_2
216.823,23 - € 43.924,79= € 172.898,44), quindi, della somma di € 86.449,22 ciascuno (€
172.898,44:2=€ 86.449,22), nei confronti degli eredi dell'originario fratello (i quali Parte_1 erano tenuti a versare a titolo di conguaglio la somma di € 178.333,06, di cui € 5.434,60 destinata agli eredi di ). Controparte_4
Sicché, sulla scorta delle allegazioni delle parti, nonché della documentazione in atti, risulta che entrambe le parti in causa hanno visto il soddisfacimento del loro credito. Infatti, come allegato dal resistente e documentato dalla documentazione depositata dallo stesso ricorrente (doc. 4, estratti cc doc. 5, distinta Ordine Bonifico Giroconto), risulta che CP_5
(in rappresentanza degli eredi di n. nel 1915) aveva versato la Controparte_6 Parte_1 somma prevista a titolo di conguaglio di € 178.333,06, a mezzo assegno bancario (in fascicolo di parte resistente) tratto sulla BCC di Battipaglia, non trasferibile e cointestato a (odierno Parte_1
ricorrente), (odierno resistente) e a (quale rappresentante degli Controparte_1 Controparte_2
eredi di ). Controparte_4
Gli eredi dell'originario fratello avevano ricevuto la somma spettante a titolo di Controparte_4 conguaglio, pari ad € 5.434,60 a mezzo assegno circolare del 05.05.2010. Il sig. , Parte_1 originario ricorrente, aveva ricevuto la somma di € 86.453,00, a mezzo di due giroconti del 05.10.2010 dell'importo di € 50.004,00 e di € 36.453,00; , invece, aveva ricevuto la somma di € Controparte_1
86.400,00.
Sicché, tutti i condividenti avevano provveduto all'adempimento degli obblighi di conguaglio così originariamente convenuti nella predetta scrittura privata (cfr. anche la ricevuta del versamento dell'assegno di € 178.333,06 sottoscritta da parte del sig. , doc. n. 13 della produzione Controparte_1 dell'originario resistente).
Inoltre, deve pure evidenziarsi che tale scrittura, sulla scorta di un'interpretazione letterale e sistematica del contenuto della stessa, veniva ad integrare un vero e proprio contratto preliminare di divisione.
Sotto tale profilo, tutti i condividenti provvedevano alla stipula degli atti pubblici di divisione in data
20.7.2010 per rogito del notaio , rep. n. 78.536 racc. 26.932 e rep. n. 78.537 racc. 26.933, Persona_8 ove si provvedeva, tra l'altro, proprio alla materiale divisione e attribuzione dei cespiti, in favore delle parti del presente giudizio.
In altre parole, tale atto di divisione veniva a costituire il titolo dello scioglimento della comunione attinente a tali immobili, così assorbendo il contenuto della predetta scrittura privata stipulata in data
17.12.2009.
Più in particolare, alle pagg. nn. 7 di entrambi i predetti atti, tutte le parti avevano avuto modo di precisare che tutti i condividenti avevano ricevuto quote di valore pari a quanto spettante loro di diritto
“conseguemente, non v'è luogo a conguagli. Le parti si rilasciano pertanto reciproca quietanza riconoscendo di non aver null'altro a che pretendere l'una dalle altre per il presente titolo con espressa rinuncia all'ipoteca legale”.
Sicché, tenuto altresì conto della natura confessoria di tale dichiarazione, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'odierno attore non avesse diritto all'ulteriore pagamento dell'importo di
€ 66.400,00 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2020, n. 20520). Non può pertanto condividersi quanto dedotto dal sig. , secondo cui, per contro “la Parte_1 frase di quietanza espressa nell'atto pubblico del 20\7\10 è riferita al solo momento della stipula, avendo le parti necessità ed interesse ad attribuirsi le sole quote immobiliari e rinviando (così come fatto) ad un momento successivo le operazioni di conguaglio determinate nella scrittura privata con allegato progetto divisionale, eseguite immediatamente dopo, come risultante dagli estratti-conto allegati” (cfr. nota depositata telematicamente in data 21.11.2018).
Da un lato, infatti, si è avuto modo di evidenziare che l'efficacia derivativo-costitutiva propria dell'atto di divisione dovesse senz'altro ricondursi alla stipula di tale atto nelle forme notarili;
né risulta in alcun modo ivi convenuto che le operazioni di conguaglio avrebbero dovuto essere eseguite immediatamente dopo la stipula della divisione.
Per contro, come si è avuto modo di evidenziare, alcun conguaglio risultava specificamente convenuto tra le parti in quella sede: anzi, le parti davano atto proprio del contrario, e cioè che alcun conguaglio dovesse essere riconosciuto in parte qua, avendo provveduto al saldo delle relative spettanze.
A tutto voler concedere, inoltre, a nulla rileva la circostanza che l'accredito dell'importo di €
178.333,06 fosse avvenuto in epoca successiva alla stipula dei contratti di divisione in forma notarile
(cfr. accredito del 28.9.2010).
Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, infatti, in assenza di specifica pattuizione di segno contrario, non risultava in alcun modo convenuto che l'odierno attore avesse avuto diritto al pagamento per intero del conguaglio spettante alla quota di comproprietà di originaria appartenenza al sig. . Controparte_2
Né risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante una tale pretesa da parte del sig. ; d'altro canto, non risulta in alcun modo dedotta una Parte_1
vicenda simulatoria del contratto attinente al contratto in esame.
È altresì infondata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo attinente al procedimento recante R.G.
n. 5374/2017.
Occorre preliminarmente rilevare, più in particolare, che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari (Cass. Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071).
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Ancora, nel giudizio di opposizione, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
Tanto premesso, deve evidenziarsi come non sia oggetto di specifica contestazione la circostanza che il sig. avesse versato al fratello l'importo di € 20.000,00 mediante rilascio Controparte_1 Pt_1 dell'assegno bancario n. 7044783577 del 2.11.2010.
Oggetto del contendere risulta infatti il solo titolo di tale versamento: se infatti il sig. Parte_1 riteneva che tale importo dovesse imputarsi ad acconto del maggior credito di € 86.457,00 vantato a titolo di conguaglio con riferimento alle vicende oggetto di accertamento in sede di procedimento recante R.G. n. 2110/2017, per contro, l'odierno opposto deduceva che il credito attenesse al diritto alla restituzione del prestito che aveva concesso in favore del fratello.
Deve anzitutto evidenziarsi che il sig. , in sede di interrogatorio formale, rilevava che Parte_1 il fratello gli aveva consegnato l'importo di € 20.000,00 “con l'intesa che successivamente mi avrebbe restituito tutta la somma a me spettante a titolo di conguaglio”.
, cugino di entrambe le parti in causa, dichiarava di non aver assistito alla consegna Controparte_2 di tale assegno;
gli aveva confidato di aver prestato l'importo di € 20.000,00; sapeva altresì CP dell'esistenza di altri prestiti che aveva effettuato il sig. nei confronti del fratello. Controparte_1
Risultano altresì in atti, in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta, i seguenti documenti: un assegno bancario datato 26.8.2013 rilasciato dalla sig.ra moglie Persona_9 di , in favore dell'odierno opponente, dall'importo di € 900,00; copia del bonifico Controparte_1 effettuato da parte della sig.ra in favore del sig. , dall'importo di € 8.000,00, Per_9 Parte_1
datato 28.6.2013; diffide inoltrate al sig. , aventi ad oggetto la restituzione di somme Parte_1 redatte per conto di e dell'odierno opposto, tra l'altro a titolo di prestito, datate Persona_9
20.10.2016 e 30.3.2015.
Anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da parte del sig. CP_2
che riferiva di circostanze apprese dall'odierno opposto, deve evidenziarsi quanto segue.
[...]
Da un lato, risulta documentato il versamento di tali importi nel corso degli anni, da parte del sig.
e di sua moglie, in favore dell'odierno opponente;
dall'altro, deve evidenziarsi come Controparte_1
non risulti adeguatamente specificato, da parte dell'odierno opponente, a quale titolo avesse ricevuto tali importi.
Per altro verso, deve pure rilevarsi come non risulti in alcun modo meglio precisato come e per quali termini il versamento di € 20.000,00 avesse dovuto imputarsi a titolo di acconto con riguardo al conguaglio asseritamente maturato da parte del sig. . Anche a voler prescindere, Parte_1 infatti, dall'infondatezza di tale richiesta di pagamento, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, si riscontra anzitutto un significativo scarto temporale intercorrente tra l'epoca di perfezionamento dell'atto divisionale (20.7.2010) e quello di rilascio del predetto assegno
(2.11.2010).
Né risulta in alcun modo allegata una ragionevole spiegazione alla condotta posta in essere da parte del sig. , il quale, nonostante avesse imputato tale importo ad acconto del maggior Parte_1
credito asseritamente dovuto a titolo di conguaglio, agiva in giudizio, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 2110/2017 invocando il pagamento dell'intero importo a tal uopo dovuto (€
86.400,00).
Soltanto nel corso del giudizio, infatti, e cioè in sede di udienza del 22.11.2018, lo stesso attore chiedeva ridursi la domanda nel minore importo di € 66.400,00; tanto, nonostante che, in sede di prima udienza di comparizione datata 18.5.2017 per il procedimento recante R.G. n. 2110/2017, non avesse fatto alcuno specifico riferimento a tale circostanza, benché allo stesso fosse già stato notificato il predetto decreto ingiuntivo.
Né veniva in alcun modo allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo volto a giustificare tali movimentazioni di denaro intercorrenti tra il sig. , suo fratello e la moglie Parte_1 CP di quest'ultimo.
Tali elementi di prova, pertanto, convergono tutti in termini precisi, chiari e concordanti, nel senso che l'importo di € 20.000,00 era stato versato, in favore del sig. a titolo di mutuo. Parte_1
Né la mera circostanza che lo stesso opponente avesse già conseguito il pagamento di € 86.400,00 nell'ambito delle operazioni divisionali di cui si è detto in precedenza, di per sé sola, appariva idonea a riscontrare l'infondatezza della pretesa di controparte.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della proposta opposizione. Cionondimeno, in assenza di puntuale prova circa la scadenza dell'obbligazione restitutoria, la decorrenza degli interessi legali deve parametrarsi al dì della notifica della diffida di pagamento
(5.11.2016), dovendosi senz'altro ritenere integrata in quella sede, tenuto altresì conto dell'epoca del pagamento, la scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Non resta che disciplinare le spese di lite di entrambi i procedimenti riuniti.
Sotto tale profilo, deve ribadirsi il più generale principio in virtù del quale il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, così comportando che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, sì da dover parametrare la liquidazione delle spese giudiziali con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti (Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860). Ne consegue, pertanto, che condivisibilmente, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione debba essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse;
per la fase successiva può dunque essere liquidato un compenso unico per gli onorari, salva la facoltà di applicazione della maggiorazione del 30% originariamente prevista nel previgente regime di cui all'art. 5, IV comma del D.M. 8.4.2004, n. 127, ed oggi riproposta con riferimento all'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 (Cass. Civ., Sez. I, 28.5.2018, n. 13276; Sez. III, 10.11.2015, n. 22883).
Tale disposizione risulta senz'altro applicabile non già soltanto nelle ipotesi di cumulo soggettivo delle domande, ma anche nell'ipotesi di connessione soggettiva e consequenziale cumulo oggettivo delle domande, come nell'ipotesi di specie, posta l'identità di ratio sottesa alla disciplina de qua, sostanzialmente finalizzata alla determinazione del compenso del difensore contemperando l'autonomia delle domande giudiziali, con la trattazione congiunta delle stesse, che impone quindi un diverso regime di quantificazione delle spese di lite.
Le spese del procedimento recante R.G. n. 2110/2017 seguono la soccombenza del sig. Pt_1
e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore del
[...]
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. pari a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte.
Nel caso di specie, quindi, appare congruo liquidare, in relazione al proc. n. 5374/2017 R.G., le sole fasi di studio (€ 460,00) ed introduttiva (€ 389,00) della controversia, secondo i valori minimi dello scaglione di valore del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente a quello della controversia (da €
5.201,00 ad € 26.000,00), essendo stato tale giudizio riunito al proc. n. 2110/2017 R.G. in fase di trattazione.
Cionondimeno, essendo state trattate nei due giudizi autonome questioni giuridiche, va riconosciuta la rilevanza dell'autonomia del secondo procedimento riunito, mediante una maggiorazione del 30% sul compenso attinente alla fase di trattazione (2.835,00) e decisoria (€ 2.127,00) del procedimento recante R.G. n. 2110/2017, per un ammontare complessivo pari ad € 1.500,00.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesta da parte del sig. Pt_3
(arg. da Cass. Civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591)
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale come indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito dei giudizi riuniti recanti nn. R.G. 2110/2017 e 5374/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dal sig. nel procedimento recante R.G. n. Parte_1
2110/2017;
2) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2017 formulata nel procedimento recante R.G. n. 5374/2017, e dichiara esecutivo il predetto provvedimento monitorio;
3) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite relative al procedimento Parte_1 recante R.G. n. 2110/2017 in favore del sig. , che si liquidano in € 7.052,00, Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e C.P.A. come per legge;
4) condanna il sig. alla refusione delle spese di lite relative al procedimento Parte_1 recante R.G. n. 5374/2017 in favore del sig. , che si liquidano in € 2.350,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V..A e C.P.A. come per legge;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte del sig. . Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato