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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17788/ 2022 +
N. R.G. 24799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Tonelli del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano presso il cui studio, sito in Milano viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata;
-attore e opponente -
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Vitale Controparte_1 P.IVA_2
del Foro di Napoli, indirizzo PEC: Email_1
-convenuta e opposta –
Conclusioni: parte attorea:“nel merito in via principale: - accertare e dichiararsi l'inadempimento di per tutto quanto, Controparte_1 dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, con la conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento della Convenuta e che nulla più è dovuto da nei confronti di - per l'effetto, condannarsi la Parte_1 Controparte_1 [...] alla restituzione in favore d i della somma di €93.600,00=, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti Controparte_1 Parte_1 sino all'effettivo saldo, nonchè al ritiro e alla relativa distruzione, a sue spese, del materiale non conforme già consegnato oltre che ancora presente presso i magazzini dell'odierna Attrice, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della emananda sentenza;
- per l'effetto e per tutto quanto, dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, condannarsi la al Controparte_1 pagamento, in favore di della ulteriore somma imponibile di €32.052,69= (oltre IVA, dovuta, ove prevista, per legge), a Parte_1 titolo di risarcimento danni (oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla notifica della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo), così come quantificato in corso di causa, ovvero, in subordine, a quella somma diversa, maggiore o denegatamente minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- per l'effetto e per tutto quanto, dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, condannarsi la stessa al pagamento in favore di della ulteriore somma di €208.752,43=, a titolo Controparte_1 Parte_1 di lucro cessante, (oltre interessi dalla notifica della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo), ovvero a quella somma diversa, maggiore o denegatamente minore che risulterà dovuta in corso di causa, ovvero, in subordine, in base a valutazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 cod. civ.; in via istruttoria: - si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1.
“vero che, a partire dal mese di dicembre 2020, iniziavano delle interlocuzioni telefoniche tra e affinché quest'ultima,
Pt_1 CP_1 su incarico della prima, si occupasse della realizzazione ad hoc di un prodotto di cosmesi”; 2. “vero che, relativamente al capitolo che precede, in data 02 dicembre 2020 e così nei successivi giorni, iniziavano delle conversazioni telefoniche tra in persona di
Pt_1 Per_ dottor e dottor , e in persona anche del dottor , sulla realizzazione del suddetto prodotto di Per_1 CP_1 Per_3 cosmesi”; 3. “vero che, relativamente al capitolo che precede, 4. 5. 6. 7. 8. condivideva a il proprio project brief
Pt_1 CP_1 relativo al contenutodel suddetto prodotto di cosmesi”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, forniva ad
Pt_1 CP_1
1 apposita black list di ingredienti che dovevano essere rimossi nella formulazione del suddetto prodotto di cosmesi”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, all'interno della black list vi era il IE, ingrediente vietato da e che si
Pt_1 CP_1 era impegnata a rimuovere, ove presente”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, in sostituzione del IE, richiedeva, e accettava, l'inserimento dell'ingrediente CA L”; “vero che, in data 29 gennaio 2021,
Pt_1 CP_1 CP_1 forniva a un primo campione di lavoro con la formula cd. tentative, privo degli ingredienti presenti nella black list di cui al
Pt_1 capitolo di prova n. 4 edunque privo del IE”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, analizzato il
Pt_1 contenuto della formula cd. tentative, privo del IE e contenente il CA OL, confermava e autorizzava ad Elecosla realizzazione dei prototipi secondo la suddetta formula cd. tentative”; 9. “vero che ricevuti da i prototipi
Pt_1 CP_1 secondo la suddetta formula cd. tentative, si preoccupava di eseguire appositi test di efficacia su detti prototipi, con i costi sostenuti come da documento 5 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 10. “vero che, relativamente al capitolo che precede, a fronte
Pt_1 degli esiti positivi dei test, validava il prototipo, confermando ad di realizzare il prodotto finale”; 11. “vero che, relativamente CP_1 al capitolo che precede, riceveva, nel mese di luglio 2021, da il prodotto finale, con l'intesa che lo stesso doveva essere
Pt_1 CP_1 identico al prototipo di campionaturache era stato approvato dalla stessa;
12. “vero che, relativamente al capitolo che
Pt_1 precede, dopo aver immesso sul mercato il prodotto finale ricevuto da riceveva, a partire da settembre 2021, da agenti
Pt_1 CP_1 di preposti alla commercializzazione del prodotto, segnalazioni negative relative al prodotto stesso, quali effetti indesiderati al
Pt_1 momento dell'applicazione e/o dell'utilizzo dello stesso da parte del consumatore finale”; 13. “vero che, relativamente al capitolo che precede, segnalava prontamente ciò ad come da documento 8 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 14. “vero
Pt_1 CP_1 che, a fronte delle segnalazioni ricevute, effettuava dei test interni sul prodotto, da cui emergeva che il 70% delle persone
Pt_1 aveva effetti indesiderati, come da documento 11 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 15. “vero che, relativamente al capitolo che precede e a fronte delle segnalazioni ricevute, effettuava dei test interni sul prodotto da cui emergeva che la formula presente
Pt_1 nel prototipo realizzato da era differente rispetto a quella presente nel prodotto finale realizzato da e poi CP_1 CP_1 commercializzato”; 16. “vero che, relativamente al capitolo che precede, denunciava prontamente a in qualità di
Pt_1 CP_1 soggetto che si è occupato di realizzare sia il prototipo che il prodotto finale, detta differenza di ingredienti tra prototipo e prodotto finale”; 17. “vero che, relativamente al capitolo che precede, denunciava prontamente a che nel prototipo era assente il
Pt_1 CP_1 CA OL e presente il IE, mentre nel prodotto finale era presente il CA L”; 18. “vero che, relativamente al capitolo che precede, risultava dunqueuna differenza di ingredienti tra il prototipo e il prodotto finale”; 19. “vero che, in data 15 ottobre 2021, nel corso di una conference call tra dottor e dell'Ingegner per Persona_4 Persona_5
dell'Ingegner per IBeauty, della dott.ssa Federica Arcari e del dottor per CP_1 Persona_6 Persona_7 Pt_1 CP_1 affermava di aver utilizzato due materie prime diverse per larealizzazione di prototipo e lotto di produzione, confermando la propria responsabilità”; 20. “vero che, relativamente al capitolo che precede, nel corso della call emergeva che la formula presente all'interno del prodotto finale non era conforme alla formula presente all'interno del prototipo di campionatura, formule e prodotti entrambi realizzati e forniti da;
21. “vero che, relativamente al capitolo che precede, ammetteva che nel prototipo CP_1 CP_1 era assente il CA OL e presente il IE, mentre nel prodotto finale era presente il CA L”; 22. “vero che, dal documento n. 17 di Parte Attrice (denominato test laboratorio terzo A e test laboratorio terzo B), che si rammostra al teste, risulta che all'interno del prototipo realizzato da è assente il CA OL, mentre è presente il IE e che CP_1 all'interno del prodotto vendita realizzato da invece, è assente il IE ed è presente il CA L”; 23. “vero CP_1 che, relativamente al capitolo che precede, il CA OL all'interno del documento n. 17 dell'Attrice che si rammostra al teste, viene definito come “1-2 octanediol”; 24. “vero che, relativamente al capitolo che precede, ha utilizzato il IE CP_1 all'interno del prototipo come da documento n. 17 dell'Attrice che si rammostra al teste,”; 25. “vero che la richiesta di eliminazione dell'Aloe, da parte di all'interno del prototipo, risulta essere ininfluente rispetto alle segnalazioni e agli eventi avversi ricevuti Pt_1 dalla stessa sulprodotto realizzato da e commercializzato, oggetto della presente vicenda”. Si insiste per l'ammissione Pt_1 CP_1 delle prove per interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore di oltre che per testi su tutti i Controparte_1 suddetti capitoli di prova - ci si oppone fin da ora alla ammissione dei capitoli di prova e delle istanze istruttorie della Convenuta e, nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria, riservandosi di indicare anche nuovi testi;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e controdedurre anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte e di indicare testi, così come di ammettersi a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti da parte convenuta;
- considerate le asserzioni della Convenuta e visto quanto emerso dagli atti di causa e dalla prima udienza tenutasi in data 04 ottobre 2022, l'odierna Attrice chiede venga disposta un'idonea CTU con costi tutti da addebitarsi alla Convenuta, in via anticipata, ovvero da restituire in caso fossero invece anticipati dall'Attrice, affinché sia espresso motivato parere ai seguenti quesiti: (i) accertare, in base alla documentazione contrattuale, la formula, con i relativi ingredienti, del prodotto che le Parti avevano concordato e che doveva realizzare;
accertare il contenuto e i relativi ingredienti tra quelli presenti all'interno CP_1 del prototipo e quelli presenti all'interno del prodotto finale, entrambi realizzati dalla stessa accertare la Controparte_1 differenza tra gli ingredienti presenti all'interno del prototipo e gli ingredienti presenti all'interno del prodotto finale, entrambi realizzati dalla stessa accertare se sul consumatore finale vi possono essere degli effetti indesiderati Controparte_1 nell'utilizzo, rispettivamente, del suddetto prototipo e del suddetto prodotto finale e precisare quali possono essere detti effetti indesiderati;
accertare se, alla luce dei suddetti effetti indesiderati, il prodotto finale possa ritenersi dannoso per il consumatore finale e in che percentuale rispetto ad una normale tollerabilità. Detto accertamento, che dovrà essere eseguito con test da effettuare sul campione del prototipo in possesso di dovrà avere la preliminare e necessaria condizione che il suddetto campione che CP_1 verrà utilizzato in sede di CTU sia il medesimo oggetto della presente vicenda. Essendo il campione in possesso di sarà la CP_1 stessa a doverlo dimostrare;
(ii) accertare che l'eliminazione dell'ingrediente Aloe all'interno del prototipo di cui al quesito CP_1 sub (i) non sia significativa rispetto alla sicurezza d'uso del prototipo e, quindi, del prodotto;
accertare che l'eliminazione dell'ingrediente Aloe all'interno del prototipo di cui al quesito sub (i) non sia ricollegabile alle segnalazioni e agli eventi avversi ricevuti dal consumatore finale e riportati all'interno degli scritti difensivi;
(iii) accertare l'esatta quantificazione dell'importo a titolo di lucro cessante richiesto da sulla base della documentazione contabile finanziaria di quest'ultima, comprensiva Parte_1 altresì di fatture d'acquisto, giacenze di magazzino (tra non venduti e resi), dichiarazioni degli agenti (supportate da documenti di trasporto emessi dalle farmacie riguardanti quantità e tipo di merce resa e giacente ad oggi presso di loro), spese di vendita, stima di Per_ fatturato atteso per gli anni 2022, 2023 e 2024, tutta documentazione utilizzata dal Consulente dottor per la sua relazione sub doc. 21 e presente altresì presso la sede della stessa in ogni caso: - col favore delle spese e degli onorari di causa, da Parte_1
2 determinarsi ai sensi del D.M. 55/2014, 37/2018 e 147/2022, con successive modifiche, comprensivi del rimborso forfetario del 15%, oltre Iva e C.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'odierno difensore antistatario”. parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) In via principale: Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti;
2) Con condanna al pagamento delle spese al 15%, competenze professionali oltre iva e cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
esponendo che: a) commissionò alla la progettazione e la Controparte_1 CP_1
produzione di un prodotto cosmetico, un patch per gli occhi, destinato alla commercializzazione sul mercato italiano, pattuendo un corrispettivo di euro 102.139,79; b) in data 02.12.2020 condivise il brief del progetto con la specificando, quale unica condizione, il Controparte_1
divieto di utilizzare determinati ingredienti appartenenti alla c.d. black list; c) la
[...]
iolò tale condizione, presentando un prototipo contenente un ingrediente Controparte_1
vietato, il OS;
d) a fronte delle contestazioni ricevute dalla committente, la
[...]
odificò la formula, comunicando che avrebbe sostituito il OS Controparte_1
con il caprylyl glycol, e presentò un secondo prototipo – con formula c.d. tentative - che venne avallato dalla in quanto compatibile con il project brief, il 29.01.2021; e) ad inizio marzo Pt_1
2021, la dopo aver eseguito i test di efficacia – che diedero esito positivo – sul prototipo Pt_1
con formula tentative, avviò la campagna marketing e versò alla Controparte_1
gran parte del corrispettivo dovuto, pari ad euro 93.600,00; g) la fase di commercializzazione del prodotto fu immediatamente interrotta dalla committente, che, sin da subito, ricevette numerose segnalazioni negative che riferivano di come l'applicazione dei patch provocasse la nascita di effetti indesiderati quali pruriti, arrossamenti e bruciori nell'area perioculare;
h) avvisata prontamente la a mezzo email in data 28.09.2021, la Controparte_1 Parte_1
commissionò – al fine di comprendere la causa di dette problematiche – l'esecuzione di indagini organiche sui composti, le quali rivelarono una difformità tra la formula presente all'interno del prodotto finale e quella, controllata e avallata, presente all'interno del prototipo (c.d. tentative) ed emerse, in particolare, come il caprylyl glycol fosse assente nel prototipo e presente, al contrario, nel lotto di produzione;
i) conseguentemente, la richiese la restituzione di quanto Parte_1
versato, la distruzione del materiale non conforme e la al Controparte_1
contrario, disattendendo le richieste della committente, le intimò il saldo finale della fattura.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso, in sintesi, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, nonché il ritiro e la distruzione del materiale non conforme e la condanna al pagamento della somma di euro 32.052,69 a titolo di risarcimento del danno nella forma di danno emergente e della somma di euro 208.752,43 a titolo di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante.
3 Si è ritualmente costituita in giudizio, nel procedimento Rg.n. 17788/22, in data 23.09.2022, deducendo che: a) ricevuto dalla l'incarico di Controparte_1 Parte_1
fabbricare un prodotto cosmetico, consegnò un primo prototipo, la cui formula venne successivamente modificata – su richiesta della committente – in quanto contenente il OS, un ingrediente presente nella c.d. black list condivisa dalla e per ciò Parte_1
stesso non utilizzabile;
b) la omunicò, pertanto, la sostituzione Controparte_1
del OS con il caprylyl glycol, ingrediente che – in quanto non vietato – fu avallato e confermato dalla committente, e consegnò un secondo prototipo, con formula c.d. “tentative”; c) la parallelamente alla effettuò dei test sul prototipo Parte_1 Controparte_1
“tentative”, i quali rivelarono, come effetto collaterale derivante dall'applicazione del prodotto,
l'insorgenza di eritemi nella zona oculare in misura percentuale almeno pari al 15%; d) la
[...]
sulla base di una richiesta avanzata dalla stessa committente, modificò Controparte_1 ulteriormente la formula e, secondo le indicazioni ricevute da rimosse l'aloe Parte_1 dall'INCI e lo sostituì con ingredienti alternativi;
e) su tale terzo prototipo – senza aloe e con il caprylyl glycol al posto del OS – non fu eseguito alcun test dalla che, al Parte_1
contrario, confermò la formula e chiese la produzione in serie del prodotto per destinarlo alla commercializzazione;
f) immesso il prodotto sul mercato, la iniziò a ricevere le Parte_1
prime segnalazioni negative e si rivolse alla lamentando di come Controparte_1
il prodotto commercializzato desse reazioni indesiderate, a differenza del prototipo consegnato, e la rispose che i test erano stati effettuati, così come richiesto da Controparte_1
unicamente sul secondo campione (contenente caprylyl glycol ed aloe) e non anche Parte_1 sull'ultimo (contenente caprylyl glycol ma non l'aloe).
Sulla base di tali deduzioni la parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
E' stata assegnata alla scrivente anche la causa successivamente instaurata R.g.n. 24799/2022, con la quale con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5469/2022 del 30.03.2022, emesso a favore di Controparte_1
dell'importo di euro 31.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
[...]
saldo del corrispettivo del contratto avente ad oggetto la progettazione e fabbricazione del prodotto cosmetico di cui sopra.
Quali motivi di opposizione ha dedotto che: a) incardinò rito Controparte_1
monitorio solamente a seguito della ricezione della notifica dell'atto di citazione nel giudizio
4 ordinario instaurato da b) si rese inadempiente Parte_1 Controparte_1
consegnando un prodotto finale totalmente difforme rispetto al campione di prova, approvato e testato dalla committente, che si rivelò invero difettoso e dannoso per il consumatore;
c) conseguentemente, la fu costretta ad interrompere immediatamente la Parte_1
commercializzazione del prodotto ed a ritirarlo dal mercato, con ingenti danni economici.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo: - in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
versato a titolo di corrispettivo del contratto, unitamente al ritiro e alla distruzione del materiale non conforme, nonché la condanna al pagamento della somma di euro 32.052,69 a titolo di risarcimento del danno nella forma di danno emergente e della somma di euro 208.752,43 a titolo di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, deducendo che: a) la difformità del prodotto consegnato fu ascrivibile alla stessa committente che, in un primo momento, approvò la formula proposta dalla , successivamente, scelse di modificarla, Controparte_1
chiedendo l'eliminazione di un ingrediente;
b) la committente non eseguì alcun test di controllo su tale ultimo prototipo modificato, come fece con quello precedente, e avviò la commercializzazione del prodotto;
c) proprio la mancata esecuzione dei testi di controllo sul prototipo finale, consegnato dalla nel rispetto delle direttive impartite dalla committente, Controparte_1 sarebbe da ricondursi unicamente alla condotta della committente che, in qualità di “persona responsabile” della immissione del prodotto nel mercato, era il soggetto tenuto ad effettuare tutti i controlli.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie di entrambe le cause, è stata disposta la riunione per connessione oggettiva (il medesimo titolo) e soggettiva (medesime parti processuali), sono state dichiarate inammissibili le prove costituende formulate delle parti ed è stata disposta, in quanto ritenuta necessaria ai fini del decidere, consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Sulla causa R.g.n. 17788/2022
1.1.Sulla base delle allegazioni e delle prove precostituite fornite dalle parti, risulta dimostrata
5 l'esistenza della fonte negoziale, avente ad oggetto le fasi di sviluppo, progettazione tecnica e produzione di un prodotto cosmetico, commissionate dalla alla Parte_1 [...]
nonché il pagamento della somma di euro 93.600,00 versato dalla Controparte_1
committente in favore della convenuta, a fronte della esecuzione della prestazione da parte di quest'ultima (v. doc. 7 fasc. attore).
Parimenti è risultato pacifico che, a seguito dell'applicazione del prodotto, il consumatore riferisse di effetti collaterali che – indipendentemente da ogni valutazione in punto di gravità e tollerabilità degli stessi – si presentavano come bruciori, rossori e fastidi nella zona perioculare.
Secondo la ricostruzione prospettata da parte attrice, la dannosità del prodotto è da ascriversi alla condotta inadempiente della convenuta, che consegnò un campione finale difforme rispetto al prototipo precedentemente presentato ed autorizzato, sul quale – invero – furono effettuati tutti i test di controllo, evidentemente funzionali alla sicura messa in commercio dello stesso.
Nello specifico, parte attrice ha allegato e provato di aver condiviso con la convenuta, sin da subito, un brief contenente una c.d. black list, al cui interno furono indicati tutti quegli ingredienti che non avrebbero potuto essere utilizzati per la realizzazione del prodotto, tra cui il OS (v. doc.
1 fasc. attore).
A fronte di un primo campione, contenente proprio tale ingrediente vietato, la CP_1
propose una modifica dell'INCI, comunicando che avrebbe sostituito il OS con il caprylyl glycol.
La pur consapevole che l'aggiunta del caprylyl glycol avrebbe potuto causare Parte_1
l'insorgenza di eritemi, approvò la nuova formula (c.d. “tentative”) e, ricevuto il prototipo
BN07021PA23/09, eseguì i testi di efficacia, che diedero esito positivo attestando la non irritabilità del prodotto.
La scelta di avviare la fase di marketing dipese proprio dal successo di tali test di efficacia, al punto che la venne autorizzata alla produzione e alla consegna del Controparte_1
prodotto finale che, una volta ricevuto dalla (LOTTO 1G01), fu messo in Parte_1
commercio.
Fu l'arrivo delle prime segnalazioni circa l'insorgenza di effetti collaterali a determinare in Pt_1
la volontà di effettuare ulteriori analisi chimiche, allo scopo di comparare, in particolare, il
[...]
prototipo BN07021PA23/09, già oggetto di test positivi, con il prodotto finale destinato alla vendita,
LOTTO 1G01 (v. doc. 12 fasc. attore).
Tali analisi organiche, presenti agli atti, hanno rivelato come all'interno del prototipo fosse presente il OS e non il caprylyl glycol – in totale contrasto rispetto all'INCI concordato dalle parti nel quale, si ricorda, era prevista la sostituzione del primo componente con il secondo – e come
6 all'interno del prodotto finale fosse, al contrario, presente il caprylyl glycol.
Tali risultanze istruttorie hanno trovato, altresì, conferma nella relazione del CTU, che – con osservazioni immuni da vizi logici – ha evidenziato la medesima non corrispondenza tra la formula pattuita in origine dalle parti, che avrebbe dovuto contenere il caprylyl glycol, e quella che, poi, fu effettivamente utilizzata per la produzione del primo prototipo che, al contrario, conteneva il OS.
In altri termini, se la vallò l'utilizzo del composto caprylyl glycol, pur consapevole Parte_1
dei possibili effetti collaterali, lo stesso non fu effettivamente inserito nel primo prototipo fornito dalla con la conseguenza che tutti i test eseguiti non riferirono di Controparte_1
alcuna irritabilità del prodotto.
Tale componente – sempre condividendo le conclusioni del CTU – è stato, al contrario, inserito nel prodotto finale che, dunque, fu messo in commercio senza che i test svolti fossero ad esso riferibili.
Non si ritiene, al contrario, condivisibile la ricostruzione prospettata da parte convenuta, la quale ha affermato che la diversità tra il prototipo BN07021PA23/09 ed il lotto destinato alla vendita si spiegherebbe in ragione di una ulteriore modifica impartita dalla committente.
In particolare, la chiese alla convenuta – dopo aver effettuato i test sul prototipo Parte_1
BN07021PA23/09 – di modificare nuovamente la formula, eliminando dagli ingredienti l'aloe.
Tale circostanza è pacifica in quanto non oggetto di contestazione.
La conseguentemente, allineandosi a tali direttive, consegnò un Controparte_1
prodotto finale che necessariamente doveva essere diverso rispetto a quello approvato e testato in precedenza dalla committente, in quanto si presentava senza aloe e, come ha sostenuto la convenuta, con il caprylyl glycol al posto del OS.
Sul punto si ritiene di valorizzare tanto le conclusioni raggiunte dal CTU quanto la prova documentale validamente articolata dall'attrice – che entro il termine delle preclusioni istruttorie ha depositato una relazione a firma dell'Università degli Studi di Pavia – volte a confermare la
“trascurabilità” dell'aloe, in termini di efficacia lenitiva e sicurezza, nella valutazione globale del composto (v. memoria n. 2 attore).
Trattasi, difatti, di un ingrediente con scarso rilievo impattante che, come tale, non è idoneo ad incidere – sotto alcun profilo – sulla performance finale del prodotto.
La a, poi, contestato alla committente la violazione dell'obbligo Controparte_1
su di essa gravante in quanto, quale soggetto responsabile della messa in commercio, avrebbe dovuto in ogni caso sottoporre il prototipo, così come modificato, a nuovi test di efficacia, così come stabilito dal Reg. CE 1223/2009.
Tale elemento – secondo la convenuta - sarebbe tale ad assurgere a prova liberatoria in punto di
7 responsabilità, determinando, l'esatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta, che consegnò il prodotto esattamente richiesto dalla committente.
Sotto tale profilo, si ritiene, da un lato, richiamando le osservazioni del CTU, che la rimozione dell'aloe dall'INCI non è di per sé sola idonea a giustificare la necessità di ulteriori test, poiché quelli già eseguiti sono stati, di fatto, condotti su una formulazione molto simile e, dall'altro, che nessun obbligo, comunque, gravava sulla committente, posto che è lo stesso Reg. CE 1223/2009, ed in particolare la Decisione di esecuzione della Commissione del 25.11.2013, a prevedere la possibilità, in capo al soggetto responsabile, di valutare la sicurezza di un cosmetico sulla base di informazioni che possono essere desunte da svariate fonti, quali – a titolo puramente esemplificativo - la letteratura scientifica, i dati disponibili su formulazioni simili o i dati dei fornitori, di talché non appare necessaria la ripetizione dei test di controllo.
Anche a voler ritenere, a contrario, che vi fosse un obbligo in tal senso gravante solo sul produttore
– il quale avrebbe dovuto, quindi, effettuare nuovi test in seguito alla modifica della formula – si ritiene che la consegna di un prototipo essenzialmente diverso rispetto a quello pattuito valga come evento interruttivo della catena causale, tale da escludere la responsabilità della Parte_1
Ben più rilevante appare, difatti, la circostanza per cui la differenza tra il prototipo, approvato e testato dalla committente, e quello finale, consegnato dalla Controparte_1
dipenda non tanto dalla presenza nel primo dell'aloe che – come precisato non assume un rilievo apprezzabile – quanto dalla comparsa, nel secondo, del caprylyl glycol.
Proprio l'aggiunta di tale componente che, come chiarito, è assente nel prototipo testato – in contrasto rispetto all'INCI dichiarato ed approvato dalla committente – si è rivelata circostanza determinante, in quanto idonea a falsare i test effettuati dalla prodromici alla messa Parte_1
in commercio del bene.
Si ritiene, in conclusione, correttamente provata la circostanza allegata da parte attorea, secondo la quale la onsegnò, rendendosi inadempiente, un prodotto finale – Controparte_1 il – diverso rispetto al prototipo testato e confermato dalla committente, CP_2
BN07021PA23/09.
Le conclusioni raggiunte dal CTU non sono neppure scalfite dal CTP della convenuta.
In primo luogo, la ha contestato il mancato esperimento di Controparte_1
indagini sui propri lotti di produzione, i quali avrebbero rivelato, e confermato, la presenza del caprylyl glycol all'interno tanto del prototipo quanto del composto finale.
Tale materiale è stato, invero, ritenuto inutilizzabile dal CTU, che ha osservato come “i campioni dei prototipi mostrati da sono risultati affetti da plurime difformità di etichettatura e CP_1
marcatura tali da suscitare più che qualche dubbio sulla loro riferibilità al lotto di prova
8 consegnato a suo tempo a . Pt_1
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che è stata la stessa Controparte_1 dare atto, in una mail del 13.10.2021, di una “differenza di odore” tra i campioni, emerso a seguito di confronto organolettico, tanto da configurare l'ipotesi che potesse esserci stato un problema con il fornitore, che avrebbe consegnato un composto che, benché etichettato come caprylyl glycol, era in realtà diverso. (v. doc. 13 fasc. attore)
Tale circostanza, unitamente alle problematiche riscontrate in sede di indagini tecniche, non consentono di superare le conclusioni del CTU, né la convenuta è in grado di offrire ulteriori elementi probatori a supporto delle proprie allegazioni.
In egual modo deve concludersi, sotto il profilo di mancato raggiungimento della prova da parte della convenuta, quanto all'asserita esistenza di un conflitto di interessi, per pregressi rapporti, tra parte attrice ed il laboratorio Complife incaricato in sede di consulenza per lo svolgimento dei test in-use, che, dunque, va escluso.
Si valorizzano, sul punto, anche due ulteriori considerazioni: da un lato, la è una Parte_1
realtà affermata nel mercato dei cosmetici e, anche in ragione delle proprie dimensioni, ben potrebbe aver avuto rapporti con numerosi laboratori, incluso quello selezionato dal CTU e, dall'altro, la contestazione è stata sollevata dal CTP di in uno Controparte_1 stadio avanzato della procedura, tanto più che l'individuazione – da parte del CTU - di un protocollo analitico il più possibile condiviso tra le parti è risultata di particolare complessità.
A ciò si aggiunga che i test in vivo sono stati eseguiti anche da un altro soggetto terzo: EticHub.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la scelta del CTU di proseguire con il laboratorio individuato in origine.
In secondo luogo, quanto alla tollerabilità del prodotto sostenuta dal CTP di
[...]
sulla base sia delle valutazioni cliniche oggettive effettuate del Controparte_1 dermatologo e dell'oftalmologo, sia delle sensazioni non immediate riscontrate dai volontari che si sono sottoposti ai test, il CTU ha osservato, con valutazioni logiche e scevre di vizi, come le indagini svolte – su campioni provenienti tanto dalla quanto dalla Parte_1 [...]
- abbiano effettivamente dato atto di effetti indesiderati tanto sul piano Controparte_1
dermatologico quanto oftalmologico che, benché non gravi in termini di sicurezza, sono comunque tali da compromettere il normale uso del prodotto e non devono essere trascurati (v. all. 17 e 18 rel.
Tecnica CTU).
Anche tali contestazioni non possono, dunque, ritenersi fondate.
In conclusione, merita accoglimento la domanda promossa dall'attrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, posto che le risultanze istruttorie
9 hanno evidenziato come il bene fornito dalla u intrinsecamente Controparte_1
difforme rispetto a quello commissionato dalla committente, non rispondendo ai requisiti specificamente oggetto di contrattazione tra le parti.
L'inadempimento della convenuta può, difatti, considerarsi di non scarsa importanza ex art. 1455
c.c., tenuto conto della rilevanza della violazione rispetto all'equilibrio contrattuale, che – con riferimento sia alla volontà manifestata dai contraenti sia alla natura e alla finalità del rapporto – ne risulta alterato.
L'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, comporta, a norma dell'art. 1458 c.c., come richiesto, la condanna alla restituzione della somma di euro 93.600,00 versata, a titolo di corrispettivo, dall'attrice in favore della oltre interessi legali dalla data del pagamento fino Controparte_1 all'effettivo saldo.
Si ritiene generica, e dunque infondata, l'ulteriore domanda formulata da parte attrice – relativamente al ritiro e alla distruzione, a spese della convenuta, del materiale non conforme già consegnato, nonché di quello presente presso i magazzini della Parte_1
Da un lato, tale domanda, qualora qualificata come risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., non può essere accolta in relazione a beni in possesso di terzi rivenditori neppure individuati.
Dall'altro, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive con obblighi di fare non può trovare applicazione neppure l'art. 2933 c.c. sugli obblighi di non fare e la natura retroattiva della risoluzione comporta, al più, obblighi restitutori del materiale consegnato a carico della
[...]
CP_3
[...
. Quanto alla domanda di risarcimento del danno emergente, la ha allegato di Parte_1
aver dovuto sostenere delle spese tra cui, il costo dei test inizialmente svolti per accertare l'efficacia del prototipo consegnato con formula “tentative” pari ad euro 3.830,00 oltre IVA, il costo della campagna pubblicitaria pari ad euro 27.061,69 oltre IVA ed il costo dei successivi test finali volti ad indagare l'effettiva composizione organica dei campioni, per euro 1.161,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 32.052,69 oltre IVA.
A sostegno di tali allegazioni, parte attrice ha prodotto - entro il termine delle preclusioni assertive ed istruttorie - le fatture dei relativi esborsi economici (v. doc. 5,9 e 10 fasc. attore).
Orbene, non integra voce di danno risarcibile il costo dei test d'efficacia eseguiti dalla committente sulla formula “tentative”, posto che si inseriscono in una fase di controlli preliminari, prodromici rispetto al dispiegamento dell'iter di progettazione e produzione del prodotto finale, a nulla rilevando il successivo inadempimento di controparte.
L'esecuzione di indagini tecniche in uno stadio così anticipato del procedimento non consente,
10 difatti, di individuare quel nesso di consequenzialità immediata e diretta tra l'inadempimento ed il danno, posto che un eventuale esito negativo avrebbe comunque impedito l'esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Trattasi, dunque, di un esborso che la committente avrebbe, in ogni caso, dovuto sostenere, attesa la natura di condizione essenziale senza la quale – come chiarito – non avrebbe potuto innescarsi il percorso di fabbricazione del cosmetico.
Neppure si ritiene risarcibile il costo della campagna pubblicitaria, non essendoci adeguata prova del fatto che, per effetto dell'inadempimento della convenuta, l'attrice avesse effettivamente interrotto le operazioni di marketing, tanto più che – come sostenuto dalla stessa la CP_4
campagna aveva ad oggetto, non solo, la promozione dei patch occhi, ma dell'intera gamma di prodotti della nuova linea “Eye Zone”, per cui sarebbe risultato controproducente una totale eliminazione del materiale pubblicitario.
Difetta, altresì, la prova del fatto che la committente abbia dovuto provvedere alla modifica della campagna di marketing – a seguito delle plurime segnalazioni - o all'ordine di nuovo materiale promozionale, con conseguente ulteriore esborso di denaro.
Si ritiene, al contrario, che rientrano tra le spese cui la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, stante la natura di allegazione tecnica difensiva e, quindi, di perdita economica derivante dall'obbligo di difendersi, sia quelle sostenute dalla committente per lo svolgimento di nuove indagini volte all'individuazione dei conservanti all'interno del prototipo e del prodotto finito, sia quelle relative al test clinico fatto eseguire su un campione di soggetti sotto controllo medico, tese ad indagare sulla tipologia degli effetti indesiderati derivanti dall'utilizzo del prodotto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante, derivante dalla repentina interruzione della commercializzazione del prodotto con conseguente considerevole calo di fatturato, la parte attrice lo ha quantificato in euro 208.752,43.
Tale importo è stato successivamente rideterminato in euro 223.336,50 sulla base di una previsione delle mancate vendite, estesa non solo all'anno 2022 ma, altresì, ai futuri esercizi 2023 e 2024 e, ciò, sulla base del presupposto che la merce non restituita avrebbe dovuto essere considerata come venduta.
A sostegno della propria allegazione, la ha prodotto, entro il maturare delle Parte_1
preclusioni assertive ed istruttorie, apposita relazione contabile.
La domanda è infondata, ritenuto che, agli atti, difetta qualsivoglia produzione, da parte della attrice, di elementi documentali di natura contabile, tali da adeguatamente supportare le conclusioni rassegnate nella relazione.
In particolare, le produzioni della non consentono di ricostruire la situazione Parte_1
11 contabile della società, posto che le uniche allegazioni riguardano elementi del tutto estranei allo stato sociale – quali fatture di acquisto, giacenze di magazzino e dichiarazioni di agenti di commercio – di per sé non idonee a soddisfare l'onere della prova gravante sulla parte, relativamente agli elementi costitutivi del danno, né sembrano dare atto – nel calcolo – dei prodotti che invece sono stati venduti.
Tale difetto in punto di prova non può neppure essere superato ricorrendo ad una valutazione equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., posto che – come da costante insegnamento della
Suprema Corte – il giudice non può sostituirsi agli oneri di allegazione e di prova gravanti specificamente sulle parti (v. Cass. n. 4310 del 22/02/2018).
In conclusione, deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno emergente limitatamente alla somma di euro 1.416,42 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla presente sentenza e oltre interessi legali dalla data odierna all'effettivo saldo.
2. Sulla causa R.g.n. 24799/2022
La già destinataria dell'atto di citazione in giudizio nel Controparte_1
procedimento di cui sopra R.g.n. 17788/ 2022, ha instaurato il rito monitorio per la medesima vicenda sostanziale, chiedendo il pagamento, da parte di della somma a titolo di Parte_1
saldo del corrispettivo, per le fasi di progettazione e produzione di un cosmetico, oggetto della fattura n. 25 del 2021.
Richiamate le argomentazioni già svolte per la causa connessa, dal conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento promossa dalla discende, Parte_1 alla luce dell'art. 1458 c.c., la mancanza di un titolo idoneo a legittimare la pretesa di parte opposta al pagamento del corrispettivo prospettato come residuo.
Da ultimo, in relazione alle domande riconvenzionali formulate da parte opponente, si richiamano le argomentazioni già svolte nel procedimento connesso, precedentemente instaurato R.g.n.
17788/2022.
Ciò comporta l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
5469/2022 del 30/03/2022.
3. Sulle spese processuali
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito della riunione, non appare superfluo rammentare che la stessa deve essere operata in relazione a ciascun giudizio, in quanto (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01) “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in
12 altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”.
Orbene, parte convenuta, in relazione al giudizio R.g.n. 17788/2022, è risultata soccombente, e, di conseguenza, è tenuta a rifondere le spese processuali alla parte attrice, le quali vengono liquidate sulla base del DM 147/2022, in relazione al decisum (pari ad euro 93.600,00 + 1.416,42 euro), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Parimenti, la convenuta opposta è risultata soccombente anche nel giudizio connesso e riunito
R.g.n. 24799/2022 e, quindi, è tenuta a rifondere le spese processuali a parte opponente, sulla base del DM 147/2022, da liquidarsi in relazione al valore del decreto ingiuntivo (euro 31,000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara, ex art. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto concluso tra Pt_1
e er inadempimento di quest'ultima;
[...] Controparte_1
2) condanna alla restituzione, a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 93.600,00 oltre interessi legali dalla data di pagamento all'effettivo saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno di condanna Parte_1
al pagamento della somma pari ad euro 1.416,42 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla presente sentenza e oltre interessi legali dalla data odierna all'effettivo saldo;
4) accoglie l'opposizione di e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto 5469/2022 del 30/03/2022;
5) pone definitivamente a carico della le spese della CTU, già Controparte_1
liquidate con separato decreto in corso di causa;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite, di entrambi i Controparte_1
giudizi, in favore di che si liquidano in euro 2.482,00 per spese esenti ed euro Parte_1
20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA
13 se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Tonelli a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Enrica Albani
14
N. R.G. 24799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Tonelli del Foro di Parte_1 P.IVA_1
Milano presso il cui studio, sito in Milano viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliata;
-attore e opponente -
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Vitale Controparte_1 P.IVA_2
del Foro di Napoli, indirizzo PEC: Email_1
-convenuta e opposta –
Conclusioni: parte attorea:“nel merito in via principale: - accertare e dichiararsi l'inadempimento di per tutto quanto, Controparte_1 dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, con la conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento della Convenuta e che nulla più è dovuto da nei confronti di - per l'effetto, condannarsi la Parte_1 Controparte_1 [...] alla restituzione in favore d i della somma di €93.600,00=, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti Controparte_1 Parte_1 sino all'effettivo saldo, nonchè al ritiro e alla relativa distruzione, a sue spese, del materiale non conforme già consegnato oltre che ancora presente presso i magazzini dell'odierna Attrice, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della emananda sentenza;
- per l'effetto e per tutto quanto, dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, condannarsi la al Controparte_1 pagamento, in favore di della ulteriore somma imponibile di €32.052,69= (oltre IVA, dovuta, ove prevista, per legge), a Parte_1 titolo di risarcimento danni (oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla notifica della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo), così come quantificato in corso di causa, ovvero, in subordine, a quella somma diversa, maggiore o denegatamente minore che risulterà dovuta in corso di causa;
- per l'effetto e per tutto quanto, dedotto, documentato e dimostrato in corso di narrativa, condannarsi la stessa al pagamento in favore di della ulteriore somma di €208.752,43=, a titolo Controparte_1 Parte_1 di lucro cessante, (oltre interessi dalla notifica della presente domanda giudiziale e sino al saldo effettivo), ovvero a quella somma diversa, maggiore o denegatamente minore che risulterà dovuta in corso di causa, ovvero, in subordine, in base a valutazione equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 cod. civ.; in via istruttoria: - si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1.
“vero che, a partire dal mese di dicembre 2020, iniziavano delle interlocuzioni telefoniche tra e affinché quest'ultima,
Pt_1 CP_1 su incarico della prima, si occupasse della realizzazione ad hoc di un prodotto di cosmesi”; 2. “vero che, relativamente al capitolo che precede, in data 02 dicembre 2020 e così nei successivi giorni, iniziavano delle conversazioni telefoniche tra in persona di
Pt_1 Per_ dottor e dottor , e in persona anche del dottor , sulla realizzazione del suddetto prodotto di Per_1 CP_1 Per_3 cosmesi”; 3. “vero che, relativamente al capitolo che precede, 4. 5. 6. 7. 8. condivideva a il proprio project brief
Pt_1 CP_1 relativo al contenutodel suddetto prodotto di cosmesi”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, forniva ad
Pt_1 CP_1
1 apposita black list di ingredienti che dovevano essere rimossi nella formulazione del suddetto prodotto di cosmesi”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, all'interno della black list vi era il IE, ingrediente vietato da e che si
Pt_1 CP_1 era impegnata a rimuovere, ove presente”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, in sostituzione del IE, richiedeva, e accettava, l'inserimento dell'ingrediente CA L”; “vero che, in data 29 gennaio 2021,
Pt_1 CP_1 CP_1 forniva a un primo campione di lavoro con la formula cd. tentative, privo degli ingredienti presenti nella black list di cui al
Pt_1 capitolo di prova n. 4 edunque privo del IE”; “vero che, relativamente al capitolo che precede, analizzato il
Pt_1 contenuto della formula cd. tentative, privo del IE e contenente il CA OL, confermava e autorizzava ad Elecosla realizzazione dei prototipi secondo la suddetta formula cd. tentative”; 9. “vero che ricevuti da i prototipi
Pt_1 CP_1 secondo la suddetta formula cd. tentative, si preoccupava di eseguire appositi test di efficacia su detti prototipi, con i costi sostenuti come da documento 5 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 10. “vero che, relativamente al capitolo che precede, a fronte
Pt_1 degli esiti positivi dei test, validava il prototipo, confermando ad di realizzare il prodotto finale”; 11. “vero che, relativamente CP_1 al capitolo che precede, riceveva, nel mese di luglio 2021, da il prodotto finale, con l'intesa che lo stesso doveva essere
Pt_1 CP_1 identico al prototipo di campionaturache era stato approvato dalla stessa;
12. “vero che, relativamente al capitolo che
Pt_1 precede, dopo aver immesso sul mercato il prodotto finale ricevuto da riceveva, a partire da settembre 2021, da agenti
Pt_1 CP_1 di preposti alla commercializzazione del prodotto, segnalazioni negative relative al prodotto stesso, quali effetti indesiderati al
Pt_1 momento dell'applicazione e/o dell'utilizzo dello stesso da parte del consumatore finale”; 13. “vero che, relativamente al capitolo che precede, segnalava prontamente ciò ad come da documento 8 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 14. “vero
Pt_1 CP_1 che, a fronte delle segnalazioni ricevute, effettuava dei test interni sul prodotto, da cui emergeva che il 70% delle persone
Pt_1 aveva effetti indesiderati, come da documento 11 dell'Attrice che si rammostra al teste”; 15. “vero che, relativamente al capitolo che precede e a fronte delle segnalazioni ricevute, effettuava dei test interni sul prodotto da cui emergeva che la formula presente
Pt_1 nel prototipo realizzato da era differente rispetto a quella presente nel prodotto finale realizzato da e poi CP_1 CP_1 commercializzato”; 16. “vero che, relativamente al capitolo che precede, denunciava prontamente a in qualità di
Pt_1 CP_1 soggetto che si è occupato di realizzare sia il prototipo che il prodotto finale, detta differenza di ingredienti tra prototipo e prodotto finale”; 17. “vero che, relativamente al capitolo che precede, denunciava prontamente a che nel prototipo era assente il
Pt_1 CP_1 CA OL e presente il IE, mentre nel prodotto finale era presente il CA L”; 18. “vero che, relativamente al capitolo che precede, risultava dunqueuna differenza di ingredienti tra il prototipo e il prodotto finale”; 19. “vero che, in data 15 ottobre 2021, nel corso di una conference call tra dottor e dell'Ingegner per Persona_4 Persona_5
dell'Ingegner per IBeauty, della dott.ssa Federica Arcari e del dottor per CP_1 Persona_6 Persona_7 Pt_1 CP_1 affermava di aver utilizzato due materie prime diverse per larealizzazione di prototipo e lotto di produzione, confermando la propria responsabilità”; 20. “vero che, relativamente al capitolo che precede, nel corso della call emergeva che la formula presente all'interno del prodotto finale non era conforme alla formula presente all'interno del prototipo di campionatura, formule e prodotti entrambi realizzati e forniti da;
21. “vero che, relativamente al capitolo che precede, ammetteva che nel prototipo CP_1 CP_1 era assente il CA OL e presente il IE, mentre nel prodotto finale era presente il CA L”; 22. “vero che, dal documento n. 17 di Parte Attrice (denominato test laboratorio terzo A e test laboratorio terzo B), che si rammostra al teste, risulta che all'interno del prototipo realizzato da è assente il CA OL, mentre è presente il IE e che CP_1 all'interno del prodotto vendita realizzato da invece, è assente il IE ed è presente il CA L”; 23. “vero CP_1 che, relativamente al capitolo che precede, il CA OL all'interno del documento n. 17 dell'Attrice che si rammostra al teste, viene definito come “1-2 octanediol”; 24. “vero che, relativamente al capitolo che precede, ha utilizzato il IE CP_1 all'interno del prototipo come da documento n. 17 dell'Attrice che si rammostra al teste,”; 25. “vero che la richiesta di eliminazione dell'Aloe, da parte di all'interno del prototipo, risulta essere ininfluente rispetto alle segnalazioni e agli eventi avversi ricevuti Pt_1 dalla stessa sulprodotto realizzato da e commercializzato, oggetto della presente vicenda”. Si insiste per l'ammissione Pt_1 CP_1 delle prove per interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore di oltre che per testi su tutti i Controparte_1 suddetti capitoli di prova - ci si oppone fin da ora alla ammissione dei capitoli di prova e delle istanze istruttorie della Convenuta e, nella non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria, riservandosi di indicare anche nuovi testi;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e controdedurre anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte e di indicare testi, così come di ammettersi a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti da parte convenuta;
- considerate le asserzioni della Convenuta e visto quanto emerso dagli atti di causa e dalla prima udienza tenutasi in data 04 ottobre 2022, l'odierna Attrice chiede venga disposta un'idonea CTU con costi tutti da addebitarsi alla Convenuta, in via anticipata, ovvero da restituire in caso fossero invece anticipati dall'Attrice, affinché sia espresso motivato parere ai seguenti quesiti: (i) accertare, in base alla documentazione contrattuale, la formula, con i relativi ingredienti, del prodotto che le Parti avevano concordato e che doveva realizzare;
accertare il contenuto e i relativi ingredienti tra quelli presenti all'interno CP_1 del prototipo e quelli presenti all'interno del prodotto finale, entrambi realizzati dalla stessa accertare la Controparte_1 differenza tra gli ingredienti presenti all'interno del prototipo e gli ingredienti presenti all'interno del prodotto finale, entrambi realizzati dalla stessa accertare se sul consumatore finale vi possono essere degli effetti indesiderati Controparte_1 nell'utilizzo, rispettivamente, del suddetto prototipo e del suddetto prodotto finale e precisare quali possono essere detti effetti indesiderati;
accertare se, alla luce dei suddetti effetti indesiderati, il prodotto finale possa ritenersi dannoso per il consumatore finale e in che percentuale rispetto ad una normale tollerabilità. Detto accertamento, che dovrà essere eseguito con test da effettuare sul campione del prototipo in possesso di dovrà avere la preliminare e necessaria condizione che il suddetto campione che CP_1 verrà utilizzato in sede di CTU sia il medesimo oggetto della presente vicenda. Essendo il campione in possesso di sarà la CP_1 stessa a doverlo dimostrare;
(ii) accertare che l'eliminazione dell'ingrediente Aloe all'interno del prototipo di cui al quesito CP_1 sub (i) non sia significativa rispetto alla sicurezza d'uso del prototipo e, quindi, del prodotto;
accertare che l'eliminazione dell'ingrediente Aloe all'interno del prototipo di cui al quesito sub (i) non sia ricollegabile alle segnalazioni e agli eventi avversi ricevuti dal consumatore finale e riportati all'interno degli scritti difensivi;
(iii) accertare l'esatta quantificazione dell'importo a titolo di lucro cessante richiesto da sulla base della documentazione contabile finanziaria di quest'ultima, comprensiva Parte_1 altresì di fatture d'acquisto, giacenze di magazzino (tra non venduti e resi), dichiarazioni degli agenti (supportate da documenti di trasporto emessi dalle farmacie riguardanti quantità e tipo di merce resa e giacente ad oggi presso di loro), spese di vendita, stima di Per_ fatturato atteso per gli anni 2022, 2023 e 2024, tutta documentazione utilizzata dal Consulente dottor per la sua relazione sub doc. 21 e presente altresì presso la sede della stessa in ogni caso: - col favore delle spese e degli onorari di causa, da Parte_1
2 determinarsi ai sensi del D.M. 55/2014, 37/2018 e 147/2022, con successive modifiche, comprensivi del rimborso forfetario del 15%, oltre Iva e C.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'odierno difensore antistatario”. parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) In via principale: Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti;
2) Con condanna al pagamento delle spese al 15%, competenze professionali oltre iva e cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
esponendo che: a) commissionò alla la progettazione e la Controparte_1 CP_1
produzione di un prodotto cosmetico, un patch per gli occhi, destinato alla commercializzazione sul mercato italiano, pattuendo un corrispettivo di euro 102.139,79; b) in data 02.12.2020 condivise il brief del progetto con la specificando, quale unica condizione, il Controparte_1
divieto di utilizzare determinati ingredienti appartenenti alla c.d. black list; c) la
[...]
iolò tale condizione, presentando un prototipo contenente un ingrediente Controparte_1
vietato, il OS;
d) a fronte delle contestazioni ricevute dalla committente, la
[...]
odificò la formula, comunicando che avrebbe sostituito il OS Controparte_1
con il caprylyl glycol, e presentò un secondo prototipo – con formula c.d. tentative - che venne avallato dalla in quanto compatibile con il project brief, il 29.01.2021; e) ad inizio marzo Pt_1
2021, la dopo aver eseguito i test di efficacia – che diedero esito positivo – sul prototipo Pt_1
con formula tentative, avviò la campagna marketing e versò alla Controparte_1
gran parte del corrispettivo dovuto, pari ad euro 93.600,00; g) la fase di commercializzazione del prodotto fu immediatamente interrotta dalla committente, che, sin da subito, ricevette numerose segnalazioni negative che riferivano di come l'applicazione dei patch provocasse la nascita di effetti indesiderati quali pruriti, arrossamenti e bruciori nell'area perioculare;
h) avvisata prontamente la a mezzo email in data 28.09.2021, la Controparte_1 Parte_1
commissionò – al fine di comprendere la causa di dette problematiche – l'esecuzione di indagini organiche sui composti, le quali rivelarono una difformità tra la formula presente all'interno del prodotto finale e quella, controllata e avallata, presente all'interno del prototipo (c.d. tentative) ed emerse, in particolare, come il caprylyl glycol fosse assente nel prototipo e presente, al contrario, nel lotto di produzione;
i) conseguentemente, la richiese la restituzione di quanto Parte_1
versato, la distruzione del materiale non conforme e la al Controparte_1
contrario, disattendendo le richieste della committente, le intimò il saldo finale della fattura.
Sulla base di tali allegazioni ha concluso, in sintesi, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con conseguente restituzione del corrispettivo versato, nonché il ritiro e la distruzione del materiale non conforme e la condanna al pagamento della somma di euro 32.052,69 a titolo di risarcimento del danno nella forma di danno emergente e della somma di euro 208.752,43 a titolo di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante.
3 Si è ritualmente costituita in giudizio, nel procedimento Rg.n. 17788/22, in data 23.09.2022, deducendo che: a) ricevuto dalla l'incarico di Controparte_1 Parte_1
fabbricare un prodotto cosmetico, consegnò un primo prototipo, la cui formula venne successivamente modificata – su richiesta della committente – in quanto contenente il OS, un ingrediente presente nella c.d. black list condivisa dalla e per ciò Parte_1
stesso non utilizzabile;
b) la omunicò, pertanto, la sostituzione Controparte_1
del OS con il caprylyl glycol, ingrediente che – in quanto non vietato – fu avallato e confermato dalla committente, e consegnò un secondo prototipo, con formula c.d. “tentative”; c) la parallelamente alla effettuò dei test sul prototipo Parte_1 Controparte_1
“tentative”, i quali rivelarono, come effetto collaterale derivante dall'applicazione del prodotto,
l'insorgenza di eritemi nella zona oculare in misura percentuale almeno pari al 15%; d) la
[...]
sulla base di una richiesta avanzata dalla stessa committente, modificò Controparte_1 ulteriormente la formula e, secondo le indicazioni ricevute da rimosse l'aloe Parte_1 dall'INCI e lo sostituì con ingredienti alternativi;
e) su tale terzo prototipo – senza aloe e con il caprylyl glycol al posto del OS – non fu eseguito alcun test dalla che, al Parte_1
contrario, confermò la formula e chiese la produzione in serie del prodotto per destinarlo alla commercializzazione;
f) immesso il prodotto sul mercato, la iniziò a ricevere le Parte_1
prime segnalazioni negative e si rivolse alla lamentando di come Controparte_1
il prodotto commercializzato desse reazioni indesiderate, a differenza del prototipo consegnato, e la rispose che i test erano stati effettuati, così come richiesto da Controparte_1
unicamente sul secondo campione (contenente caprylyl glycol ed aloe) e non anche Parte_1 sull'ultimo (contenente caprylyl glycol ma non l'aloe).
Sulla base di tali deduzioni la parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
E' stata assegnata alla scrivente anche la causa successivamente instaurata R.g.n. 24799/2022, con la quale con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5469/2022 del 30.03.2022, emesso a favore di Controparte_1
dell'importo di euro 31.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di
[...]
saldo del corrispettivo del contratto avente ad oggetto la progettazione e fabbricazione del prodotto cosmetico di cui sopra.
Quali motivi di opposizione ha dedotto che: a) incardinò rito Controparte_1
monitorio solamente a seguito della ricezione della notifica dell'atto di citazione nel giudizio
4 ordinario instaurato da b) si rese inadempiente Parte_1 Controparte_1
consegnando un prodotto finale totalmente difforme rispetto al campione di prova, approvato e testato dalla committente, che si rivelò invero difettoso e dannoso per il consumatore;
c) conseguentemente, la fu costretta ad interrompere immediatamente la Parte_1
commercializzazione del prodotto ed a ritirarlo dal mercato, con ingenti danni economici.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo: - in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, la condanna di alla restituzione di quanto Controparte_1
versato a titolo di corrispettivo del contratto, unitamente al ritiro e alla distruzione del materiale non conforme, nonché la condanna al pagamento della somma di euro 32.052,69 a titolo di risarcimento del danno nella forma di danno emergente e della somma di euro 208.752,43 a titolo di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante.
Si è ritualmente costituita in giudizio la quale ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, deducendo che: a) la difformità del prodotto consegnato fu ascrivibile alla stessa committente che, in un primo momento, approvò la formula proposta dalla , successivamente, scelse di modificarla, Controparte_1
chiedendo l'eliminazione di un ingrediente;
b) la committente non eseguì alcun test di controllo su tale ultimo prototipo modificato, come fece con quello precedente, e avviò la commercializzazione del prodotto;
c) proprio la mancata esecuzione dei testi di controllo sul prototipo finale, consegnato dalla nel rispetto delle direttive impartite dalla committente, Controparte_1 sarebbe da ricondursi unicamente alla condotta della committente che, in qualità di “persona responsabile” della immissione del prodotto nel mercato, era il soggetto tenuto ad effettuare tutti i controlli.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie di entrambe le cause, è stata disposta la riunione per connessione oggettiva (il medesimo titolo) e soggettiva (medesime parti processuali), sono state dichiarate inammissibili le prove costituende formulate delle parti ed è stata disposta, in quanto ritenuta necessaria ai fini del decidere, consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito del deposito della relazione peritale definitiva, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati assegnati i termini, a norma dell'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Sulla causa R.g.n. 17788/2022
1.1.Sulla base delle allegazioni e delle prove precostituite fornite dalle parti, risulta dimostrata
5 l'esistenza della fonte negoziale, avente ad oggetto le fasi di sviluppo, progettazione tecnica e produzione di un prodotto cosmetico, commissionate dalla alla Parte_1 [...]
nonché il pagamento della somma di euro 93.600,00 versato dalla Controparte_1
committente in favore della convenuta, a fronte della esecuzione della prestazione da parte di quest'ultima (v. doc. 7 fasc. attore).
Parimenti è risultato pacifico che, a seguito dell'applicazione del prodotto, il consumatore riferisse di effetti collaterali che – indipendentemente da ogni valutazione in punto di gravità e tollerabilità degli stessi – si presentavano come bruciori, rossori e fastidi nella zona perioculare.
Secondo la ricostruzione prospettata da parte attrice, la dannosità del prodotto è da ascriversi alla condotta inadempiente della convenuta, che consegnò un campione finale difforme rispetto al prototipo precedentemente presentato ed autorizzato, sul quale – invero – furono effettuati tutti i test di controllo, evidentemente funzionali alla sicura messa in commercio dello stesso.
Nello specifico, parte attrice ha allegato e provato di aver condiviso con la convenuta, sin da subito, un brief contenente una c.d. black list, al cui interno furono indicati tutti quegli ingredienti che non avrebbero potuto essere utilizzati per la realizzazione del prodotto, tra cui il OS (v. doc.
1 fasc. attore).
A fronte di un primo campione, contenente proprio tale ingrediente vietato, la CP_1
propose una modifica dell'INCI, comunicando che avrebbe sostituito il OS con il caprylyl glycol.
La pur consapevole che l'aggiunta del caprylyl glycol avrebbe potuto causare Parte_1
l'insorgenza di eritemi, approvò la nuova formula (c.d. “tentative”) e, ricevuto il prototipo
BN07021PA23/09, eseguì i testi di efficacia, che diedero esito positivo attestando la non irritabilità del prodotto.
La scelta di avviare la fase di marketing dipese proprio dal successo di tali test di efficacia, al punto che la venne autorizzata alla produzione e alla consegna del Controparte_1
prodotto finale che, una volta ricevuto dalla (LOTTO 1G01), fu messo in Parte_1
commercio.
Fu l'arrivo delle prime segnalazioni circa l'insorgenza di effetti collaterali a determinare in Pt_1
la volontà di effettuare ulteriori analisi chimiche, allo scopo di comparare, in particolare, il
[...]
prototipo BN07021PA23/09, già oggetto di test positivi, con il prodotto finale destinato alla vendita,
LOTTO 1G01 (v. doc. 12 fasc. attore).
Tali analisi organiche, presenti agli atti, hanno rivelato come all'interno del prototipo fosse presente il OS e non il caprylyl glycol – in totale contrasto rispetto all'INCI concordato dalle parti nel quale, si ricorda, era prevista la sostituzione del primo componente con il secondo – e come
6 all'interno del prodotto finale fosse, al contrario, presente il caprylyl glycol.
Tali risultanze istruttorie hanno trovato, altresì, conferma nella relazione del CTU, che – con osservazioni immuni da vizi logici – ha evidenziato la medesima non corrispondenza tra la formula pattuita in origine dalle parti, che avrebbe dovuto contenere il caprylyl glycol, e quella che, poi, fu effettivamente utilizzata per la produzione del primo prototipo che, al contrario, conteneva il OS.
In altri termini, se la vallò l'utilizzo del composto caprylyl glycol, pur consapevole Parte_1
dei possibili effetti collaterali, lo stesso non fu effettivamente inserito nel primo prototipo fornito dalla con la conseguenza che tutti i test eseguiti non riferirono di Controparte_1
alcuna irritabilità del prodotto.
Tale componente – sempre condividendo le conclusioni del CTU – è stato, al contrario, inserito nel prodotto finale che, dunque, fu messo in commercio senza che i test svolti fossero ad esso riferibili.
Non si ritiene, al contrario, condivisibile la ricostruzione prospettata da parte convenuta, la quale ha affermato che la diversità tra il prototipo BN07021PA23/09 ed il lotto destinato alla vendita si spiegherebbe in ragione di una ulteriore modifica impartita dalla committente.
In particolare, la chiese alla convenuta – dopo aver effettuato i test sul prototipo Parte_1
BN07021PA23/09 – di modificare nuovamente la formula, eliminando dagli ingredienti l'aloe.
Tale circostanza è pacifica in quanto non oggetto di contestazione.
La conseguentemente, allineandosi a tali direttive, consegnò un Controparte_1
prodotto finale che necessariamente doveva essere diverso rispetto a quello approvato e testato in precedenza dalla committente, in quanto si presentava senza aloe e, come ha sostenuto la convenuta, con il caprylyl glycol al posto del OS.
Sul punto si ritiene di valorizzare tanto le conclusioni raggiunte dal CTU quanto la prova documentale validamente articolata dall'attrice – che entro il termine delle preclusioni istruttorie ha depositato una relazione a firma dell'Università degli Studi di Pavia – volte a confermare la
“trascurabilità” dell'aloe, in termini di efficacia lenitiva e sicurezza, nella valutazione globale del composto (v. memoria n. 2 attore).
Trattasi, difatti, di un ingrediente con scarso rilievo impattante che, come tale, non è idoneo ad incidere – sotto alcun profilo – sulla performance finale del prodotto.
La a, poi, contestato alla committente la violazione dell'obbligo Controparte_1
su di essa gravante in quanto, quale soggetto responsabile della messa in commercio, avrebbe dovuto in ogni caso sottoporre il prototipo, così come modificato, a nuovi test di efficacia, così come stabilito dal Reg. CE 1223/2009.
Tale elemento – secondo la convenuta - sarebbe tale ad assurgere a prova liberatoria in punto di
7 responsabilità, determinando, l'esatta esecuzione della prestazione da parte della convenuta, che consegnò il prodotto esattamente richiesto dalla committente.
Sotto tale profilo, si ritiene, da un lato, richiamando le osservazioni del CTU, che la rimozione dell'aloe dall'INCI non è di per sé sola idonea a giustificare la necessità di ulteriori test, poiché quelli già eseguiti sono stati, di fatto, condotti su una formulazione molto simile e, dall'altro, che nessun obbligo, comunque, gravava sulla committente, posto che è lo stesso Reg. CE 1223/2009, ed in particolare la Decisione di esecuzione della Commissione del 25.11.2013, a prevedere la possibilità, in capo al soggetto responsabile, di valutare la sicurezza di un cosmetico sulla base di informazioni che possono essere desunte da svariate fonti, quali – a titolo puramente esemplificativo - la letteratura scientifica, i dati disponibili su formulazioni simili o i dati dei fornitori, di talché non appare necessaria la ripetizione dei test di controllo.
Anche a voler ritenere, a contrario, che vi fosse un obbligo in tal senso gravante solo sul produttore
– il quale avrebbe dovuto, quindi, effettuare nuovi test in seguito alla modifica della formula – si ritiene che la consegna di un prototipo essenzialmente diverso rispetto a quello pattuito valga come evento interruttivo della catena causale, tale da escludere la responsabilità della Parte_1
Ben più rilevante appare, difatti, la circostanza per cui la differenza tra il prototipo, approvato e testato dalla committente, e quello finale, consegnato dalla Controparte_1
dipenda non tanto dalla presenza nel primo dell'aloe che – come precisato non assume un rilievo apprezzabile – quanto dalla comparsa, nel secondo, del caprylyl glycol.
Proprio l'aggiunta di tale componente che, come chiarito, è assente nel prototipo testato – in contrasto rispetto all'INCI dichiarato ed approvato dalla committente – si è rivelata circostanza determinante, in quanto idonea a falsare i test effettuati dalla prodromici alla messa Parte_1
in commercio del bene.
Si ritiene, in conclusione, correttamente provata la circostanza allegata da parte attorea, secondo la quale la onsegnò, rendendosi inadempiente, un prodotto finale – Controparte_1 il – diverso rispetto al prototipo testato e confermato dalla committente, CP_2
BN07021PA23/09.
Le conclusioni raggiunte dal CTU non sono neppure scalfite dal CTP della convenuta.
In primo luogo, la ha contestato il mancato esperimento di Controparte_1
indagini sui propri lotti di produzione, i quali avrebbero rivelato, e confermato, la presenza del caprylyl glycol all'interno tanto del prototipo quanto del composto finale.
Tale materiale è stato, invero, ritenuto inutilizzabile dal CTU, che ha osservato come “i campioni dei prototipi mostrati da sono risultati affetti da plurime difformità di etichettatura e CP_1
marcatura tali da suscitare più che qualche dubbio sulla loro riferibilità al lotto di prova
8 consegnato a suo tempo a . Pt_1
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che è stata la stessa Controparte_1 dare atto, in una mail del 13.10.2021, di una “differenza di odore” tra i campioni, emerso a seguito di confronto organolettico, tanto da configurare l'ipotesi che potesse esserci stato un problema con il fornitore, che avrebbe consegnato un composto che, benché etichettato come caprylyl glycol, era in realtà diverso. (v. doc. 13 fasc. attore)
Tale circostanza, unitamente alle problematiche riscontrate in sede di indagini tecniche, non consentono di superare le conclusioni del CTU, né la convenuta è in grado di offrire ulteriori elementi probatori a supporto delle proprie allegazioni.
In egual modo deve concludersi, sotto il profilo di mancato raggiungimento della prova da parte della convenuta, quanto all'asserita esistenza di un conflitto di interessi, per pregressi rapporti, tra parte attrice ed il laboratorio Complife incaricato in sede di consulenza per lo svolgimento dei test in-use, che, dunque, va escluso.
Si valorizzano, sul punto, anche due ulteriori considerazioni: da un lato, la è una Parte_1
realtà affermata nel mercato dei cosmetici e, anche in ragione delle proprie dimensioni, ben potrebbe aver avuto rapporti con numerosi laboratori, incluso quello selezionato dal CTU e, dall'altro, la contestazione è stata sollevata dal CTP di in uno Controparte_1 stadio avanzato della procedura, tanto più che l'individuazione – da parte del CTU - di un protocollo analitico il più possibile condiviso tra le parti è risultata di particolare complessità.
A ciò si aggiunga che i test in vivo sono stati eseguiti anche da un altro soggetto terzo: EticHub.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la scelta del CTU di proseguire con il laboratorio individuato in origine.
In secondo luogo, quanto alla tollerabilità del prodotto sostenuta dal CTP di
[...]
sulla base sia delle valutazioni cliniche oggettive effettuate del Controparte_1 dermatologo e dell'oftalmologo, sia delle sensazioni non immediate riscontrate dai volontari che si sono sottoposti ai test, il CTU ha osservato, con valutazioni logiche e scevre di vizi, come le indagini svolte – su campioni provenienti tanto dalla quanto dalla Parte_1 [...]
- abbiano effettivamente dato atto di effetti indesiderati tanto sul piano Controparte_1
dermatologico quanto oftalmologico che, benché non gravi in termini di sicurezza, sono comunque tali da compromettere il normale uso del prodotto e non devono essere trascurati (v. all. 17 e 18 rel.
Tecnica CTU).
Anche tali contestazioni non possono, dunque, ritenersi fondate.
In conclusione, merita accoglimento la domanda promossa dall'attrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, posto che le risultanze istruttorie
9 hanno evidenziato come il bene fornito dalla u intrinsecamente Controparte_1
difforme rispetto a quello commissionato dalla committente, non rispondendo ai requisiti specificamente oggetto di contrattazione tra le parti.
L'inadempimento della convenuta può, difatti, considerarsi di non scarsa importanza ex art. 1455
c.c., tenuto conto della rilevanza della violazione rispetto all'equilibrio contrattuale, che – con riferimento sia alla volontà manifestata dai contraenti sia alla natura e alla finalità del rapporto – ne risulta alterato.
L'accoglimento della domanda costitutiva di risoluzione, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, comporta, a norma dell'art. 1458 c.c., come richiesto, la condanna alla restituzione della somma di euro 93.600,00 versata, a titolo di corrispettivo, dall'attrice in favore della oltre interessi legali dalla data del pagamento fino Controparte_1 all'effettivo saldo.
Si ritiene generica, e dunque infondata, l'ulteriore domanda formulata da parte attrice – relativamente al ritiro e alla distruzione, a spese della convenuta, del materiale non conforme già consegnato, nonché di quello presente presso i magazzini della Parte_1
Da un lato, tale domanda, qualora qualificata come risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., non può essere accolta in relazione a beni in possesso di terzi rivenditori neppure individuati.
Dall'altro, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive con obblighi di fare non può trovare applicazione neppure l'art. 2933 c.c. sugli obblighi di non fare e la natura retroattiva della risoluzione comporta, al più, obblighi restitutori del materiale consegnato a carico della
[...]
CP_3
[...
. Quanto alla domanda di risarcimento del danno emergente, la ha allegato di Parte_1
aver dovuto sostenere delle spese tra cui, il costo dei test inizialmente svolti per accertare l'efficacia del prototipo consegnato con formula “tentative” pari ad euro 3.830,00 oltre IVA, il costo della campagna pubblicitaria pari ad euro 27.061,69 oltre IVA ed il costo dei successivi test finali volti ad indagare l'effettiva composizione organica dei campioni, per euro 1.161,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 32.052,69 oltre IVA.
A sostegno di tali allegazioni, parte attrice ha prodotto - entro il termine delle preclusioni assertive ed istruttorie - le fatture dei relativi esborsi economici (v. doc. 5,9 e 10 fasc. attore).
Orbene, non integra voce di danno risarcibile il costo dei test d'efficacia eseguiti dalla committente sulla formula “tentative”, posto che si inseriscono in una fase di controlli preliminari, prodromici rispetto al dispiegamento dell'iter di progettazione e produzione del prodotto finale, a nulla rilevando il successivo inadempimento di controparte.
L'esecuzione di indagini tecniche in uno stadio così anticipato del procedimento non consente,
10 difatti, di individuare quel nesso di consequenzialità immediata e diretta tra l'inadempimento ed il danno, posto che un eventuale esito negativo avrebbe comunque impedito l'esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Trattasi, dunque, di un esborso che la committente avrebbe, in ogni caso, dovuto sostenere, attesa la natura di condizione essenziale senza la quale – come chiarito – non avrebbe potuto innescarsi il percorso di fabbricazione del cosmetico.
Neppure si ritiene risarcibile il costo della campagna pubblicitaria, non essendoci adeguata prova del fatto che, per effetto dell'inadempimento della convenuta, l'attrice avesse effettivamente interrotto le operazioni di marketing, tanto più che – come sostenuto dalla stessa la CP_4
campagna aveva ad oggetto, non solo, la promozione dei patch occhi, ma dell'intera gamma di prodotti della nuova linea “Eye Zone”, per cui sarebbe risultato controproducente una totale eliminazione del materiale pubblicitario.
Difetta, altresì, la prova del fatto che la committente abbia dovuto provvedere alla modifica della campagna di marketing – a seguito delle plurime segnalazioni - o all'ordine di nuovo materiale promozionale, con conseguente ulteriore esborso di denaro.
Si ritiene, al contrario, che rientrano tra le spese cui la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, stante la natura di allegazione tecnica difensiva e, quindi, di perdita economica derivante dall'obbligo di difendersi, sia quelle sostenute dalla committente per lo svolgimento di nuove indagini volte all'individuazione dei conservanti all'interno del prototipo e del prodotto finito, sia quelle relative al test clinico fatto eseguire su un campione di soggetti sotto controllo medico, tese ad indagare sulla tipologia degli effetti indesiderati derivanti dall'utilizzo del prodotto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno nella forma del lucro cessante, derivante dalla repentina interruzione della commercializzazione del prodotto con conseguente considerevole calo di fatturato, la parte attrice lo ha quantificato in euro 208.752,43.
Tale importo è stato successivamente rideterminato in euro 223.336,50 sulla base di una previsione delle mancate vendite, estesa non solo all'anno 2022 ma, altresì, ai futuri esercizi 2023 e 2024 e, ciò, sulla base del presupposto che la merce non restituita avrebbe dovuto essere considerata come venduta.
A sostegno della propria allegazione, la ha prodotto, entro il maturare delle Parte_1
preclusioni assertive ed istruttorie, apposita relazione contabile.
La domanda è infondata, ritenuto che, agli atti, difetta qualsivoglia produzione, da parte della attrice, di elementi documentali di natura contabile, tali da adeguatamente supportare le conclusioni rassegnate nella relazione.
In particolare, le produzioni della non consentono di ricostruire la situazione Parte_1
11 contabile della società, posto che le uniche allegazioni riguardano elementi del tutto estranei allo stato sociale – quali fatture di acquisto, giacenze di magazzino e dichiarazioni di agenti di commercio – di per sé non idonee a soddisfare l'onere della prova gravante sulla parte, relativamente agli elementi costitutivi del danno, né sembrano dare atto – nel calcolo – dei prodotti che invece sono stati venduti.
Tale difetto in punto di prova non può neppure essere superato ricorrendo ad una valutazione equitativa a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., posto che – come da costante insegnamento della
Suprema Corte – il giudice non può sostituirsi agli oneri di allegazione e di prova gravanti specificamente sulle parti (v. Cass. n. 4310 del 22/02/2018).
In conclusione, deve accogliersi la domanda di risarcimento del danno emergente limitatamente alla somma di euro 1.416,42 iva inclusa oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla presente sentenza e oltre interessi legali dalla data odierna all'effettivo saldo.
2. Sulla causa R.g.n. 24799/2022
La già destinataria dell'atto di citazione in giudizio nel Controparte_1
procedimento di cui sopra R.g.n. 17788/ 2022, ha instaurato il rito monitorio per la medesima vicenda sostanziale, chiedendo il pagamento, da parte di della somma a titolo di Parte_1
saldo del corrispettivo, per le fasi di progettazione e produzione di un cosmetico, oggetto della fattura n. 25 del 2021.
Richiamate le argomentazioni già svolte per la causa connessa, dal conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento promossa dalla discende, Parte_1 alla luce dell'art. 1458 c.c., la mancanza di un titolo idoneo a legittimare la pretesa di parte opposta al pagamento del corrispettivo prospettato come residuo.
Da ultimo, in relazione alle domande riconvenzionali formulate da parte opponente, si richiamano le argomentazioni già svolte nel procedimento connesso, precedentemente instaurato R.g.n.
17788/2022.
Ciò comporta l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
5469/2022 del 30/03/2022.
3. Sulle spese processuali
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito della riunione, non appare superfluo rammentare che la stessa deve essere operata in relazione a ciascun giudizio, in quanto (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01) “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata
l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in
12 altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”.
Orbene, parte convenuta, in relazione al giudizio R.g.n. 17788/2022, è risultata soccombente, e, di conseguenza, è tenuta a rifondere le spese processuali alla parte attrice, le quali vengono liquidate sulla base del DM 147/2022, in relazione al decisum (pari ad euro 93.600,00 + 1.416,42 euro), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Parimenti, la convenuta opposta è risultata soccombente anche nel giudizio connesso e riunito
R.g.n. 24799/2022 e, quindi, è tenuta a rifondere le spese processuali a parte opponente, sulla base del DM 147/2022, da liquidarsi in relazione al valore del decreto ingiuntivo (euro 31,000,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara, ex art. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto concluso tra Pt_1
e er inadempimento di quest'ultima;
[...] Controparte_1
2) condanna alla restituzione, a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 93.600,00 oltre interessi legali dalla data di pagamento all'effettivo saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno di condanna Parte_1
al pagamento della somma pari ad euro 1.416,42 oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso alla presente sentenza e oltre interessi legali dalla data odierna all'effettivo saldo;
4) accoglie l'opposizione di e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto 5469/2022 del 30/03/2022;
5) pone definitivamente a carico della le spese della CTU, già Controparte_1
liquidate con separato decreto in corso di causa;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite, di entrambi i Controparte_1
giudizi, in favore di che si liquidano in euro 2.482,00 per spese esenti ed euro Parte_1
20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA
13 se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Tonelli a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
(Stefania Novelli)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Enrica Albani
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