Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1068/2023 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile n. 1068/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e vertente tra
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.10.1981 e residente in [...] int. 27;
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
30.3.1985 e residente in [...]; Pt_3
(codice fiscale , nata a [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_3
residente in [...], elettivamente domiciliati in Lauria
(PZ), alla via Cona n. 130 presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Ferrari);
Appellanti
e
1
sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99, iscritta al n. 35658.4 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), e, per la stessa, la mandataria società di diritto italiano, con sede legale in Verona, viale CP_2 dell'Agricoltura 7, in persona della dott.ssa rappresentata e difesa Parte_4
dall'avv. Salvatore Giammaria, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Bari, alla via Garruba n. 57;
Appellata
Conclusioni delle parti come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 883/2023, pubblicata il 22.5.2023 e notificata il 29.5.2023, resa nell'ambito del procedimento R.G. 2336/2020, il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ha accolto la domanda, proposta dall'odierna appellata, CP_1
per il tramite della mandataria nei confronti di
[...] CP_2 Parte_1
e , al fine di accertare la sussistenza dei presupposti Parte_2 Parte_3 per l'esercizio dell'azione revocatoria e, per l'effetto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia, nei confronti della sei seguenti atti: a) Controparte_1
compravendita del 15/7/2015, a rogito del notaio di Cosenza, Rep. n. Persona_1
83950, Racc. n. 35224, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza in data
17/7/2015 al r.p.13262 e r.g. 16165, con cui aveva alienato a Persona_2
la piena proprietà dell'unità negoziale sita nel Comune di Parte_1
ST (CS), individuata in catasto al foglio di mappa al Foglio 7, particella 150 sub
9, via Colamato, piano S1-T-1-2, z.c. 1, cat. A/7, cl. 2; b) atto di donazione del
15/7/2020, a rogito del notaio di Cosenza, Rep. n. 83949, Racc. n. 35223, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza in data 17/7/2015 al r.p.13261 e r.g. 16164, con cui , riservandosi il diritto di abitazione sua vita Persona_2
natural durante per sé e dopo di sé per il proprio coniuge , aveva donato Parte_3
alla propria figlia la piena proprietà dell'unità negoziale sita nel Parte_2
2 Comune di ST (CS), individuata in catasto al foglio di mappa 7, particella 150, sub 8, via Colamato, piano S1-T-1-2, z.c. 1, cat. A/7, cl. 2.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata del
28.6.2023 e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 Parte_3
riforma integrale della sentenza impugnata, in quanto ritenuta erronea: a) per violazione dell'art. 102 c.p.c., avendo il giudice di prime cure omesso l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi o della curatela dell'eredità giacente di
, dato che gli appellanti avevano rinunciato o erano decaduti per Persona_2 legge dal diritto di accettazione dell'eredità del suddetto de cuius; b) per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2700 e 2727 e ss c.c., nella parte in cui il
Tribunale di Cosenza, incorrendo in errata valutazione del materiale probatorio, aveva ritenuto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria con riferimento alla compravendita del 15.7.2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2023 si è costituita in giudizio
[...]
e per la stessa la eccependo l'inammissibilità Controparte_1 CP_2 dell'impugnazione ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e contestandone il fondamento nel merito.
All'esito della prima udienza del 5.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 6.2.2024, è stata rinvita ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1°.12.2025, con assegnazione dei termini per il deposito, di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e repliche.
Essendo intervenuta, in data 27.6.2024, istanza di estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinunzia agli atti degli appellanti ex art. 306 c.p.c., debitamente notificato alla società appellata ed accettato dalla stessa, per effetto di intervenuto accordo transattivo tra le parti in causa, è stata fissata davanti al collegio, in sostituzione dell'udienza del
1°.12.2025, quella del 22.1.2025, ai fini della decisione della causa, ai sensi degli artt.
350 bis e 281 sexies c.p.c, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per eventuali note conclusionali.
All'esito di tale udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa deve essere definita con una declaratoria di estinzione del giudizio.
Con atto datato 24.6.2024, gli appellanti, per mezzo del proprio difensore e procuratore, dotato di procura speciale, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione
3 del giudizio e di volervi rinunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., chiedendone l'estinzione, con integrale compensazione delle spese di lite. Quindi, hanno provveduto alla notifica del suddetto atto all'appellata che, tramite il proprio difensore, anch'egli munito di apposita procura speciale, ha accettato la rinuncia agli atti.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Relativamente alle spese, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che il rinunciante deve rimborsarle alle altre parti, “salvo diverso accordo tra loro”.
Avendo, nel caso di specie, entrambe le parti, tramite i rispettivi difensori e procuratori, chiesto che la causa venisse dichiarata estinta “con compensazione delle spese”, deve disporsi in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.883/2023, pubblicata il 22.5.2023, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
4