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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.1149/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.1149/2025 RG promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte 1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. VESPO CRISTINA
parte ricorrente Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.T ERUGGI CLAUDIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza de 2/10/2025
Parte resistente: come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza de 2/10/2025
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/06/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente. ha rappresentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario, in data Parte 1
13/6/1997 in Arsago Seprio con matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Parte 2
,
di Civile del Comune di Assago Seprio al n. 7, serie A, parte II, anno 1997 e che, dalla loro unione, è nato
Per 1 in data 22/10/1997, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Con l'atto introduttivo ha rappresentato l'erosione del rapporto coniugale tra le parti che era precipitato nel 2024 e che l'aveva indotta a sporgere querela per maltrattamenti.
Ha, quindi, concluso chiedendo la separazione con addebito e avanzando altre pretese economiche di cui all'atto introduttivo.
Si è costituto nei termini Parte 2 che, a sua volta, ha allegato presunti tradimenti della moglie e anch'egli ha chiesto la separazione con addebito oltre che altre pronunce sul mantenimento di
Per 1.
***
All'udienza del 2/10/2025, le parti, all'esito di ampia discussione, hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice (pagamento delle rate della macchina a carico della Pt 1 obbligo di versamento di assegno di mantenimento pari ad € 300,00 a carico di Parte 2 prevedendo che metà somma sia
,
versata alla mamma e metà somma a Per 1 dalla data della domanda, spese straordinarie a 50% comprensive di assicurazione e bollo dell'autovettura in uso a Per_1 ) e hanno chiesto di depositare conclusioni conformi, rinunciando anche all'impugnazione della sentenza. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai profili economici, il Collegio ritiene di dover attuare la proposta conciliativa, non essendovi profili di illiceità. Lespese di lite devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere € 300,00 al mese a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio Per_1, disponendo che la somma di € 150,00 sia versata alla Pt 1 e la somma di € 150,00 sia versata direttamente al figlio, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, a partire dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
4) prende atto degli ulteriori accordi relativi al pagamento delle rate della macchina a carico di Pt 1
[...]
5) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
6) spese compensate;
7) prende atto della rinuncia all'impugnazione della presente sentenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N.1149/2025 RG promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte 1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. VESPO CRISTINA
parte ricorrente Parte 2 (c.f. C.F. 2 ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.T ERUGGI CLAUDIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza de 2/10/2025
Parte resistente: come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza de 2/10/2025
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/06/2025, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dalla parte resistente. ha rappresentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario, in data Parte 1
13/6/1997 in Arsago Seprio con matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Parte 2
,
di Civile del Comune di Assago Seprio al n. 7, serie A, parte II, anno 1997 e che, dalla loro unione, è nato
Per 1 in data 22/10/1997, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Con l'atto introduttivo ha rappresentato l'erosione del rapporto coniugale tra le parti che era precipitato nel 2024 e che l'aveva indotta a sporgere querela per maltrattamenti.
Ha, quindi, concluso chiedendo la separazione con addebito e avanzando altre pretese economiche di cui all'atto introduttivo.
Si è costituto nei termini Parte 2 che, a sua volta, ha allegato presunti tradimenti della moglie e anch'egli ha chiesto la separazione con addebito oltre che altre pronunce sul mantenimento di
Per 1.
***
All'udienza del 2/10/2025, le parti, all'esito di ampia discussione, hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice (pagamento delle rate della macchina a carico della Pt 1 obbligo di versamento di assegno di mantenimento pari ad € 300,00 a carico di Parte 2 prevedendo che metà somma sia
,
versata alla mamma e metà somma a Per 1 dalla data della domanda, spese straordinarie a 50% comprensive di assicurazione e bollo dell'autovettura in uso a Per_1 ) e hanno chiesto di depositare conclusioni conformi, rinunciando anche all'impugnazione della sentenza. Quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai profili economici, il Collegio ritiene di dover attuare la proposta conciliativa, non essendovi profili di illiceità. Lespese di lite devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere € 300,00 al mese a titolo di Parte_2 mantenimento del figlio Per_1, disponendo che la somma di € 150,00 sia versata alla Pt 1 e la somma di € 150,00 sia versata direttamente al figlio, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, a partire dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi
i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
4) prende atto degli ulteriori accordi relativi al pagamento delle rate della macchina a carico di Pt 1
[...]
5) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
6) spese compensate;
7) prende atto della rinuncia all'impugnazione della presente sentenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO