Decreto cautelare 11 gennaio 2025
Sentenza breve 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 24/03/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maura Inserra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) della nota -OMISSIS- che assegna n. 18 ore di sostegno scolastico specializzato in favore della minore -OMISSIS-per l’anno scolastico 2024/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che è stato impugnato il provvedimento dirigenziale di assegnazione n. -OMISSIS- il quale, a fronte di un accertato bisogno di 30 ore settimanali contenuto nel PEI 2024/2025, dispone solo 18 ore di insegnamento di sostegno a favore del minore disabile, pari a poco più della metà delle ore di frequentazione scolastica (30 ore settimanali), senza alcuna motivazione che giustifichi il disallineamento con il PEI;
2. Osservato che, con l’ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2025, è stato disposto quanto segue:
“ in considerazione della situazione soggettiva di disabilità (accertata ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992, con il PEI 2024/2025, adottato il 19 novembre 2024), è stato riconosciuto dal GLO un fabbisogno di 30 ore settimanali di insegnamento di sostegno, equivalente al monte ore di frequentazione, e tuttavia con l’atto impugnato dell’8 gennaio 2025 sono state assegnate concretamente dal dirigente scolastico, solo 18 ore di insegnamento settimanale, in violazione di quanto indicato nel PEI; Osservato che, come emerso dalla relazione depositata dall’amministrazione resistente il 31 gennaio 2025, la copertura delle 30 ore necessarie secondo il PEI con docenti di sostegno è stata assicurata solo fino al 31/12/2024 (con note -OMISSIS-), sul presupposto della mancata assegnazione dell’organico; tuttavia, nella medesima relazione, il dirigente scolastico riferisce che “oltre tale termine la competenza per la nomina del supplente passa dall’USR alla scuola, fermo restando la concessione di ulteriori posti in organico da parte dell’USR”; Considerato che, come più volte osservato dalla Sezione e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, se nello specifico caso non è possibile la effettiva fruizione delle ore di sostegno corrispondenti all’effettivo fabbisogno del minore (nella fattispecie in esame già accertate con il PEI 2024/2025), “a causa dell'insufficienza delle risorse rese disponibili dagli Uffici scolastici o dal Ministero dell'economia e delle finanze”, il dirigente scolastico è tenuto ad adottare ogni misura possibile, ivi compresa, se necessaria, la trasmissione di “una relazione alla competente Procura della Corte dei Conti, per le valutazioni di sua competenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 giugno 2017, n. 2943; al giudice contabile, per le valutazioni di competenza anche in merito ad eventuali responsabilità erariali sono già state trasmesse plurime sentenze della Sezione in fattispecie analoghe alla presente); Ritenuto pertanto che, in ragione di quanto affermato nella relazione e quindi della piena consapevolezza emergente dagli atti della necessità della copertura di 30 ore con la misura del sostegno scolastico, è opportuno sollecitare l’amministrazione nelle sue diverse articolazioni regionali, ad ottemperare con urgenza quanto indicato nel PEI e a segnalare, con nota scritta, al Collegio l’effettiva erogazione della misura del sostegno a favore dell’alunno disabile per tutto l’anno scolastico in corso; Ritenuto pertanto opportuno rinviare il giudizio in prosieguo alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, anche in ordine alle spese di lite, riservando a tale sede anche l’eventuale sentenza ex art. 60 c.p.a. ”;
3. Rilevato che:
- a fronte di tale provvedimento giudiziale, l’amministrazione è rimasta inerte, in violazione anche del principio di collaborazione processuale ex art. 2 c.p.a.;
- tale comportamento processuale, valutabile ai sensi dell’art. 64 ultimo comma c.p.a., corrobora la fondatezza del ricorso, già desumibile dalla considerazione che l’atto dirigenziale impugnato si pone in palese contrasto del PEI adottato per il medesimo anno scolastico;
4. Considerato che:
- nel caso concreto, l’inerzia processuale sopra citata conferma l’illegittima “prassi” dell’amministrazione di attendere le decisioni giurisdizionali in relazione all’assegnazione dei docenti di sostegno adeguata all’effettivo fabbisogno, pur nella consapevolezza della insufficienza della misura determinata negli atti amministrativi e della conseguente lesività degli stessi rispetto alle posizioni giuridiche dei bambini e ragazzi disabili e delle loro famiglie;
- un simile esercizio illegittimo del potere amministrativo alimenta il contenzioso giudiziale, in una materia caratterizzata da giurisprudenza consolidata, in cui già le decisioni di primo grado divengono definitive per mancata impugnazione da parte del Ministero soccombente, generando un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- per tali ragioni, in numerosi analoghi giudizi, sono state pertanto trasmesse copie delle relative sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369);
5. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso introduttivo sia fondato in relazione alla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., con conseguente annullamento dell’atto impugnato, redatto dal dirigente dell’istituto scolastico in epigrafe, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, e conseguente doveroso esercizio dell’azione amministrativa secondo il fabbisogno delle ore di insegnamento di sostegno del minore in controversia indicato nel PEI 2024/2025;
6. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione ai procuratori distrattari;
7. Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Manda la segreteria per la trasmissione della copia della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.