Articolo 51 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 maggio 1968
Art. 51.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1957-58
(articolo 47)............................. L. 79.071.509 Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 49)... L. 37.027.757
------------ Residui passivi al 30 giugno 1958.... L. 116.099.266
Entrata in vigore il 14 maggio 1968