Articolo 49 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 gennaio 1977
Art. 49.
Per le operazioni di spesa connesse all'accertamento di somme a titolo di "risorse proprie" delle Comunita' europee, si applicano le procedure previste dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 .
Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre 1976, a titolo di "risorse proprie" delle Comunita' europee, sono riferite alla competenza dell'anno finanziario 1977, ai fini della correlativa spesa.
Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i Paesi terzi che, a norma del regolamento (CEE) n. 1409/75 della commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi sono imputate alla dotazione di cui al capitolo 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977