Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1723/2024 proposta in via congiunta da nata a [...] il [...] Parte_1 vv. Luisa Monica Tortorella;
e
, nato a [...] il [...] CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ylenia Porciani;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CASERTA in data 11.01.2011, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CASERTA, dell'anno 2011, al N.1, Parte I, Uff. VIII alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi provvederanno da soli ciascuno al proprio mantenimento.
3. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre, presso la quale è collocato, e presso la Per_1 stessa avrà la prop enza.
4. Egli sarà affidato esclusivamente alla madre che avrà, ex art. 337 quater, co. 3, l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale, fermo il diritto e il dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio e di, ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al
5. Il padre potrà tenere con sé il figlio, previo accordo con la madre, potrà comunicare telefonicamente con esso quotidianamente.
6. Il padre trascorrerà con il figlio un fine settimana al mese, prelevando il figlio il venerdì o sabato all'uscita dalla scuola e la riporterà presso la casa della madre entro le 20,00 della domenica.
7. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore, i giorni dal 23 al Per_1 29 dicembre e, con l'altro genito rni dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa. Il figlio minore trascorrerà inoltre, alternativamente con ciascun genitore, anche le altre festività nazionali e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre); il figlio, inoltre, potrà trascorrere due periodi di 10 giorni consecutivi con il padre durante il periodo delle vacanze estive concordando tempestivamente con la madre i suddetti periodi: il tutto, fatti salvi diversi accordi, che dovranno essere presi congiuntamente dai genitori;
8. il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00, rivalutata annualmente e automaticamente secondo l'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e riferito all'anno solare precedente, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre alla somma aggiuntiva di € 50,00 (cinquantaeuro) per gli arretrati del mantenimento non versato, fino a totale saldo, che sarà versato sulla postapay evolution intestato alla sig.ra avente il seguente iban [...]; Pt_1
9. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese per iscrizioni scolastiche e libri scolastici, nonché per visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, inoltre, nella stessa misura, i genitori concorreranno per quello che riguarda le altre spese di svago e quelle straordinarie che dovranno essere comunque preventivamente concordate e verranno rimborsate al coniuge che le avrà anticipate dietro presentazione di scontrino e/o ricevuta fiscale e/o fattura. In difetto di accordo le spese rimarranno interamente a carico del coniuge che avrà deciso ed affrontato le stesse;
10. entrambi i genitori avranno l'obbligo di informarsi e concordare ogni iniziativa o decisione inerente il figlio minore con particolare riferimento a quelle di ordine scolastico, medico e di svago;
11. i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono già stati precedentemente ad oggi risolti con reciproci e consensuali accordi;
12. I coniugi si concedono fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso