Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 16356/2024 R.G.
premesso che con decreto 20.5.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter con fissazione del termine per il deposito delle stesse in data 29.5.2025;
lette le note scritte depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ionta
- ricorrente -
E
e Controparte_1 Controparte_2
- contumaci -
[...]
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 12.7.2024, il ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato all' in data 24.7.2023 domanda Controparte_2 per il conferimento di incarichi a tempo determinato essendo regolarmente inserito per le classi di concorso B018 II Fascia nelle graduatorie provinciali per le supplenze/GPS con corretta indicazione di poter usufruire della riserva e della precedenza per invalidità come inserita nella suddetta domanda;
- di aver prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Cont
- che i provvedimenti pubblicati dall' di in data 9.9.2023 e in data 28.9.2023 CP_2 non contenevano le indicazioni delle precedenze e delle riserve, rendendo così impossibile capire se i soggetti individuati appartenessero a tali categorie;
- di aver inutilmente proposto reclamo, essendo stati individuati candidati che avevano punteggi inferiori rispetto al ricorrente (57 punti), tra cui la candidata Controparte_3
(32 punti);
- di aver anche inviato diffida in data 10.11.2023 senza ricevere alcun riscontro;
- che, ritenendo l'illegittimità dell'esclusione nonostante un punteggio migliore ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 68/99, con ricorso depositato il 23.11.2023, a cui veniva assegnato il n. 21929/2023, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli;
1
4.12.2023 (data della presa di servizio) al 31.8.2024, mentre rigettava la domanda volta al riconoscimento della retribuzione per il periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2023
e la data della presa di servizio, non essendo stata resa dal ricorrente in detto periodo la prestazione lavorativa;
- che è pertanto necessario adire nuovamente il Tribunale di Napoli al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata assegnazione della cattedra supplenza/GPS per il periodo da ottobre 2023 fino alla presa di servizio, “come accertata e riconosciuta di diritto” dalla predetta n. 4274/2024. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: accertato e dichiarato, come da sentenza verbale n. 4272 del 2024 allegata in copia conforme del tribunale di Napoli sezione Lavoro, dott.ssa Mazzocca, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subìti per la mancata assegnazione a cattedra supplenze/GPS per l'anno 2023-2024 per i mesi di ottobre e novembre 2023 … condannarsi i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00 (€tremila/00) o a quella maggiore o minore somma come ritenuta di giustizia dal tribunale adìto anche quale media delle sei buste paga allegate agli atti nonché il relativo trattamento giuridico/previdenziale per i suddetti mesi;
il tutto oltre rivalutazione e interessi da quando di diritto vinte le spese di lite, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita l'amministrazione convenuta che, pertanto, è stata dichiarata contumace.
***
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito enunciate.
Il ricorrente vanta il diritto a percepire a titolo risarcitorio una somma pari alle retribuzioni che deduce che avrebbe avuto diritto a percepire nei mesi di ottobre e novembre 2023 in ragione della mancata assegnazione di un incarico di supplenza di docenza annuale fin dal mese di ottobre 2023.
A fondamento di tale domanda egli ha allegato esclusivamente che tale diritto sarebbe stato accertato dalla sentenza n. 4272 del 9.5.2024 che ha definito il giudizio n. 21929/2023 R.G.
Tale affermazione, però, non trova riscontro in tale sentenza.
Nel dispositivo della stessa, infatti, per quanto rileva in questa sede si legge:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 ad un incarico che vada dal 4.12.2023 (data della presa di servizio) al 31.8.2024, con attribuzione dei 12 punti previsti utili ai fini della graduatoria;
- Rigetta nel resto il ricorso
A ciò si aggiunga che proprio in ragione di tale statuizione - che in quanto posta a base della domanda in esame deve presumersi essere passata in giudicato - la domanda è infondata.
La stessa, infatti, ha accertato il diritto del ricorrente ad un incarico di supplenza solo a decorrere dal 4.12.2023 (peraltro a fronte della domanda avanzata in quel giudizio volta all'attribuzione della cattedra di supplente per l'intero anno scolastico 2023/2024).
2 In sostanza, escluso (con sentenza passata in giudicato) il diritto del ricorrente a tale incarico fin dal mese di ottobre 2023, non sussiste il fatto costitutivo della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio in esame.
Al riguardo si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno qualora esso risulti dagli atti del processo (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25/05/2001, n. 226).
Deve, inoltre, rammentarsi che, in tema di giudicato esterno, la Suprema Corte insegna che esso presuppone che - come nel caso in esame - le cause siano tra le stesse parti, si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro.
In particolare, nella sentenza 26704/2018 si legge:
“Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il "petitum" del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono
l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo”.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
Nulla, infine, deve essere statuito in merito ai compensi di lite in ragione della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per i compensi di lite.
Si comunichi.
In Napoli, il 29.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dei Magistrati Ordinari in Tirocinio dott.ri Riccardo Luongo e Bernardo Molley.
3