Rigetto
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03379/2025REG.PROV.COLL.
N. 07424/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7424 del 2024, proposto da
GA GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Brunetti, Corrado Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Policlinico Umberto Primo di Roma, Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12442/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera del Direttore Generale del Policlinico Umberto I n. 817 del 5/10/2023, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria dal 9 al 25/10/2023, con cui si conferivano funzioni assistenziali di dirigente medico al dott. GA, individuando come Struttura di afferenza UOC Chirurgia in Emergenza- Urgenza.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il dott. GA GA è Ricercatore di tipo B.
L’art 1 (Indizione della procedura) del Decreto Rettorale n. 514 del 22/2/2021 – clausola del relativo bando pubblico, che, peraltro, non è stata espressamente impugnata dal ricorrente – prevede, a carico dei ricercatori universitari selezionati - lo svolgimento obbligatorio di attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, senza precisare la DAI o struttura assistenziale di afferenza.
L’art. 1 del contratto individuale di lavoro del dott. GA – conformemente alla lex specialis del procedimento - dispone che “il ricercatore svolge attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera”.
Parte ricorrente ritiene censurabile la gravata delibera direttoriale per omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta dei Ricercatori universitari da adibire a funzioni assistenziali, con conseguente difetto assoluto di motivazione.
Il provvedimento impugnato ha individuato, in concreto ed obbligatoriamente - applicando le corrispondenti clausole del bando pubblico e del successivo contratto individuale di lavoro, che integrano i parametri di legittimità rilevanti - la struttura di afferenza di un Ricercatore universitario di prima nomina, in base a imprescindibili esigenze organizzative e funzionali accertate presso le competenti sedi amministrative, nell’ambito di un articolato procedimento amministrativo, che ha individuato carenze di personale medico proprio nella UOC di Chirurgia in Emergenza - Urgenza.
Del resto in data 23/6/2023, l’AUO Policlinico Umberto I chiedeva alle presidenze delle pertinenti facoltà de La Sapienza i nominativi di due medici per colmare le necessità della UOC Chirurgia in Emergenza - Urgenza. Le facoltà - in riscontro - indicavano i nomi di due ricercatori di tipo B di prima nomina – tra cui il dott. GA - entrambi vincitori di un concorso che prevede attività assistenziale presso il Policlinico Umberto I. Né dalla circostanza che il relativo bando pubblico e il contratto individuale di lavoro dell’odierno ricorrente non precisino la struttura di afferenza ove svolgere l’attività assistenziale si può, ragionevolmente, desumere l’esclusione della UOC in questione.
Il Tar ha ritenuto che, rivestendo il provvedimento impugnato natura organizzativa in quanto adottato nell’esercizio dell’autonomia gestionale dell’Università quanto ad utilizzo del proprio personale, e costituendo specifica attuazione del contenuto del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente – che prevede la obbligatoria prestazione di attività assistenziale - adottato a fronte della necessità di colmare, senza ulteriore indugio, le carenze in organico della Chirurgia in Emergenza – Urgenza, individuate dai due menzionati Piani di Fabbisogno del Personale della Regione Lazio, non vi è alcuna necessità della previa procedimentalizzazione della fase di individuazione, in concreto, della struttura di afferenza, con coinvolgimento del soggetto interessato cui dover assicurare le garanzie proprie del contraddittorio. Né parte ricorrente richiamava alcuna pertinente fonte di tale obbligo, asseritamente violato.
Pur se successivamente all’adozione della gravata delibera, il ricorrente risulta essere stato comunque messo al corrente dell’assegnazione delle funzioni assistenziali, nonché convocato più volte per sottoporsi alla preliminare necessaria visita medica per la certificazione di idoneità, cui lo stesso si è ripetutamente sottratto.
Il Tar ha poi analizzato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la presunta erroneità e illegittimità del provvedimento impugnato, rappresentando che - per la strutturazione assistenziale disposta - dovrebbe essere individuato personale medico munito di adeguata e specifica formazione. Tanto più che, al momento della chiamata, erano presenti in organico altri medici Ricercatori di tipo A con maggiore anzianità di servizio rispetto al dott. GA – oltre a un Professore associato - tutti privi delle funzioni assistenziali, benchè muniti di titolo idoneo per il relativo conferimento. Invece il dott. GA è specializzato in Chirurgia Generale ed è stato adeguatamente selezionato e formato per svolgere le funzioni assistenziali tipiche della Chirurgia Generale, non già di quelle in Emergenza-Urgenza - alle quali è collegato lo svolgimento di turni di guardia ad un box chirurgico di pronto soccorso presso il Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) – disciplina che non sarebbe coerente con il suo profilo formativo.
Sul punto il Tar ha ritenuto quanto segue.
I Ricercatori di tipo A e il professore associato ai quali si riferisce il ricorrente sono stati assunti dall’Ateneo a seguito di diverso bando pubblico – quindi di una differente lex specialis, riferita a quel determinato procedimento - diverso dal Decreto Rettorale n. 514 del 22/2/2021 per la selezione di Ricercatori di tipo B, vinto dal dott. GA, che nel menzionato art.1 indica genericamente che l’obbligatoria attività assistenziale si sarebbe svolta presso l’AUO Policlinico Umberto I.
I diversi soggetti indicati dal ricorrente sono stati assunti sulla base di un bando che conteneva la specificazione dello svolgimento di attività assistenziali presso il DAI Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ortopedia, che non consentiva quindi la loro destinazione a diversi DAI, e ciò contrariamente al bando cui ha partecipato il ricorrente che, invece, non contiene alcuna specificazione quanto a DAI di afferenza.
Semmai – come già cennato - è necessario accertare la coerenza della strutturazione assistenziale in Chirurgia d’Emergenza - Urgenza del dott. GA rispetto al Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Chirurgia Generale riconosciutogli come Ricercatore universitario di tipo B.
In particolare, l’art.5, comma 1 (Norme in materia di personale) del D. Lgs 517/1999 – assunto dallo stesso ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento - dispone che nell’individuare, in concreto, l’afferenza ai vari dipartimenti di professori e ricercatori universitari venga assicurata la coerenza tra il settore scientifico - disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento.
Nel caso in esame, la chirurgia di emergenza-urgenza non richiede alcuna specifica specializzazione ed è parte integrante della chirurgia generale. Come evidenzia, del resto, la Declaratoria CUN del Settore Scientifico Disciplinare Med/18 (Chirurgia Generale): “Il gruppo scientifico disciplinare si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel settore della Chirurgia generale. Il gruppo si interessa della fisiopatologia, semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale. Il gruppo ha inoltre specifica competenza in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, in chirurgia addominale, in chirurgia dell’apparato digerente e pelviperineale, tradizionale, endoscopica, mininvasiva e robotica, in endocrinochirurgia, in chirurgia bariatrica e metabolica, in chirurgia senologica, in chirurgia della parete addominale del peritoneo e del retroperitoneo, in chirurgia funzionale e oncologica, in chirurgia dei trapianti, dei tegumenti e dei tessuti molli.”
Ne discende che, essendo la Chirurgia d’Urgenza/Emergenza parte della Chirurgia Generale non necessitante di alcuna specializzazione, la destinazione del ricorrente a tale settore di afferenza è pienamente coerente con il profilo rivestito e con il contenuto delle prestazioni indicate sia nel bando che nel successivo contratto individuale di lavoro, in coerenza peraltro con la necessaria compenetrazione tra attività assistenziali proprie del Servizio Sanitario Nazionale e quelle della didattica e della ricerca proprie dell’Università, potendo costituire il rifiuto allo svolgimento di tali attività inadempimento a specifiche obbligazioni contrattualmente assunte.
Del resto, le Delibere regionali richiamate dal ricorrente appaiono superate dalla vigente disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università e - ove applicate in modo rigido, fuori dall’effettivo contesto – si correrebbe il rischio di pregiudicare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che la Repubblica è tenuta a garantire, a norma degli artt. 117, comma 2, lett. m) e 120, comma 2 della Costituzione.
Priva di fondamento, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, è quindi l’affermata volontarietà dello svolgimento di attività assistenziale presso la DAI Emergenza da parte del personale appartenente al Dipartimento di Chirurgia, nonché la necessità che tale DAI sia garantito da un organico autonomo, non potendo peraltro riconoscersi in capo al ricorrente alcun interesse alla proposizione di censure che attengono alla strutturazione organica di tale Dipartimento una volta accertata la legittimità della destinazione del ricorrente allo stesso.
2. Parte appellante espone di avere partecipato con successo al bando pubblico del Settore Concorsuale 06/C1 – Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Chirurgia Generale, quale Ricercatore a tempo determinato di tipo B. Presta servizio dal 1° luglio 2022 presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma - Policlinico Umberto I, attualmente diretto dal prof. Enrico Fiori (nel periodo Luglio-novembre 2022 era denominato Dipartimento di Scienze Chirurgiche e diretto dal Prof. Vito d’Andrea). Il contratto a tempo determinato cesserà il 30.6.2025.
Con nota prot. n. 41926 del 16.11.2022 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I ha trasmesso al Preside della Facoltà di Medicina ed odontoiatria e al Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina un elenco di posti da ricoprire per le funzioni assistenziali con nuove unità di personale ed ha chiesto all’Università se vi fossero unità di personale universitario disponibili per poter procedere con detta copertura ex art. 5 d.lgs. 517/1999.
L’Università, con nota prot. MO n. 3297 e nota prot. n. FM 4668 del 18.11.2022 segnalava che n. 2 nominativi di personale universitario specializzato in Chirurgia Generale sarebbero stati in seguito comunicati.
Con successiva nota prot. n. 24446 del 23.6.2023 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I segnalava la necessità di individuare ulteriori n. 2 unità di medici per colmare la carenza di organico della UOC di Chirurgia in Emergenza-Urgenza del Dipartimento Emergenza-Accettazione Aree Critiche e Trauma.
Con nota prot. MO n. 1870 e nota prot. FM n. 2564 del 27.6.2023 il Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria e il Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina comunicavano i nominativi di due unità di personale universitario per l’attribuzione delle funzioni assistenziali di dirigente medico – disciplina Chirurgia Generale, per la necessità della UOC Chirurgia in Emergenza – Urgenza del Dipartimento Emergenza-Accettazione Aree Critiche e Trauma, tra i quali quello del dott. GA GA, Ricercatore a tempo determinato di tipo B, con regime di impegno a tempo pieno con contratto dal 1.7.2022 fino al 30.6.2025 per il SC 06/C1 – Med/18 – disciplina Chirurgia Generale, presso il Dipartimento Scienze Chirurgiche dell’Università Sapienza.
L’appellante fa presente che non è stato mai preventivamente informato, né posto in condizione di prestare o meno disponibilità o assenso al detto conferimento, né è stato mai interpellato per poter esprimere la propria determinazione in merito.
Con nota prot. n. 25111 del 30.6.2023 veniva richiesta alla Regione Lazio l’autorizzazione all’attribuzione delle funzioni assistenziali di dirigente medico – disciplina Chirurgia Generale a n. 3 unità di personale dell’Università “La Sapienza” tra le quali il dott. GA GA. La Regione Lazio esprimeva il proprio nulla osta ex art. 5 d.lgs. n. 517/1999 con nota prot. n. 812785 del 20.7.2023 e con nota prot. n. 75682 il Rettore dell’Università “La Sapienza” esprimeva l’intesa.
Con il provvedimento impugnato in primo grado l’Azienda Ospedaliero Universitario Policlinico Umberto I prendeva atto della nota prot. MO n. 1870 e prot. n. FM n. 2564 del 27.6.2023 del Preside della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria e del Preside della facoltà di Farmacia e Medicina ed attribuiva le funzioni assistenziali di dirigente medico, disciplina Chirurgia Generale, al dott. GA GA, Ricercatore a tempo determinato di tipo B con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università “La Sapienza”.
Secondo parte appellante la sentenza appellata sarebbe smentita dai documenti di causa, che evidenzierebbero come tale struttura di afferenza per le prestazioni assistenziali – contrariamente a quanto assunto dal primo Giudice - non sarebbe determinata né nel bando di concorso superato né dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’Università La Sapienza per lo svolgimento a tempo pieno delle funzioni di ricerca al medesimo assegnate.
Nessuno dei due documenti citati farebbe riferimento all’attribuzione delle funzioni assistenziali presso l’individuata UOC Chirurgia in Emergenza Urgenza.
Secondo parte appellante l’Amministrazione richiedente avrebbe dovuto preventivamente svolgere tutto il procedimento, viceversa negletto, finalizzato ad individuare preventivamente la struttura assistenziale oggettivamente coerente con il profilo accademico del ricorrente, proprio a motivo del fatto che nel suo bando di ricercatore RTDB e nel suo contratto vi è un generico riferimento alle funzioni assistenziali da ricoprire, che non possono non essere se non quelle svolte presso le Unità Operative Complesse della Chirurgia Generale dell’AUO Policlinico Umberto I e non quelle altamente specialistiche proprie del DEA di Emergenza Urgenza, che ha un organico autonomo e stabile e che necessita semmai di personale medico “aggiuntivo” e di “supporto” adeguatamente formato ed esperto e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e stabile e non a termine.
Parte appellante lamenta che la struttura autoritativamente individuata ex post ed imposta al ricorrente non è né afferente, né coerente con il suo profilo accademico e la sua formazione specifica.
Parte appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “rivestendo il provvedimento impugnato natura organizzativa in quanto adottato nell’esercizio dell’autonomia gestionale dell’Università quanto ad utilizzo del proprio personale, e costituendo specifica attuazione del contenuto del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente – che prevede la obbligatoria prestazione di attività assistenziale - adottato a fronte della necessità di colmare, senza ulteriore indugio, le carenze in organico della Chirurgia in Emergenza – Urgenza, individuate dai due menzionati Piani di Fabbisogno del Personale della Regione Lazio, non vi è alcuna necessità della previa procedimentalizzazione della fase di individuazione, in concreto, della struttura di afferenza, con coinvolgimento del soggetto interessato cui dover assicurare le garanzie proprie del contraddittorio. Né parte ricorrente richiama alcuna pertinente fonte di tale obbligo, asseritamente violato.
Si tratterebbe di affermazioni del tutto erronee ed apodittiche. L’atto impugnato non avrebbe natura organizzativa, ma è di natura individuale ed incide sulla posizione lavorativa di uno specifico destinatario. Né la sentenza spiega perché la deliberazione impugnata n. 817/2023 dovrebbe rivestire una siffatta natura “organizzativa”, che comunque non esonererebbe l’Amministrazione dallo svolgere il giusto procedimento e dal garantire il rispetto dei criteri direttivi e valutativi dell’azione amministrativa, cioè nel caso concreto dall’assicurare il coinvolgimento, l’informazione preventiva e l’interpello dell’interessato al fine di accertare i necessari requisiti ed ottenere la sua disponibilità ed il consenso nella struttura di afferenza individuata.
Parte appellante evidenzia che l’Università La Sapienza aveva richiesto con nota del 18.11.2022 prot. n. 3298 al collega del ricorrente di pari posizione, dott. Marco La Torre, “disponibilità per strutturazione assistenziale presso la UOC di Chirurgia in Emergenza Urgenza dell’AOU Policlinico Umberto I”.
In particolare, con detta nota, i Presidi delle Facoltà di medicina e Chirurgia e di Farmacia e Medicina, professori Alvaro e Carlo della Rocca, rappresentavano chiaramente quanto segue: “poiché risulta a queste Presidenze che il Suo nominativo è stato proposto per la strutturazione assistenziale in ambito chirurgico in congruità con il Suo SSD, prima di procedere alla selezione dei nominativi da proporre che sarà effettuata dando priorità al ruolo Universitario e a parità di ruolo dando priorità all’anzianità della presa di servizio nel ruolo medesimo, stante la peculiarità dell’attività in questione si richiede preliminarmente la Sua disponibilità ad essere strutturato presso la UOC in oggetto.
Si precisa che la mancata risposta, da far pervenire improrogabilmente entro le ore 12 di martedì 22 Novembre p.v. all’ufficio scrivente, sarà considerata equivalente alla dichiarazione di non disponibilità”.
L’appellante lamenta che simile invito non è mai stato preventivamente rivolto invece al ricorrente o, se lo è stato, non è mai pervenuto allo stesso probabilmente per effetto dei colpevoli errori di digitazione del suo indirizzo mail istituzionali compiuti dall’Università mittente.
Secondo l’appellante l’Università avrebbe dovuto selezionare i candidati, indicando preventivamente i criteri valutativi.
Sarebbero stati pretermessi dalla chiamata Ricercatori universitari di tipo A in servizio stabile e continuativo con l’Università ed in possesso di una maggiore esperienza ed anzianità e quindi da prediligere e da anteporre al dott. GA nell’assegnazione delle funzioni assistenziali presso l’Azienda Universitario Ospedaliero Policlinico Umberto I, specie se afferenti al DEA di Pronto Soccorso.
Lamenta altresì la mancata previa acquisizione del preventivo necessario consenso del ricorrente.
L’appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui pur se successivamente all’adozione della gravata delibera, il ricorrente risulta essere stato comunque messo al corrente dell’assegnazione delle funzioni assistenziali, nonché convocato più volte per sottoporsi alla preliminare necessaria visita medica per la certificazione di idoneità, cui lo stesso si è ripetutamente sottratto.
Fa presente che non si è mai rifiutato di sottoporsi alla visita medica preliminare per la certificazione di idoneità, richiesta che, quando gli è pervenuta, è stata prontamente riscontrata con richiesta di effettuazione della visita in altra data possibile.
Non avrebbe poi senso considerare una partecipazione procedimentale dopo che il provvedimento conclusivo era stato già preso.
L’appellante lamenta, con riferimento al profilo di censura relativo all’inefficacia della Deliberazione direttoriale dell’AOU n. 517 del 5/10/2023 – pubblicata nel sito istituzionale del Policlinico Umberto I dal 9 al 25/10/2023 - in ragione della mancata notifica in forma individuale al dott. GA, prescritta, a pena di inefficacia, dallo stesso provvedimento impugnato, che il TAR si sarebbe limitato ad asserire che tale deduzione sarebbe irrilevante e che per procedere alla strutturazione assistenziale, è necessaria, quale attività preliminare, la certificazione di idoneità fisica rilasciata dal medico competente. Come evidenziano gli atti depositati in giudizio, il Ricercatore si è, sinora, sottratto alla prescritta visita medica, allegando motivi che non risultano documentati. In difetto del preventivo e doveroso accertamento sanitario, sarebbe, quindi, incongruo assicurare esecutività alla Delibera impugnata.
Infatti l’effettuazione della visita medica non avrebbe a che fare con la denunziata inefficacia della delibera.
Ritiene che la delibera di attribuzione delle funzioni assistenziali in una determinata struttura assistenziale costituisce il prius e per poter esplicare i propri effetti deve poter avere efficacia, cioè, nel caso di specie, per sua stessa espressa determinazione in autovincolo, deve essere notificata al soggetto destinatario.
L’appellante lamenta che la sentenza appellata ha anche ingiustamente respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale il dott. GA GA ha dedotto sotto altro concorrente ed autonomo profilo l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento impugnato, rappresentando che -per la strutturazione assistenziale disposta - quella di Chirurgia in Urgenza ed Emergenza presso il Pronto Soccorso – deve e avrebbe dovuto essere individuato personale medico a tempo indeterminato e munito di adeguata e specifica formazione.
L’appellante ribadisce di essere specializzato accademicamente in Chirurgia Generale ed è stato quindi formato e successivamente adeguatamente selezionato per svolgere le funzioni assistenziali tipiche della Chirurgia Generale, non già di quelle in Emergenza-Urgenza - alle quali è collegato lo svolgimento di turni di guardia ad un box chirurgico di pronto soccorso presso il Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) – attività che non solo non è corrispondente con il suo profilo specifico formativo e con la sua esperienza, ma che richiede necessariamente l’ assegnazione di personale medico particolarmente qualificato per lo svolgimento di tali delicate funzioni.
Sarebbe errata l’affermazione del Tar secondo cui “I diversi soggetti indicati dal ricorrente sono stati assunti sulla base di un bando che conteneva la specificazione dello svolgimento di attività assistenziali presso il DAI Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ortopedia, che non consentiva quindi la loro destinazione a diversi DAI, e ciò contrariamente al bando cui ha partecipato il ricorrente che, invece, non contiene alcuna specificazione quanto a DAI di afferenza.”
Secondo l’appellante solo nel bando preso a riferimento dal Tribunale e non in quello del ricorrente l’attività assistenziale sarebbe prevista come obbligatoria e sono già preventivamente individuate le strutture di afferenza, a differenza che nel caso del ricorrente, in cui l’attività assistenziale collegata all’attività universitaria è prevista solo come eventuale e senza indicazione di specifiche strutture di afferenza e quindi con riferimento alla posizione di ricerca rivestita presso il Dipartimento di Chirurgia e pertanto per la possibile attribuzione di funzioni assistenziali nell’ambito della Chirurgia Generale e non presso il DEA del Pronto Soccorso del Policlinico.
Inoltre, evidenzia l’appellante, i bandi conterrebbero solo un generico riferimento all’eventuale svolgimento anche di funzioni assistenziali, che però non sarebbero obbligatorie, ma definite come eventuali e a scelta dell’interessato, coinvolgendolo con l’interpello nel procedimento di individuazione della corretta e gradita struttura di afferenza.
La sentenza appellata sarebbe poi illogica nella parte in cui afferma che nel caso del ricorrente “la chirurgia di emergenza-urgenza non richiede alcuna specifica specializzazione ed è parte integrante della chirurgia generale”.
Lamenta poi la genericità dell’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui “le Delibere regionali richiamate dal ricorrente appaiono superate dalla vigente disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università e – ove applicate in modo rigido, fuori dall’effettivo contesto – si correrebbe il rischio di pregiudicare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che la Repubblica è tenuta a garantire, a norma degli artt. 117, comma 2, lett. m) e 120, comma 2 della Costituzione”.
3. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si è costituita in giudizio per resistere all’appello, osservando tra l’altro che l’appellante ha acquisito il certificato di idoneità all’esercizio delle funzioni e ha sottoscritto in data 13 gennaio 2025 il contratto inerente la “attribuzione di funzioni assistenziali, prendendo servizio in pari data.
Il rapporto di lavoro costituito con l’Università cessa alla data del 30 giugno 2025.
4. L’appello è infondato.
Con riferimento all’asserita mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta dei ricercatori universitari il collegio osserva che l’art 1 (Indizione della procedura) del Decreto Rettorale n. 514 del 22/2/2021 prevede, a carico dei Ricercatori universitari selezionati - lo svolgimento obbligatorio di attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, senza precisare il dipartimento o struttura assistenziale di afferenza.
L’art. 1 del contratto individuale di lavoro del dott. GA – conformemente alla lex specialis del procedimento - dispone che “il ricercatore svolge attività assistenziale presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera”.
Il provvedimento impugnato ha individuato la struttura di afferenza di un Ricercatore universitario di prima nomina, in base a imprescindibili esigenze organizzative date dalla necessità di colmare carenze di personale medico proprio nella UOC di Chirurgia in Emergenza - Urgenza.
Le censure relative alla mancata partecipazione procedimentale e alla mancata acquisizione del consenso dell’appellante sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Infatti l’appellante ha sottoscritto in data 13 gennaio 2025 il contratto inerente la “attribuzione di funzioni assistenziali, prendendo servizio in pari data.
Tali censure sono comunque infondate.
Infatti dalla documentazione depositata in giudizio si desume l’avvenuta informativa rivolta a parte appellante (ad es. nota 30 novembre 2023 a firma del Preside della Facoltà depositata da parte ricorrente in data 11 gennaio 2024 nel giudizio di primo grado).
Un’ulteriore fase procedimentale non era necessaria, rivestendo il provvedimento impugnato natura organizzativa in quanto adottato nell’esercizio dell’autonomia gestionale dell’Università quanto ad utilizzo del proprio personale, e costituendo specifica attuazione del contenuto del contratto di lavoro stipulato con il ricorrente – che prevede la obbligatoria prestazione di attività assistenziale - adottato a fronte della necessità di colmare celermente le carenze in organico della Chirurgia in Emergenza – Urgenza.
Né era necessaria una nuova prestazione di consenso ulteriore rispetto a quella già contenuta nel contratto di lavoro, anche considerando trattasi di attività dovuta al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei pazienti.
Tale ultima circostanza consente di considerare priva di pregio la censura secondo cui avrebbero potuto essere individuati altri ricercatori.
Priva di fondamento è la censura riguardante l’incoerenza rispetto al Settore Scientifico Disciplinare MED/18, Chirurgia Generale riconosciutogli come Ricercatore universitario di tipo B.
Infatti il Tar ha correttamente motivato che la Chirurgia d’Urgenza/Emergenza fa parte della Chirurgia Generale sicché la destinazione del Dott. GA a tale settore di afferenza è pienamente coerente con il profilo rivestito e con il contenuto delle prestazioni indicate sia nel bando che nel successivo contratto individuale di lavoro.
Come evidenzia infatti la Declaratoria CUN del Settore Scientifico Disciplinare Med/18 (Chirurgia Generale), “il gruppo scientifico disciplinare si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel settore della Chirurgia generale. Il gruppo si interessa della fisiopatologia, semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale. Il gruppo ha inoltre specifica competenza in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, in chirurgia addominale, in chirurgia dell’apparato digerente e pelviperineale, tradizionale, endoscopica, mininvasiva e robotica, in endocrinochirurgia, in chirurgia bariatrica e metabolica, in chirurgia senologica, in chirurgia della parete addominale del peritoneo e del retroperitoneo, in chirurgia funzionale e oncologica, in chirurgia dei trapianti, dei tegumenti e dei tessuti molli.”
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 3.000 complessive a favore delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di complessive Euro 3.000 (Tremila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO