TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13491/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.04.2025 da 1) Parte_1
AT CA (Romania) il 16.04.1990 cittadino/a: rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Monopoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Controparte_1
il 15.10.1987
[...]
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]H con l'Avv. Manuela Iuculano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli minori nata a [...] il [...] cittadina italiana e Persona_1
nata il [...] cittadina italiana Persona_2 CP_1
FATTO La sig.ra depositava in data 07.04.2025 ricorso per ottenere la regolamentazione Pt_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e provvedeva alla regolare notifica. Il sig. si CP_1 costituiva regolarmente in giudizio. Le parti in data 04.09.2025 chiedevano congiuntamente un rinvio per pendenti trattative al fine di raggiungere un accordo nell'interesse delle figlie minori. Successivamente in data 18.11.2025 le parti depositavano note congiunte sottoscritte con le quali congiuntamente chiedevano di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e verrà esercitata in Persona_1 Persona_2 modo condiviso dai genitori ai sensi dell'art. 155, III comma, c.c., come novellato dalla legge 8/2/2006 n. 54, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2) quanto al diritto di visita, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé le minori secondo le seguenti modalità:
• Weekend a settimane alterne dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa;
• Un giorno infrasettimanale individuato nel giovedì sino alle ore 21,00 e un altro giorno della settimana da concordare e comunque con preavviso di almeno 24 ore;
• Ponti e festività natalizie considerando due principali periodi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni cominciando l'alternanza con il padre;
• altri ponti e festività scolastiche trascorreranno gli stessi ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza con il padre;
• due settimane durante il periodo estivo con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio;
• le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni cominciando l'alternanza con il padre;
3) il Sig. si rende disponibile a tenere con sé le minori durante il fine settimana anche non CP_1 di sua competenza a decorrere dal venerdì dopo la scuola nel caso in cui la Sig.ra avesse Pt_1 eccezionalmente necessità. Altrettanto si rende disponibile durante il proprio weekend a ritirare le bambine presso i nonni paterni e/o la nonna materna in caso di necessità lavorative della sig.ra salvo diverso e Pt_1 migliore accordo;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le figlie CP_1 Pt_1 minori euro 350,00 per ciascuna figlia entro il 1° di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
5) le spese straordinarie vengano poste al 50% a carico dei genitori secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Nel caso di specie le spese relative alla mensa scolastica vengono considerate comprese all'interno del mantenimento ordinario;
6) l'assegno unico viene percepito integralmente dalla Sig.ra quale collocataria delle figlie Pt_1 minori e vista la propria situazione economica e reddituale;
7) Spese integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.04.2025 da 1) Parte_1
AT CA (Romania) il 16.04.1990 cittadino/a: rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Monopoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Controparte_1
il 15.10.1987
[...]
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]H con l'Avv. Manuela Iuculano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli minori nata a [...] il [...] cittadina italiana e Persona_1
nata il [...] cittadina italiana Persona_2 CP_1
FATTO La sig.ra depositava in data 07.04.2025 ricorso per ottenere la regolamentazione Pt_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale e provvedeva alla regolare notifica. Il sig. si CP_1 costituiva regolarmente in giudizio. Le parti in data 04.09.2025 chiedevano congiuntamente un rinvio per pendenti trattative al fine di raggiungere un accordo nell'interesse delle figlie minori. Successivamente in data 18.11.2025 le parti depositavano note congiunte sottoscritte con le quali congiuntamente chiedevano di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e verrà esercitata in Persona_1 Persona_2 modo condiviso dai genitori ai sensi dell'art. 155, III comma, c.c., come novellato dalla legge 8/2/2006 n. 54, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
2) quanto al diritto di visita, salvi diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenere presso di sé le minori secondo le seguenti modalità:
• Weekend a settimane alterne dal sabato dalle ore 16:00 sino alla domenica sera alle ore 21,00, quando le riaccompagnerà a casa;
• Un giorno infrasettimanale individuato nel giovedì sino alle ore 21,00 e un altro giorno della settimana da concordare e comunque con preavviso di almeno 24 ore;
• Ponti e festività natalizie considerando due principali periodi dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ad anni alterni cominciando l'alternanza con il padre;
• altri ponti e festività scolastiche trascorreranno gli stessi ad anni alterni con ciascun genitore cominciando l'alternanza con il padre;
• due settimane durante il periodo estivo con ciascun genitore, anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio;
• le minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni cominciando l'alternanza con il padre;
3) il Sig. si rende disponibile a tenere con sé le minori durante il fine settimana anche non CP_1 di sua competenza a decorrere dal venerdì dopo la scuola nel caso in cui la Sig.ra avesse Pt_1 eccezionalmente necessità. Altrettanto si rende disponibile durante il proprio weekend a ritirare le bambine presso i nonni paterni e/o la nonna materna in caso di necessità lavorative della sig.ra salvo diverso e Pt_1 migliore accordo;
4) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per le figlie CP_1 Pt_1 minori euro 350,00 per ciascuna figlia entro il 1° di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
5) le spese straordinarie vengano poste al 50% a carico dei genitori secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano. Nel caso di specie le spese relative alla mensa scolastica vengono considerate comprese all'interno del mantenimento ordinario;
6) l'assegno unico viene percepito integralmente dalla Sig.ra quale collocataria delle figlie Pt_1 minori e vista la propria situazione economica e reddituale;
7) Spese integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG