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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssaMilena Aucelluzzo Giudice relatore dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Natascia Corea per procura in atti
- attrice -
e
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola per procura in atti
Controparte_3
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_4 dall'avv. Francesco Impellizzeri per procura in atti pagina 1 di 31 C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milano per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_6 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_6 P.IVA_7 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda e dall'avv. Fabio Lo Presti per procura in atti
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_8 P.IVA_9 rappresentato e difeso dall'avv. Petronilla Patti per procura in atti
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IVA_10 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Asaro per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_10 P.IVA_11 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Francesco Scillia per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_11 P.IVA_12 rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Lo Pinzino per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_12 P.IVA_13 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_13 P.IVA_14 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_14 P.IVA_15 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_16 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Antonino Salanitro per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Valerio Muscarà per procura in atti
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_17 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti pagina 2 di 31 , in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_16 [...]
Controparte_17
Controparte_18 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_19
Assessori pro tempore, (EX L.R. N. 9/2010 e Controparte_20
ORD. P.D.R.SIC. N. 8/RIF. del 27.9.2013), costituita presso l' Controparte_18
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- convenuti –
, C.F. in persona del Controparte_21 P.IVA_18
Sindaco pro tempore
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore Controparte_22 P.IVA_19
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_23 P.IVA_20
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_24 P.IVA_21
- convenuti contumaci– nonché
, P.I. Controparte_25
, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero P.IVA_22
Pisciotta per procura in atti
- terza chiamata –
OGGETTO: Altri istituti di diritto societario.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020, 11.1.2020, 14.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020 ha convenuto in giudizio gli Enti indicati in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento della somma di € 7.124.806,42 nei propri confronti da parte della e/o dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Controparte_16
e/o dell'Assessorato Regionale dell'Economia, presso il quale è costituita la Gestione Liquidatoria
Unitaria e/o della Gestione Liquidatoria Unitaria, e la conseguente condanna dei predetti pagina 3 di 31 convenuti in solido al pagamento della somma indicata;
in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della dell'obbligo di versarle la somma di cui sopra e la conseguente CP_15 condanna della predetta anche in solido con i Comuni convenuti, al pagamento della CP_15 somma indicata;
ha chiesto, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione posta in capo ai Comuni convenuti e la loro condanna nei termini seguenti: 1) del al pagamento della somma di € 570.849,05; 2) del al Controparte_1 Controparte_7 pagamento della somma di € 287.047,62; 3) del al pagamento della somma di € Controparte_8
209.919,85; 4) del al pagamento della somma di € 1.209.296,35; 5) del Controparte_9 al pagamento della somma di € 114.453,24; 6) del al Controparte_5 Controparte_11 pagamento della somma di € 109.021,85; 7) del al pagamento della Controparte_14 somma di € 267.455,85; 8) del al pagamento della somma di € 408.700,67; 9) Controparte_13 del al pagamento della somma di € 1.143.286,13; 10) del CP_3 CP_4 [...]
al pagamento della somma di € 201.813,46; 11) del al CP_21 Controparte_22 pagamento della somma di € 126.713,96; 12) del al pagamento della somma di Controparte_10
€ 566.193,25; 13) del al pagamento della somma di € 135.438,22; 14) del Controparte_6 al pagamento della somma di € 507.753,27; 15) del Controparte_24 Controparte_12 al pagamento della somma di € 211.918,25; 16) del al pagamento della Controparte_23 somma di € 2.477,88; 17) del al pagamento della somma di € 410.139,09; 18) del Controparte_2 al pagamento della somma di € 386.154,28; 19) del Controparte_3 CP_4
al pagamento della somma di € 256.179,15; tutte le somme oltre rivalutazione ed interessi
[...] dal dovuto al soddisfo.
Ha chiesto, inoltre, l'accertamento della responsabilità della , dell' Controparte_16 CP_17
dell' Controparte_18 CP_17 Controparte_17
e dell' Pubblica , a titolo di
[...] CP_17 Controparte_19 CP_19 concorso nell'inadempimento, per avere omesso di esercitare le funzioni di vigilanza, di controllo, sostitutive e di coordinamento e la loro condanna, in solido con i Comuni e le altre parti convenute, a risarcirle il danno subito.
pagina 4 di 31 In subordine, ha chiesto l'accertamento dell'arricchimento senza causa dei Comuni convenuti con conseguente declaratoria del suo diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura indicata di €
7.124.806,42.
A sostegno delle domande l'attrice ha allegato: di avere svolto, tra il 2013 e il 2016, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di sua proprietà, giusta autorizzazione integrata regionale DRS n. 221 del 19.3.2009, per conto della società
[...]
denominata “ , dichiarata fallita dal Controparte_26 Controparte_27
Tribunale di Enna con sentenza del 20/03/2019; che i rifiuti provenienti dai Comuni convenuti della provincia di ricompresi nell' , sulla base di provvedimenti CP_3 CP_26 Controparte_26 autorizzativi dell'ATO ENNAUNO, erano stati conferiti presso la discarica di proprietà della che il corrispettivo di conferimento, giusta convenzione per lo smaltimento del Pt_1
15/05/2012, era stato determinato tra la e l'ATO ENNAUNO sulla base della tariffa di Pt_1 conferimento, ex D.R.S. n. 376 del 29/04/2008, previamente approvata dalla medesima autorità regionale competente;
che il servizio doveva essere contabilizzato e fatturato mensilmente e liquidato alla entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione delle fatture;
che Pt_1
l'ATO ENNAUNO non aveva pagato il corrispettivo dovuto, di cui alle fatture allegate, per un importo complessivo di € 7.124.806,42; che in data 16/04/2019, a mezzo PEC, i Comuni erano stati costituiti in mora.
Ciò premesso, ha richiamato l'art. 201 del d. lgs. n. 152/2006 e l'art. 6 della l.r. n. 9/2010, e ha rappresentato che le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti , i CP_15 consorzi e le società d'ambito preesistenti sono stati, poi, tutti posti in liquidazione (ai sensi dell'art. 19, c. 1, l.r. n. 9/2010), attraverso Commissari liquidatori nominati dall'Assessore
ed i servizi di pubblica utilità, che avrebbero dovuto provvedere anche “alla Controparte_28 quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009”, poi prorogata ex art. 1, l.r. n. 49/2012; art. 1, commi 7, 8 e 9 l.r. 3/2013.
Ha evidenziato che “I rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso, ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1, nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito” (art. 19, comma 2, l.r. n. 9/2010 e ss. mm. ed ii.), erano poi confluiti, dal 1/10/2013 (giusta ord. 8/rif. del 27 settembre 2013, ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006),
pagina 5 di 31 in una apposita gestione liquidatoria unitaria, costituita presso l' Controparte_18
con articolazioni in sottogestioni costituite per materia o per territorio, in cui
[...] erano confluite tutte le gestioni liquidatorie precedenti.
A suo dire, si era realizzata una successione ope legis nei rapporti attivi e passivi delle società CP_1 d'ambito (s.p.a. o s.r.l.) e, dunque, nei loro debiti, prima, della G.L.U. e, poi, delle .. In ogni caso ha affermato la sussistenza di un'obbligazione sussidiaria per i debiti delle originarie società
d'ambito risultavano, ai sensi dell'art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005, delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio, per la parte degli oneri derivanti dal servizio di conferimento in discarica dei loro rifiuti. Inoltre ha rappresentato che era stato istituito prima, “presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie” (art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005) ed erano stati così anticipati dalla
, tra il 2006 ed il 2009, più di 122 milioni di euro, dei quali solo 9,9 poi recuperati Controparte_16
e, successivamente, autorizzate ulteriori anticipazioni di cassa ai comuni (art. 11 l.r. n. 6/2009) per più di 322 milioni di euro, di cui solo 67,6 poi recuperati. Ha ritenuto che le predette Istituzioni regionali non si fossero curate di vigilare sulla effettiva destinazione delle somme anticipate ai
Comuni. In ogni caso ha affermato che il Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (amministrazione), in ragione della relazione procedimentale instaurata con essa attrice, fossero derivati in capo alla prima doveri di buona fede e di protezione, con conseguente responsabilità per il caso di inadempimento. Infine ha invocato l'applicazione dell'art. 2041 c.c..
Si è costituito in giudizio il evidenziando che l'attrice aveva intrattenuto il Controparte_1 rapporto contrattuale con un soggetto diverso e che il conferimento dei rifiuti era avvenuto, non su iniziativa dei singoli Comuni, ma «sulla base di provvedimenti autorizzativi dell'ATO ENNAUNO, succedutisi nel tempo, ad opera dell'autorità regionale competente, a conferire i rifiuti solidi urbani presso la discarica di proprietà della , che il corrispettivo per il servizio di smaltimento era stato «determinato tra Pt_1 la e l'ATO ENNAUNO sulla base della tariffa di conferimento», che le fatture erano state Pt_1 emesse a carico dell' mentre – per come rilevato dalla stessa Parte_2 Pt_1 con nota 24 febbraio 2016 – il non presentava alcun arretrato/debito per i
[...] Controparte_1
pagina 6 di 31 servizi resi da nei confronti dell' Ha affermato di avere sempre Parte_1 Parte_2 adempiuto – nonostante i numerosi disservizi a partire dall'anno 2015 e fino al mese di agosto
2016 – alle proprie obbligazioni e di avere contestato, con nota prot. 14145 del 24/8/2016 la richiesta di pagamento formulata da precisando che «la somma di cui sopra è dovuta dalla Parte_1 soc. e non dal che non ha sottoscritto alcuna convenzione con la soc. né CP_25 Controparte_1 Pt_1 assunto alcun impegno in tal senso. Ha affermato di essere, a sua volta, creditore dell'Ato.
Ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adìto in favore del Tribunale di Enna, Sezione fallimentare, con conseguente improcedibilità dell'azione proposta.
Ha escluso la successione dei Comuni nei debiti degli ATO e ha chiesto la chiamata in causa del Fallimento di Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, al fine di ottenere una sentenza di mero accertamento nei suoi confronti.
Ha escluso che l'attrice avesse fornito la prova del credito, avendo depositato solo le fatture, prive di valore probatorio e disconosciute. A suo dire, comunque, il avrebbe potuto CP_4 pagare non l'intero importo delle fatture ma solo la parte non pagata delle predette fatture e nei limiti della propria partecipazione sociale ad Ha evidenziato l'assenza in atti di Controparte_29 un formulario di identificazione e/o altra documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., anche con riguardo alla domanda ex art. 2041 c.c..
Anche il costituendosi in giudizio, ha dichiarato di avere sempre Controparte_2 adempiuto le proprie obbligazioni nei confronti dell' e ha richiamato le Parte_2 deliberazioni del Responsabile III Settore, con le quali l'Ente ha mensilmente Controparte_2 pagato quanto di propria pertinenza (per il periodo gennaio 2013/dicembre 2014 e per l'anno
2015). Ha dichiarato di aver dovuto predisporre interventi “sostituitivi” per evitare l'interruzione del servizio e che talvolta non aveva liquidato l'intero importo delle fatture richieste dall'ATO al fine di compensare a fine anno le anticipazioni effettuate per conto dell'ATO, assicurandosi che gli acconti pagati – normalmente pari ad oltre l'80% del richiesto – fossero corrisposti «in modo da permettere il pagamento degli emolumenti al personale impegnato nel Cantiere e del tributo per il CP_2 conferimento in discarica».
pagina 7 di 31 Ha riconosciuto che negli anni si erano registrati minimi scostamenti nei rapporti tra il
[...]
e l' calcolati in appena € 35.000,00, come emerso all'esito dell'apposita CP_2 Parte_2 attività di verifica svolta in contraddittorio tra le parti, riferita al periodo 1 ottobre 2013-31 marzo
2015», importo poi versato.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda e la conseguente competenza del Tribunale fallimentare di Enna, essendo la stessa ammessa allo stato passivo del fallimento della Parte_1 società come risultante dal verbale di udienza del 28 ottobre 2019, con CP_25 conseguente suo difetto di interesse al presente giudizio.
Ha affermato l'esistenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e l'esigenza di integrazione del contradditorio nei confronti del Controparte_25
Ha ritenuto l'insussistenza di una forma di successione e/o subentro dei Comuni Soci nei debiti della società d'ambito e l'insussistenza della responsabilità solidale e/o sussidiaria in capo ai
Comuni, che non potevano essere chiamati a rispondere dei debiti accumulati dalla Società
, se non nei limiti dei conferimenti effettuati. CP_26
Ha contestato che le fatture, espressamente disconosciute ed emesse nei confronti di un altro soggetto, potessero rappresentare la prova del credito;
comunque, ha affermato che il CP_4 avrebbe potuto pagare la parte non pagata delle predette fatture nei limiti della propria partecipazione sociale ad Controparte_29
Ha contestato la corrispondenza tra i rifiuti eventualmente conferiti e quelli oggetto di richiesta, in difetto di un formulario di identificazione e/o altra documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti, e ha eccepito la prescrizione parziale degli importi richiesti.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
eccependo anch'esso l'incompetenza del Giudice adìto in favore del Tribunale Fallimentare
[...] di Enna;
ha chiesto la chiamata in causa del Ha Controparte_25 contestato la dedotta successione e/o subentro del nei debiti della Società d'Ambito, e la CP_4 sua responsabilità.
Ha evidenziato che l'art. 21, c. 17, della l.r. 22.12.2005, n. 19, che aveva previsto l'istituzione di un fondo di rotazione presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali utilizzabile in casi determinati su richiesta della società d'ambito, era stato abrogato dall'art. 15, c. 8,
pagina 8 di 31 l.r. 15.5.2013, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2013.
Ha contestato le fatture, intestate all'ATO e prive di ogni attestazione di conformità alle scritture contabili. Ha eccepito la parziale estinzione del credito dell'attrice per intervenuta prescrizione, operando quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Ha escluso la fondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa, per difetto del requisito della sussidiarietà.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di Controparte_15 legittimazione;
ha affermato di essere stata istituita sulla base della l.r. 9/2010 per svolgere funzioni meramente regolative del sistema e funzioni di controllo degli appalti, di controllo del transito del personale dalla vecchia gestione ATO ai nuovi soggetti affidatari del servizio, escludendo di avere gestito alcun servizio integrato avente ad oggetto i rifiuti.
Anche la S.R.R. ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adìto in favore del
Tribunale Fallimentare di Enna, in quanto i Comuni, beneficiari del servizio di smaltimento, in qualità di debitori dell'ATO, avrebbero dovuto risponderne davanti alla Sezione Fallimentare.
Diversamente, a suo dire, si sarebbero trovati esposti al rischio di dover rispondere del medesimo inadempimento sia davanti a questo Tribunale, sia davanti alla Sezione Fallimentare, con duplicazione della domanda, e conseguente rischio di giudicati contrastanti.
Ha evidenziato l'intervenuta insinuazione di nel fallimento di Parte_1 CP_25
Ha dichiarato che fin dalla sua costituzione, dal 30/09/2013 aveva esercitato attività
[...] meramente regolative ed amministrative, con una limitata pianta organica (nr. 6 addetti in tutto), ma giammai il servizio integrato di raccolta e gestione dei rifiuti.
Ha escluso che i debiti accumulati dagli ATO rifiuti potessero imputarsi ai Comuni o alla in difetto di una norma che l'avesse previsto. Ha eccepito il difetto di contraddittorio per la CP_15 mancata chiamata in giudizio del Controparte_25
Ha contestato il credito vantato e ne ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità e/o della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del giudice adito in Controparte_5 favore del Tribunale di Enna, Sezione fallimentare.
pagina 9 di 31 Ha richiamato la l.r. n. 19/2005, che prevedeva una ipotesi di responsabilità sussidiaria dei
Comuni, ma non solidale, con conseguente onere dell'attrice di fare luogo alla preventiva escussione del debitore principale, dichiarato fallito. Diversamente, a suo dire, i Comuni sarebbero stati esposti al rischio di dover rispondere del medesimo inadempimento sia davanti a questo
Tribunale sia davanti alla Sezione Fallimentare. Ha affermato l'esigenza di integrazione del contradditorio nei confronti del Controparte_25
Ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la l.r. n. 9/2010, la quale, se da un lato, con l'art. 8, aveva previsto l'introduzione delle SRR, specificandone le funzioni meramente regolative del sistema delle gare e le funzioni informative, dall'altro, con l'art. 4, comma 2, lett. c), aveva stabilito che i Comuni “provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”.
Ha contestato la domanda, fondata su fatture relative a servizi inesistenti o mai eseguiti né in favore della né in favore del intestate unicamente ad e CP_25 CP_4 CP_25 del tutto prive di certificazione in ordine alla loro conformità, sprovviste della documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Ha evidenziato il difetto di forma scritta ad substantiam e, in applicazione degli artt. 191 e 153 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), il difetto di impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolo del bilancio di previsione”.
Ha anch'esso eccepito la prescrizione parziale degli importi, in applicazione dell'art. 2948 n. 4
c.c. e ha contestato la domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Si sono costituiti in giudizio il e il svolgendo difese Controparte_6 Controparte_7 identiche a quelle del Controparte_5
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_8 dovendo la stessa essere proposta dinanzi al tribunale fallimentare competente. Ha chiesto la pagina 10 di 31 chiamata in causa del , in quanto unica obbligata, al fine Controparte_25 di essere tenuto indenne dalla stessa per il caso di accoglimento della domanda.
Ha comunque affermato di avere sempre pagato regolarmente l'Ato per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU. Ha escluso la successione ope legis del nei debiti CP_4 della Ha contestato le fatture riferibili al periodo 2014-2016, emesse nei Controparte_25 confronti di , in difetto di prova che i conferimenti inerissero al proprio territorio, CP_25 rappresentando di avere sempre ottemperato ai propri obblighi, ed essendo, anzi, creditore della
Ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine quinquennale previsto Controparte_25 dall'art. 2948 c.c..
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali, eccependo la carenza di legittimazione passiva della , per la palese erroneità dell'atto di citazione, di cui ha Controparte_16 eccepito la nullità per la violazione dell'art. 11 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come sostituito dall'art. 1 della legge 25.03.1958, n. 260, e del successivo art. 52.
Ha escluso il fenomeno successorio tra l'ATO e la gestione liquidatoria unitaria, ex art. 45, c. 6,
l.r. n. 11/2010.
Ha dichiarato che l' aveva esercitato, dal 1° ottobre 2013 al Controparte_18
14 luglio 2015, un ruolo di coordinamento delle gestioni liquidatorie delle ATO, in virtù dell'art. 19, c. 2, l. r. n. 9/2010, gestioni liquidatorie che sarebbero dovute cessare al 30 settembre 2013, termine poi prorogato con ordinanza del Presidente della n° 8/Rif. del 27 Controparte_16 settembre 2013 e successive fino alla emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015. Dunque la Gestione Liquidatoria Unitaria aveva riguardato il periodo dal 1° ottobre
2013 al 14 luglio 2015, in deroga agli artt. 14 e 19 della legge regionale n. 9/2010 e fino al 14 luglio
2015 la Gestione Liquidatoria Unitaria aveva svolto un ruolo di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie al fine precipuo di imprimere una notevole accelerazione alla liquidazione delle Società d'ambito e dei vari Consorzi.
Con l'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento dell'Amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato. Infatti, le procedure connesse alle richieste dei Comuni di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti relativi all'espletamento del servizio di pagina 11 di 31 integrata dei rifiuti si erano definite negli anni 2013 e 2014 mediante l'approvazione dei CP_20
Piani di rientro, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale n. 9/2010 e circolare applicativa 10 novembre 2012, n. 2.
Ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2005, obbligati a pagare i debiti dei consorzi e delle autorità d'ambito ed a concorrere, in quanto soci, provvedendo alla copertura delle perdite delle ATO, erano gli stessi Comuni soci (responsabilità sussidiaria), in favore dei quali la legge regionale n. 20/2011 prevedeva la possibilità di erogare anticipazioni per l'estinzione di posizione debitorie. Tuttavia, con l'emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento dell'Amministrazione era cessato. Ha affermato che l'intero costo del servizio dovesse essere coperto con la riscossione della a cura della Società Parte_3
d'ambito, mediante l'emissione delle relative bollette e degli eventuali ruoli coattivi, nei confronti degli utenti del servizio e dei morosi. Ha poi chiarito che al fine di dare attuazione all'art. 11 della
L.r. 6/2009, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, poi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, aveva nominato dei commissari ad acta presso le Società d'Ambito con il compito di rappresentare le esigenze dei Comuni soci in relazione ai costi relativi dei servizi da erogare, vincolando le anticipazioni concesse dalla Ragioneria Generale della Regione a tale destinazione.
Ha ripercorso le fasi dell'attività di recupero delle anticipazioni da parte dei Comuni beneficiari, non avvenuto negli esercizi 2011 e 2012, riattivato nel 2013, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 11/2010
e che l'art. 9 della l.r. 13/2014, nel modificare il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6/2009, aveva previsto che le anticipazioni venissero recuperate entro il termine di dieci anni.
Ha precisato che per i Comuni appartenenti all'ATO 1, dichiarata fallita dal Tribunale di CP_3
Enna, la Ragioneria Generale aveva erogato, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 6/2009, un importo complessivo di € 20.828.454,06 e al 31.12.2019 aveva recuperato € 13.650.576,48 e ulteriori trattenute erano state effettuate sulle assegnazioni del Fondo Autonomie Locali, dichiarando che le anticipazioni erano state erogate con specifico vincolo di destinazione.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del giudice adito in Controparte_10 favore del Tribunale Fallimentare di Enna, e chiedendo la chiamata in causa del Controparte_30 al fine di ottenere che l'eventuale giudicato in favore di si
[...] Parte_1 estendesse al terzo chiamato, unico obbligato.
pagina 12 di 31 Ha dichiarato di avere sempre regolarmente pagato l'ATO per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, pur essendo creditore di ingenti somme di denaro. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza dell'obbligazione solidale a suo carico, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta dell'A.T.O..
Ha contestato la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'attrice.
Ha dichiarato di essersi tempestivamente insinuato, con domanda del 09.09.2019, al passivo del fallimento di per la somma di € 1.845.869,82. Controparte_30
Ha dichiarato di avere costituito l' a far data Controparte_31 dell'1.11.2015 con scadenza il 31.12.2022, con le modalità di cui alla legge regionale n. 9/2010, che il servizio era stato affidato, tramite regolare gara di appalto, alla ditta Controparte_32 concludendo i rapporti con la società d'ambito CP_27
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento, avendo escluso regolarmente pagato quanto di competenza.
Ha, infine, eccepito la prescrizione parziale degli importi richiesti con riferimento al periodo di cinque anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Anche il nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'incompetenza di Controparte_11 questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna, Sezione Fallimentare. Ha richiamato la l.r. n.
19/2005, che prevedeva per i Comuni una ipotesi di responsabilità sussidiaria ma non solidale, con onere di preventiva escussione del debitore principale. Ha, comunque, eccepito il difetto di contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio del Controparte_25
.
[...]
Ha escluso che anche alla luce del nuovo assetto normativo delineato con la l.r. 9/2010, i debiti accumulati dagli ATO rifiuti (soppressi nel 2010) potessero essere pagati dai Comuni appartenenti all'ambito, non potendo essere considerati successori della società d'ambito.
Ha dichiarato di avere sempre ottemperato ai propri obblighi, ha escluso l'esistenza del credito, fondato su fatture intestate ad e prive di ogni certificazione formale della CP_25 loro conformità alle scritture contabili, contestate e sprovviste di riferimento in merito ai conferimenti inerenti il suo territorio. Ha, poi, eccepito la prescrizione parziale degli importi e l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
pagina 13 di 31 Si sono costituiti in giudizio il , di e di Controparte_12 CP_13 CP_14 eccependo sempre l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna, Sezione
Fallimentare, e chiedendo la chiamata in causa del al Controparte_25 fine di ottenere una sentenza di mero accertamento, in modo che l'eventuale giudicato positivo alla otesse estendersi al terzo chiamato, unico obbligato. Parte_1
Hanno escluso la successione o il subentro nei debiti della società d'ambito, non potendo il credito essere azionato nei confronti dei soci di una S.p.A.. Hanno affermato che l'attrice non aveva dato prova di avere, preventivamente, richiesto il pagamento all'obbligato principale;
hanno contestato gli importi delle fatture, disconoscendo che le stesse si riferissero a conferimenti inerenti il territorio del o che comunque vi fosse corrispondenza tra i rifiuti CP_4 eventualmente conferiti e quelli oggetto di richiesta, in difetto di un formulario di identificazione volto a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Hanno eccepito la prescrizione parziale degli importi.
Il , sulla scorta della documentazione versata in atti, ha dichiarato di Controparte_12 essere creditore nei confronti di per la complessiva somma di € 1.326.915,18. CP_25
Il ha dichiarato di avere regolato i propri rapporti di dare/avere nei Controparte_13 confronti di con un accordo transattivo del 30/03/2015 nel quale la Società CP_25
d'Ambito aveva riconosciuto un credito del pari ad € 332.403,99; in ogni Controparte_13 caso, a suo dire, avrebbe potuto pagare non l'intero importo delle fatture, ma la quota del proprio debito nei limiti della propria partecipazione sociale ad pari al 3,034%, per un CP_25 eventuale debito pari ad € 216.166,63, anziché € 408.700,67.
Il ha dichiarato di avere versato anticipazioni per un importo totale di Controparte_14
€ 446.482,33, sotto forma di minori trasferimenti regionali ai Comuni e di dover versare, al più, la quota del suo debito nei limiti della partecipazione sociale ad pari al 2,498%, CP_25 dunque per € 177.977,66, anziché € 267.455,85.
Si è costituito in giudizio il escludendo il proprio obbligo per i debiti che la CP_3 società gestoria aveva assunto nei confronti dei terzi e contestando la conformità delle copie delle fatture e dei documenti depositati dall'attrice.
pagina 14 di 31 Ha dichiarato di avere versato alla società le somme di spettanza della per CP_25 Pt_1
l'espletamento del servizio di conferimento in discarica ogni qualvolta gli erano state richieste dalla
Società d'ambito, prevedendo in bilancio il pagamento del servizio di conferimento in discarica per gli anni 2014 – 2016 e assumendo gli impegni di spesa per le fatture della che la Società Pt_1
d'ambito aveva ribaltato sullo stesso CP_4
Ha affermato di non essere in possesso delle quietanze consegnate da a , già Pt_1 CP_25 richieste alla CU fallimentare e a tal fine ha chiesto apposito ordine di esibizione delle suddette quietanze, nonché dei pertinenti libri contabili della curatela fallimentare Controparte_25
per il periodo da giugno 2015 a dicembre 2017.
[...]
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del Tribunale Controparte_9 adìto in favore del Tribunale fallimentare di Enna e chiedendo di chiamare in causa la CU al fine di ottenere la sentenza di accertamento dell'esistenza del debito di quest'ultima. Ha escluso l'esistenza della propria obbligazione sussidiaria, ritenendo che i Comuni potessero essere considerati successori e coobligati in solido dell'A.T.O., alla luce degli artt. 19 della l.r. n. 9/2010 e
45 della l.r. n. 11/2010, che aveva previsto il subentro delle gestioni liquidatorie. Ha eccepito l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
Ha richiamato il verbale di riunione del 25.09.2015, da cui era emerso il debito del nei CP_4 confronti dell'Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione relativamente al periodo 1 ottobre 2013 – 31 marzo 2015 per € 565.054,08, debito che il aveva estinto. Ha contestato le fatture, CP_4 intestate all'Ato, prive di certificazione di conformità alle scritture contabili e ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c. c..
Si è costituito in giudizio il eccependo il difetto di interesse dell'attrice, Controparte_4 che aveva azionato il credito nella procedura fallimentare, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto contrattuale intervenuto tra la e Parte_1
Controparte_25
Ha dichiarato di avere versato a le somme di sua spettanza. CP_25
Con ordinanza del 14.1.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa della CU del richiesta dai Controparte_33 CP_34 CP_9
pagina 15 di 31 e quindi, verificata la rituale CP_14 CP_13 CP_12 Controparte_3 instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.04.2022, rilevato che anche i Comuni di , e la CP_8 CP_10 CP_11 [...]
avevano chiesto tempestivamente la chiamata in causa la chiamata in Controparte_15 causa della CU del Fallimento Ennauno S.p.A. in liquidazione, è stata autorizzata la predetta chiamata in causa.
La CU del si è costituita in giudizio con Controparte_25 comparsa del 21.9.2022, eccependo l'inammissibilità della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.f..
Ha dichiarato che il credito vantato da era già stato ammesso al passivo del Fallimento di Pt_1
Ennaeuno Spa in liquidazione per l'importo complessivo di € 9.420.686,80 in linea chirografaria, di cui € 7.248.713,93 in linea capitale, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del presente giudizio non avrebbe potuto incidere sugli effetti del giudicato endofallimentare formatosi ex art. art. 96 l.f. sulla pretesa creditoria vantata da nei propri confronti, mentre Parte_1 eventuali pretese dei Comuni chiamanti o della avrebbero dovuto azionarsi in sede di CP_15 verifica dello stato passivo.
A suo dire con il presente giudizio potrebbe soddisfare il credito ammesso al Parte_1 passivo, in violazione della gradazione contenuta nell'art. 111 l.f.. Ha precisato di avere promosso nei confronti dei Comuni odierni convenuti azioni finalizzate al recupero degli ingenti crediti vantati, da ripartire tra i creditori della massa.
Ha poi dichiarato la responsabilità sussidiaria e solidale dei Comuni nei confronti dei soggetti terzi e di prevista espressamente dal legislatore regionale soltanto nei confronti delle Parte_1 società d'ambito territoriale (ATO), ex art. 21 della l. r. 19/2005, art. 4, c. 2, lett. c) della l.r. n.
9/2010.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 6.12.2022, rilevato che la CU aveva richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., sono stati assegnati i predetti termini e, con ordinanza del 19.5.2023, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024. Il giudizio è stato nelle more riassegnato ad altro giudice relatore e all'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta pagina 16 di 31 in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei , di Controparte_35
di , , in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore. CP_22 CP_23 CP_24
L'intervenuta costituzione in giudizio del Presidente della che, unitamente alle Controparte_16 altre amministrazioni regionali, si è difeso nel merito ha sanato i vizi della vocatio in ius denunciati nella comparsa di costituzione.
Va affermata la competenza di questo Tribunale.
Al riguardo si osserva che l'attrice ha agito nei confronti dei Comuni e delle Amministrazioni regionali adducendo un autonomo titolo di responsabilità dei convenuti.
L'art. 51 l.f. vieta ogni azione individuale sui beni compresi nel fallimento, dovendo assicurare la parità di soddisfazione dei creditori. È parimenti esclusa, in pendenza di fallimento, l'azione surrogatoria (Cass. civ., sez. I, 12.4.1994, n.3413; Cass. civ., sez. I, 6.3.1991, n.2339; Cass. Civ. 9
.12 1966, n.2884; Cass. civ., sez. I, 6.3.1991, n.2339).
La non ha proposto un'azione surrogatoria, ma, come esposto, ha chiesto Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento dei singoli convenuti, da essa ritenuti autonomamente coobbligati con l' . Controparte_36
La Suprema Corte ha chiarito che L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi,
l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (C. Cass., n. 2902/2016).
Ha pure osservato che Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l. fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del
pagina 17 di 31 debitore principale) (C. Cass. n. 26003/2018); ed ancora: il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti;
ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, legge fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale
"ex parte creditoris", cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento (C. Cass., n. 3216/2012).
Orbene, in applicazione dei principi riportati deve ammettersi che il creditore, ancorchè insinuatosi al passivo del fallimento del suo debitore principale, possa agire nei confronti dei condebitori solidali del fallito.
Peraltro, nel caso in cui dovesse ritenersi la responsabilità di detti condebitori, convenuti nel presente giudizio, essi stessi, una volta pagato il debito, potrebbero chiedere l'insinuazione al passivo del fallimento , in considerazione dei principi richiamati. Controparte_25
Correlativamente, il credito vantato da nei confronti del debitore fallito, in tutto o Parte_1 in parte soddisfatto per l'adempimento dei condebitori, si ridurrebbe proporzionalmente. Né, del resto, può affermarsi la competenza del giudice fallimentare solo perché il fallimento ha già intrapreso autonomi giudizi nei confronti di singoli Comuni al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di questi ultimi, perché, come evidenziato dalla stessa CU, detti giudizi sono stati introdotti, correttamente, presso il Tribunale Ordinario di Enna.
pagina 18 di 31 Ciò posto, occorre ora verificare se sussista la titolarità dell'obbligazione passiva in capo ai convenuti.
A questo punto occorre operare la ricostruzione della normativa di riferimento.
L'ambito territoriale ottimale (ATO) per il servizio di gestione dei rifiuti è stato previsto dall'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. decreto Ronchi, di attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Successivamente, il d. lgs. aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) ha abrogato (art. 264 c. 1, lett. i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il servizio di gestione dei rifiuti, al fine di raggiungere, su base territoriale, dimensioni gestionali che travalicano i confini comunali, attribuendo alle Autorità d'Ambito le funzioni che il decreto Ronchi aveva assegnato alle
Province.
In particolare, il d. lgs n. 152 del 2006, dopo avere previsto, all'art. 200, che “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha disposto (art. 201) che 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
Il d. l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, nell'introdurre il comma 186-bis all'art. 2 della l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato d. lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni, entro un anno dalla sua approvazione (27 marzo 2011), ed ha disposto che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarebbe stato da considerarsi nullo.
pagina 19 di 31 Inoltre, sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le regioni avrebbero attribuito con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato d. lgs n. 152 del 2006 sono risultate efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente.
La disposizione menzionata non indica gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi ATO;
deve ritenersi, però, che tali enti non avrebbero potuto risolversi in nuove forme di aggregazione territoriale, posto che l'art. 186 bis rientra nelle misure volte al contenimento delle spese degli enti locali e alla semplificazione del sistema, eliminando gli enti intermedi.
Infine, il d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in l. n. 10/11, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, che è stato fissato alla data del 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011, All. n. 1.
La proroga del termine di soppressione degli ATO ha trovato la sua giustificazione nella esplicitata necessità di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità
d'ambito, ad opera dell'art. 2, c. 186-bis, della l. 191/2009, risultava coincidere temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale di cui all'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, norma poi abrogata dal DPR 18 luglio 2011 n. 133, a seguito di referendum popolare.
In questo contesto la l.r. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2, all'art. 45, c. 1, ha disposto che, per l'esercizio delle funzioni previste dal d. lgs n. 152 del 2006 e ss. mm. ii., la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO); ha prescritto agli enti locali ricadenti negli ATO di costituirsi in Consorzio, con partecipazione obbligatoria di tutti i Comuni, salvo quanto previsto dall'art. 200, c. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006; ha precisato che il è dotato CP_3 di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, c. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Successivamente, la l.r. Sicilia 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto, all'art. 6, che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di
pagina 20 di 31 capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate
"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati (c. 1); gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati (c. 2); sono individuate (c.
3) le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. (95% ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, 5% alla provincia appartenente all'ATO).
L'art. 19 ha dettato la disciplina transitoria e ha disposto la liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge, dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del d. lgs.
n. 152/2006.
Nel contesto normativo innanzi descritto, caratterizzato dai mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del servizio dei rifiuti, riveste peculiare rilievo proprio il menzionato art. 19 della l.r. n. 9 del 2010, che così dispone: Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. […].
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.
pagina 21 di 31 2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale CP_1 dell'energia e dei servizi di pubblica coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie […]. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.
2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società
d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità
d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.
L'ordinanza n. 8 rif del 27.9.2013 del Presidente della (in atti), tenuto conto, Controparte_16 tra l'altro, “dell'impossibilità di attuare una nuova indispensabile programmazione del ciclo integrato da parte di soggetti giuridici in liquidazione e non più legittimati ad utilizzare le risorse stanziate per il settore anche a livello comunitario”, ha ordinato, in deroga agli artt. 14 e 19 della l. r. n. 9/2010, la costituzione presso l' della gestione liquidatoria unitaria di Controparte_37 cui agli artt. 45, c. 6, L. R. n. 11/2010 e 19, c. 2, L.R. n. 9/2010, articolata in sottogestioni, costituite per territorio, in cui sono confluite le attuali gestioni liquidatorie. L'art. 2 ha previsto che in ciascun territorio compreso negli attuali Consorzi o società d'ambito, l'assessore regionale nomina tra il personale in servizio presso la un commissario straordinario che procederà CP_16
pagina 22 di 31 ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio di competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata.
La l. n. 11/2010, all'art. 45, ha stabilito, inoltre, le modalità di ripianamento dei debiti dei
Comuni derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo il concorso della in varia misura, previa predisposizione di un piano di rientro del concernente CP_16 CP_4 tutti i debiti dell'ATO di riferimento, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Economia, con trasferimento delle somme dalla alla Gestione liquidatoria unitaria. CP_16
Ebbene, così ricostruita l'articolata normativa di riferimento, è possibile affermare che con l'ordinanza n. 8/RIF è stata costituita la gestione liquidatoria unitaria presso l' Controparte_38
in cui sono confluite tutte le gestioni liquidatorie ed è stato attribuito un ruolo di
[...] coordinamento all' e dei servizi di pubblica utilità, autorizzato Controparte_19 ad anticipare risorse finanziarie. In ciascun ambito, pertanto, si è insediato un commissario straordinario competente ad adottare tutti gli atti necessari alla transizione verso il nuovo assetto gestionale e a garantire, al contempo, la continuità del servizio. In base all'art. 3 dell'ordinanza, gli oneri di tale attività sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio e, in caso di mancata corresponsione, è possibile attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali di loro spettanza.
Il nuovo sistema ha, di fatto, procrastinato i termini legislativi di cessazione dell'attività e di scioglimento delle società d'ambito attraverso la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dall'1 ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013).
Le considerazioni esposte consentono di ritenere che la gestione liquidatoria unitaria non sia subentrata ex se all'ATO, dal momento che l'ATO ha un suo commissario straordinario e un commissario liquidatore;
pur prevedendo la legge regionale la presa in carico dei relativi debiti da parte della gestione liquidatoria unitaria, con facoltà di articolazione in sottogestioni, la gestione liquidatoria risulta svolgere un ruolo di coordinamento e tramite tra i Comuni e la Regione, mentre le attribuzioni in precedenza facenti capo agli ATO sono poi transitate alle – che, come CP_15 visto, non sono subentrate agli ATO, non essendo ciò specificamente previsto dalle disposizioni pagina 23 di 31 richiamate - o ai Comuni, chiamati a predisporre piani di rientro al fine di assicurare il ripianamento dei debiti (cfr. sul punto CGA, n. 623/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna delle amministrazioni regionali, della Gestione Liquidatoria e della S.R.R. che, come chiarito, non sono succeduti all'ATO.
Occorre ora esaminare la domanda di nei confronti dei Comuni. Parte_1
In particolare, deve verificarsi l'imputabilità agli enti locali dei costi del servizio espletato da
Parte_1
Sul punto si richiamano le numerose sentenze rese da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, sentenze n. 174/2021; n. 1745/2021), che hanno affermato l'esistenza di un'obbligazione ex lege a carico dei Comuni.
Invero, l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente: I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3.
Le società d'ambito non sono titolari del servizio pubblico in esame ma integrano lo strumento privato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (artt. 178,
188 ss, d. lgs. n. 152/2006, Direttiva EU n. 2008/98, art. 14), con conseguente relativa imputabilità dei costi.
L'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 ha previsto, infatti, l'istituzione di un'apposita tariffa.
Sono numerose, poi, le disposizioni regionali che hanno sancito l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi per la gestione dei rifiuti, tra cui l'art. 21, c. 17, l.r. Sicilia n. 19/2005 e l'art. 4, comma 2, lett. c), l.r. Sicilia n. 9/2010, che testualmente dispone: “I comuni […] provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
pagina 24 di 31 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”.
Proprio il quadro normativo di riferimento consente di concludere per l'esistenza dell'obbligo ex lege dei Comuni di contribuire economicamente.
I Comuni costituiti hanno escluso che la prova del credito dell'attrice potesse discendere dalle fatture depositate, in difetto di specificazione in ordine alla provenienza dei rifiuti dai Comuni stessi.
Al riguardo occorre rilevare che l'attrice ha depositato con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. del 25.1.2023 tutti i registri dei movimenti e gli ordini di servizio regolarmente firmati dai trasportatori con certificazione della relativa provenienza, dunque il suo credito risulta documentalmente provato.
Sul punto taluni Comuni hanno eccepito la tardività di detto deposito, effettuato dall'attrice solo in seguito alla riassegnazione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (ord. 6.12.2022).
Invero, è accaduto che i predetti termini sono stati assegnati una prima volta all'udienza del
22.6.2021; tuttavia, in seguito all'autorizzazione, contenuta nell'ordinanza del 20.4.2022, dei
, e della alla chiamata in Controparte_39 CP_10 CP_11 Controparte_15 causa della CU, e alla successiva verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio i predetti termini sono stati assegnati, con ordinanza del 6.12.2022, a tutte le parti, che hanno potuto così esercitare le facoltà consentite.
In sostanza, essendo stata autorizzata la chiamata in causa tempestivamente richiesta dai soggetti da ultimo indicati, il procedimento è regredito, dunque si è provveduto ad assegnare i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. a tutte le parti.
Peraltro, una volta comunicata l'ordinanza del 6.12.2022, che ha assegnato i termini a tutte le parti, nessuna di esse ha contestato l'asserito carattere pregiudizievole della stessa, formulando a tal fine istanza di modifica o di revoca.
Solo nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., talune parti hanno denunciato la tardività del deposito dei documenti da parte di Pt_1
pagina 25 di 31 Tuttavia, essendo stati i termini assegnati a tutte le parti, per effetto della regressione del procedimento, i documenti prodotti dall'attrice con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 del 25.1.2023 risultano tempestivi.
La circostanza che taluni Comuni avessero estinto la posizione debitoria con l'ATO non esclude per ciò solo il loro debito nei confronti dell'attrice, in difetto di prova dell'avvenuto versamento, da parte dell'ATO, della relativa somma alla Parte_1
Peraltro la CU, costituendosi in giudizio, non ha contestato in alcun modo le somme indicate da Parte_1
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dai Comuni, tenuto conto che trattasi di una obbligazione ex lege relativa al pagamento del corrispettivo di un servizio, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Al riguardo si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, in virtù del quale La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, Parte la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile) (C. Cass., n. 30546/2017).
Nel caso di specie le domande si riferiscono al periodo 2013-2016 dunque nessuna prescrizione risulta maturata alla data di introduzione del giudizio.
Non assume rilievo l'omessa iscrizione del debito oggetto di causa nel bilancio dei Comuni convenuti, in ragione delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 267/2000, artt. 191- 194.
Taluni dei Comuni convenuti hanno dichiarato, in via subordinata, di essere tenuti al pagamento del credito di solo nei limiti della loro quota di partecipazione all' Parte_1 [...] in liquidazione, ma un tale limite, se può valere nei rapporti interni tra i soci e la Parte_2 società, non assume alcun rilievo verso Parte_1
pagina 26 di 31 Né risulta rilevante la questione dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'Ato, in quanto l'attrice ha fatto valere in giudizio la responsabilità ex lege dei Comuni e non l'asserita responsabilità dei Comuni quali soci dell'Ato.
Vanno infine rigettate, in tal modo confermando sul punto l'ordinanza del 19.5.2023, le istanze istruttorie. In particolare, la richiesta di interrogatorio formale avanzata dal Controparte_4 risulta inconducente ai fini del giudizio perché vertente su circostanze non contestate, in quanto il servizio è stato svolto nell'interesse del anche se non vi è stato un rapporto diretto tra il CP_4
e tenuto conto che il è rimasto pur sempre, in ragione di quanto CP_4 Parte_1 CP_4 chiarito, il titolare del servizio oltre che socio dell'Ato.
Inoltre, l'ordine di esibizione richiesto dal di non può essere accolto dal CP_4 CP_3 momento che la CU ha dichiarato di non avere rinvenuto i documenti richiesti, peraltro concernenti il rapporto tra il e dunque irrilevanti in CP_4 Controparte_25 relazione al rapporto tra il e CP_4 Parte_1
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei singoli Comuni convenuti come di seguito esposto, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta, e non avendo la parte attrice allegato e dimostrato, ai sensi dell'art. 1224, c. 2, c. c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, c. 1, c. cin caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 (C. Cass., Sez. II, 3/6/2009, n. 12828; C. Cass., SS. UU., n. 19499/2008).
Con riguardo agli interessi, dovuti nella misura legale, deve rilevarsi che non ha Parte_1 depositato la prova della ricezione della diffida da parte dei singoli Comuni convenuti, con la conseguenza che gli interessi decorrono per tutti i Comuni dalla data della domanda, fatta eccezione degli interessi dovuti dai Comuni di Agira e di - che hanno depositato la diffida CP_2 loro inviata da - per i quali gli interessi decorrono dalla data della diffida. Parte_1
Pertanto:
1) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
570.849,05, oltre interessi legali dalla messa in mora;
pagina 27 di 31 2) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_7
287.047,62, oltre interessi legali dalla domanda;
3) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_8
209.919,85, oltre interessi legali dalla domanda;
4) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_9
1.209.296,35, oltre interessi legali dalla domanda;
5) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_5
114.453,24, oltre interessi legali dalla domanda;
6) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_11
109.021,85, oltre interessi legali dalla domanda;
7) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_14
267.455,85, oltre interessi legali dalla domanda;
8) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_13
408.700,67, oltre interessi legali dalla domanda;
9) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € CP_3
1.143.286,13, oltre interessi legali dalla domanda;
10) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_21 somma di € 201.813,46, oltre interessi legali dalla domanda;
11) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_22
126.713,96, oltre interessi legali dalla domanda;
12) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_10
566.193,25, oltre interessi legali dalla domanda;
13) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_6
135.438,22, oltre interessi legali dalla domanda;
14) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_24
507.753,27, oltre interessi legali dalla domanda;
15) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_12
211.918,25, oltre interessi legali dalla domanda;
pagina 28 di 31 16) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_23
2.477,88, oltre interessi legali dalla domanda;
17) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_2
410.139,09, oltre interessi legali dalla messa in mora;
18) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_3 somma di € 386.154,28, oltre interessi legali dalla domanda;
19) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_4
256.179,15, oltre interessi legali dalla domanda.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna delle amministrazioni regionali per l'asserito mancato controllo sull'impiego delle somme trasferite ai Comuni in ragione dell'estrema genericità della medesima domanda, non risultando dagli atti che le predette amministrazioni abbiano omesso le verifiche e/o i controlli ad esse spettanti.
Nei confronti della CU, come esposto, operano le preclusioni illustrate, dunque non può procedersi in questa sede né all'accertamento di alcun debito della stessa, né, ovviamente alla sua condanna.
L'accoglimento delle domande proposte nei confronti dei Comuni consente di non esaminare la domanda ex art. 2041 c.c., formulata dall'attrice in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque i Comuni convenuti in solido vanno condannati alla rifusione delle stesse in favore dell'attrice; l'attrice va condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle Amministrazioni regionali e della Infine, la CP_15 CP_15
6 Società consortile per azioni, il il il
[...] CP_3 Controparte_11 Controparte_10
, il , il il il Controparte_8 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_9
il il vanno Controparte_14 Controparte_13 Controparte_3 condannati, in solido, alla rifusione delle spese nei confronti della CU.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: € 5.100,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria, € 9.000,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 32.600,00 e € 3.399,00 per esborsi nei confronti dell'attrice.
pagina 29 di 31
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4508/2020, vertente tra Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice),
[...] Controparte_1 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_5 Controparte_11
Controparte_14 Controparte_13 CP_3 Controparte_10 [...]
, , CP_6 Controparte_12 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, , in persona CP_4 Controparte_15 del legale rappresentante pro tempore, , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18
, rispettivamente
[...] Controparte_19 in persona degli Assessori pro tempore, Gestione Liquidatoria Unitaria ex l.r. n. 9/2010 ed ord.
p.d.r.sic. n. 8/rif. del 27 settembre 2013, in persona del legale rappresentante pro tempore
(convenuti), , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore (convenuti contumaci) e Controparte_24
, in persona dei Curatori pro tempore (terza Controparte_25 chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del , del Controparte_21 Controparte_22 del del in persona dei rispettivi Sindaci pro Controparte_23 Controparte_24 tempore;
2. Rigetta le domande nei confronti delle Amministrazioni Regionali, della Gestione
Liquidatoria Unitaria e della;
Controparte_15
3. Accoglie le domande nei confronti dei Comuni e, per l'effetto, condanna i Comuni al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di seguito indicate, oltre interessi come in motivazione: il al pagamento della somma di € 570.849,05, il Controparte_1 CP_7 al pagamento della somma di € 287.047,62, il al pagamento
[...] Controparte_8 della somma di € 209.919,85, il al pagamento della somma di € Controparte_9
1.209.296,35, il al pagamento della somma di € 114.453,24, il Controparte_5 [...]
al pagamento della somma di € 109.021,85, il al CP_11 Controparte_14 pagamento della somma di € 267.455,85, il al pagamento della Controparte_13
pagina 30 di 31 somma di € 408.700,67, il al pagamento della somma di € 1.143.286,13, il CP_3
al pagamento della somma di € 201.813,46, il Controparte_21 [...] al pagamento della somma di € 126.713,96, il al CP_22 Controparte_10 pagamento della somma di € 566.193,25, il al pagamento della somma Controparte_6 di € 135.438,22, il al pagamento della somma di € 507.753,27, il Controparte_24
al pagamento della somma di € 211.918,25, il al Controparte_12 Controparte_23 pagamento della somma di € 2.477,88, il al pagamento della somma di € Controparte_2
410.139,09, il al pagamento della somma di € Controparte_3
386.154,28, il al pagamento della somma di € 256.179,15; Controparte_4
4. Dichiara l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti della
[...]
; Controparte_25
5. Condanna l'attrice al pagamento, in favore delle Amministrazioni Regionali delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
6. Condanna l'attrice al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_15 lite, che liquida in € 32.600,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
7. Condanna i Comuni in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00 per compensi e € 3.399,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. Condanna , Controparte_15 Controparte_11 Controparte_10
, , Controparte_8 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_9
in Controparte_14 Controparte_13 Controparte_3 solido, al pagamento, in favore della Controparte_25
, delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00, oltre spese generali nella misura
[...] del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssaMilena Aucelluzzo Giudice relatore dott. Fabio Salvatore Mangano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 696 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Natascia Corea per procura in atti
- attrice -
e
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola per procura in atti
Controparte_3
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_4 dall'avv. Francesco Impellizzeri per procura in atti pagina 1 di 31 C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milano per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_5 P.IVA_6 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_6 P.IVA_7 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_8 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore La Biunda e dall'avv. Fabio Lo Presti per procura in atti
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_8 P.IVA_9 rappresentato e difeso dall'avv. Petronilla Patti per procura in atti
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_9 P.IVA_10 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Asaro per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_10 P.IVA_11 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Francesco Scillia per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_11 P.IVA_12 rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Lo Pinzino per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_12 P.IVA_13 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_13 P.IVA_14 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_14 P.IVA_15 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Bonomo per procura in atti
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_16 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Antonino Salanitro per procura in atti
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_4 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Valerio Muscarà per procura in atti
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_17 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore La Biunda per procura in atti pagina 2 di 31 , in persona del Presidente pro tempore;
Controparte_16 [...]
Controparte_17
Controparte_18 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_19
Assessori pro tempore, (EX L.R. N. 9/2010 e Controparte_20
ORD. P.D.R.SIC. N. 8/RIF. del 27.9.2013), costituita presso l' Controparte_18
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- convenuti –
, C.F. in persona del Controparte_21 P.IVA_18
Sindaco pro tempore
, C.F. in persona del Sindaco pro tempore Controparte_22 P.IVA_19
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_23 P.IVA_20
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_24 P.IVA_21
- convenuti contumaci– nonché
, P.I. Controparte_25
, in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero P.IVA_22
Pisciotta per procura in atti
- terza chiamata –
OGGETTO: Altri istituti di diritto societario.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2020, 11.1.2020, 14.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020 ha convenuto in giudizio gli Enti indicati in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento della somma di € 7.124.806,42 nei propri confronti da parte della e/o dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Controparte_16
e/o dell'Assessorato Regionale dell'Economia, presso il quale è costituita la Gestione Liquidatoria
Unitaria e/o della Gestione Liquidatoria Unitaria, e la conseguente condanna dei predetti pagina 3 di 31 convenuti in solido al pagamento della somma indicata;
in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della dell'obbligo di versarle la somma di cui sopra e la conseguente CP_15 condanna della predetta anche in solido con i Comuni convenuti, al pagamento della CP_15 somma indicata;
ha chiesto, in ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione posta in capo ai Comuni convenuti e la loro condanna nei termini seguenti: 1) del al pagamento della somma di € 570.849,05; 2) del al Controparte_1 Controparte_7 pagamento della somma di € 287.047,62; 3) del al pagamento della somma di € Controparte_8
209.919,85; 4) del al pagamento della somma di € 1.209.296,35; 5) del Controparte_9 al pagamento della somma di € 114.453,24; 6) del al Controparte_5 Controparte_11 pagamento della somma di € 109.021,85; 7) del al pagamento della Controparte_14 somma di € 267.455,85; 8) del al pagamento della somma di € 408.700,67; 9) Controparte_13 del al pagamento della somma di € 1.143.286,13; 10) del CP_3 CP_4 [...]
al pagamento della somma di € 201.813,46; 11) del al CP_21 Controparte_22 pagamento della somma di € 126.713,96; 12) del al pagamento della somma di Controparte_10
€ 566.193,25; 13) del al pagamento della somma di € 135.438,22; 14) del Controparte_6 al pagamento della somma di € 507.753,27; 15) del Controparte_24 Controparte_12 al pagamento della somma di € 211.918,25; 16) del al pagamento della Controparte_23 somma di € 2.477,88; 17) del al pagamento della somma di € 410.139,09; 18) del Controparte_2 al pagamento della somma di € 386.154,28; 19) del Controparte_3 CP_4
al pagamento della somma di € 256.179,15; tutte le somme oltre rivalutazione ed interessi
[...] dal dovuto al soddisfo.
Ha chiesto, inoltre, l'accertamento della responsabilità della , dell' Controparte_16 CP_17
dell' Controparte_18 CP_17 Controparte_17
e dell' Pubblica , a titolo di
[...] CP_17 Controparte_19 CP_19 concorso nell'inadempimento, per avere omesso di esercitare le funzioni di vigilanza, di controllo, sostitutive e di coordinamento e la loro condanna, in solido con i Comuni e le altre parti convenute, a risarcirle il danno subito.
pagina 4 di 31 In subordine, ha chiesto l'accertamento dell'arricchimento senza causa dei Comuni convenuti con conseguente declaratoria del suo diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura indicata di €
7.124.806,42.
A sostegno delle domande l'attrice ha allegato: di avere svolto, tra il 2013 e il 2016, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di sua proprietà, giusta autorizzazione integrata regionale DRS n. 221 del 19.3.2009, per conto della società
[...]
denominata “ , dichiarata fallita dal Controparte_26 Controparte_27
Tribunale di Enna con sentenza del 20/03/2019; che i rifiuti provenienti dai Comuni convenuti della provincia di ricompresi nell' , sulla base di provvedimenti CP_3 CP_26 Controparte_26 autorizzativi dell'ATO ENNAUNO, erano stati conferiti presso la discarica di proprietà della che il corrispettivo di conferimento, giusta convenzione per lo smaltimento del Pt_1
15/05/2012, era stato determinato tra la e l'ATO ENNAUNO sulla base della tariffa di Pt_1 conferimento, ex D.R.S. n. 376 del 29/04/2008, previamente approvata dalla medesima autorità regionale competente;
che il servizio doveva essere contabilizzato e fatturato mensilmente e liquidato alla entro e non oltre trenta giorni dalla data di emissione delle fatture;
che Pt_1
l'ATO ENNAUNO non aveva pagato il corrispettivo dovuto, di cui alle fatture allegate, per un importo complessivo di € 7.124.806,42; che in data 16/04/2019, a mezzo PEC, i Comuni erano stati costituiti in mora.
Ciò premesso, ha richiamato l'art. 201 del d. lgs. n. 152/2006 e l'art. 6 della l.r. n. 9/2010, e ha rappresentato che le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti , i CP_15 consorzi e le società d'ambito preesistenti sono stati, poi, tutti posti in liquidazione (ai sensi dell'art. 19, c. 1, l.r. n. 9/2010), attraverso Commissari liquidatori nominati dall'Assessore
ed i servizi di pubblica utilità, che avrebbero dovuto provvedere anche “alla Controparte_28 quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009”, poi prorogata ex art. 1, l.r. n. 49/2012; art. 1, commi 7, 8 e 9 l.r. 3/2013.
Ha evidenziato che “I rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso, ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1, nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito” (art. 19, comma 2, l.r. n. 9/2010 e ss. mm. ed ii.), erano poi confluiti, dal 1/10/2013 (giusta ord. 8/rif. del 27 settembre 2013, ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006),
pagina 5 di 31 in una apposita gestione liquidatoria unitaria, costituita presso l' Controparte_18
con articolazioni in sottogestioni costituite per materia o per territorio, in cui
[...] erano confluite tutte le gestioni liquidatorie precedenti.
A suo dire, si era realizzata una successione ope legis nei rapporti attivi e passivi delle società CP_1 d'ambito (s.p.a. o s.r.l.) e, dunque, nei loro debiti, prima, della G.L.U. e, poi, delle .. In ogni caso ha affermato la sussistenza di un'obbligazione sussidiaria per i debiti delle originarie società
d'ambito risultavano, ai sensi dell'art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005, delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio, per la parte degli oneri derivanti dal servizio di conferimento in discarica dei loro rifiuti. Inoltre ha rappresentato che era stato istituito prima, “presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie” (art. 21, comma 17, l.r. n. 19/2005) ed erano stati così anticipati dalla
, tra il 2006 ed il 2009, più di 122 milioni di euro, dei quali solo 9,9 poi recuperati Controparte_16
e, successivamente, autorizzate ulteriori anticipazioni di cassa ai comuni (art. 11 l.r. n. 6/2009) per più di 322 milioni di euro, di cui solo 67,6 poi recuperati. Ha ritenuto che le predette Istituzioni regionali non si fossero curate di vigilare sulla effettiva destinazione delle somme anticipate ai
Comuni. In ogni caso ha affermato che il Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (amministrazione), in ragione della relazione procedimentale instaurata con essa attrice, fossero derivati in capo alla prima doveri di buona fede e di protezione, con conseguente responsabilità per il caso di inadempimento. Infine ha invocato l'applicazione dell'art. 2041 c.c..
Si è costituito in giudizio il evidenziando che l'attrice aveva intrattenuto il Controparte_1 rapporto contrattuale con un soggetto diverso e che il conferimento dei rifiuti era avvenuto, non su iniziativa dei singoli Comuni, ma «sulla base di provvedimenti autorizzativi dell'ATO ENNAUNO, succedutisi nel tempo, ad opera dell'autorità regionale competente, a conferire i rifiuti solidi urbani presso la discarica di proprietà della , che il corrispettivo per il servizio di smaltimento era stato «determinato tra Pt_1 la e l'ATO ENNAUNO sulla base della tariffa di conferimento», che le fatture erano state Pt_1 emesse a carico dell' mentre – per come rilevato dalla stessa Parte_2 Pt_1 con nota 24 febbraio 2016 – il non presentava alcun arretrato/debito per i
[...] Controparte_1
pagina 6 di 31 servizi resi da nei confronti dell' Ha affermato di avere sempre Parte_1 Parte_2 adempiuto – nonostante i numerosi disservizi a partire dall'anno 2015 e fino al mese di agosto
2016 – alle proprie obbligazioni e di avere contestato, con nota prot. 14145 del 24/8/2016 la richiesta di pagamento formulata da precisando che «la somma di cui sopra è dovuta dalla Parte_1 soc. e non dal che non ha sottoscritto alcuna convenzione con la soc. né CP_25 Controparte_1 Pt_1 assunto alcun impegno in tal senso. Ha affermato di essere, a sua volta, creditore dell'Ato.
Ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adìto in favore del Tribunale di Enna, Sezione fallimentare, con conseguente improcedibilità dell'azione proposta.
Ha escluso la successione dei Comuni nei debiti degli ATO e ha chiesto la chiamata in causa del Fallimento di Ato EnnaEuno s.p.a. in liquidazione, al fine di ottenere una sentenza di mero accertamento nei suoi confronti.
Ha escluso che l'attrice avesse fornito la prova del credito, avendo depositato solo le fatture, prive di valore probatorio e disconosciute. A suo dire, comunque, il avrebbe potuto CP_4 pagare non l'intero importo delle fatture ma solo la parte non pagata delle predette fatture e nei limiti della propria partecipazione sociale ad Ha evidenziato l'assenza in atti di Controparte_29 un formulario di identificazione e/o altra documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c., anche con riguardo alla domanda ex art. 2041 c.c..
Anche il costituendosi in giudizio, ha dichiarato di avere sempre Controparte_2 adempiuto le proprie obbligazioni nei confronti dell' e ha richiamato le Parte_2 deliberazioni del Responsabile III Settore, con le quali l'Ente ha mensilmente Controparte_2 pagato quanto di propria pertinenza (per il periodo gennaio 2013/dicembre 2014 e per l'anno
2015). Ha dichiarato di aver dovuto predisporre interventi “sostituitivi” per evitare l'interruzione del servizio e che talvolta non aveva liquidato l'intero importo delle fatture richieste dall'ATO al fine di compensare a fine anno le anticipazioni effettuate per conto dell'ATO, assicurandosi che gli acconti pagati – normalmente pari ad oltre l'80% del richiesto – fossero corrisposti «in modo da permettere il pagamento degli emolumenti al personale impegnato nel Cantiere e del tributo per il CP_2 conferimento in discarica».
pagina 7 di 31 Ha riconosciuto che negli anni si erano registrati minimi scostamenti nei rapporti tra il
[...]
e l' calcolati in appena € 35.000,00, come emerso all'esito dell'apposita CP_2 Parte_2 attività di verifica svolta in contraddittorio tra le parti, riferita al periodo 1 ottobre 2013-31 marzo
2015», importo poi versato.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda e la conseguente competenza del Tribunale fallimentare di Enna, essendo la stessa ammessa allo stato passivo del fallimento della Parte_1 società come risultante dal verbale di udienza del 28 ottobre 2019, con CP_25 conseguente suo difetto di interesse al presente giudizio.
Ha affermato l'esistenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e l'esigenza di integrazione del contradditorio nei confronti del Controparte_25
Ha ritenuto l'insussistenza di una forma di successione e/o subentro dei Comuni Soci nei debiti della società d'ambito e l'insussistenza della responsabilità solidale e/o sussidiaria in capo ai
Comuni, che non potevano essere chiamati a rispondere dei debiti accumulati dalla Società
, se non nei limiti dei conferimenti effettuati. CP_26
Ha contestato che le fatture, espressamente disconosciute ed emesse nei confronti di un altro soggetto, potessero rappresentare la prova del credito;
comunque, ha affermato che il CP_4 avrebbe potuto pagare la parte non pagata delle predette fatture nei limiti della propria partecipazione sociale ad Controparte_29
Ha contestato la corrispondenza tra i rifiuti eventualmente conferiti e quelli oggetto di richiesta, in difetto di un formulario di identificazione e/o altra documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti, e ha eccepito la prescrizione parziale degli importi richiesti.
Si è costituito in giudizio il Controparte_3
eccependo anch'esso l'incompetenza del Giudice adìto in favore del Tribunale Fallimentare
[...] di Enna;
ha chiesto la chiamata in causa del Ha Controparte_25 contestato la dedotta successione e/o subentro del nei debiti della Società d'Ambito, e la CP_4 sua responsabilità.
Ha evidenziato che l'art. 21, c. 17, della l.r. 22.12.2005, n. 19, che aveva previsto l'istituzione di un fondo di rotazione presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali utilizzabile in casi determinati su richiesta della società d'ambito, era stato abrogato dall'art. 15, c. 8,
pagina 8 di 31 l.r. 15.5.2013, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2013.
Ha contestato le fatture, intestate all'ATO e prive di ogni attestazione di conformità alle scritture contabili. Ha eccepito la parziale estinzione del credito dell'attrice per intervenuta prescrizione, operando quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Ha escluso la fondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa, per difetto del requisito della sussidiarietà.
Si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di Controparte_15 legittimazione;
ha affermato di essere stata istituita sulla base della l.r. 9/2010 per svolgere funzioni meramente regolative del sistema e funzioni di controllo degli appalti, di controllo del transito del personale dalla vecchia gestione ATO ai nuovi soggetti affidatari del servizio, escludendo di avere gestito alcun servizio integrato avente ad oggetto i rifiuti.
Anche la S.R.R. ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adìto in favore del
Tribunale Fallimentare di Enna, in quanto i Comuni, beneficiari del servizio di smaltimento, in qualità di debitori dell'ATO, avrebbero dovuto risponderne davanti alla Sezione Fallimentare.
Diversamente, a suo dire, si sarebbero trovati esposti al rischio di dover rispondere del medesimo inadempimento sia davanti a questo Tribunale, sia davanti alla Sezione Fallimentare, con duplicazione della domanda, e conseguente rischio di giudicati contrastanti.
Ha evidenziato l'intervenuta insinuazione di nel fallimento di Parte_1 CP_25
Ha dichiarato che fin dalla sua costituzione, dal 30/09/2013 aveva esercitato attività
[...] meramente regolative ed amministrative, con una limitata pianta organica (nr. 6 addetti in tutto), ma giammai il servizio integrato di raccolta e gestione dei rifiuti.
Ha escluso che i debiti accumulati dagli ATO rifiuti potessero imputarsi ai Comuni o alla in difetto di una norma che l'avesse previsto. Ha eccepito il difetto di contraddittorio per la CP_15 mancata chiamata in giudizio del Controparte_25
Ha contestato il credito vantato e ne ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità e/o della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del giudice adito in Controparte_5 favore del Tribunale di Enna, Sezione fallimentare.
pagina 9 di 31 Ha richiamato la l.r. n. 19/2005, che prevedeva una ipotesi di responsabilità sussidiaria dei
Comuni, ma non solidale, con conseguente onere dell'attrice di fare luogo alla preventiva escussione del debitore principale, dichiarato fallito. Diversamente, a suo dire, i Comuni sarebbero stati esposti al rischio di dover rispondere del medesimo inadempimento sia davanti a questo
Tribunale sia davanti alla Sezione Fallimentare. Ha affermato l'esigenza di integrazione del contradditorio nei confronti del Controparte_25
Ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la l.r. n. 9/2010, la quale, se da un lato, con l'art. 8, aveva previsto l'introduzione delle SRR, specificandone le funzioni meramente regolative del sistema delle gare e le funzioni informative, dall'altro, con l'art. 4, comma 2, lett. c), aveva stabilito che i Comuni “provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”.
Ha contestato la domanda, fondata su fatture relative a servizi inesistenti o mai eseguiti né in favore della né in favore del intestate unicamente ad e CP_25 CP_4 CP_25 del tutto prive di certificazione in ordine alla loro conformità, sprovviste della documentazione volta a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Ha evidenziato il difetto di forma scritta ad substantiam e, in applicazione degli artt. 191 e 153 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), il difetto di impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolo del bilancio di previsione”.
Ha anch'esso eccepito la prescrizione parziale degli importi, in applicazione dell'art. 2948 n. 4
c.c. e ha contestato la domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Si sono costituiti in giudizio il e il svolgendo difese Controparte_6 Controparte_7 identiche a quelle del Controparte_5
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_8 dovendo la stessa essere proposta dinanzi al tribunale fallimentare competente. Ha chiesto la pagina 10 di 31 chiamata in causa del , in quanto unica obbligata, al fine Controparte_25 di essere tenuto indenne dalla stessa per il caso di accoglimento della domanda.
Ha comunque affermato di avere sempre pagato regolarmente l'Ato per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU. Ha escluso la successione ope legis del nei debiti CP_4 della Ha contestato le fatture riferibili al periodo 2014-2016, emesse nei Controparte_25 confronti di , in difetto di prova che i conferimenti inerissero al proprio territorio, CP_25 rappresentando di avere sempre ottemperato ai propri obblighi, ed essendo, anzi, creditore della
Ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine quinquennale previsto Controparte_25 dall'art. 2948 c.c..
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali, eccependo la carenza di legittimazione passiva della , per la palese erroneità dell'atto di citazione, di cui ha Controparte_16 eccepito la nullità per la violazione dell'art. 11 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, come sostituito dall'art. 1 della legge 25.03.1958, n. 260, e del successivo art. 52.
Ha escluso il fenomeno successorio tra l'ATO e la gestione liquidatoria unitaria, ex art. 45, c. 6,
l.r. n. 11/2010.
Ha dichiarato che l' aveva esercitato, dal 1° ottobre 2013 al Controparte_18
14 luglio 2015, un ruolo di coordinamento delle gestioni liquidatorie delle ATO, in virtù dell'art. 19, c. 2, l. r. n. 9/2010, gestioni liquidatorie che sarebbero dovute cessare al 30 settembre 2013, termine poi prorogato con ordinanza del Presidente della n° 8/Rif. del 27 Controparte_16 settembre 2013 e successive fino alla emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015. Dunque la Gestione Liquidatoria Unitaria aveva riguardato il periodo dal 1° ottobre
2013 al 14 luglio 2015, in deroga agli artt. 14 e 19 della legge regionale n. 9/2010 e fino al 14 luglio
2015 la Gestione Liquidatoria Unitaria aveva svolto un ruolo di coordinamento delle singole gestioni liquidatorie al fine precipuo di imprimere una notevole accelerazione alla liquidazione delle Società d'ambito e dei vari Consorzi.
Con l'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento dell'Amministrazione, finalizzato a garantire una celere chiusura della gestione liquidatoria delle società e dei consorzi d'ambito, è cessato. Infatti, le procedure connesse alle richieste dei Comuni di anticipazione di risorse finanziarie finalizzate all'estinzione dei debiti relativi all'espletamento del servizio di pagina 11 di 31 integrata dei rifiuti si erano definite negli anni 2013 e 2014 mediante l'approvazione dei CP_20
Piani di rientro, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale n. 9/2010 e circolare applicativa 10 novembre 2012, n. 2.
Ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2005, obbligati a pagare i debiti dei consorzi e delle autorità d'ambito ed a concorrere, in quanto soci, provvedendo alla copertura delle perdite delle ATO, erano gli stessi Comuni soci (responsabilità sussidiaria), in favore dei quali la legge regionale n. 20/2011 prevedeva la possibilità di erogare anticipazioni per l'estinzione di posizione debitorie. Tuttavia, con l'emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 20/Rif. del 14 luglio 2015, l'intervento dell'Amministrazione era cessato. Ha affermato che l'intero costo del servizio dovesse essere coperto con la riscossione della a cura della Società Parte_3
d'ambito, mediante l'emissione delle relative bollette e degli eventuali ruoli coattivi, nei confronti degli utenti del servizio e dei morosi. Ha poi chiarito che al fine di dare attuazione all'art. 11 della
L.r. 6/2009, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, poi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, aveva nominato dei commissari ad acta presso le Società d'Ambito con il compito di rappresentare le esigenze dei Comuni soci in relazione ai costi relativi dei servizi da erogare, vincolando le anticipazioni concesse dalla Ragioneria Generale della Regione a tale destinazione.
Ha ripercorso le fasi dell'attività di recupero delle anticipazioni da parte dei Comuni beneficiari, non avvenuto negli esercizi 2011 e 2012, riattivato nel 2013, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 11/2010
e che l'art. 9 della l.r. 13/2014, nel modificare il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6/2009, aveva previsto che le anticipazioni venissero recuperate entro il termine di dieci anni.
Ha precisato che per i Comuni appartenenti all'ATO 1, dichiarata fallita dal Tribunale di CP_3
Enna, la Ragioneria Generale aveva erogato, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 6/2009, un importo complessivo di € 20.828.454,06 e al 31.12.2019 aveva recuperato € 13.650.576,48 e ulteriori trattenute erano state effettuate sulle assegnazioni del Fondo Autonomie Locali, dichiarando che le anticipazioni erano state erogate con specifico vincolo di destinazione.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del giudice adito in Controparte_10 favore del Tribunale Fallimentare di Enna, e chiedendo la chiamata in causa del Controparte_30 al fine di ottenere che l'eventuale giudicato in favore di si
[...] Parte_1 estendesse al terzo chiamato, unico obbligato.
pagina 12 di 31 Ha dichiarato di avere sempre regolarmente pagato l'ATO per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, pur essendo creditore di ingenti somme di denaro. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza dell'obbligazione solidale a suo carico, in ragione del regime di autonomia patrimoniale perfetta dell'A.T.O..
Ha contestato la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'attrice.
Ha dichiarato di essersi tempestivamente insinuato, con domanda del 09.09.2019, al passivo del fallimento di per la somma di € 1.845.869,82. Controparte_30
Ha dichiarato di avere costituito l' a far data Controparte_31 dell'1.11.2015 con scadenza il 31.12.2022, con le modalità di cui alla legge regionale n. 9/2010, che il servizio era stato affidato, tramite regolare gara di appalto, alla ditta Controparte_32 concludendo i rapporti con la società d'ambito CP_27
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento, avendo escluso regolarmente pagato quanto di competenza.
Ha, infine, eccepito la prescrizione parziale degli importi richiesti con riferimento al periodo di cinque anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Anche il nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'incompetenza di Controparte_11 questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna, Sezione Fallimentare. Ha richiamato la l.r. n.
19/2005, che prevedeva per i Comuni una ipotesi di responsabilità sussidiaria ma non solidale, con onere di preventiva escussione del debitore principale. Ha, comunque, eccepito il difetto di contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio del Controparte_25
.
[...]
Ha escluso che anche alla luce del nuovo assetto normativo delineato con la l.r. 9/2010, i debiti accumulati dagli ATO rifiuti (soppressi nel 2010) potessero essere pagati dai Comuni appartenenti all'ambito, non potendo essere considerati successori della società d'ambito.
Ha dichiarato di avere sempre ottemperato ai propri obblighi, ha escluso l'esistenza del credito, fondato su fatture intestate ad e prive di ogni certificazione formale della CP_25 loro conformità alle scritture contabili, contestate e sprovviste di riferimento in merito ai conferimenti inerenti il suo territorio. Ha, poi, eccepito la prescrizione parziale degli importi e l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c..
pagina 13 di 31 Si sono costituiti in giudizio il , di e di Controparte_12 CP_13 CP_14 eccependo sempre l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Enna, Sezione
Fallimentare, e chiedendo la chiamata in causa del al Controparte_25 fine di ottenere una sentenza di mero accertamento, in modo che l'eventuale giudicato positivo alla otesse estendersi al terzo chiamato, unico obbligato. Parte_1
Hanno escluso la successione o il subentro nei debiti della società d'ambito, non potendo il credito essere azionato nei confronti dei soci di una S.p.A.. Hanno affermato che l'attrice non aveva dato prova di avere, preventivamente, richiesto il pagamento all'obbligato principale;
hanno contestato gli importi delle fatture, disconoscendo che le stesse si riferissero a conferimenti inerenti il territorio del o che comunque vi fosse corrispondenza tra i rifiuti CP_4 eventualmente conferiti e quelli oggetto di richiesta, in difetto di un formulario di identificazione volto a comprovare la provenienza dei rifiuti.
Hanno eccepito la prescrizione parziale degli importi.
Il , sulla scorta della documentazione versata in atti, ha dichiarato di Controparte_12 essere creditore nei confronti di per la complessiva somma di € 1.326.915,18. CP_25
Il ha dichiarato di avere regolato i propri rapporti di dare/avere nei Controparte_13 confronti di con un accordo transattivo del 30/03/2015 nel quale la Società CP_25
d'Ambito aveva riconosciuto un credito del pari ad € 332.403,99; in ogni Controparte_13 caso, a suo dire, avrebbe potuto pagare non l'intero importo delle fatture, ma la quota del proprio debito nei limiti della propria partecipazione sociale ad pari al 3,034%, per un CP_25 eventuale debito pari ad € 216.166,63, anziché € 408.700,67.
Il ha dichiarato di avere versato anticipazioni per un importo totale di Controparte_14
€ 446.482,33, sotto forma di minori trasferimenti regionali ai Comuni e di dover versare, al più, la quota del suo debito nei limiti della partecipazione sociale ad pari al 2,498%, CP_25 dunque per € 177.977,66, anziché € 267.455,85.
Si è costituito in giudizio il escludendo il proprio obbligo per i debiti che la CP_3 società gestoria aveva assunto nei confronti dei terzi e contestando la conformità delle copie delle fatture e dei documenti depositati dall'attrice.
pagina 14 di 31 Ha dichiarato di avere versato alla società le somme di spettanza della per CP_25 Pt_1
l'espletamento del servizio di conferimento in discarica ogni qualvolta gli erano state richieste dalla
Società d'ambito, prevedendo in bilancio il pagamento del servizio di conferimento in discarica per gli anni 2014 – 2016 e assumendo gli impegni di spesa per le fatture della che la Società Pt_1
d'ambito aveva ribaltato sullo stesso CP_4
Ha affermato di non essere in possesso delle quietanze consegnate da a , già Pt_1 CP_25 richieste alla CU fallimentare e a tal fine ha chiesto apposito ordine di esibizione delle suddette quietanze, nonché dei pertinenti libri contabili della curatela fallimentare Controparte_25
per il periodo da giugno 2015 a dicembre 2017.
[...]
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'incompetenza del Tribunale Controparte_9 adìto in favore del Tribunale fallimentare di Enna e chiedendo di chiamare in causa la CU al fine di ottenere la sentenza di accertamento dell'esistenza del debito di quest'ultima. Ha escluso l'esistenza della propria obbligazione sussidiaria, ritenendo che i Comuni potessero essere considerati successori e coobligati in solido dell'A.T.O., alla luce degli artt. 19 della l.r. n. 9/2010 e
45 della l.r. n. 11/2010, che aveva previsto il subentro delle gestioni liquidatorie. Ha eccepito l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
Ha richiamato il verbale di riunione del 25.09.2015, da cui era emerso il debito del nei CP_4 confronti dell'Ato Ennaeuno s.p.a. in liquidazione relativamente al periodo 1 ottobre 2013 – 31 marzo 2015 per € 565.054,08, debito che il aveva estinto. Ha contestato le fatture, CP_4 intestate all'Ato, prive di certificazione di conformità alle scritture contabili e ha eccepito la parziale estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c. c..
Si è costituito in giudizio il eccependo il difetto di interesse dell'attrice, Controparte_4 che aveva azionato il credito nella procedura fallimentare, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il rapporto contrattuale intervenuto tra la e Parte_1
Controparte_25
Ha dichiarato di avere versato a le somme di sua spettanza. CP_25
Con ordinanza del 14.1.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa della CU del richiesta dai Controparte_33 CP_34 CP_9
pagina 15 di 31 e quindi, verificata la rituale CP_14 CP_13 CP_12 Controparte_3 instaurazione del contraddittorio, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.04.2022, rilevato che anche i Comuni di , e la CP_8 CP_10 CP_11 [...]
avevano chiesto tempestivamente la chiamata in causa la chiamata in Controparte_15 causa della CU del Fallimento Ennauno S.p.A. in liquidazione, è stata autorizzata la predetta chiamata in causa.
La CU del si è costituita in giudizio con Controparte_25 comparsa del 21.9.2022, eccependo l'inammissibilità della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. l.f..
Ha dichiarato che il credito vantato da era già stato ammesso al passivo del Fallimento di Pt_1
Ennaeuno Spa in liquidazione per l'importo complessivo di € 9.420.686,80 in linea chirografaria, di cui € 7.248.713,93 in linea capitale, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del presente giudizio non avrebbe potuto incidere sugli effetti del giudicato endofallimentare formatosi ex art. art. 96 l.f. sulla pretesa creditoria vantata da nei propri confronti, mentre Parte_1 eventuali pretese dei Comuni chiamanti o della avrebbero dovuto azionarsi in sede di CP_15 verifica dello stato passivo.
A suo dire con il presente giudizio potrebbe soddisfare il credito ammesso al Parte_1 passivo, in violazione della gradazione contenuta nell'art. 111 l.f.. Ha precisato di avere promosso nei confronti dei Comuni odierni convenuti azioni finalizzate al recupero degli ingenti crediti vantati, da ripartire tra i creditori della massa.
Ha poi dichiarato la responsabilità sussidiaria e solidale dei Comuni nei confronti dei soggetti terzi e di prevista espressamente dal legislatore regionale soltanto nei confronti delle Parte_1 società d'ambito territoriale (ATO), ex art. 21 della l. r. 19/2005, art. 4, c. 2, lett. c) della l.r. n.
9/2010.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 6.12.2022, rilevato che la CU aveva richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., sono stati assegnati i predetti termini e, con ordinanza del 19.5.2023, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.9.2024. Il giudizio è stato nelle more riassegnato ad altro giudice relatore e all'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta pagina 16 di 31 in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei , di Controparte_35
di , , in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore. CP_22 CP_23 CP_24
L'intervenuta costituzione in giudizio del Presidente della che, unitamente alle Controparte_16 altre amministrazioni regionali, si è difeso nel merito ha sanato i vizi della vocatio in ius denunciati nella comparsa di costituzione.
Va affermata la competenza di questo Tribunale.
Al riguardo si osserva che l'attrice ha agito nei confronti dei Comuni e delle Amministrazioni regionali adducendo un autonomo titolo di responsabilità dei convenuti.
L'art. 51 l.f. vieta ogni azione individuale sui beni compresi nel fallimento, dovendo assicurare la parità di soddisfazione dei creditori. È parimenti esclusa, in pendenza di fallimento, l'azione surrogatoria (Cass. civ., sez. I, 12.4.1994, n.3413; Cass. civ., sez. I, 6.3.1991, n.2339; Cass. Civ. 9
.12 1966, n.2884; Cass. civ., sez. I, 6.3.1991, n.2339).
La non ha proposto un'azione surrogatoria, ma, come esposto, ha chiesto Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento dei singoli convenuti, da essa ritenuti autonomamente coobbligati con l' . Controparte_36
La Suprema Corte ha chiarito che L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi,
l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria (C. Cass., n. 2902/2016).
Ha pure osservato che Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 61, c.2, l. fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di ammissione al passivo del fideiussore, il quale in via transattiva aveva pagato solo una parte del credito per il quale una banca si era in precedenza insinuata nel fallimento del
pagina 17 di 31 debitore principale) (C. Cass. n. 26003/2018); ed ancora: il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti;
ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, legge fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale
"ex parte creditoris", cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento (C. Cass., n. 3216/2012).
Orbene, in applicazione dei principi riportati deve ammettersi che il creditore, ancorchè insinuatosi al passivo del fallimento del suo debitore principale, possa agire nei confronti dei condebitori solidali del fallito.
Peraltro, nel caso in cui dovesse ritenersi la responsabilità di detti condebitori, convenuti nel presente giudizio, essi stessi, una volta pagato il debito, potrebbero chiedere l'insinuazione al passivo del fallimento , in considerazione dei principi richiamati. Controparte_25
Correlativamente, il credito vantato da nei confronti del debitore fallito, in tutto o Parte_1 in parte soddisfatto per l'adempimento dei condebitori, si ridurrebbe proporzionalmente. Né, del resto, può affermarsi la competenza del giudice fallimentare solo perché il fallimento ha già intrapreso autonomi giudizi nei confronti di singoli Comuni al fine di recuperare il credito vantato nei confronti di questi ultimi, perché, come evidenziato dalla stessa CU, detti giudizi sono stati introdotti, correttamente, presso il Tribunale Ordinario di Enna.
pagina 18 di 31 Ciò posto, occorre ora verificare se sussista la titolarità dell'obbligazione passiva in capo ai convenuti.
A questo punto occorre operare la ricostruzione della normativa di riferimento.
L'ambito territoriale ottimale (ATO) per il servizio di gestione dei rifiuti è stato previsto dall'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. decreto Ronchi, di attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Successivamente, il d. lgs. aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) ha abrogato (art. 264 c. 1, lett. i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il servizio di gestione dei rifiuti, al fine di raggiungere, su base territoriale, dimensioni gestionali che travalicano i confini comunali, attribuendo alle Autorità d'Ambito le funzioni che il decreto Ronchi aveva assegnato alle
Province.
In particolare, il d. lgs n. 152 del 2006, dopo avere previsto, all'art. 200, che “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha disposto (art. 201) che 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
Il d. l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, nell'introdurre il comma 186-bis all'art. 2 della l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato d. lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni, entro un anno dalla sua approvazione (27 marzo 2011), ed ha disposto che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarebbe stato da considerarsi nullo.
pagina 19 di 31 Inoltre, sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le regioni avrebbero attribuito con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato d. lgs n. 152 del 2006 sono risultate efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente.
La disposizione menzionata non indica gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi ATO;
deve ritenersi, però, che tali enti non avrebbero potuto risolversi in nuove forme di aggregazione territoriale, posto che l'art. 186 bis rientra nelle misure volte al contenimento delle spese degli enti locali e alla semplificazione del sistema, eliminando gli enti intermedi.
Infine, il d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in l. n. 10/11, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, che è stato fissato alla data del 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011, All. n. 1.
La proroga del termine di soppressione degli ATO ha trovato la sua giustificazione nella esplicitata necessità di assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità
d'ambito, ad opera dell'art. 2, c. 186-bis, della l. 191/2009, risultava coincidere temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale di cui all'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, norma poi abrogata dal DPR 18 luglio 2011 n. 133, a seguito di referendum popolare.
In questo contesto la l.r. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2, all'art. 45, c. 1, ha disposto che, per l'esercizio delle funzioni previste dal d. lgs n. 152 del 2006 e ss. mm. ii., la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO); ha prescritto agli enti locali ricadenti negli ATO di costituirsi in Consorzio, con partecipazione obbligatoria di tutti i Comuni, salvo quanto previsto dall'art. 200, c. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006; ha precisato che il è dotato CP_3 di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, c. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Successivamente, la l.r. Sicilia 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto, all'art. 6, che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di
pagina 20 di 31 capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate
"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati (c. 1); gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati (c. 2); sono individuate (c.
3) le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. (95% ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, 5% alla provincia appartenente all'ATO).
L'art. 19 ha dettato la disciplina transitoria e ha disposto la liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge, dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del d. lgs.
n. 152/2006.
Nel contesto normativo innanzi descritto, caratterizzato dai mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del servizio dei rifiuti, riveste peculiare rilievo proprio il menzionato art. 19 della l.r. n. 9 del 2010, che così dispone: Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito, costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. […].
2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009 confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.
pagina 21 di 31 2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale CP_1 dell'energia e dei servizi di pubblica coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie […]. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.
2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società
d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità
d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.
L'ordinanza n. 8 rif del 27.9.2013 del Presidente della (in atti), tenuto conto, Controparte_16 tra l'altro, “dell'impossibilità di attuare una nuova indispensabile programmazione del ciclo integrato da parte di soggetti giuridici in liquidazione e non più legittimati ad utilizzare le risorse stanziate per il settore anche a livello comunitario”, ha ordinato, in deroga agli artt. 14 e 19 della l. r. n. 9/2010, la costituzione presso l' della gestione liquidatoria unitaria di Controparte_37 cui agli artt. 45, c. 6, L. R. n. 11/2010 e 19, c. 2, L.R. n. 9/2010, articolata in sottogestioni, costituite per territorio, in cui sono confluite le attuali gestioni liquidatorie. L'art. 2 ha previsto che in ciascun territorio compreso negli attuali Consorzi o società d'ambito, l'assessore regionale nomina tra il personale in servizio presso la un commissario straordinario che procederà CP_16
pagina 22 di 31 ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio di competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata.
La l. n. 11/2010, all'art. 45, ha stabilito, inoltre, le modalità di ripianamento dei debiti dei
Comuni derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, prevedendo il concorso della in varia misura, previa predisposizione di un piano di rientro del concernente CP_16 CP_4 tutti i debiti dell'ATO di riferimento, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Economia, con trasferimento delle somme dalla alla Gestione liquidatoria unitaria. CP_16
Ebbene, così ricostruita l'articolata normativa di riferimento, è possibile affermare che con l'ordinanza n. 8/RIF è stata costituita la gestione liquidatoria unitaria presso l' Controparte_38
in cui sono confluite tutte le gestioni liquidatorie ed è stato attribuito un ruolo di
[...] coordinamento all' e dei servizi di pubblica utilità, autorizzato Controparte_19 ad anticipare risorse finanziarie. In ciascun ambito, pertanto, si è insediato un commissario straordinario competente ad adottare tutti gli atti necessari alla transizione verso il nuovo assetto gestionale e a garantire, al contempo, la continuità del servizio. In base all'art. 3 dell'ordinanza, gli oneri di tale attività sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio e, in caso di mancata corresponsione, è possibile attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali di loro spettanza.
Il nuovo sistema ha, di fatto, procrastinato i termini legislativi di cessazione dell'attività e di scioglimento delle società d'ambito attraverso la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dall'1 ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013).
Le considerazioni esposte consentono di ritenere che la gestione liquidatoria unitaria non sia subentrata ex se all'ATO, dal momento che l'ATO ha un suo commissario straordinario e un commissario liquidatore;
pur prevedendo la legge regionale la presa in carico dei relativi debiti da parte della gestione liquidatoria unitaria, con facoltà di articolazione in sottogestioni, la gestione liquidatoria risulta svolgere un ruolo di coordinamento e tramite tra i Comuni e la Regione, mentre le attribuzioni in precedenza facenti capo agli ATO sono poi transitate alle – che, come CP_15 visto, non sono subentrate agli ATO, non essendo ciò specificamente previsto dalle disposizioni pagina 23 di 31 richiamate - o ai Comuni, chiamati a predisporre piani di rientro al fine di assicurare il ripianamento dei debiti (cfr. sul punto CGA, n. 623/2021).
Va, pertanto, rigettata la domanda dell'attrice volta ad ottenere la condanna delle amministrazioni regionali, della Gestione Liquidatoria e della S.R.R. che, come chiarito, non sono succeduti all'ATO.
Occorre ora esaminare la domanda di nei confronti dei Comuni. Parte_1
In particolare, deve verificarsi l'imputabilità agli enti locali dei costi del servizio espletato da
Parte_1
Sul punto si richiamano le numerose sentenze rese da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, sentenze n. 174/2021; n. 1745/2021), che hanno affermato l'esistenza di un'obbligazione ex lege a carico dei Comuni.
Invero, l'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente: I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3.
Le società d'ambito non sono titolari del servizio pubblico in esame ma integrano lo strumento privato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga” (artt. 178,
188 ss, d. lgs. n. 152/2006, Direttiva EU n. 2008/98, art. 14), con conseguente relativa imputabilità dei costi.
L'art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 ha previsto, infatti, l'istituzione di un'apposita tariffa.
Sono numerose, poi, le disposizioni regionali che hanno sancito l'obbligo dei Comuni di sopportare i costi per la gestione dei rifiuti, tra cui l'art. 21, c. 17, l.r. Sicilia n. 19/2005 e l'art. 4, comma 2, lett. c), l.r. Sicilia n. 9/2010, che testualmente dispone: “I comuni […] provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
pagina 24 di 31 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”.
Proprio il quadro normativo di riferimento consente di concludere per l'esistenza dell'obbligo ex lege dei Comuni di contribuire economicamente.
I Comuni costituiti hanno escluso che la prova del credito dell'attrice potesse discendere dalle fatture depositate, in difetto di specificazione in ordine alla provenienza dei rifiuti dai Comuni stessi.
Al riguardo occorre rilevare che l'attrice ha depositato con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2
c.p.c. del 25.1.2023 tutti i registri dei movimenti e gli ordini di servizio regolarmente firmati dai trasportatori con certificazione della relativa provenienza, dunque il suo credito risulta documentalmente provato.
Sul punto taluni Comuni hanno eccepito la tardività di detto deposito, effettuato dall'attrice solo in seguito alla riassegnazione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (ord. 6.12.2022).
Invero, è accaduto che i predetti termini sono stati assegnati una prima volta all'udienza del
22.6.2021; tuttavia, in seguito all'autorizzazione, contenuta nell'ordinanza del 20.4.2022, dei
, e della alla chiamata in Controparte_39 CP_10 CP_11 Controparte_15 causa della CU, e alla successiva verifica in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio i predetti termini sono stati assegnati, con ordinanza del 6.12.2022, a tutte le parti, che hanno potuto così esercitare le facoltà consentite.
In sostanza, essendo stata autorizzata la chiamata in causa tempestivamente richiesta dai soggetti da ultimo indicati, il procedimento è regredito, dunque si è provveduto ad assegnare i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. a tutte le parti.
Peraltro, una volta comunicata l'ordinanza del 6.12.2022, che ha assegnato i termini a tutte le parti, nessuna di esse ha contestato l'asserito carattere pregiudizievole della stessa, formulando a tal fine istanza di modifica o di revoca.
Solo nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c., talune parti hanno denunciato la tardività del deposito dei documenti da parte di Pt_1
pagina 25 di 31 Tuttavia, essendo stati i termini assegnati a tutte le parti, per effetto della regressione del procedimento, i documenti prodotti dall'attrice con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 del 25.1.2023 risultano tempestivi.
La circostanza che taluni Comuni avessero estinto la posizione debitoria con l'ATO non esclude per ciò solo il loro debito nei confronti dell'attrice, in difetto di prova dell'avvenuto versamento, da parte dell'ATO, della relativa somma alla Parte_1
Peraltro la CU, costituendosi in giudizio, non ha contestato in alcun modo le somme indicate da Parte_1
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione formulata dai Comuni, tenuto conto che trattasi di una obbligazione ex lege relativa al pagamento del corrispettivo di un servizio, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Al riguardo si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte, in virtù del quale La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, Parte la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile) (C. Cass., n. 30546/2017).
Nel caso di specie le domande si riferiscono al periodo 2013-2016 dunque nessuna prescrizione risulta maturata alla data di introduzione del giudizio.
Non assume rilievo l'omessa iscrizione del debito oggetto di causa nel bilancio dei Comuni convenuti, in ragione delle previsioni contenute nel d. lgs. n. 267/2000, artt. 191- 194.
Taluni dei Comuni convenuti hanno dichiarato, in via subordinata, di essere tenuti al pagamento del credito di solo nei limiti della loro quota di partecipazione all' Parte_1 [...] in liquidazione, ma un tale limite, se può valere nei rapporti interni tra i soci e la Parte_2 società, non assume alcun rilievo verso Parte_1
pagina 26 di 31 Né risulta rilevante la questione dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'Ato, in quanto l'attrice ha fatto valere in giudizio la responsabilità ex lege dei Comuni e non l'asserita responsabilità dei Comuni quali soci dell'Ato.
Vanno infine rigettate, in tal modo confermando sul punto l'ordinanza del 19.5.2023, le istanze istruttorie. In particolare, la richiesta di interrogatorio formale avanzata dal Controparte_4 risulta inconducente ai fini del giudizio perché vertente su circostanze non contestate, in quanto il servizio è stato svolto nell'interesse del anche se non vi è stato un rapporto diretto tra il CP_4
e tenuto conto che il è rimasto pur sempre, in ragione di quanto CP_4 Parte_1 CP_4 chiarito, il titolare del servizio oltre che socio dell'Ato.
Inoltre, l'ordine di esibizione richiesto dal di non può essere accolto dal CP_4 CP_3 momento che la CU ha dichiarato di non avere rinvenuto i documenti richiesti, peraltro concernenti il rapporto tra il e dunque irrilevanti in CP_4 Controparte_25 relazione al rapporto tra il e CP_4 Parte_1
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei singoli Comuni convenuti come di seguito esposto, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta, e non avendo la parte attrice allegato e dimostrato, ai sensi dell'art. 1224, c. 2, c. c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, c. 1, c. cin caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 (C. Cass., Sez. II, 3/6/2009, n. 12828; C. Cass., SS. UU., n. 19499/2008).
Con riguardo agli interessi, dovuti nella misura legale, deve rilevarsi che non ha Parte_1 depositato la prova della ricezione della diffida da parte dei singoli Comuni convenuti, con la conseguenza che gli interessi decorrono per tutti i Comuni dalla data della domanda, fatta eccezione degli interessi dovuti dai Comuni di Agira e di - che hanno depositato la diffida CP_2 loro inviata da - per i quali gli interessi decorrono dalla data della diffida. Parte_1
Pertanto:
1) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
570.849,05, oltre interessi legali dalla messa in mora;
pagina 27 di 31 2) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_7
287.047,62, oltre interessi legali dalla domanda;
3) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_8
209.919,85, oltre interessi legali dalla domanda;
4) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_9
1.209.296,35, oltre interessi legali dalla domanda;
5) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_5
114.453,24, oltre interessi legali dalla domanda;
6) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_11
109.021,85, oltre interessi legali dalla domanda;
7) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_14
267.455,85, oltre interessi legali dalla domanda;
8) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_13
408.700,67, oltre interessi legali dalla domanda;
9) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € CP_3
1.143.286,13, oltre interessi legali dalla domanda;
10) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_21 somma di € 201.813,46, oltre interessi legali dalla domanda;
11) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_22
126.713,96, oltre interessi legali dalla domanda;
12) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_10
566.193,25, oltre interessi legali dalla domanda;
13) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_6
135.438,22, oltre interessi legali dalla domanda;
14) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_24
507.753,27, oltre interessi legali dalla domanda;
15) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_12
211.918,25, oltre interessi legali dalla domanda;
pagina 28 di 31 16) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_23
2.477,88, oltre interessi legali dalla domanda;
17) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_2
410.139,09, oltre interessi legali dalla messa in mora;
18) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_3 somma di € 386.154,28, oltre interessi legali dalla domanda;
19) il va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_4
256.179,15, oltre interessi legali dalla domanda.
Va, infine, rigettata la domanda di condanna delle amministrazioni regionali per l'asserito mancato controllo sull'impiego delle somme trasferite ai Comuni in ragione dell'estrema genericità della medesima domanda, non risultando dagli atti che le predette amministrazioni abbiano omesso le verifiche e/o i controlli ad esse spettanti.
Nei confronti della CU, come esposto, operano le preclusioni illustrate, dunque non può procedersi in questa sede né all'accertamento di alcun debito della stessa, né, ovviamente alla sua condanna.
L'accoglimento delle domande proposte nei confronti dei Comuni consente di non esaminare la domanda ex art. 2041 c.c., formulata dall'attrice in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque i Comuni convenuti in solido vanno condannati alla rifusione delle stesse in favore dell'attrice; l'attrice va condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle Amministrazioni regionali e della Infine, la CP_15 CP_15
6 Società consortile per azioni, il il il
[...] CP_3 Controparte_11 Controparte_10
, il , il il il Controparte_8 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_9
il il vanno Controparte_14 Controparte_13 Controparte_3 condannati, in solido, alla rifusione delle spese nei confronti della CU.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, in considerazione del valore della controversia, nel seguente modo: € 5.100,00 per la fase di studio, € 3.500,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria, € 9.000,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 32.600,00 e € 3.399,00 per esborsi nei confronti dell'attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 4508/2020, vertente tra Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice),
[...] Controparte_1 CP_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_5 Controparte_11
Controparte_14 Controparte_13 CP_3 Controparte_10 [...]
, , CP_6 Controparte_12 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, , in persona CP_4 Controparte_15 del legale rappresentante pro tempore, , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_16
Controparte_17 Controparte_18
, rispettivamente
[...] Controparte_19 in persona degli Assessori pro tempore, Gestione Liquidatoria Unitaria ex l.r. n. 9/2010 ed ord.
p.d.r.sic. n. 8/rif. del 27 settembre 2013, in persona del legale rappresentante pro tempore
(convenuti), , Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore (convenuti contumaci) e Controparte_24
, in persona dei Curatori pro tempore (terza Controparte_25 chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del , del Controparte_21 Controparte_22 del del in persona dei rispettivi Sindaci pro Controparte_23 Controparte_24 tempore;
2. Rigetta le domande nei confronti delle Amministrazioni Regionali, della Gestione
Liquidatoria Unitaria e della;
Controparte_15
3. Accoglie le domande nei confronti dei Comuni e, per l'effetto, condanna i Comuni al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di seguito indicate, oltre interessi come in motivazione: il al pagamento della somma di € 570.849,05, il Controparte_1 CP_7 al pagamento della somma di € 287.047,62, il al pagamento
[...] Controparte_8 della somma di € 209.919,85, il al pagamento della somma di € Controparte_9
1.209.296,35, il al pagamento della somma di € 114.453,24, il Controparte_5 [...]
al pagamento della somma di € 109.021,85, il al CP_11 Controparte_14 pagamento della somma di € 267.455,85, il al pagamento della Controparte_13
pagina 30 di 31 somma di € 408.700,67, il al pagamento della somma di € 1.143.286,13, il CP_3
al pagamento della somma di € 201.813,46, il Controparte_21 [...] al pagamento della somma di € 126.713,96, il al CP_22 Controparte_10 pagamento della somma di € 566.193,25, il al pagamento della somma Controparte_6 di € 135.438,22, il al pagamento della somma di € 507.753,27, il Controparte_24
al pagamento della somma di € 211.918,25, il al Controparte_12 Controparte_23 pagamento della somma di € 2.477,88, il al pagamento della somma di € Controparte_2
410.139,09, il al pagamento della somma di € Controparte_3
386.154,28, il al pagamento della somma di € 256.179,15; Controparte_4
4. Dichiara l'inammissibilità delle domande formulate nei confronti della
[...]
; Controparte_25
5. Condanna l'attrice al pagamento, in favore delle Amministrazioni Regionali delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00, oltre le spese prenotate a debito e quant'altro previsto dalla legge;
6. Condanna l'attrice al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_15 lite, che liquida in € 32.600,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
7. Condanna i Comuni in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00 per compensi e € 3.399,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. Condanna , Controparte_15 Controparte_11 Controparte_10
, , Controparte_8 Controparte_12 Controparte_1 Controparte_9
in Controparte_14 Controparte_13 Controparte_3 solido, al pagamento, in favore della Controparte_25
, delle spese di lite, che liquida in € 32.600,00, oltre spese generali nella misura
[...] del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott.ssa Vera Marletta
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