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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1231/2023
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacchetti Parte_1 C.F._1
Francesca, con domicilio eletto in Modena, Viale Trento e Trieste, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità
del provvedimento del 13.05.2022 ovvero comunque, annullarlo e/disapplicarlo; CP_1
per l'effetto
1 accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza del provvedimento oggi impugnato, nulla deve
all' a titolo di ripetizione di indebito, CP_1
per l'effetto
accertare e dichiarare che l' in ragione del recupero coatto collegato al provvedimento di CP_1
indebito oggi impugnato, nulla può trattenere alla ricorrente sulla pensione VO n. 10216078 ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare, a decorrere da maggio
2018, della pensione di vecchiaia VO N. 10216078; 2) di essere stata sposata col sig. CP_2
, poi deceduto, il quale era titolare, con decorrenza gennaio 1989, della pensione
[...]
INVCIV n. 02909903; 3) di non percepire pensione di reversibilità; 4) di essere stata destinataria di comunicazione del 13.5.2022 tramite cui l' chiedeva la restituzione CP_1 CP_3
della somma di € 1.636,39, originariamente indebitamente erogata a favore del marito deceduto.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato di , nell'agire per l'accertamento negativo CP_1
dell'esistenza del credito indicato dall'Istituto, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato e la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di accertamento dell'inesistenza del credito indicato da con comunicazione del CP_1
13.5.2022, tramite cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 1.636,39,
2 originariamente indebitamente erogata a favore del marito deceduto della ricorrente a titolo di
NASPI.
Le difese di parte ricorrente si appuntano esclusivamente nell'evidenziare l'irripetibilità della somma originariamente erogata a favore del de cuius poiché la ricorrente/ex coniuge del de
cuius non risulta titolare di pensione di reversibilità: unico beneficio in thesi “aggredibile” da parte dell' onde poter recuperare la somma originariamente indebitamente erogata. CP_3
Si ritiene tale tesi non condivisibile.
Sul punto si evidenzia: 1) come parte ricorrente non contesti di essere, a prescindere dalla titolarità o meno della pensione di reversibilità, unica erede del de cuius; 2) parte ricorrente non contesta in alcun modo l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento da della propria CP_1
pretesa restitutoria (v. doc. 4 memoria difensiva); 3) parte ricorrente – al netto della questione circa la sola aggredibilità della pensione di reversibilità (v. infra) – non prospetta alcuna esimente idonea a consentire l'irripetibilità del beneficio previdenziale fruito dal marito;
4)
l'inesistenza di qualsiasi prescrizione di legge che circoscriva la possibilità per di ripetere CP_1
le somme indebitamente erogate a favore del de cuius solamente in ipotesi di percezione da parte degli eredi della pensione di reversibilità; 5) l'inconferenza al caso di specie del precedente di legittimità evocato da parte ricorrente ed essendo invece maggiormente pertinente quanto espresso da Cass. 1919/2018 (da cui emerge come abbia richiesto agli eredi la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente erogate dal de cuius a prescindere dalla titolarità di una pensione di reversibilità); 6) la natura non sanzionatoria o afflittiva in termini personali dell'indebito previdenziale e così la sua generale trasmissibilità agli eredi quale debito ereditario.
Per tutti i motivi sin qui esposti si ritiene infondata l'iniziativa attorea.
La peculiarità della lite, la natura delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato dalla Corte Costituzionale con
3 sentenza n. 77/2018). La residua quota è posta a carico di parte ricorrente nei termini indicati in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la residua metà, liquidata in detta frazione in complessivi € 450,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1231/2023
tra
, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacchetti Parte_1 C.F._1
Francesca, con domicilio eletto in Modena, Viale Trento e Trieste, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.10.2023 ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità
del provvedimento del 13.05.2022 ovvero comunque, annullarlo e/disapplicarlo; CP_1
per l'effetto
1 accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza del provvedimento oggi impugnato, nulla deve
all' a titolo di ripetizione di indebito, CP_1
per l'effetto
accertare e dichiarare che l' in ragione del recupero coatto collegato al provvedimento di CP_1
indebito oggi impugnato, nulla può trattenere alla ricorrente sulla pensione VO n. 10216078 ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere titolare, a decorrere da maggio
2018, della pensione di vecchiaia VO N. 10216078; 2) di essere stata sposata col sig. CP_2
, poi deceduto, il quale era titolare, con decorrenza gennaio 1989, della pensione
[...]
INVCIV n. 02909903; 3) di non percepire pensione di reversibilità; 4) di essere stata destinataria di comunicazione del 13.5.2022 tramite cui l' chiedeva la restituzione CP_1 CP_3
della somma di € 1.636,39, originariamente indebitamente erogata a favore del marito deceduto.
Nel lamentare l'illegittimità dell'operato di , nell'agire per l'accertamento negativo CP_1
dell'esistenza del credito indicato dall'Istituto, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio che, nel ribadire la legittimità del CP_1
proprio operato e la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio credito, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
Istruita documentalmente la causa, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di accertamento dell'inesistenza del credito indicato da con comunicazione del CP_1
13.5.2022, tramite cui l'Istituto chiede la restituzione della somma di € 1.636,39,
2 originariamente indebitamente erogata a favore del marito deceduto della ricorrente a titolo di
NASPI.
Le difese di parte ricorrente si appuntano esclusivamente nell'evidenziare l'irripetibilità della somma originariamente erogata a favore del de cuius poiché la ricorrente/ex coniuge del de
cuius non risulta titolare di pensione di reversibilità: unico beneficio in thesi “aggredibile” da parte dell' onde poter recuperare la somma originariamente indebitamente erogata. CP_3
Si ritiene tale tesi non condivisibile.
Sul punto si evidenzia: 1) come parte ricorrente non contesti di essere, a prescindere dalla titolarità o meno della pensione di reversibilità, unica erede del de cuius; 2) parte ricorrente non contesta in alcun modo l'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento da della propria CP_1
pretesa restitutoria (v. doc. 4 memoria difensiva); 3) parte ricorrente – al netto della questione circa la sola aggredibilità della pensione di reversibilità (v. infra) – non prospetta alcuna esimente idonea a consentire l'irripetibilità del beneficio previdenziale fruito dal marito;
4)
l'inesistenza di qualsiasi prescrizione di legge che circoscriva la possibilità per di ripetere CP_1
le somme indebitamente erogate a favore del de cuius solamente in ipotesi di percezione da parte degli eredi della pensione di reversibilità; 5) l'inconferenza al caso di specie del precedente di legittimità evocato da parte ricorrente ed essendo invece maggiormente pertinente quanto espresso da Cass. 1919/2018 (da cui emerge come abbia richiesto agli eredi la CP_1
ripetizione delle somme indebitamente erogate dal de cuius a prescindere dalla titolarità di una pensione di reversibilità); 6) la natura non sanzionatoria o afflittiva in termini personali dell'indebito previdenziale e così la sua generale trasmissibilità agli eredi quale debito ereditario.
Per tutti i motivi sin qui esposti si ritiene infondata l'iniziativa attorea.
La peculiarità della lite, la natura delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato dalla Corte Costituzionale con
3 sentenza n. 77/2018). La residua quota è posta a carico di parte ricorrente nei termini indicati in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché delle prescrizioni di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la residua metà, liquidata in detta frazione in complessivi € 450,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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